CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO LA PERGOLA
presentate il 12 ottobre 1995 ( *1 )
1.
I quesiti posti dalla Cour du travail di Liegi con riguardo all'interpretazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 («relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità»; d'ora in avanti il «regolamento») hanno un duplice oggetto ( 1 ). Si tratta, per un verso, di definire se l'interessata nel caso di specie rientri nella categoria dei lavoratori che «esercitano attività subordinata» o in quella degli «impiegati pubblici», rispettivamente previste alle lettere a) e d) dell'art. 13, n. 2; per l'altro, di specificare i presupposti di ‘disponibilità’stabiliti dall'art. 71, n. 1, lett. b), sub i), ai fini dell'applicazione delle norme che disciplinano l'erogazione dell'indennità di disoccupazione che lo Stato competente, secondo il regolamento, deve corrispondere al lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero.
I — Fatti
2.
Il presente caso trae origine da uria controversia, sorta di fronte alla Cour du travail di Liegi, tra la signora Heidemarie Naruschawicus, cittadina belga residente in Germania, e l'Office National de l'Emploi belga (l'istituzione competente all'erogazione dei sussidi di disoccupazione in Belgio — d'ora in avanti l'«ONEM»).
3.
La signora Naruschawicus ha prestato attività lavorativa come militare di carriera presso le Forze armate belghe di stanza in Germania dal 1° giugno 1981 al 20 aprile 1991. Durante tale periodo la sua qualifica professionale era quella di dipendente del ministero belga della Difesa nazionale con il grado di caporale. L'amministrazione belga, osserva il giudice remittente, ha versato all'ONEM, durante il periodo di lavoro, i relativi contributi previdenziali. Pur risiedendo in Germania l'interessata manteneva, ai sensi della legislazione belga, il suo domicilio legale a Blegny.
4.
Il contratto di lavoro tra l'amministrazione belga e la signora Naruschawicus veniva risolto nell'aprile del 1991. A quel momento — ci dice il giudice di rinvio — è stata operata una qualificazione retroattiva del rapporto di lavoro. La signora Naruschawicus, ai fini dell'ottenimento del sussidio di disoccupazione previsto ai sensi della legislazione belga applicabile alla generalità dei lavoratori, ha ricevuto, ope legis, un'attestazione da cui risulta che essa ha svolto«servizi temporanei» alle dipendenze delle Forze armate belghe in Germania ( 2 ).
5.
Successivamente, la signora Naruschawicus ha continuato a risiedere in Germania ed ha presentato all'Ufficio regionale dell'ONEM di Liegi, competente in virtù del suo domicilio legale, regolare domanda per ottenere i sussidi di disoccupazione. La domanda è stata accolta; l'ONEM ha iniziato a versarle, a partire dal 22 aprile 1991, l'indennità di disoccupazione. Da quella data, e sino al 30 giugno 1991, l'interessata si è, inoltre, sottoposta al controllo di disoccupazione, spostandosi da Arnsberg (Germania), suo luogo di residenza, a Liegi. A decorrere dal 1° luglio 1991 è stata nuovamente assunta dalle Forze armate belghe di stanza in Germania in base ad un contratto a tempo parziale e con la qualifica di operaia.
6.
Con decisione del 21 novembre 1991, l'Ispettore regionale per la disoccupazione dell'ONEM escludeva la signora Naruschawicus dal godimento dell'indennità di disoccupazione a partire dal 22 aprile 1991. Contestualmente, le veniva richiesto il rimborso delle indennità percepite tra questa data ed il 30 giugno 1991. Tale provvedimento è stato motivato in base al rilievo che, poiché l'interessata risiedeva all'estero, era venuto meno quel presupposto, previsto dalla normativa nazionale per l'erogazione del sussidio di disoccupazione, che consiste nella disponibilità del disoccupato sul mercato del lavoro belga ( 3 ).
7.
Il Tribunal du travail di Liegi, adito dalla signora Naruschawicus, annullava la decisione dell'Ispettore regionale dell'ONEM ritenendo che un diritto all'indennità di disoccupazione poteva esserle riconosciuto, ai sensi della legislazione belga, pur se residente in Germania, in applicazione delle norme contenute all'art. 71, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento.
8.
