CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
NIAL FENNELLY
presentate il 14 dicembre 1995 ( *1 )
I — Introduzione
1.
Una disposizione la quale stabilisca che la Comunità applicherà «il regime generale che applica nei suoi scambi esterni» per i prodotti agricoli va interpretata nel senso che altri prodotti non rientrano nell'applicazione di questo regime? Oppure, un'esenzione dai «dazi doganali» si estende all'elemento mobile di una imposizione che grava sull'importazione di prodotti dolciari? Queste sono le questioni formulate con una domanda pregiudiziale sollevata da un tribunale spagnolo in una controversia sui pagamenti che devono essere effettuati in occasione dell'importazione di caramelle dalle Isole Canarie nella Spagna peninsulare effettuata nel 1989. Sebbene queste isole facciano effettivamente parte del territorio doganale della Comunità dal 1° luglio 1991, le questioni sollevate non rivestono solo un interesse storico, poiché le norme rilevanti del protocollo n. 2 dell'Atto d'adesióne della Spagna e del Portogallo si applicano ancora a Ceuta e Melilla ( 1 ); è anche verosimile che analoghe questioni di principio possano sorgere in base ad accordi transitori in atti di adesione successivi.
II — Fatti e procedimento
2.
Nel luglio 1989 la TIRMA SA (in prosieguo: la «TIRMA») ha importato in Spagna un quantitativo di «caramelos» (caramelle morbide o caramelle fondenti al cioccolato) prodotte nelle Isole Canarie; anche se la natura della merce non è stata ulteriormente precisata nell'ordinanza di rinvio, è pacifico che si trattava di prodotti dolciari senza cacao, facenti parti della voce ex 17.04 della Tariffa doganale comune. La TIRMA ha contestato la decisione delle autorità doganali di Cadice di applicare l'elemento mobile dell'imposizione all'importazione nella Comunità di prodotti dolciari in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1980, n. 3033, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento sul regime di scambi» o il «regolamento», a seconda del contesto).
3.
I ricorsi della TIRMA sono stati respinti sia in sede di reclamo amministrativo sia dinanzi al Tribunal Econòmico Administrativo Regional de Andalucía. In appello la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
«Se all'elemento mobile dei dazi doganali relativi alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (anche non compresi nell'allegato II del Trattato), disciplinato dai regolamenti (CEE) nn. 3033/80, 3034/80, e 3035/80, vada applicato il regime di cui all'art. 1, n. 5, del protocollo n. 2 dell'Atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, o l'esenzione di cui all'art. 2 del protocollo n. 2 dell'Atto di adesione; oppure se agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra le Isole Canarie e il territorio doganale comunitario, qualora essi non rientrino in nessuno dei due casi precedenti, vada applicato il principio generale della libera circolazione delle merci».
4.
Il governo spagnolo e la Commissione hanno presentato alla Corte osservazioni scritte. In mancanza di richiesta di osservazioni orali, la Corte ha deciso di non tenere un'udienza orale.
III — Norme rilevanti di diritto comunitario
5.
Il regolamento sul regime di scambi ( 3 ) codifica e sostituisce vari regolamenti precedenti sul regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli definiti nell'allegato I del regolamento; questi ultimi includono «dolciumi non contenenti cacao», eccetto alcuni estratti di liquirizia. L'art. 5, n. 1, del regolamento dispone quanto segue:
«Ciascuna merce [elencata nell'allegato I del regolamento] importata nella Comunità è gravata della relativa imposta prevista dalla tariffa doganale comune, composta:
a)
di un dazio ad valorem che ne costituisce l'elemento fisso,
b)
di un elemento mobile.
L'elemento mobile (...) è destinato a compensare, per i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci suddette, l'incidenza della differenza tra i prezzi di tali prodotti nella Comunità ed i prezzi all'importazione dai paesi terzi, quando il costo totale di detti quantitativi di prodotti di base è più elevato nella Comunità».
6.
