Conclusioni dell avvocato generale
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Introduzione
1 Oggetto del presente rinvio pregiudiziale è un sistema nazionale di autorizzazione relativo alla vendita di prodotti biocidi giustificato da motivi di tutela della sanità, ai sensi dell'art. 36 del Trattato istitutivo della Comunità europea (in prosieguo: il «Trattato»). Il gruppo olandese di vendita al dettaglio HEMA ha tentato, mettendo in vendita in un supermercato in Belgio un algicida destinato ad essere usato come detersivo per superfici piastrellate, di sottrarsi all'obbligo di ottenere un'autorizzazione previa, obbligo imposto da un regio decreto belga, invocando un'asserita autorizzazione equivalente già ottenuta nei Paesi Bassi. Nei confronti della signora Jacqueline Brandsma, responsabile dell'esercizio commerciale, è stato in seguito avviato un procedimento penale e il Rechtbank van eerste aanleg belga ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato. La sentenza pronunciata dalla Corte il 17 dicembre 1981 nella causa Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten (1) (in prosieguo: la «sentenza Biologische Producten») dovrebbe aiutarci a risolvere tali questioni.
Contesto fattuale e normativo
2 La signora Brandsma è la responsabile di un supermercato a Turnhout; tale esercizio è una succursale del gruppo olandese HEMA. Quest'ultimo ha circa 200 succursali nei Paesi Bassi, ma, all'epoca dei fatti, ne aveva soltanto 2 in Belgio. In pratica, la maggior parte dei prodotti venduti dal gruppo in Belgio proviene da fornitori olandesi che riforniscono la HEMA a condizioni favorevoli in funzione del volume delle vendite.
3 In seguito ad un controllo presso il supermercato da parte di un ispettore farmaceutico il 12 marzo 1993, è stato promosso un procedimento penale nei confronti della signora Brandsma dinanzi al Rechtbank van eerst aanleg di Turnhout per la vendita illegale di un algicida non autorizzato, la HEMA Tegelreiniger (detersivo per superfici piastrellate), in violazione dell'art. 8 del regio decreto 5 giugno 1975, relativo alla conservazione, al commercio e all'uso degli antiparassitari e dei prodotti fitofarmaceutici (in prosieguo: il «regio decreto»). Detto prodotto, la cui sostanza attiva è il cloruro di ammonio dodecildimetilico in soluzione di 6g/l, impedisce la formazione di alghe sui muri e sulle piastrelle.
4 Il prodotto era importato dai Paesi Bassi, dove è commercializzato in forza di un'autorizzazione olandese; tuttavia, nessuna autorizzazione corrispondente è stata ottenuta in Belgio. Anzi, la HEMA non ha mai fatto domanda per ottenere una simile autorizzazione. Il difensore della signora Brandsma, assistito all'udienza da un legale della HEMA, ha dichiarato, rispondendo ai quesiti posti dalla Corte, che questa decisione si basava in parte su motivi di costo e in parte sulla valutazione della HEMA, che considerava sufficiente la sua autorizzazione olandese. Egli non è stato in grado, tuttavia, di fornire alcuna informazione precisa sui costi che sarebbero stati effettivamente sopportati. Questa assenza generale di informazioni sull'applicazione pratica della procedura di autorizzazione belga deriva senza dubbio dalla decisione della HEMA di non seguire la procedura stessa ritenendo sufficiente la sua autorizzazione olandese. La confezione del prodotto reca il numero di autorizzazione olandese.
5 L'art. 8 del regio decreto prevede una procedura di autorizzazione obbligatoria. Esso considera contravvenzione il fatto di immettere in commercio, acquistare, offrire, esporre o mettere in vendita, detenere, preparare, trasportare, vendere, cedere a titolo oneroso o gratuito, importare o utilizzare antiparassitari a uso non agricolo che non siano stati previamente autorizzati dal ministro competente per la sanità pubblica.
