Conclusioni dell avvocato generale
1 Le presenti cause riguardano i procedimenti penali pendenti in Francia a carico di quattro persone e aventi ad oggetto la messa in commercio di prodotti di vario tipo a base di carne suina, le cui etichette contenevano le indicazioni «montagne» (montagna) o «Monts de Lacaune» (monti di Lacaune). Le autorità francesi rilevavano che gli accusati non avevano ottenuto le autorizzazioni richieste dalla legge francese per l'uso di dette indicazioni. La Cour de cassation francese, sezione penale, desidera sapere se l'imposizione di autorizzazioni del genere costituisca violazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1) (in prosieguo: il «regolamento d'origine» oppure, semplicemente, il «regolamento»), o dell'art. 30 del Trattato CE. Nessuna questione è stata sollevata in relazione alla direttiva del Consiglio 83/189/CEE, riguardante la comunicazione di norme e regolamentazioni tecniche (2), o alla direttiva del Consiglio 79/112/CEE, relativa all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari (3).
Fatti e sfondo normativo
2 Dalle ordinanze di rinvio si deduce che tutti e quattro i procedimenti riguardano cittadini francesi e prodotti francesi. Il governo francese conferma che i quattro appellanti nelle cause principali - signori Pistre, Milhau, Oberti e signora Barthes - sono tutti cittadini francesi, che essi amministrano società con sede in Lacaune (Francia) e che i prodotti di cui trattasi sono fabbricati da tali società in Francia e posti in commercio solo sul territorio francese.
3 I prodotti di cui trattasi sono salumi. Essi sono posti in commercio con varie denominazioni diverse, facenti tutte riferimento, in un modo o nell'altro, alla parola «montagna» o a una zona montana: per esempio, «saucisson de montagne pur porc (...) séché à la montagne» e «saucisson Monts de Lacaune». Tutti e quattro gli appellanti sono stati accusati dalle autorità francesi di avere posto in commercio i prodotti nel 1991 senza le autorizzazioni richieste dalla legge francese per l'uso di tali denominazioni.
4 Le disposizioni nazionali di cui trattasi sono gli artt. 11 e 13 della legge 1_ agosto 1905 (4), l'art. 3 del decreto 7 dicembre 1984, n. 84-1147 (in prosieguo: il «decreto n. 84-1147») (5), la legge 9 gennaio 1985, n. 85-30, relativa allo sviluppo e alla protezione delle zone montane (6) (in prosieguo: la «legge n. 85-30»), e il decreto 26 febbraio 1988, n. 88-194, che stabilisce i requisiti per l'uso di indicazioni di origine montana in relazione a prodotti agricoli ed alimentari (7) (in prosieguo: il «decreto n. 88-194»). All'epoca dei presunti reati detta legislazione disponeva quanto segue.
5 L'art. 3 del decreto n. 84-1147 enunciava, tra l'altro, che l'etichettatura dei prodotti alimentari non dev'essere tale da creare confusione nell'acquirente o nel consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e, in particolare, la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la durata, la conservazione, l'origine o la provenienza, o il modo di ottenimento.
6 La legge n. 85-30 e il decreto n. 88-194 istituivano un sistema di autorizzazioni per i prodotti recanti indicazioni relative ad origini montane. L'art. 3 della legge n. 85-30 definiva il significato di zona montana. In sostanza, l'art. 3 stabiliva che le zone montane sono caratterizzate da disagi significativi derivanti da condizioni climatiche molto difficili e/o dal fatto che l'esistenza di pendii ripidi rende più difficile il lavoro della terra. Esso disponeva che ogni zona dovesse essere definita con decreto interministeriale. L'art. 4 determinava le zone montane nei dipartimenti francesi d'oltremare facendo riferimento all'altitudine o alla ripidità dei pendii.
7 L'art. 5 disponeva che nella Francia metropolitana ogni zona montana e le aree ad essa contigue, che formassero insieme una singola entità geografica, economica e sociale, costituivano un massiccio. Esso elencava i seguenti massicci: «Alpi settentrionali, Alpi meridionali, Corsica, Massiccio centrale, Massiccio del Jura, Pirenei e Massiccio dei Vosgi». La demarcazione di ogni massiccio doveva essere definita con decreto.