L'art. 5, n. 2, vieta «la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa d'effetto equivalente diversi dall'imposta di cui al paragrafo 1», fatte salve le circostanze previste dall'art. 14, nn. 3 e 4, del regolamento. Il primo ‘considerando’del regolamento indica che la ratio dell'elemento variabile consiste nel «compensare la differenza eventuale tra i prezzi dei prodotti agricoli in questione nella Comunità ed i prezzi sul mercato mondiale», laddove quella dell'elemento fisso viene descritta come volta a garantire «la protezione all'industria di trasformazione».
7.
La misura equivalente per i prodotti base nel settore dello zucchero è costituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 4 ) (in prosieguo: il «regolamento sullo zucchero»). L'art. 16, n. 1, di questo regolamento prevede un prelievo all'importazione dei prodotti dello zucchero, ad eccezione delle polpe di barbabietole, dei cascami di canne da zucchero esaurite e di altri cascami della fabbricazione dello zucchero; la ratio di questo prelievo è così spiegata nel quinto ‘considerando’ dello stesso regolamento:
«(...) la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi (...) [copre] nel settore dello zucchero la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità, se i prezzi del mercato mondiale sono inferiori a quelli della Comunità».
8.
L'art. 25, n. 1, dell'Atto d'adesione della Spagna e del Portogallo stabilisce che «I trattati e gli atti delle istituzioni delle Comunità europee si applicano alle Isole Canarie (...) con riserva delle deroghe previste nei paragrafi 2 e 3 e nelle altre disposizioni del presente atto». L'art. 25, n. 2, si richiama, dal canto suo, al protocollo n. 2 dell'Atto (in prosieguo: il «protocollo n. 2» o il «protocollo», a seconda del contesto), il quale stabilisce che «le disposizioni del Trattato CEE e del Trattato CECA relative alla libera circolazione delle merci, nonché gli atti delle istituzioni delle Comunità in materia di legislazione doganale e di politica commerciale si applicano alle Isole Canarie (...)».
9.
L'art. 1, n. 1, del protocollo n. 2 dispone quanto segue:
«I prodotti originari delle Isole Canarie (...) nonché i prodotti in provenienza da paesi terzi importati nelle Isole Canarie (...) non sono considerati, all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, merci che soddisfano le condizioni degli articoli 9 e 10 del Trattato CEE».
Le Isole Canarie sono escluse dal territorio doganale della Comunità in forza dell'art. 1, n. 2, mentre l'art. 1, n. 3, così stabilisce:
«Salvo disposizione contraria del presente protocollo, gli atti delle istituzioni delle Comunità in materia di legislazione doganale per gli scambi esterni si applicano alle stesse condizioni agli scambi tra il territorio doganale della Comunità (...) e le Isole Canarie».
10.
L'art. 1, n. 5, del protocollo n. 2 così recita:
«Salvo disposizione contraria dell'atto di adesione, compreso il presente protocollo, la Comunità applica negli scambi di prodotti che rientrano nell'allegato II del Trattato CEE con le Isole Canarie (...) il regime generale che essa applica nei suoi scambi esterni».
11.
L'art. 2 del protocollo stabilisce talune deroghe alle disposizioni dell'art. 1 per «i prodotti originari delle Isole Canarie». In particolare, tali prodotti «beneficiano, alla loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, dell'esenzione dai dazi doganali»; tale esenzione si applicava, a partire dalla data dell'adesione della Spagna alla Comunità, alle importazioni «nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità».
12.
Per completezza va aggiunto che il regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1991, n. 1911, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie ( 5 ), applica la politica agricola comune a dette isole, subordinata a un regime specifico di approvvigionamento, e include le Isole Canarie nel territorio doganale della Comunità, salvo un determinato regime transitorio, in ogni caso con effetto a partire dal 1° luglio 1991.
IV — Le questioni sollevate dal giudice nazionale
13.