Avverso tale pronuncia l'ONEM proponeva appello davanti alla Cour du travail. Il giudice d'appello — pur non riconoscendo nella legislazione nazionale un espresso obbligo di residenza ma esclusivamente un generico obbligo per il disoccupato di «mettersi a disposizione» dell'autorità amministrativa competente — non riconosceva, in ragione del mancato adempimento del requisito della residenza, il diritto rivendicato dalla signora Naruschawicus ai sensi del diritto belga. Il giudice nazionale procedeva, tuttavia, ad esaminare se tale diritto le potesse essere riconosciuto ai sensi dell'ordinamento comunitario.
II — Questioni pregiudiziali
9.
È nel corso dell'indagine da ultimo richiamata che la Cour du travail ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte le seguenti tre questioni pregiudiziali:
«1)
Se si debba stabilire in funzione dell'art. 13, n. 2, a) o d), del regolamento n. 1408/71 la legislazione applicabile ad un lavoratore dipendente dall'amministrazione di uno Stato membro, nella fattispecie lo Stato belga (ministero della Difesa nazionale), che presta servizio sul territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie lo Stato tedesco, sul territorio del quale detto lavoratore risiede effettivamente e che al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro viene retroattivamente qualificato lavoratore subordinato per potergli riconoscere il diritto alle indennità di disoccupazione e per consentirgli di fruire delle norme sull'assicurazione contro la malattia e l'invalidità.
2)
Se l'art. 71, n. 1, b), sub i), del regolamento summenzionato vada interpretato nel senso che un lavoratore subordinato, non frontaliero in disoccupazione completa può fruire delle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato competente, indipendentemente dal requisito della residenza, purché si iscriva nelle liste dei servizi di collocamento dell'istituzione competente anche se, data la lontananza, è meno disponibile a rispondere alle offerte di impiego mediate da detti servizi e se non può essere sottoposto a controllo dai servizi competenti della stessa istituzione per verificare se soddisfa le condizioni per riscuotere l'indennità.
3)
Se un lavoratore belga, residente da oltre dieci anni in Germania, dove ha lavorato alle dipendenze dello Stato belga, datore di lavoro che lo riassume dopo alcuni mesi di disoccupazione completa, non possa esser assimilato al lavoratore contemplato dall'art. 71, n. 1, b), tenuto conto dei vincoli personali stretti con lo Stato competente».
III — Quadro normativo
10.
Al fine della risoluzione delle questioni sopra ricordate vengono in rilievo i seguenti dati normativi. In ordine all'ambito di applicazione delle norme del regolamento, ricadono sotto il loro dettato, ratione personae:
«[i] lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (...)» (art. 2, n. 1).
Il regolamento trova altresì applicazione nei confronti degli
«impiegati pubblici e [del] personale che, in base alla legislazione applicabile, è ad essi assimilato, nella misura in cui siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno Stato membro cui è applicabile il (...) regolamento» (art. 2, n. 3).
Per converso, ratione materiae, la normativa comunitaria non trova applicazione nei confronti (art. 4, n. 4) dei «regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato».
11.
La determinazione della legge nazionale applicabile è condotta, in via di principio, secondo il criterio della lex loci laboris.
L'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento recita che:
«la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro» ( 4 ).
Con riferimento agli «impiegati pubblici» ed al «personale assimilato», il regolamento specifica che essi:
«sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono» [art. 13, n. 2, lett. d)].
12.
In materia di erogazione delle prestazioni di disoccupazione la norma contenuta all'articolo 71, n. 1, lett. b), sub i) dispone che:
«un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dalla istituzione competente».
IV — Risposta alle questioni pregiudiziali
13.
Dai dati normativi sopra ricordati risulta, anzitutto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione delle norme del regolamento alla specie. L'interessata non ricade sotto alcun «regime speciale» che possa, ai sensi dell'art. 4, n. 4, escludere l'applicabilità delle norme del regolamento al caso in esame. Ai sensi della legislazione nazionale sopra riportata (vedi n. 4, nota 2), l'interessata, in quanto lavoratrice dipendente del ministero belga della Difesa nazionale, è ‘coperta’dal regime previdenziale in materia di sussidi di disoccupazione applicabile, nell'ordinamento belga, alla generalità dei lavoratori subordinati ( 5 ). Il che basta, seguendo qui la soluzione adottata nella sentenza Van Poučke ( 6 ), per ritenere che la fattispecie ricade, sotto ogni rilevante profilo, nell'ambito del regolamento da interpretare. In quell'occasione, la Corte aveva infatti precisato che «un militare di carriera (...) rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento (...) n. 1408/71 qualora, in forza del diritto nazionale, sia soggetto al regime generale di assicurazione dei lavoratori subordinati (...)» (punto 1 del dispositivo).
