CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO LA PERGOLA
PRESENTATE IL 7 MAGGIO 1996 ( *1 )
I — Introduzione
1.
Le presenti questioni pregiudiziali concernono l'interpretazione della direttiva 69/335/CEE ( 1 ) in materia di imposizione sulla raccolta dei capitali. Esse mirano, in particolare, ad appurare se un prestito senza interessi concesso da una società madre alla società figlia rientri tra le ipotesi previste dalla direttiva precitata e se la sottomissione all'imposta sui conferimenti del risparmio di interessi procurato alla società figlia da tale prestito valga ad escludere che l'importo così conferito resti soggetto all'imposta sui redditi gravante sulla società madre.
II — I fatti
2.
La A/S Richard Frederiksen & Co. (in prosieguo: la «Frederiksen»), ricorrente nel giudizio principale, detiene l'intero pacchetto azionario della Sydjysk Sten og Grus A/S (in prosieguo: la «società figlia»).
La ricorrente ha concesso nel 1984 un prestito senza interessi alla società figlia. I competenti uffici finanziari danesi hanno in sede di accertamento fiscale ritenuto che il prestito in questione fosse produttivo di una rendita pari all'I 1% del suo importo medio ed hanno proceduto, di conseguenza, alla rettifica delle dichiarazioni delle imposte della ricorrente per gli anni fiscali 1986-87, 1987-88 e 1988-89. La rettifica effettuata dagli uffici finanziari è stata motivata in base alla considerazione che il prestito senza interessi non costituisse una normale transazione, ma fosse stato concesso esclusivamente sulla base della comunanza di interessi tra le due società. La ricorrente è stata pertanto assoggettata all'imposta sui redditi relativamente alla rendita stimata derivante dal prestito senza interessi concesso alla società figlia, mediante la tassazione del capitale trasferito alla società figlia consistente nel risparmio di interessi. Gli uffici finanziari hanno inoltre stimato che la rendita teorica relativa al prestito senza interessi costituisse una sovvenzione imponibile nei confronti della società figlia, ma questa avesse comunque il diritto di detrarre tale importo ai fini fiscali. La rettifica operata dagli uffici finanziari nei confronti della società figlia risultava pertanto di fatto «neutra» dal punto di vista fiscale.
3.
Avverso la decisione degli uffici finanziari danesi la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Landskatteret di Copenaghen. Quest'ultimo ha confermato la decisione. La ricorrente ha allora impugnato la pronuncia così emessa dinanzi all'Østre Landsret, che ha ritenuto di dover porre alla Corte, ai fini della corretta soluzione della lite, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, debba essere interpretato nel senso che esso si riferisce anche al valore corrente di un prestito senza interessi.
2)
Se l'art. 10 della direttiva debba essere interpretato nel senso che detta disposizione escluda che una società madre possa essere assoggettata all'imposta sui redditi per un prestito senza interessi concesso alla società controllata, qualora l'importo del risparmio degli interessi possa essere considerato un conferimento di capitale nella società controllata, secondo l'accezione della direttiva».
III — Le norme applicabili alla controversia
4.
L'art. 4, n. 2, della direttiva 69/335/CEE dispone:
«Possono essere sottoposte all'imposta sui conferimenti le seguenti operazioni:
[...]
b)
l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali;
[...]».
5.
L'art. 10 della direttiva 69/335/CEE prevede:
«Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:
a)
per le operazioni previste all'articolo 4;
b)
per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all'articolo 4;
[...]».
IV — Esame della controversia
La prima questione pregiudiziale
6.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte ( 2 ), ritengo che la prima questione posta dalla giurisdizione di rinvio debba ricevere una risposta positiva. La nozione di «valore corrente di un prestito senza interessi», evocata dal giudice a quo nel quesito pregiudiziale, merita peraltro in questa sede una precisazione. Questa espressione deve infatti essere intesa, ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335/CEE, come l'importo degli interessi che la società figlia avrebbe dovuto corrispondere, ai tassi di mercato, alla società madre. Tale importo costituisce infatti l'arricchimento conseguito donandi causa dalla società figlia ed equiparato dalla direttiva ad un conferimento.
La seconda questione pregiudiziale
7.
Il secondo problema posto dal giudice di rinvio è volto, in sostanza, ad accertare se l'art. 10 della direttiva 69/335/CEE precluda agli Stati membri la possibilità di considerare il conferimento derivante da un prestito senza interessi come base imponibile per l'applicazione delle imposte sui redditi alla società conferente.
8.
La ricorrente nella causa principale ritiene che la risposta da fornire alla seconda domanda posta dal giudice remittente debba essere positiva. L'ampia dizione utilizzata all'art. 10 della direttiva 69/335/CEE («nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma») deporrebbe infatti nel senso di escludere che il conferimento realizzato mediante il prestito senza interessi possa essere tassato in modo differente da quello stabilito dalla direttiva stessa. La ricorrente adduce poi che la versione in lingua danese della direttiva in questione non precisa nel titolo che le imposte sulla raccolta dei capitali siano quelle indirette, come invece avviene nelle altre versioni linguistiche. La ricorrente fa infine affidamento su quanto previsto dall'art. 12 della direttiva in esame, che fissa la lista, considerata esaustiva dalla Corte ( 3 ), delle tasse e degli altri diritti che possono gravare sulle operazioni sottoposte all'imposta sui conferimenti, per escludere quindi altre possibili forme di esazione fiscale. Tale interpretazione sarebbe peraltro conforme, secondo la ricorrente, al modello OCSE di convenzione sulla doppia imposizione, ed in particolare agli artt. 2 e 24 di detto testo.