La prima questione sollevata nell'ordinanza di rinvio riguarda la legittimità dell'applicazione all'importazione in questione dell'elemento mobile dell'imposizione prescritto dall'art. 5, n. 1, del regolamento sul regime di scambi. Al riguardo nel corso del procedimento si è fatto riferimento a due disposizioni del protocollo, all'art. 1, nn. 3 e 5. Dinanzi al giudice a quo il rappresentante dello Stato spagnolo, conformemente alla posizione adottata dall'amministrazione doganale e dal giudice di primo grado, ha sostenuto ( 6 ) che, siccome lo scopo dell'elemento mobile era identico a quello dell'imposizione prevista nell'ambito della politica agricola comune, l'importazione era subordinata al regime generale che la Comunità applicava nei suoi scambi esterni, ai sensi dell'art. 1, n. 5, del protocollo, nonostante il fatto che gli stessi prodotti non rientrassero nell'allegato II del Trattato. Tuttavia, il giudice a quo ha ritenuto che l'elemento mobile dell'imposizione non fosse uno strumento della politica agricola comune, in quanto non proteggeva la produzione o l'approvvigionamento agricolo, ma uno strumento di politica commerciale volto a tutelare taluni produttori svantaggiati. In tali circostanze, il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione se si dovesse applicare l'esenzione contemplata dall'art. 2.
14.
A mio avviso, tuttavia, e a prescindere dagli obiettivi che l'art. 5 del regolamento sul regime di scambi intendeva conseguire, l'art. 1, n. 5, del protocollo n. 2 si applica esclusivamente ai prodotti elencati nell'allegato II del Trattato e non ci si può basare su di esso per applicare l'elemento variabile del prelievo su altri prodotti. Non sarebbe in ogni caso necessario far riferimento a questa disposizione, dato che l'art. 1, n. 3, del protocollo prevede espressamente l'applicazione agli scambi tra il territorio doganale della Comunità e le Isole Canarie degli «atti delle istituzioni delle Comunità in materia di legislazione doganale per gli scambi esterni». Secondo me, il regolamento sul regime di scambi, che era basato principalmente sugli articoli del Trattato in materia di normativa doganale per gli scambi esterni (artt. 28 e 113 del Trattato CEE), è certamente uno di questi atti.
15.
Tuttavia, ciò non risolve la questione dell'interpretazione dell'art. 1, nn. 3 e 5, del protocollo. Anche se la Corte non ha potuto disporre delle osservazioni dell'appellante nel procedimento principale, dalle osservazioni del governo spagnolo e dall'ordinanza di rinvio risulta che la TIRMA aveva sostenuto dinanzi al giudice a quo che l'art. 1, n. 5, distingue tra prodotti elencati nell'allegato II del Trattato, che sono soggetti al regime generale degli scambi esterni della Comunità, e altri prodotti, che non ne sono soggetti. Secondo la TIRMA, all'epoca in esame, il diritto comunitario si applicava in generale alle Isole Canarie in forza dell'art. 25, n. 1, dell'Atto di adesione, sebbene esse non facessero parte del territorio doganale della Comunità; mentre le norme doganali comunitarie non si applicavano agli scambi tra le Isole Canarie e i paesi terzi, i loro scambi col resto della Comunità erano soggetti alle norme sulla libera circolazione delle merci. Considerato che i prodotti agricoli trasformati non sono inclusi in nessuna delle deroghe alla libera circolazione previste dagli artt. 1 e 2 del protocollo n. 2, essi devono beneficare di tale libera circolazione, altrimenti non avrebbe senso la distinzione effettuata dall'art. 1, n. 5. Questa ipotesi equivale a dire che, poiché l'art. 1, n. 3, aveva già stabilito il principio generale dell'esclusione dalla libera circolazione delle merci, l'art. 1, n. 5, sarebbe superfluo se non fosse interpretato nel senso che i prodotti non compresi nell'allegato II sono esclusi dal regime generale che la Comunità applica nei suoi scambi esterni.
16.