1. La prima questione
14.
Ciò detto, scendiamo al merito del problema che ci concerne. Nel sollevare il primo quesito, il giudice a quo chiede alla Corte di pronunciarsi su due alternative letture delle disposizioni dettate nel regolamento, che possono — l'una o l'altra, a suo avviso — ricevere applicazione nel giudizio principale. La prima delle possibili soluzioni interpretative avanzate è la seguente: il rapporto di lavoro dell'interessata con l'amministrazione belga deve, per via della sopra menzionata riqualificazione, essere considerato come un rapporto di lavoro subordinato; se così è, la specie ricade sotto la norma contenuta nell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento, cosicché, per via del criterio della lex loci laboris ivi sancito, risulterebbe applicabile la legislazione in materia di sussidio di disoccupazione vigente nell'ordinamento tedesco. La seconda soluzione prospettata dal giudice di rinvio è invece quella di adottare il punto di vista secondo cui, nonostante tale riqualificazione, il rapporto di lavoro conserva la natura di rapporto di pubblico impiego. Dopo di che, in applicazione della lettera d) dell'art. 13, n. 2, andrebbe, ai fini che qui interessano, riconosciuta la competenza dell'ordinamento belga, essendo quella belga l'amministrazione dalla quale dipendeva il pubblico funzionario.
15.
La signora Naruschawicus avanza, dal canto suo, la richiesta che il quesito sia riformulato. Non si tratta, ritiene l'interessata, di vedere se il caso di specie ricada sotto l'ima o l'altra delle disposizioni dell'art. 13 invocate dal giudice a quo. Le due soluzioni da considerare in via alternativa verrebbero, invece, offerte, per un verso dall'art. 13, col sistema delle sue previsioni, per l'altro dall'art. 71, n. 1, lett. b), sub i). Sarebbe, poi, sempre secondo l'interessata, proprio quest'ultima disposizione del regolamento a regolare, direttamente ed esclusivamente, il nostro caso, dal momento che essa detterebbe un'autonoma e speciale disciplina per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione al lavoratore disoccupato non frontaliero. In questo modo, si sostiene, l'interessata — qualificata come lavoratrice subordinata ai sensi dell'art. 71 — verrebbe a disporre della facoltà di elezione dell'amministrazione competente all'erogazione del sussidio di disoccupazione, da tale norma espressamente attribuita al lavoratore disoccupato non frontaliero.
16.
Va prima di tutto avvertito che l'indagine rimessa alla Corte non sarebbe correttamente impostata nei termini in cui la signora Naruschawicus vuole riformulare il quesito. La riformulazione proposta muove, infatti, dall'assunto che le norme dettate in materia di disoccupazione — quelle contenute al capitolo 6 — siano destinate ad operare autonomamente rispetto alle altre disposizioni del regolamento, al punto da risultare svincolate dai criteri generali previsti dal titolo II, che designano la legge nazionale applicabile in ragione della categoria dei lavoratori nella quale rientra l'interessato. Così non è, tuttavia. L'art. 71 non è destinato a risolvere il problema dell'individuazione della legge applicabile. Tale problema è risolto dalle norme dettate all'art. 13, n. 2. L'art. 71 presuppone, infatti, che la competenza dell'ordinamento nazionale e della relativa istituzione assistenziale sia stata determinata in base a queste altre previsioni del regolamento, limitandosi a stabilire le condizioni che debbono in concreto sussistere perché lo Stato competente possa erogare all'interessato il sussidio di disoccupazione. Tale conclusione trova esplicita conferma nella giurisprudenza della Corte. La pronuncia resa nel caso Cochet, nel risolvere una controversia concernente la competenza all'erogazione di un sussidio di disoccupazione ad un lavoratore frontaliero, ha affermato — ed è una chiara presa di posizione, della quale va a mio avviso tenuto conto anche ai fini del presente giudizio — che:
«la nozione di “Stato competente” dev'essere definita in conformità alle norme generali contenute nel titolo II (“determinazione della legislazione applicabile”), art. 13, del regolamento n. 1408/71 ( 7 )».