9.
La parte resistente nel giudizio principale, gli Stati membri che hanno formulato osservazioni e la Commissione ritengono che la seconda questione debba ricevere risposta negativa. Vari sono gli argomenti dedotti in tal senso. La direttiva, si dice, mira ad armonizzare le imposte indirette, mentre nulla essa prevede in materia di imposte dirette. La convenuta, e con questa gli Stati membri e la Commissione, hanno rilevato come sia differente il soggetto tenuto alla corresponsione del tributo nel caso di tassazione del conferimento (la società accipiens) da quello su cui grava l'obbligo del pagamento delle imposte sui redditi (la società donans). Infine, secondo il diritto comunitario, la disciplina delle imposte dirette rientrerebbe nella competenza degli Stati membri, laddove la direttiva si limita soltanto ad armonizzare la tassazione dei conferimenti per facilitare la libera circolazione dei capitali a ciò destinati.
10.
La soluzione da fornire al secondo quesito proposto dal giudice remittente dipende, a mio avviso, da quel che si ritiene il legislatore comunitario abbia voluto disporre con la direttiva 69/335/CEE e dall'ambito di applicazione che si assegna a tale normativa comunitaria.
Comincio da quest'ultimo punto, che mi sembra decisivo. Quale tipo di imposte, tasse e tributi la direttiva intende armonizzare? Oltre che dall'intestazione stessa della direttiva (la quale, in tutte le versioni linguistiche in cui è stata in origine adottata, si riferisce alle imposte indirette, a differenza della versione danese), la volontà del legislatore comunitario si desume al riguardo con assoluta chiarezza dall'ultimo capoverso delle premesse. Ivi è infatti precisato che «il mantenimento di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti e dell'imposta di bollo sui titoli rischia di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti previsti dalla presente direttiva e che è, pertanto, necessario sopprimere tali imposizioni».
11.
Va peraltro osservato, in relazione a quanto prima detto, che il divieto, contenuto all'art. 10 della direttiva, di assoggettare ad altre imposte, sotto qualsiasi forma, le operazioni indicate si riferisce ad operazioni di natura finanziaria che pongono in essere un trasferimento di risorse economiche da un soggetto ad un altro. Ora, l'imposta dedotta in giudizio, che colpirebbe, secondo la previsione legislativa danese, la rendita che la società madre avrebbe tratto dagli interessi sul prestito, concerne altro e ben diverso momento della vita dell'entità sottoposta a tassazione: quello della creazione del reddito. Tale presupposto impositivo è infatti necessariamente distinto, anche temporalmente, dal trasferimento di ricchezza. Il provento in questione va pertanto assoggettato, secondo le modalità e alle condizioni previste dalla legislazione fiscale applicabile, alle imposte sul reddito. La direttiva in esame si disinteressa peraltro della tassazione che concerne la produzione del reddito — e che rientra nelle competenze proprie degli Stati membri — mentre regola, armonizzandone le forme di imposizione, le possibili modalità con cui si realizza un incremento del patrimonio societario mediante traslazione di ricchezza.
12.
Leggere l'art. 10 della direttiva nel senso che le operazioni ivi previste restano esonerate anche dalle imposte dirette significa poi incoraggiare possibili fenomeni di elusione fiscale. Una tale lettura del dettato normativo avrebbe infatti come conseguenza quella di incentivare le operazioni di conferimento, o le operazioni finanziarie ad esse assimilate, soprattutto se poste in essere a livello transnazionale, le quali sarebbero in tal modo sottratte all'imposizione diretta. Tali pratiche produrrebbero a loro volta effetti distorsivi sui mercati dei capitali degli Stati membri che assoggettano ad una tassazione più elevata i profitti realizzati dalle società ivi residenti. Ciò con gravi ripercussioni proprio sulle fonti di approvvigionamento di capitali da parte delle stesse società. Un tale stato di cose condurrebbe di fatto a risultati contrastanti con lo scopo perseguito dal legislatore comunitario.
V — Conclusioni
13.
Per le considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di rispondere nel seguente modo alle domande pregiudiziali poste dall'Østre Landsret di Copenaghen:
—
l'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, si riferisce anche al corrispettivo degli interessi che un prestito concesso da una società madre ad una società figlia avrebbe prodotto in condizioni normali di mercato, allorché tale prestito è stato contratto senza alcuna previsione relativa al pagamento di interessi;
—
l'art. 10 della direttiva 69/335/CEE non concerne le imposte dirette sul reddito che potrebbero essere fatte gravare sulle somme trasferite da una società madre ad una società figlia mediante un prestito senza interessi.
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25).
( 2 ) V. sentenza 5 febbraio 1991, causa C-249/89, Trave Schiffahrts-Gesellschaft (Racc. pag. I-257).
( 3 ) Sentenza 2 febbraio 1988, causa 36/86, Dansk Sparinvest (Racc. pag. 409).
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