L'interpretazione proposta, che considera l'art. 1, n. 5, una riserva al principio stabilito dall'art. 1, n. 3, riguardo a tutti i prodotti non elencati nell'allegato II del Trattato, non mi convince. L'art. 25, n. 2, dell'Atto d'adesione stabilisce che «gli atti delle istituzioni (...) in materia di legislazione doganale e di politica commerciale, si applicano alle Isole Canarie [in conformità col] protocollo n. 2»; l'art. 25, n. 1, menziona specificamente le «deroghe» previste dal protocollo. Il fatto che queste deroghe abbiano l'effetto di escludere l'applicazione dei principi di diritto comunitario sulla libera circolazione dei beni, fatte salve le disposizioni in senso contrario, si desume chiaramente dagli artt. 1 e 2 del protocollo n. 2, considerati più avanti.
17.
L'interpretazione proposta dalla società appellante nel procedimento principale implica del pari che il legislatore comunitario ha stabilito un principio generale con l'art. 1, n. 3, ma lo ha reso quasi del tutto inefficace appena due numeri più avanti, rendendo così superfluo l'art. 1, n. 3. Innanzi tutto, perché le merci originarie delle Isole Canarie beneficino della libera circolazione delle merci nel territorio doganale della Comunità, come si è sostenuto, esse sarebbero dovute rientrare nell'ambito di applicazione degli artt. 9 e 10 del Trattato. In conformità con l'art. 9, n. 2, del Trattato, le disposizioni che riguardano l'unione doganale e l'eliminazione di restrizioni quantitative (rispettivamente artt. 12-17 e 30-37) si applicano solo ai «prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri»; l'art. 1, n. 1, del protocollo n. 2, il quale, a differenza dei nn. 3 e 5 dello stesso articolo, non ammette deroghe, specifica espressamente che i prodotti originari delle Isole Canarie «non sono considerati (...) merci che soddisfano le condizioni degli articoli 9 e 10 del Trattato CEE».
18.
In secondo luogo, il principio enunciato dall'art. 1, n. 3, del protocollo, secondo cui la legislazione doganale comunitaria sugli scambi esterni si applica al commercio tra il territorio doganale della Comunità e le Isole Canarie, è di applicazione generale; ciò significa, in particolare, che il regolamento sul regime degli scambi si applica a tale commercio. Come ha sostenuto il governo spagnolo, l'art. 1, n. 5, è una disposizione più specifica che si applica solo ai prodotti dell'allegato II; l'uso dell'espressione «regime generale» sembra riferirsi sia alla legislazione doganale sia alle altre misure che si applicano a tali prodotti. Ne consegue quindi, a mio avviso, che l'art. 1, n. 5, non può render nullo il principio generale dell'art. 1, n. 3, in mancanza di qualsiasi indicazione in tal senso nel testo del protocollo n. 2. Le merci importate di cui trattasi nel presente procedimento non figuravano evidentemente tra i prodotti di cui all'allegato II, e bisogna ritenere pertanto che rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 1, nn. 1-3, del protocollo.
19.
Inoltre, non penso che si possa difendere il punto di vista della TIRMA secondo cui le parole «salvo disposizione contraria dell'Atto di adesione, compreso il presente protocollo», che attenuano la portata dell'art. 1, n. 5, devono interpretarsi nel senso che esse si riferiscono all'art. 1, n. 3, del protocollo. Mi sembra molto più verosimile che l'art. 1, n. 5, si riferisca a quelle disposizioni dell'Atto d'adesione e del protocollo che si applicano espressamente agli scambi dei prodotti di cui all'allegato II tra il territorio doganale della Comunità e le Isole Canarie, le quali costituiscono un regime diverso da quello generale che la Comunità applica nei suoi scambi esterni. Ad esempio, il secondo comma dell'art. 25, n. 3, dell'Atto di adesione prescrive che il Consiglio applicherà «disposizioni di carattere socio-strutturale (...) nel campo dell'agricoltura (...) alle Isole Canarie». L'art. 155 dello stesso Atto va oltre, poiché richiede non solo misure strutturali nel settore della pesca, ma anche che gli interessi delle Isole Canarie «siano presi in considerazione, in tutto o in parte» dal Consiglio nelle decisioni riguardanti gli accordi bilaterali o multilaterali sulla pesca con i paesi terzi. Tali disposizioni difficilmente potrebbero considerarsi come «regime generale» che la Comunità applica negli scambi esterni; lo stesso vale per il regime speciale sugli scambi tra il resto della Comunità e le Isole Canarie nel settore dei prodotti della pesca e dei prodotti agricoli specificamente elencati originari di dette isole, contemplato dagli artt. 3 e 4 del protocollo.