17.
Consideriamo ora più da vicino come il primo dei quesiti in esame sia posto nell'ordinanza di rinvio. Il giudice a quo prospetta, con riguardo alla determinazione della legislazione applicabile, le due soluzioni interpretative sopra ricordate (vedi n. 14). Di tali soluzioni, egli dice, va accolta l'una, ovvero l'altra, a seconda del valore che si voglia attribuire alla qualificazione retroattiva del rapporto fra la signora Naruschawicus e l'amministrazione belga e, dunque, a seconda che l'interessata sia considerata come lavoratrice subordinata o pubblica dipendente. A me pare, tuttavia, che, ai fini delia valutazione del presente caso si debba prescindere dalla riqualificazione del rapporto e lo scopo in vista del quale essa è stata operata nell'ambito, e alla stregua, dell'ordinamento nazionale belga. Quel che rileva in questa sede è secondo quali criteri il regolamento abbia inteso classificare coloro i quali, prestando attività lavorativa, ricadono nel suo ambito di applicazione. Ora, il giudice remittente prospetta il quesito come si è visto perché, a ben guardare, egli ritiene che la categoria del lavoratore subordinato, secondo la definizione che di essa dà il diritto comunitario, sia da intendere in un senso, si direbbe, meramente nominalistico, e vada, appunto per questo, a tutti gli effetti concettualmente separata da quella dell'impiegato pubblico. È un punto di vista che non mi lascia persuaso. La distinzione tra le due categorie non riveste, ai fini che qui importano, la rilevanza ad essa attribuita nell'ordinanza di remissione. È in questo senso che depone la giurisprudenza di questa Corte. La sentenza pronunciata nel caso Van Poucke, affermando che nel sistema del Trattato i pubblici dipendenti rientrano nel novero degli impiegati o lavoratori subordinati, ha chiaramente stabilito un rapporto di genere a specie tra le due categorie, secondo cui la categoria dei lavoratori subordinati comprende, tra le altre, anche quella degli impiegati pubblici ( 8 ).
18.
Muovendo da tale precisazione si può, semmai, ritenere che la seconda categoria sia speciale rispetto alla prima e che tale specialità risieda in ciò, che l'impiegato pubblico presta l'attività continuativa, per la quale è retribuito, alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico e non di un datore di lavoro di diritto privato. Non è, dunque, l'oggettivo e sostanziale carattere dell'attività di lavoro prestata, ma il semplice dato della qualificazione soggettiva dell'ente da cui dipende il lavoratore, a connotare, anche per quel che concerne il nostro caso, la speciale categoria dei pubblici impiegati in seno alla più ampia categoria dei lavoratori subordinati.
19.
Definita in questo modo la relazione tra le due categorie, le caratteristiche oggettive del rapporto di lavoro della signora Naruschawicus dimostrano che esso ricade nella nozione di pubblico impiego. È infatti lo stesso giudice remittente a fornirci gli elementi di valutazione che giustificano una tale conclusione. Apprendiamo dall'ordinanza di rinvio che il datore di lavoro della signora Naruschawicus è stato il ministero belga della Difesa nazionale e che essa è stata inserita nell'amministrazione in posizione subordinata con il grado di caporale; che l'interessata, tra il 1981 ed il 1991, ha prestato l'attività lavorativa in continuazione ed ha ricevuto in controprestazione uno stipendio; che l'amministrazione, ha,, nello stesso periodo, versato all'ONEM i relativi contributi previdenziali.
20.