6 L'art. 10 del regio decreto prevede che il ministro stabilisce un onere fisso da corrispondere all'atto della domanda e che i collaudi scientifici devono essere effettuati a spese del richiedente. L'art. 12 dispone che le domande di autorizzazione devono essere presentate su un modulo tipo figurante all'allegato I del regio decreto. In forza dell'art. 13, il ministro può esigere che vengano effettuati determinati collaudi scientifici prima di accordare l'autorizzazione e può determinare le norme alle quali il prodotto deve conformarsi. L'art. 14 dispone che il ministro, su parere del comitato di autorizzazione o del consiglio superiore di igiene pubblica, può definire le condizioni di commercializzazione e di uso di un prodotto autorizzato. L'art. 16 del regio decreto prevede una procedura di ricorso in caso di diniego dell'autorizzazione.
7 Il difensore della signora Brandsma ha dichiarato all'udienza che la procedura di autorizzazione belga è identica a quella secondo la quale il prodotto HEMA Tegelreiniger era stato ammesso alla vendita nei Paesi Bassi; tale procedura è stabilita in quest'ultimo paese da una legge del 1962 (2). Nessuna prova è stata peraltro fornita dinanzi alla Corte del fatto che, in pratica, in Belgio e nei Paesi Bassi siano state applicate normative in materia di sicurezza sostanzialmente identiche o paragonabili relative agli algicidi. Tanto meno la Corte dispone di informazioni relative alle norme stabilite dal ministro della Sanità belga in applicazione dell'art. 13 del regio decreto. Come ho già rilevato, la HEMA ha scelto di non seguire questa procedura.
8 La signora Brandsma ha fatto valere a sua difesa dinanzi al giudice nazionale che la disposizione di cui trattasi è contraria alla norma di rango superiore contenuta nell'art. 30 del Trattato, che vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Essa ha sostenuto che il prodotto era legalmente commercializzato nei Paesi Bassi ed era conforme a tutte le direttive comunitarie pertinenti.
9 Con ordinanza 20 ottobre 1994, la Quinta Sezione del Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, le seguenti questioni:
«1) Se una disposizione legislativa di uno Stato membro con cui viene vietato di mettere in commercio, acquistare, offrire, esporre o mettere in vendita, detenere, preparare, trasportare, vendere, cedere a titolo oneroso o a titolo gratuito, importare o usare antiparassitari per uso non agricolo, che non siano stati previamente autorizzati dal ministro competente per la Sanità, debba essere considerata una restrizione quantitativa o una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE qualora mediante questa misura nazionale un antiparassitario per uso non agricolo che viene lecitamente messo in commercio in un altro Stato membro, non possa essere importato e venduto nello Stato membro menzionato per primo se non ha ottenuto la previa autorizzazione del ministro competente per la Sanità.
2) Qualora la soluzione della prima questione sia affermativa e tale disposizione sia incompatibile con l'art. 30 del Trattato CEE, se lo Stato membro menzionato per primo possa, nelle circostanze della fattispecie, legittimamente basarsi sulla disposizione derogatoria dell'art. 36 del Trattato CEE e sulla tutela ivi prevista della salute per mantenere in vigore la detta disposizione ed eludere il divieto sancito dall'art. 30 del Trattato CEE.»
Osservazioni
10 L'imputata nel procedimento principale, signora Brandsma, la Commissione, e i governi austriaco, olandese, svedese e britannico hanno presentato osservazioni scritte. La signora Brandsma, la Commissione e il governo svedese erano anche rappresentati all'udienza del 1_ febbraio 1996.
11 Riguardo alla prima questione, tutte le parti che hanno presentato osservazioni concordano nell'affermare - il che non sorprende - che l'art. 8 del regio decreto costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato, riferendosi ai criteri stabiliti nelle sentenze 11 luglio 1974, Dassonville (3), e 20 febbraio 1979, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon» (4).