20.
L'altra questione sollevata è se l'elemento mobile dell'imposizione sui prodotti dolciari originari delle Isole Canarie e importati in Spagna possa considerarsi un «dazio doganale» ai sensi dell'art. 2, n. 1, del protocollo n. 2. Sono d'accordo con il governo spagnolo e con la Commissione che l'elemento mobile dell'imposizione sull'importazione non è un dazio doganale dal quale sono esenti, in forza dell'art. 2 del protocollo n. 2, i prodotti originari delle Isole Canarie, quali i «caramelos» la cui importazione ha fatto sorgere la causa principale.
21.
Innanzi tutto, il diritto comunitario da lungo tempo ha operato una distinzione tra «dazi doganali» propriamente detti e altre imposte sull'importazione e sull'esportazione di merci, distinzione che si ritrova, ad esempio, nell'art. 9, n. 1, del Trattato. Sebbene la distinzione sia stata raramente oggetto di un procedimento nella giurisprudenza della Corte ( 7 ), poiché l'imposizione di entrambe le imposte è vietata negli scambi tra gli Stati membri, il primo tipo di imposta è stato definito dall'art. 2, lett. b), della decisione del Consiglio 21 aprile 1970, 70/243/CECA, CEE, Euratom, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 8 ), nel senso che esso comprende «i dazi della Tariffa doganale comune e gli altri diritti fìssati (...) sugli scambi con i paesi non membri». La lett. a) della medesima disposizione ha definito «prelievi agricoli» i «prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali e altri diritti fissati (...) sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune». Dalla finalità dell'elemento mobile dell'imposizione di cui trattasi nel presente procedimento, come sopra descritta ( 9 ), emerge che esso è molto più simile ad un prelievo agricolo che a un dazio doganale, come definiti dalla decisione 21 aprile 1970, alla quale l'art. 371 dell'Atto d'adesione fa esplicito riferimento.
22.
Questa opinione è corroborata dalla formulazione del regolamento sul regime di scambi, che accuratamente sempre distingue tra «dazi doganali» e altre imposte sulle importazioni. L'art. 5, n. 1, del regolamento di cui trattasi stabilisce così che ciascuna merce importata cui si riferisce il regolamento è gravata di un'«imposta», che comprende un «dazio» (l'elemento fisso) e un «elemento mobile» (dell'imposta), mentre l'art. 5, n. 2, vieta la riscossione di «qualsiasi dazio doganale o tassa d'effetto equivalente» (il corsivo è mio) diversi dall'imposta di cui all'art. 5, n. 1. Questa distinzione tra dazi doganali e altre imposte si ritrova ugualmente in altre disposizioni riguardanti la legislazione doganale per gli scambi esterni, sia all'epoca in esame ( 10 ) sia a partire dall'entrata in vigore del codice doganale comunitario 12 ottobre 1992 ( 11 ). La distinzione è altrettanto esplicita in altre disposizioni del protocollo. L'art. 6, n. 1, esenta i prodotti originari del territorio doganale della Comunità importati nelle Isole Canarie da «dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente», mentre l'art. 7 specifica che esso si applica ai «dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente a tali dazi» applicati all'importazione nelle Isole Canarie di merci provenienti da paesi terzi. Di conseguenza, non sembra giusto ritenere che l'espressione «dazi doganali» utilizzata nell'art. 2, n. 1, debba essere interpretata nel senso che essa comprende le «tasse di effetto equivalente» ( 12 ).
23.