Si voglia considerare la signora Naruschawicus come lavoratrice dipendente delle Forze armate belghe, quale essa era anteriormente alla qualificazione retroattiva del suo rapporto con l'amministrazione, ovvero come una lavoratrice subordinata, che ha prestato servizi temporanei alle dipendenze delle Forze armate belghe, quale essa è stata considerata in seguito a tale riqualificazione, la sostanza del suo rapporto di lavoro con l'amministrazione belga non cambia. Tale rapporto ha le caratteristiche oggettivamente rilevabili dall'ordinanza di rinvio e non altre. La categoria nella quale l'interessata va inquadrata, ai sensi del regolamento, è sempre quella del pubblico impiegato e, pertanto, del lavoratore subordinato che presta la propria attività lavorativa continuativa alle dipendenze dello Stato. Una tale soluzione aderisce pienamente alla giurisprudenza di questa Corte, che, in materia di circolazione dei lavoratori e di previdenza sociale, ha sancito la necessaria preminenza degli elementi sostanziali caratterizzanti il rapporto di lavoro rispetto alla sua qualificazione formale ( 9 ). A ciò si aggiunge un ulteriore rilievo. Nel precisare che la legislazione nazionale applicabile ai sensi del regolamento debba determinarsi in funzione dei criteri che si desumono dalle norme del diritto comunitario, la Corte è pervenuta alla conclusione che la qualificazione del rapporto di lavoro sia di ordine pubblico e, come tale, non disponibile per le parti. Una riqualificazione, come quella del caso di specie, operata in base alla legislazione di uno Stato membro, non può, dunque, avere l'effetto di modificare l'individuazione della legge nazionale applicabile, quale determinata dal regolamento comunitario. Secondo quel che la Corte ha stabilito, «gli Stati membri non dispongono della facoltà di determinare quando debba applicarsi la propria legislazione o quella di un altro Stato membro» ( 10 ).
21.
Il punto di vista sopra avanzato è altresì confortato dalla pronuncia che questa Corte ha reso nella causa De Wit ( 11 ). In quel giudizio, con riferimento al caso di un impiegato pubblico dell'amministrazione olandese che aveva preso servizio presso le Forze armate olandesi di stanza in Germania, la Corte, recependo il suggerimento dell'avvocato generale Jacobs, ha fornito esplicita considerazione all'esigenza di non scostarsi dalle finalità perseguite dal testo normativo. Il ricorso a tale canone interpretativo ha condotto in quell'occasione la Corte a concludere che:
«una persona che abbia prestato servizio per una persona giuridica olandese di diritto pubblico, la quale, benché residente al di fuori dei Paesi Bassi, per tale motivo sia soggetta alla normativa olandese in materia di previdenza sociale, ha un collegamento coi Paesi Bassi tanto stretto quanto la persona che ha risieduto nei Paesi Bassi» (n. 21).
Ora, oltre a segnalarsi per l'evidente vicinanza al caso in esame, questo precedente riveste interesse sotto il profilo della tecnica interpretativa da adottare. Lo stesso ordine di considerazioni che guidava la Corte nella soluzione di quella questione suggerisce, infatti, di ricomprendere il caso della lavoratrice subordinata, quale esso si configura nel presente giudizio, nell'ambito della categoria di «impiegato pubblico», che va intesa nel senso meglio rispondente alle finalità del regolamento. Dalle cose fin qui dette discende, intanto e comunque, un duplice ordine di risultati, che importano per determinare quale legge nazionale regga il caso di specie e quale soluzione sia da accogliere nello Stato competente con riguardo alla concreta erogazione del sussidio in questione.
22.
Per quel che concerne il primo punto, la conseguenza del ragionamento sin qui condotto è che la specie ricade sotto la previsione della lettera d) dell'art. 13, n. 2, del regolamento, secondo cui gli impiegati pubblici ed il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono. La legge nazionale applicabile è, dunque, quella belga.
23.
La seconda conseguenza, una volta inquadrato il caso sono la lettera d) dell'art. 13, n. 2, può essere così precisata. Il regolamento configura il diritto del lavoratore migrante divenuto disoccupato all'ottenimento del sussidio di disoccupazione. La circostanza che qui si tratti di pubblico impiegato, anziché di altro lavoratore subordinato, fuor di dubbio rileva, ma soltanto nel senso che, nei confronti dell'interessato, si radica la competenza dello Stato di appartenenza dell'amministrazione, e non quella di un diverso Stato membro. Quel che importa è che l'obbligo di assistere il disoccupato è sancito dal regolamento in via generale, di fronte all'insopprimibile diritto sociale di chi, perduto il lavoro, è costretto a cercarne un altro e si trova in una situazione di bisogno considerata come degna di tutela, quale che sia lo Stato competente. La legge belga, alla quale spetta nel nostro caso la disciplina dell'erogazione del sussidio, deve dunque, nel regolare discrezionalmente la materia, far salvi i diritti acquisiti del lavoratore, che l'ordinamento comunitário riconosce. Il che conduce, necessariamente, ad escludere che la qualificazione retroattiva del rapporto — peraltro ‘fittizia’ come lo stesso giudice a quo non manca di rilevare -^- possa avere spogliato l'interessato di tali diritti, ivi incluso quello alle prestazioni previste nel regolamento per il disoccupato. È, però, appena il caso di aggiungere che nella specie debbono essere soddisfatte le condizioni alle quali lo stesso regolamento subordina l'ottenimento di tali prestazioni. Qui si tócca l'oggetto dell'altra questione sollevata dalla Cour du travail, della quale passo ad occuparmi.