12 La signora Brandsma ha fatto valere in relazione alla seconda questione che il prodotto HEMA Tegelreiniger era stato autorizzato nei Paesi Bassi ed era conforme sotto tutti i punti di vista alle direttive comunitarie in materia. Ella ha citato al riguardo diverse direttive relative alla classificazione, all'etichettatura e alla messa in commercio di sostanze pericolose (5), nonché alla messa in commercio e all'uso di determinate sostanze e preparati pericolosi (6). Ella ha affermato che è esclusa l'applicazione dell'art. 36 in quanto le condizioni di messa in commercio a livello comunitario sono completamente armonizzate; ella ha altresì fatto valere, per quanto - mi sembra - in via subordinata, che la sanità pubblica in Belgio è sufficientemente tutelata dalla procedura olandese di controllo e autorizzazione; sarebbe dunque sproporzionato esigere l'espletamento di una procedura simile in Belgio, che richiederebbe, tra l'altro, una confezione diversa recante un numero di autorizzazione belga. Incomberebbe al governo belga l'onere di provare il contrario.
13 La Commissione e, i governi austriaco, olandese, svedese e del Regno Unito concludono tutti a favore di una soluzione affermativa della seconda questione. Essi sostengono che non esiste ancora alcuna disciplina comunitaria armonizzata relativa all'autorizzazione dei prodotti algicidi come lo HEMA Tegelriniger, che rientra nella categoria generale dei prodotti biocidi (7). Essi fanno inoltre valere che i governi degli Stati membri hanno la facoltà, in attesa di tale disciplina, di esigere un'autorizzazione nazionale previa alla messa in commercio di tali prodotti sul loro territorio, nell'interesse della tutela della sanità o dell'ambiente. Essi analizzano le direttive citate dalla signora Brandsma e dichiarano che le normative armonizzate su questioni quali l'imballaggio e l'etichettatura non sono sufficienti a far fronte ai problemi di sanità o ambientali. L'agente della Commissione ha fatto osservare all'udienza che queste direttive, che armonizzano le norme in materia di etichettatura e di imballaggio, non riguardano la questione dell'autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato. La Commissione ha inoltre rilevato che la direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, non riguarda i prodotti del tipo di cui si tratta nella presente causa (8). Alcuni Stati membri fanno anche valere che il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni nazionali tenderebbe a favorire un livello inferiore di tutela nella Comunità, in quanto è probabile che i produttori cercherebbero di ottenere l'autorizzazione negli Stati membri che applicano le norme meno rigorose. Essi fanno riferimento in particolare alla sentenza Biologische Producten (9), nella quale si è statuito che spetta ad ogni Stato membro decidere il livello di tutela di questi interessi che esso esige sul proprio territorio, pur dovendosi evitare qualsiasi duplicazione e tenere conto dei risultati disponibili di analisi effettuate in altri Stati membri che soddisfino le condizioni da esso richieste.
Analisi
14 In relazione alla prima questione, ritengo che sia chiaro che il requisito dell'autorizzazione prescritto all'art. 8 del regio decreto rientri nel campo di applicazione dell'art. 30 del Trattato. La Corte ha statuito un principio generale nella causa Dassonville (10), per il quale «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative». In uno dei numerosi casi recenti la Corte ha riassunto questo criterio così come è stato formulato nella giurisprudenza successiva:
«Conformemente alla giurisprudenza "Cassis de Dijon" (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, Racc. pag. 649), costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 30, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni, dall'applicazione a merci provenienti da altri Stati membri, ove sono legalmente prodotte e messe in commercio, di norme relative ai requisiti che dette merci debbono soddisfare (come quelli riguardanti denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura e condizionamento delle merci stesse), anche se tali norme sono indistintamente applicabili a tutti i prodotti, qualora detta applicazione non possa essere giustificata da un obiettivo di interesse generale, di natura tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci» (11).