8 L'art. 34 disponeva, in sintesi, che le indicazioni di origine montana e i riferimenti geografici specifici a zone montane erano tutelati. Esso poi aggiungeva che indicazioni e riferimenti di tal genere avrebbero potuto essere impiegati, per tutti i prodotti immessi sul mercato, solo alle condizioni stabilite con decreto. Detto decreto doveva determinare in particolare i metodi di fabbricazione, il posto di produzione e l'origine delle materie prime.
9 Il decreto n. 88-194 veniva adottato in attuazione della legge n. 85-30. L'art. 2 del decreto stabiliva che, come norma generale, le varie fasi di produzione dovevano svolgersi in zone montane e le materie prime dovevano provenire da tali zone. L'art. 3 consentiva comunque talune deroghe all'obbligo di localizzazione del processo produttivo. Per esempio, sarebbero state tollerate materie prime non originarie dell'aria geografica se, per ragioni naturali, esse non erano prodotte in detta area. L'art. 4 disponeva in sostanza che i prodotti avrebbero dovuto rispettare determinati metodi di fabbricazione definiti mediante decreto interministeriale del ministro dell'Agricoltura e del ministro per la Tutela dei consumatori. Detti decreti avrebbero dovuto essere adottati in osservanza del parere espresso dalla Commissione nazionale per le etichettature e dalle commissioni regionali per i prodotti alimentari di qualità. Riguardo ai salumi, detti decreti avrebbero dovuto specificare la scelta delle materie prime, i metodi di taglio, disossamento, tritatura e condimento, il metodo di salatura, essiccazione o affumicazione, la miscela degli ingredienti e il metodo di cottura.
10 L'art. 5 disponeva che l'autorizzazione a far riferimento a origini montane o a qualsiasi altro riferimento geografico che avesse specifica attinenza a zone montane doveva essere accordata mediante decreto interministeriale. Tale decreto doveva essere adottato dal ministro dell'Agricoltura e dal ministro per la Tutela dei consumatori in osservanza del parere espresso dalla Commissione regionale per i prodotti alimentari di qualità. L'art. 5 disponeva inoltre che il beneficiario dell'autorizzazione doveva apporre un segno distintivo sui suoi prodotti, secondo quanto disposto dal ministro dell'Agricoltura.
11 Il governo francese ammette che la normativa richiamata potrebbe in teoria essere applicata a prodotti importati, ma dichiara che ciò non è in pratica avvenuto.
I procedimenti innanzi ai giudici nazionali
12 Gli appellanti sono stati accusati innanzi al tribunal de police di Castres di aver posto in commercio prodotti con un'etichetta «tale da poter indurre in errore l'acquirente o il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e, in particolare, (...) le sue qualità, in violazione dell'art. 3 del decreto 7 dicembre 1984, n. 84-1147, relativo all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari» (8), e in violazione della legge n. 85-30 e del decreto n. 88-194. Il tribunal ha giudicato infondate le accuse. Il requisito dell'ottenimento dell'autorizzazione all'uso dell'indicazione «di montagna» costituiva una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione, contraria agli artt. 3, 5 e 30 del Trattato; e le autorizzazioni non potevano essere richieste in relazione a prodotti nazionali, per il rischio di una discriminazione alla rovescia. Di conseguenza, esso ha assolto gli appellanti. Comunque, a seguito di appello interposto dal Pubblico ministero, la cour d'appel ha dichiarato che, sebbene le disposizioni impugnate limitassero l'uso di riferimenti a zone montane a determinati prodotti nazionali, esse, ad onta della conseguente disparità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti importati, non erano tali da ostacolare le importazioni. La cour d'appel ha concluso che l'eccezione relativa alla discriminazione alla rovescia era pertanto infondata.