2. La seconda questione
24.
Il giudice remittente chiede, precisamente, alla Corte di stabilire se, ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento, un lavoratore subordinato non frontaliero possa fruire delle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato competente, indipendentemente dal requisito della residenza, purché si iscriva nella lista degli uffici di collocamento.
25.
La risposta positiva al quesito trova un primo sostegno nelle seguenti indicazioni, formulate, in ordine ai presupposti per l'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), dall'avvocato generale Slynn nella causa Aubin:«l'essere a disposizione degli uffici del lavoro mi pare implichi che il lavoratore abbia indicato all'ufficio del lavoro, con sufficiente chiarezza e nel momento opportuno, di essere disponibile per lavorare nel territorio dello Stato membro in cui ha sede detto ufficio del lavoro». Lo stesso avvocato generale aggiungeva in quell'occasione che: «il modo normale per mettersi a disposizione è l'iscrizione» ( 12 ).
Nel presente caso il giudice a quo ha, peraltro, fornito alla Corte sufficienti elementi di apprezzamento per concludere che i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria risultano soddisfatti. L'interessata ha invero adempiuto, non solo al requisito formale dell'iscrizione, ma anche, leggiamo nell'ordinanza, a quello di recarsi periodicamente in Belgio perché fosse controllata la sua permanenza a disposizione dei competenti servizi dell'amministrazione dello Stato di appartenenza. E che la ‘disponibilità’del disoccupato nel confronti dell'ex datore di lavoro abbia soddisfatto, nel nostro caso, le prescrizioni del regolamento, risulta confermato — indirettamente ma, a mio parere, significativamente — dalla stessa circostanza della successiva riassunzione della signora Naruschawicus alle dipendenze della medesima amministrazione della Difesa nazionale belga.
26.
Per precisare i criteri secondo i quali è soddisfatto l'onere di rimanere a disposizione dell'amministrazione competente previsto dalla norma soccorre inoltre — ed è qui un ulteriore punto di appoggio per la risposta affermativa al quesito in esame — un'altra e più generale considerazione. La regola comunitaria che si tratta di interpretare prevede un'eccezione al principio generale della territorialità delle prestazioni di disoccupazione consentendo al lavoratore di percepire il sussidio pur risiedendo in altro Stato membro. Tale eccezione, volta ad ampliare lo spettro delle scelte consentite al lavoratore disoccupato ed a facilitare la ricerca di una nuova occupazione, è stabilita esclusivamente con riferimento a quei lavoratori che, nel corso della loro ultima occupazione, risiedevano in Stati membri diversi da quello competente ( 13 ). Ora, è mia convinzione che il disposto dettato in deroga al criterio generale debba essere letto nel senso di conferire il dovuto rilievo alla specifica finalità che lo ispira. In quest'ottica, il requisito della disponibilità non può formare oggetto di alcuna lettura che di esso indebitamente riduca il significato, svuotando di contenuto la facoltà, espressamente concessa dalla norma al lavoratore disoccupato, di continuare a risiedere fuori dallo Stato competente all'erogazione della prestazione. Con il prevedere il requisito della disponibilità il legislatore comunitario non ha certo voluto rimuovere la libertà, riconosciuta al lavoratore, di scegliere il luogo di residenza. Tut-t'altro. In definitivi, è la stessa fondamentale libertà di circolazione a riflettersi, nel senso sopra precisato, anche sul regime disposto dal diritto comunitario per il caso di disoccupazione. Ai sensi del regolamento, non si può, quindi, giustificare che il disoccupato cada nella strettoia di un vincolo territoriale, quale sarebbe quello di dover necessariamente risiedere nello Stato competente ad erogare la prestazione previdenziale. La lettura che propongo di dare dell'art. 71, lett. b), sub i), ubbidisce, io credo, prima ancora che alla lettura del dettato normativo, alla logica del sistema in cui tale disposizione è collocata. In ogni caso, devo aggiungere, è lo stesso tenore letterale della norma a chiarire che il disoccupato, il quale rimane a disposizione degli uffici dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato «come se risiedesse nel suo territorio». Il regolamento riconosce testualmente che il requisito del porsi a disposizione può essere pienamente soddisfatto anche se l'interessato non risiede nello Stato. La disponibilità equivale, quindi, alla residenza, per l'espressa statuizione del legislatore comunitario che qui deve essere applicata.