In secondo luogo, la distinzione può essere considerata sostanziale, e non meramente terminologica. In generale, si può ritenere che i dazi doganali, diversi da quelli di natura fiscale, tutelino il produttore stabilito nel territorio dell'amministrazione che impone il dazio; in effetti, l'elemento fisso dell'imposta all'importazione in esame, vale a dire un dazio ad valorem, è espressamente definito una misura «per la protezione all'industria di trasformazione [della Comunità]» (primo ‘considerando’) e si applica indipendentemente dai prezzi del mercato mondiale dello zucchero. Al contrario, l'elemento mobile non è che un meccanismo di compensazione destinato a controbilanciare i prezzi comunitari più elevati dei prodotti base; esso mira a collocare l'industria comunitaria di trasformazione su un livello di parità quanto all'acquisto di zucchero, ma non tutela detta industria dalla concorrenza dei paesi terzi sotto altri profili. Al tempo stesso, l'elemento mobile tutela anche i produttori comunitari di zucchero, livellando i prezzi comunitari e mondiali dello zucchero per gli utenti industriali.
24.
Infine, la conseguenza evidente dell'interpretazione dell'art. 2 del protocollo n. 2 proposta sia dall'appellante nel procedimento principale sia dal giudice a quo sarebbe che i produttori di dolciumi delle Isole Canarie avrebbero potuto procurarsi zucchero ai prezzi inferiori praticati sul mercato mondiale e, di conseguenza, importare il prodotto finito nella Comunità, esente non soltanto dall'elemento mobile, ma anche da qualsiasi dazio. Non penso che l'art. 2 mirasse a procurare ai produttori di dolciumi delle Isole Canarie un vantaggio concorrenziale così rilevante rispetto ai produttori comunitari, né a consentire allo zucchero prodotto in paesi terzi un accesso così facile nel mercato della Comunità, anche se solo come prodotto trasformato.
25.
Inoltre, ciò significherebbe, in pratica, che i produttori delle Isole Canarie godevano di un regime più favorevole nel 1989, allorché era in vigore il protocollo n. 2 riguardo all'importazione dello zucchero e alla sua riesportazione come «caramelos», rispetto, ad esempio, all'anno 1992, quando le Isole Canarie sono state inserite nel territorio doganale comunitario. In conformità all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1911/91 ( 13 ), l'applicazione della politica agricola comune deve essere accompagnata da un «regime specifico di approvvigionamento» per taluni prodotti. Il regime relativo allo zucchero è stato stabilito col regolamento (CEE) del Consiglio 15 giugno 1992, n. 1601, relativo a misure specifiche a favore delle Isole Canarie per taluni prodotti agricoli ( 14 ). Al fine di tener conto della «posizione geografica eccezionale delle Isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento a monte di taluni settori» della produzione, e per «evitare che vengano perturbate le correnti di scambio tradizionali», l'art. 3, n. 1, di detto regolamento dispone che «in caso d'importazione diretta nelle isole Canarie dei prodotti originari dei paesi terzi e compresi nel regime specifico di approvvigionamento non viene applicato alcun dazio doganale», disposizione valida anche per lo zucchero. Tuttavia, il regime specifico di approvvigionamento è soggetto a due limitazioni: innanzi tutto, solo una data quantità di un particolare prodotto può beneficiare annualmente dell'esenzione di cui all'art. 3 ( 15 ) e — il che è forse più significativo per la presente causa — è vietata la riesportazione sotto forma di prodotti trasformati dei prodotti importati in base a detto regime, ad eccezione delle «tradizionali esportazioni o spedizioni verso il resto della Comunità». Nessuna di queste restrizioni si applicherebbe se si seguisse l'interpretazione dell'art. 2 del protocollo n. 2 proposta dall'appellante nel procedimento principale. Una disparità di trattamento del genere come risultato dell'incorporazione delle Isole Canarie nel territorio doganale comunitario sarebbe secondo me completamente anomala.
26.