13 Conseguentemente, gli appellanti hanno proposto ricorso innanzi alla Cour de cassation. Quest'ultima ha ritenuto che la cour d'appel avesse errato nel giudicare non violato l'art. 30 in quanto: a) essa avrebbe ritenuto che lo scopo della normativa francese fosse quello di tutelare sia i produttori contro la concorrenza sleale, sia i consumatori contro denominazioni in grado di ingannarli, senza riflettere sul punto se lo scopo potesse essere raggiunto mediante una valutazione della veridicità dell'etichettatura; e b) il Trattato proibisce agli Stati membri di attuare discriminazioni a danno dei prodotti importati e la cour d'appel avrebbe espressamente ammesso che le norme di cui trattasi stabilivano discriminazioni di tal genere. La Cour de cassation ha inoltre notato che il regolamento di origine, entrato in vigore il 26 luglio 1993, stabiliva una procedura speciale di autorizzazione comunitaria delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine esistenti. Essa si è interrogata sulla compatibilità della legge n. 85-30 e del decreto n. 88-194 con il regolamento, in considerazione del fatto che i prerequisiti per la tutela ai sensi del regolamento sembravano più restrittivi di quelli richiesti per la concessione di un'autorizzazione francese.
14 Di conseguenza, la Cour de cassation ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione: «Se il combinato disposto degli artt. 30 e 36 del Trattato e 2 del regolamento (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081, osti o meno all'applicazione di una normativa nazionale come quella risultante dalla legge 9 gennaio 1985, n. 85-30, e dal suo decreto di attuazione 26 febbraio 1988, n. 88-194».
Il regolamento di origine
15 Il regolamento di origine è basato sull'art. 43 del Trattato e cerca, secondo il suo preambolo, di introdurre norme specifiche in considerazione della direttiva 79/112, relativa all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari (9). La direttiva armonizza i requisiti di etichettatura al fine di agevolare la libera circolazione dei prodotti alimentari tra gli Stati membri. Gli Stati membri non possono vietare il commercio di prodotti conformi alla direttiva, salvo determinate eccezioni, che comprendono la tutela di indicazioni di provenienza e denominazioni d'origine (art. 15). Gli Stati membri sono comunque obbligati dalla direttiva ad adottare norme contro le informazioni ingannevoli, ivi comprese quelle relative all'origine o alla provenienza (art. 2). Anteriormente al regolamento d'origine, le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza non erano disciplinate dalla normativa comunitaria e le importazioni potevano essere vietate a motivo della protezione di denominazioni o indicazioni di tal genere solo in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato.
16 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento d'origine, scopo essenziale di quest'ultimo è quello di istituire un sistema di registrazione a livello della Comunità per «la protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari».
17 Ai fini del regolamento, le definizioni generali di «denominazione d'origine» e «indicazione geografica» sono contenute nell'art. 2, n. 2 (10):
«a) "denominazione di origine": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'aria geografica delimitata;
b) "indicazione geografica": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serva a designare un prodotto agricolo o alimentare
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'aria geografica determinata».
18 L'art. 5, n. 1, stabilisce chi può inoltrare domanda di registrazione:
«Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 15, le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione.
Ai fini del presente articolo si intende per "associazioni" qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione».
19 L'art. 1 del regolamento di attuazione della Commissione (11), comunque, dispone che le domande possono essere inoltrare da una persona fisica o giuridica «in casi eccezionali e debitamente giustificati quando si tratti dell'unico produttore in attività nella zona geografica delimitata al momento della presentazione della domanda stessa».
20 Le domande di registrazione vanno presentate, tramite gli Stati membri, alla Commissione (12). Se la Commissione ritiene che un nome ad essa sottoposto abbia i requisiti necessari per ottenere la protezione, determinati particolari della domanda vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (13). Qualsiasi Stato membro e qualsiasi «persona fisica o giuridica legittimamente interessata» può opporsi alla registrazione proposta (14). Norme particolareggiate governano la procedura da espletare a seguito del ricevimento di una dichiarazione di opposizione (15).
21 In forza dell'art. 8 del regolamento di origine, «le menzioni "DOP" [denominazione di origine protetta], "IGP" [indicazione geografica protetta] o le menzioni tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed alimentari conformi al (...) regolamento».