15 L'elenco delle misure indicate tra parentesi contiene semplicemente alcuni esempi della gamma di regolamentazioni che disciplinano la commercializzazione dei prodotti e che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 30 del Trattato. Risulta in maniera implicita dalla sentenza Biologische Producten che la necessità imposta dal diritto di uno Stato membro, di ottenere un'autorizzazione dalle autorità sanitarie nazionali previamente alla immissione in commercio è un requisito che può essere aggiunto a detto elenco (12). Tale requisito può ostacolare il commercio intracomunitario, assoggettando i produttori che vogliono commercializzare un prodotto in più di uno Stato membro a molteplici procedure di autorizzazione che, anche laddove il requisito stesso sia soddisfatto, causano un aumento dei costi e ritardi nell'immissione del prodotto sul mercato comunitario. Propongo quindi alla Corte di risolvere in senso affermativo la prima questione sollevata dal giudice nazionale e dichiarare che il requisito dell'autorizzazione previsto in Belgio è una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione vietata dall'art. 30.
16 Devo ora esaminare la seconda questione, con la quale si chiede se il Regno del Belgio possa invocare un'eccezione a questo divieto, nella fattispecie tutela della sanità pubblica, basata sull'art. 36 del Trattato (13). E' anzitutto necessario stabilire se esistano disposizioni comunitarie armonizzate in materia di autorizzazioni di prodotti biocidi potenzialmente nocivi, quali l'algicida di cui è causa. Risulta evidente che tal disposizioni non esistono. Nelle sue osservazioni la signora Brandsma ha fatto riferimento a tre atti legislativi comunitari. Uno di questi (la direttiva 76/769 (14)) prevede semplicemente restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di un determinato numero di sostanze chimiche (che non includono il cloruro di ammonio dodecildimetilico). Gli altri due esempi citati (le direttive 67/548 e 76/631 (15)) sono relative al modo in cui i prodotti pericolosi sono presentati sul mercato - classificazione, imballaggio ed etichettatura - e non alla questione preliminare se l'immissione sul mercato di questi prodotti sia anzitutto ammissibile (16). Lo stesso può dirsi di un'altra misura citata dal governo del Regno Unito nelle sue osservazioni, vale a dire la direttiva del Consiglio 88/379/CEE (17). Risulta inoltre che un prodotto la cui sostanza attiva sia il cloruro di ammonio dodecildimetilico non rientra nel campo di applicazione ratione materiae degli atti citati (18).
17 Anche se il prodotto HEMA Tegelriniger rientrasse nel campo d'applicazione di una di queste misure comunitarie, il fatto che esso sia provvisto dell'appropriata avvertenza «irritante» e del simbolo corrispondente, la croce di Sant'Andrea, proverebbe solamente che è un preparato non corrosivo che, a seguito di un contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose, può provocare un'infiammazione (19); ciò non ha alcuna relazione con altre caratteristiche che possono essere rilevanti ai fini della sanità pubblica e non prova che la commercializzazione del prodotto in Belgio, con la sua sostanza attiva (il cloruro di ammonio dodecildimetilico), nella sua concentrazione attuale (6 g/l), per gli usi indicati (pulizia dei muri e delle piastrelle), per il suo uso conforme alle istruzioni figuranti sulla confezione e alle condizioni di uso che possono prevedersi, sia compatibile con la tutela della sanità.
18 E' inoltre fuor di dubbio che il prodotto di cui è causa non è disciplinato dalle disposizioni armonizzate in materia di autorizzazione contenute nella direttiva 91/414, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in quanto non rientra nemmeno nel campo d'applicazione materiale di quest'ultima (20). Comunque sia, questa direttiva stabilisce una procedura relativa all'autorizzazione nazionale, che non è stata chiesta nel caso di specie e che dev'essere accordata a un prodotto già autorizzato in un altro Stato membro soltanto se tutte le sue sostanze attive figurino nell'allegato I della direttiva. Il prodotto di cui trattasi non soddisfa questa condizione (21). Una disciplina simile è stata proposta per i prodotti del genere nella proposta di direttiva relativa all'immissione sul mercato di prodotti biocidi (22), ma non è stata ancora adottata.