Il risultato al quale sono pervenuto si impone, del resto, anche sul piano dei canoni ermeneutici messi a punto dalla Corte nella materia di cui si discute. Il giudice nazionale chiamato a verificare nel caso concreto se la disponibilità offerta dal lavoratore disoccupato soddisfi, oppur no, i requisiti prescritti dal regolamento, deve comunque essere guidato dal criterio che la Corte ha avuto occasione di precisare in Van Munster, la normativa nazionale va interpretata in modo da evitare che essa «sia atta a dissuadere il lavoratore migrante dall'esercizio effettivo del suo diritto alla libera circolazione» ( 14 ). Il ricorso ad un siffatto canone ermeneutico non consentirebbe, dunque, nemmeno a chi, per avventura, trascurasse il contesto delle disposizioni comunitarie da applicare, di configurare il requisito del «rimanere a disposizione» in modo da ricavarne l'obbligo di risiedere nel territorio dello Stato competente.
3. La terza questione
27.
Quanto alla terza questione proposta dal giudice di rinvio ritengo, in linea d'altronde con le osservazioni della Commissione e della signora Naruschawicus, che sia superfluo esaminarla. Sono del parere, infatti, che l'assimilazione dell'interessata al lavoratore subordinato di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), trovi il suo fondamento, non già in quegli speciali legami personali e professionali con lo Stato competente che in Miethe ( 15 ) hanno portato la Corte ad interpretare estensivamente la norma, così da ricomprendervi il caso in specie del «lavoratore frontaliero ati-pico», ma, più precisamente, nel pregresso rapporto di lavoro dell'interessata con il ministero belga della Difesa nazionale e, quindi, nella riconducibilità della fattispecie all'interno del disposto dell'art. 13, n. 2, lett. d). A mio parere, dunque, le risposte fornite alle questioni precedenti devono ritenersi assorbenti rispetto al terzo quesito prospettato dal giudice a quo.
Ritengo pertanto di poter rispondere come segue ai quesiti posti dalla Cour du travail di Liegi:
1)
La determinazione della legislazione applicabile al lavoratore dipendente dell'amministrazione di uno Stato membro che presta servizio e risiede nel territorio di altro Stato membro e che al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro viene retroattivamente qualificato come lavoratore subordinato per potergli riconoscere il diritto alle indennità di disoccupazione e per consentirgli di fruire delle norme sull'assicurazione contro la malattia e l'invalidità è regolata in base alla norma contenuta all'art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71.
2)
Il lavoratore subordinato residente in uno Stato diverso da quello competente che si iscriva nelle liste di collocamento presso l'amministrazione competente all'erogazione del sussidio di disoccupazione e si sottoponga, pur nei limiti imposti dalla distanza, al controllo di disoccupazione, soddisfa i presupposti di messa a disposizione richiesti ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. b, sub i), ai fini dell'ottenimento delle prestazioni di disoccupazione.
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) La versione del regolamento (CEE) n. 1408/71 di applicazione al caso di specie è quella che risulta dal regolamento (CEE) 2 giugno 1983, n. 2001 (GU 1983, L 230, pag. 6). Questo testo è in vigore dal 1o luglio 1982 (v. art. 3 del regolamento n. 2001/83).