Sebbene ciò non sia più direttamente rilevante, tenuto conto delle mie considerazioni sulle questioni principali, dall'ordinanza di rinvio risulta che il giudice nazionale non era convinto che l'obiettivo dell'elemento mobile fosse simile a quello del prelievo equivalente riscosso all'importazione dei prodotti del settore dello zucchero in base al regolamento sullo zucchero e che, per questa ragione, come ho sopra rilevato, esso ha dubitato che l'art. 1, n. 5, del protocollo n. 2 dovesse essere applicato. E evidente, tuttavia, come dalla motivazione di ciascun regolamento in esame, citata sopra ai paragrafi 6 e 7, risulti che le imposte in esame hanno in realtà entrambe lo scopo di compensare la differenza tra il prezzo comunitario più elevato dello zucchero e quello praticato sul mercato mondiale.
27.
Ne consegue, a mio avviso, che l'art. 1, n. 5, del protocollo n. 2 non è rilevante ai fini del presente procedimento; esso non esclude i prodotti diversi da quelli dell'allegato II dall'applicazione delle disposizioni generali relative agli scambi esterni né giustifica l'applicazione a tali prodotti del regolamento sul regime degli scambi. D'altro canto, ritengo che l'art. 1, n. 3, del protocollo debba essere interpretato nel senso che esso rende applicabile il regolamento sul regime di scambi alle importazioni quali quelle di cui trattasi. L'art. 2 del protocollo n. 2 deve essere interpretato nel senso che esso accorda un'esenzione solo per il versamento dei dazi doganali propriamente detti. Non credo che sia un dazio doganale l'elemento mobile dell'imposizione all'importazione prevista dal regolamento sul regime di scambi.
V — Conclusione
28.
Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco di risolvere come segue i quesiti posti dalla Sala de lo Contencioso-Administrativo di Siviglia:
«L'art. 1, n. 5, del protocollo n. 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e agli adattamenti dei Trattati 12 giugno 1985 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica all'elemento mobile dell'imposizione sulle merci importate risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, prescritta dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1980, n. 3033, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Detto elemento mobile non può essere considerato un dazio doganale ai sensi dell'art. 2, n. 1, del protocollo n. 2. All'epoca dei fatti che sono stati all'origine del procedimento principale, i principi di diritto comunitario riguardanti la libera circolazione delle merci non si applicavano agli scambi tra le Isole Canarie e il territorio doganale della Comunità quanto ai prodotti agricoli trasformati di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1980, n. 3033».
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
( 1 ) V., ad esempio, sentenza 7 dicembre 1995, causa C-45/94, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta/Ayuntamiento de Ceuta (Racc. pag. I-4385).
( 2 ) GU 1980, L 323, pag. 1.
( 3 ) Citato alla nota 2; gli altri due regolamenti citati nell'ordinanza di rinvio non sono direttamente rilevanti per il procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia.
( 4 ) GU 1981, L 177, pag. 4.
( 5 ) GU 1991, L 171, pag. 1.
( 6 ) Questo fatto è suto esposto, con lodevole franchezza, nelle utilissime osservazioni del governo spagnolo nel presente procedimento.
( 7 ) V., ad esempio, i paragrafi 18-21 delle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 21 novembre 1991, causa C-163/90, Administration des Douanes et Droits Indirects/Legros e a. (Racc. pag. I-4625, in particolare pagg. I-4646 e I-4647).
( 8 ) GU 1970, L 94, pag. 19, la prima decisione sulle «risorse proprie».
( 9 ) V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni.
( 10 ) V., ad esempio, l'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987 riguardante l'obbligazione doganale, n. 2144 (GU 1987, L 201, pag. 15).
( 11 ) Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 (GU L 302, pag. 1); v., ad esempio, art. 20, n. 3, lett. c).
( 12 ) Ciò non equivale a dire che l'espressione «dazi doganali» non possa mai interpretarsi nel senso che essa include tasse di effetto equivalente, in particolare allorché la disposizione di cui trattasi contenga sufficienti indicazioni per giustificare l'interpretazione estensiva: [v. causa C-45/94, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta/Ayuntamento de Ceuta (citata alla nota 1), punti 16-18].
( 13 ) Citato alla nota 5.
( 14 ) GU 1992, L 173, pag. 13.
( 15 ) Per la stagione 1992/1993, detta quantità è suta fissata in 3000 tonnellate dall'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione n. 1962/92 (GU 1992, L 197, pag. 45).
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