19 In mancanza di tale regime armonizzato di autorizzazione, che concili l'interesse generale alla libera circolazione delle merci e con l'interesse generale alla tutela della sanità, gli Stati membri restano liberi di adottare misure destinate alla salvaguardia della sanità, ivi compreso un sistema nazionale di autorizzazione di prodotti potenzialmente nocivi. Come statuito dalla Corte nella sentenza Biologische Producten, spetta agli Stati membri stabilire il grado di tutela della salute e della vita delle persone che essi intendono garantire, e in particolare il grado di severità dei controlli da effettuare (23). Come ha inoltre la Corte rilevato nella sentenza Heijn, relativa ai residui negli alimenti, le normative adottate dai diversi Stati membri in relazione a un prodotto possono legittimamente variare da un paese all'altro in funzione delle condizioni climatiche, delle abitudini alimentari della popolazione e dello stato di salute della popolazione stessa (24). Il governo olandese ha suggerito un certo numero di altre possibili considerazioni relative a prodotti biocidi quali quello di cui si tratta: le modalità di produzione e di uso del prodotto, la presenza della sostanza attiva nell'ambiente, il grado di industrializzazione di uno Stato membro, la densità della sua popolazione. Ritengo che questi fattori siano idonei a determinare legittime differenze nelle normative di autorizzazione adottate dai diversi Stati membri in mancanza di un regime armonizzato. Non disponendo di informazioni al riguardo, non posso commentare la loro eventuale rilevanza in un raffronto tra le normative belga e olandese.
20 Ai fini particolari del procedimento dinanzi al giudice nazionale, può essere sufficiente basarsi su quanto esposto nel paragrafo precedente per risolvere la seconda questione. In primo luogo, la causa principale è un procedimento penale promosso a carico della signora Brandsma per violazione di una legge nazionale a una data determinata; non si tratta di un procedimento civile nel quale la HEMA tenta di ottenere un'autorizzazione per il suo prodotto. In secondo luogo, l'infrazione contestata è la vendita del prodotto senza autorizzazione, in una situazione in cui non è stata domandata alcuna autorizzazione né è stato fatto alcun serio tentativo per comprovare le caratteristiche di particolare onerosità o iniquità della legge belga o dell'applicazione di questa (25). In effetti il difensore della signora Brandsma che, come già rilevato, era assistita all'udienza da un legale della HEMA, non è stato in grado di fornire alcuna informazione significativa al riguardo. Aggiungasi che la somiglianza delle procedure di autorizzazione seguite nei Paesi Bassi e in Belgio non significa che, in questo caso, il regime belga costituisca una formalità inutile e onerosa. E' perfettamente possibile che si applichino criteri differenti o che criteri analoghi, applicati in diverse situazioni ambientali o di altro tipo, conducano a risultati differenti.
21 Così, una volta che si ammette in via di principio che il Belgio ha il diritto di mantenere in vigore un sistema di autorizzazione dei prodotti basato sulla tutela della sanità pubblica, non si vede di quale aiuto possano essere per il giudice nazionale informazioni sugli obblighi che incomberebbero alle autorità belghe per trattare in modo equo una domanda puramente ipotetica. Potrebbe d'altronde causare una falsa impressione risolvere in termini assoluti la questione relativa all'art. 36 del Trattato. In ultima analisi, spetta al giudice nazionale applicare le soluzioni date dalla Corte ed è suo compito esclusivo valutare la pertinenza di queste al problema specifico sul quale deve pronunciarsi. Mi soffermerò quindi sulle notevoli riserve cui è soggetto il potere degli Stati membri, enunciate all'art. 36 e precisate dalla giurisprudenza della Corte.