( 2 ) Questa qualificazione retroattiva, che può apparire a prima vista singolare, trova la sua ragion d'essere nella normativa belga in materia previdenziale. La legge 28 giugno 1960 (am. 1 e 2) — che assoggetta, ex tunc, gli impiegati militari che «fanno ritomo» alla vita civile alla normativa generale in materia di sicurezza sociale dei lavoratori — prevede, infatti, che, al momento di lasciare l'esercito, sia loro consegnata un'attestazione di licenziamento contenente l'indicazione che essi hanno prestato «servizi temporanei» presso il ministero della Difesa nazionale. Così, nel caso di specie, l'attestato della signora Naruschawicus, specificava che ella aveva effettuato «servizi temporanei» nell'esercito durante il periodo tra il 21 aprile 1981 ed il 20 aprile 1991. Cfr. Loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée, in Moniteur Belge, 1960, p. 5413. Per l'esatta comprensione della fattispecie all'esame e, in particolare, del meccanismo di qualificazione retroattiva si riportano gli articoli rilevanti: «art. 1) Bénéficient des dispositions du présent chapitre les militaires qui, sans en avoir fait la demande, sont rendus à la vie civile pour quelque motif que ce soit (...); art. 2) Les militaires bénéficiaires des dispositions du présent chapitre sont considérés comme ayant, pendant toute la durée de leurs prestations militaires, été assujettis sans interruption aux dispositions de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatives aux allocations de chômage (...); art. 4, n. 3) Le Ministre de ta Défense Nationale délivre aux militaires intéressés, le jour où ils quittent l'armée, une attestation de licenciement en double exemplaire. Les militaires (...) remettent le second exemplaire à l'un des organismes payeurs prévus par la législation sur le chômage».
( 3 ) I testi normativi sui quali si fonda l'obbligo di residenza del disoccupato sono: «l'Arrêté royal relatif à l'emploi et au chômage» del 20 dicembre 1963 in Moniteur Belge, 1964, pag. 506, che dispone (art. 153) che: «Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le chômeur doit se présenter régulièrement au contrôle des chômeurs pour y faire estampiller sa carte de contrôle»; «Arrêté ministériel relatif au chômage» del 4 giugno 1964 in Moniteur Belge 1964, pag. 6340, che dispone (art. 68) che: «Les chômeurs sont tenus de se soumettre au contrôle organisé par l'administration communale du lieu de leur résidence habituelle».
( 4 ) In aderenza. al principio della lex loci laboris, competente all'erogazione della prestazione sarà l'«istituzione competente» così come definita dall'art. 1, lett- o), e cioè: «i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, oppure ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Suto membro nel quale tale istituzione si trova, oppure iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione, oppure iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore surrogato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione».
( 5 ) Si veda, in questo senso il già richiamato art. 2 della legge belga del 28 giugno 1960 che è, a questo proposito, estremamente chiaro (v. nota 2).
( 6 ) Sentenza 2 febbraio 1994, causa C-71/93 (Racc. pag. I-1101).
( 7 ) Sentenza 7 marzo 1985, causa 145/84 (Racc. pag. 801, punto 11); si veda, da ultimo, anche la sentenza 29 giugno 1995, causa C-454/93, Van Gestel (Racc. pag. I-1707), in particolare punti 13 e 14.
( 8 ) Già citata alla nota 6; punto 2 del dispositivo.
( 9 ) Sentenza 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu/Deutsche Bundespost (Racc. pag. 153); sentenza 17 dicembre 1980 e sentenza 26 maggio 1982 relative alla causa 149/79, Commissione/Belgio (Racc. 1980, pag. 3881; Race. 1982, pag. 1845); cfr. anche, m materia di parità di trattamento, la sentenza 28 settembre 1994, causa C-7/93, Beune (Race. I-4471).
( 10 ) Sentenza 23 settembre 1982, causa 276/81, Kuijpers (Racc, pag. 3027); sentenza 12 giugno 1986, causa 302/84, Ten Holder (Race. pag. 1821); sentenza 10 luglio 1986, causa 60/85, Luijten (Race. pag. 2365).
( 11 ) Sentenza 30 marzo 1993, causa 282/91 (Racc. pag. i-1221).
( 12 ) Conclusioni del 29 aprile 1982 dell'avvocato generale Slynn relatíve alla causa 227/81 (Race. pag. 1991 e, in particolare, pag. 2012; il corsivo è mio).
( 13 ) Sentenza 15 dicembre 1976, causa 39/76, Mouthaan (Race, pag. 1901), sentenza 12 giugno 1986, causa 1/85, Miethe (Race. pag. 1837).
( 14 ) Semenza 5 ottobre 1994, causa C-165/91 (Racc. pag. 4661).
( 15 ) Già citata alla nota 13.
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