22 La politica degli Stati membri nell'applicazione delle deroghe previste all'art. 36 resta sottoposta alle condizioni enunciate nella stessa disposizione. L'art. 36 dispone che i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito possono essere giustificati (26), tra l'altro, da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali (27), e prosegue precisando che, «tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Ciò significa che le restrizioni alla messa in commercio dei prodotti «devono essere limitati allo stretto necessario per garantire la tutela della sanità pubblica» (28).
23 Tale requisito di necessità riguarda sia le norme adottate dagli Stati membri sia la procedura di autorizzazione utilizzata per fare in modo che tali norme siano rispettate. Ciò implica che gli Stati membri sono tenuti in ogni momento, nella maggior misura compatibile con l'obiettivo della tutela della sanità, «a contribuire allo snellimento dei controlli nel commercio intracomunitario» (29). In relazione alle norme sostanziali, la Corte ha dichiarato che gli Stati membri sono liberi di definire le proprie norme «tutte le volte che sussistono delle incertezze nello stato attuale della ricerca scientifica, (...) pur tenendo conto delle esigenze della libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità» (30). Così, in materia di additivi alimentari, la Corte ha concluso che «l'uso di un determinato additivo, ammesso in un altro Stato membro, dev'essere autorizzato se si tratta di un prodotto importato da tale Stato membro, qualora - tenuto conto, da un lato, dei risultati della ricerca scientifica internazionale e, in particolar modo, dei lavori del comitato scientifico comunitario per l'alimentazione umana, della Commissione del Codex alimentarius della FAO e dell'Organizzazione mondiale della sanità e, dall'altro, delle abitudini alimentari esistenti nello Stato membro di importazione - tale additivo non sia pericoloso per la sanità pubblica e risponda ad un'esigenza reale, segnatamente di ordine tecnico» (31).
24 Nella sentenza Commissione/Germania la Corte ha affermato, in relazione alla procedura di autorizzazione, che «il principio di proporzionalità esige del pari che gli operatori economici siano messi in grado di chiedere, mediante una procedura di facile accesso e di ragionevole durata, che l'uso di determinati additivi sia autorizzato con un atto di portata generale» (32), aggiungendo che «l'ingiustificata mancanza di autorizzazione deve poter essere impugnata dagli operatori economici mediante ricorso giurisdizionale» (33). Ciò considerato, spetta alle competenti autorità nazionali dimostrare, alla luce delle abitudini alimentari nazionali e tenuto conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale, che il divieto è giustificato da motivi di tutela della sanità (34).
25 Inoltre, nell'ambito di una procedura nazionale di autorizzazione di un prodotto già autorizzato in un altro Stato membro, gli Stati membri «non possono esigere senza necessità analisi tecniche o chimiche né prove di laboratorio nel caso in cui le stesse analisi e le stesse prove siano già state effettuate in un altro Stato membro e i relativi risultati siano a loro disposizione o possano a loro richiesta, essere messi a loro disposizione. Per gli stessi motivi, lo Stato membro nel quale ha luogo il procedimento di autorizzazione deve procurare che non vengano cagionate spese di controllo superflue qualora i risultati del controllo effettuato nello Stato membro di origine soddisfino le esigenze di tutela della salute nello Stato membro importatore» (35).
Conclusione
26 Suggerisco pertanto alla Corte di risolvere come segue le questioni sottopostele dal Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout:
«1) La normativa di uno Stato membro con cui viene vietato di produrre, mettere in commercio o utilizzare in un modo qualsiasi antiparassitari a uso non agricolo che non siano stati previamente autorizzati dal ministro della Sanità dev'essere considerata una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2) Uno Stato membro può tuttavia far valere la deroga al divieto di cui all'art. 30 prevista all'art. 36 del Trattato, al fine di giustificare tale normativa con motivi di tutela della sanità purché la restrizione sia necessaria, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche, non apporti restrizioni alla libera circolazione delle merci al di là di quanto necessario e non comporti un'inutile duplicazione dei controlli effettuati in un altro Stato membro e i cui risultati siano a disposizione, e purché, in casi individuali di diniego dell'autorizzazione, siano agevolmente esperibili i rimedi giurisdizionali nazionali».
(1) - Causa C-272/80 (Racc. pag. 3277).
(2) - Non è chiaro se questa legge sia la Bestrijdingsmiddelenwet (legge sui prodotti fitosanitari) del 1962, di cui si tratta nella causa Biologische Producten, cit. sopra, nota 1, nella causa Heijn (sentenza 19 settembre 1984, causa 94/83, Racc. pag. 3263) e nella causa Nijman (sentenza 7 novembre 1989, causa 125/88, Racc. pag. 3533).
(3) - Causa 8/74 (Racc. pag. 837, punto 5).
(4) - Causa 120/78 (Racc. pag. 649, punto 8).
(5) - Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1); direttiva del Consiglio 26 giugno 1978, 78/631/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU L 206, pag. 13).
(6) - Direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201).
(7) - La Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di biocidi (GU C 239, pag. 3), notificata il 24 luglio 1995 (GU C 261, pag. 5). I prodotti biocidi sono definiti all'art. 2 della proposta di direttiva.
(8) - GU L 230, pag. 1.
(9) - Causa C-272/80, citata sopra, nota 1.
(10) - Causa C-8/74, citata sopra, nota 3, punto 5.
(11) - Sentenza 15 settembre 1994, causa C-293/93, Houtwipper (Racc. pag. I-4249, punto 11).
(12) - Causa C-272/80, citata sopra, nota 1, punti 10, 11 e 16.
(13) - I governi di due Stati membri, vale a dire la Svezia e il Regno Unito, hanno anche fatto menzione della possibilità di una deroga per motivi di tutela dell'ambiente. Il quesito sottoposto al giudice nazionale non faceva riferimento a questo aspetto, che può tuttavia rientrare probabilmente nel motivo della sanità pubblica nel presente caso, in quanto il danno causato all'ambiente, che può derivare da un cattivo uso di prodotti biocidi e tradursi in un inquinamento dell'acqua o del suolo e nel passaggio di tossine nella catena alimentare, può costituire una minaccia per la salute.
(14) - Citata sopra, nota 6.
(15) - Citate sopra, nota 5.
(16) - Questa distinzione logica si rinviene nel regio decreto: il capitolo II riguarda l'autorizzazione e il capitolo III l'etichettatura e la confezione.
(17) - Direttiva del Consiglio 7 giugno 1988, 88/379/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 187, pag. 14).
(18) - L'agente della Commissione ha indicato all'udienza che questa sostanza attiva non figura nell'elenco di sostanze pericolose elencate all'allegato I della direttiva 67/548, citata sopra, nota 5, che definisce il campo d'applicazione materiale della stessa direttiva e delle direttive del Consiglio 78/631/CEE, citata sopra, nota 5 (v. art. 1, n. 3), e 88/379/CEE, citata sopra, nota 17 (v. art. 2).
(19) - Art. 2, n. 2, lett. h), della direttiva 67/548, citata sopra, nota 5.
(20) - L'art. 2, n. 1, della direttiva 91/414, citata sopra, nota 8, definisce i prodotti fitosanitari. Si può sostenere che un'algicida sia un preparato destinato a eliminare le piante indesiderate, ai sensi dell'art. 2, n. 1, punto 4 della direttiva, in quanto i botanici sono divisi sulla questione se le alghe (o perlomeno alcuni tipi di alghe) debbano essere classificate tra i vegetali. Devono certamente esserlo se si vuole distinguere semplicemente il regno vegetale dal regno animale. In base ad un criterio più complesso, che ripartisce gli esseri viventi in cinque regni (in ordine di complessità i moneri, i protisti, i funghi, i vegetali e gli animali), le alghe multicellulari sono classificate tra i vegetali da alcune autorità in materia (ad esempio, Weier, T. Elliot, Botany: An Introduction to Plant Biology, 6° edizione, John Wiley and Sons, 1982, pagg. 8-10), ma sono classificate tra i protisti da altri (ad esempio, Raven: Biology and Plants, 4° edizione, 1986, Worth Publishers, pagg. 160-162, che classifica le alghe tra i protisti fotosintetici). Si può tuttavia dissipare qualsiasi dubbio a proposito della questione se il prodotto HEMA Tegelreiniger rientri nel campo di applicazione materiale della direttiva facendo riferimento allo scopo chiaramente seguito dalla regolamentazione dei prodotti ad uso agricolo (e non domestico) come è indicato nei criteri alternativi posti nell'art. 2, n. 1, e nel secondo, terzo e quarto `considerando' della direttiva.
(21) - Art. 10 della direttiva 91/414, cit. sopra, nota 8.
(22) - Cit. sopra, nota 7. Il primo e il secondo `considerando' mostrano che la proposta riguarda gli antiparassitari non agricoli. L'allegato I della proposta di direttiva contiene anche un elenco di sostanze attive approvate a livello comunitario ai fini dell'inclusione nei prodotti biocidi. Gli Stati membri sono responsabili dell'autorizzazione di questi prodotti sui rispettivi mercati (art. 3, n. 1). Il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni negli Stati membri è previsto per i prodotti le cui sostanze attive figurino all'allegato I (art. 3, n. 3, e art. 4, n. 1), ma è consentita una deroga a questo obbligo qualora condizioni ambientali diverse da quelle dello Stato membro nel quale è stata concessa la prima autorizzazione determinino l'inefficacia o la pericolosità del prodotto (art. 3, n. 4).
(23) - Causa 272/80, citata sopra, nota 1, punto 12.
(24) - Causa 94/83, citata sopra, nota 2, punto 16.
(25) - Non è stato dimostrato, ad esempio, che la necessità, per i prodotti esportati in Belgio, di recare un numero di autorizzazione belga aumenterebbe inevitabilmente i costi di imballaggio, in quanto una confezione comune potrebbe senza dubbio recare i numeri di autorizzazione dei due paesi, indicati chiaramente come tali.
(26) - Il corsivo è mio.
(27) - Sembra che la tutela della salute e della vita delle persone sia la giustificazione principale del regime belga di autorizzazione, tenuto conto del ruolo svolto dal ministro competente per la sanità pubblica e dell'obbligo a questi imposto di consultare il Consiglio superiore d'igiene pubblica.
(28) - Sentenza 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 1227, punto 44); v. anche sentenze 14 luglio 1983, causa 174/82, Sandoz (Racc. pag. 2445); 10 dicembre 1985, causa 247/84, Motte (Racc. pag. 3887) e 6 maggio 1986, causa 304/84, Muller e a. (Racc. pag. 1511).
(29) - Sentenza Biologische Producten, cit. sopra, nota 1, punto 14.
(30) - Sentenza Sandoz, cit. sopra, nota 28, punto 16.
(31) - Sentenza Commissione/Germania, cit. sopra, nota 28, punto 44, (il corsivo è mio).
(32) - Sentenza cit. sopra, nota 28, punto 45. Questa affermazione parafrasa il punto 26 della sentenza della Corte nella causa Muller e a., cit. sopra, nota 28, ma aggiunge un riferimento specifico al principio di proporzionalità.
(33) - Sentenza cit. sopra, nota 28, punto 46.
(34) - V. punto 26 della sentenza nella causa Muller e a., cit. sopra, nota 28.
(35) - Sentenza Biologische Producten, cit. sopra, nota 1, punti 14 e 15.
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