22 Il tipo di protezione offerta con la registrazione seguita in osservanza del regolamento è definito nell'art. 13, n. 1, il quale, tra l'altro, così dispone:
«Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.
(...)».
23 Ai sensi dell'art. 17, n. 1, del regolamento, gli Stati membri erano obbligati «entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, (...) [a comunicare] alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi [desideravano] far registrare a norma del presente regolamento». L'art. 17, n. 3, dispone inoltre che «gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione».
24 Il regolamento è entrato in vigore il 26 luglio 1993.
25 Esistono tre ragioni plausibili per le quali il regolamento potrebbe non ostare all'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento francese di cui trattasi:
- la prima, perché il regolamento è entrato in vigore solo dopo il 26 luglio 1993, ossia dopo la commissione dei reati contestati;
- la seconda, perché, come deduce il governo italiano, il regolamento istituisce semplicemente un sistema facoltativo e complementare di tutela a livello comunitario, cosicché a uno Stato membro non è vietato di adottare o di mantenere in vigore provvedimenti nazionali;
- la terza, perché la normativa francese non rientra nell'ambito d'applicazione, ratione materiae, del regolamento.
26 La rilevanza del regolamento non può essere esclusa solo perché esso non era in vigore all'epoca dei reati contestati. Ciò è dovuto alla possibile applicazione di un principio giuridico dell'ordinamento francese, secondo il quale una nuova legge emanata dopo l'asserita commissione di un reato, che sia più favorevole all'accusato, può produrre i suoi effetti retroattivamente a beneficio di quest'ultimo. In risposta ad un quesito scritto della Corte nei procedimenti di cui trattasi, il governo francese ha confermato che, secondo il diritto francese, la situazione era proprio questa (16). Esso ha sottolineato che l'entrata in vigore del regolamento avrebbe prodotto gli stessi effetti dell'introduzione di disposizioni penali meno severe, se la conseguenza della sua entrata in vigore fosse quella di rendere incompatibili con il diritto comunitario la legge n. 85-30 e il decreto n. 88-194. E' pertanto necessario riflettere sugli effetti del regolamento (17).
27 Per quanto riguarda il secondo punto, che concerne l'asserito diritto a mantenere la protezione nazionale, appare rilevante l'art. 17 del regolamento d'origine. Come illustrato nel precedente paragrafo 23, questo articolo dispone che gli Stati membri devono richiedere la registrazione delle denominazioni protette a livello nazionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e che la protezione nazionale può essere mantenuta sino alla data in cui venga presa una decisione in merito alla registrazione. Sembra opinione della Commissione che ciò significhi che il regolamento non lascia più spazio a provvedimenti nazionali. Nella sua comunicazione relativa all'applicazione del regolamento (18), la Commissione afferma che «le denominazioni protette a livello nazionale che non saranno comunicate [alla Commissione] entro il termine di sei mesi, nonché quelle che, pur essendo state comunicate, sono oggetto di una decisione di non-registrazione, cessano di essere protette». Il governo italiano argomenta comunque in favore della soluzione opposta. Secondo un commentario sul tema, «il rapporto tra il regolamento e la protezione nazionale di indicazioni geografiche non è trattato nel regolamento e rimane un problema aperto» (19).
28 Non ritengo comunque necessario risolvere questo problema ai fini dei presenti procedimenti; faccio solo rilevare che, secondo me, l'effetto del regolamento non è quello di rendere automaticamente invalido qualsiasi tipo di denominazione geografica che non rientri nelle definizioni di «denominazione d'origine» e di «indicazione geografica» di cui al regolamento. E' chiaro, a mio parere - e questa è anche l'opinione del governo francese e della Commissione -, che le norme francesi non rientrano nella sfera d'applicazione ratione materiae del regolamento, dal momento che esse non rientrano in nessuna delle due definizioni.
29 Il termine «montagna» o «di montagna» è di carattere assolutamente generico. Esso non può pertanto essere accostato ad una zona specifica [secondo la lettera del regolamento, «una regione, (...) un luogo determinato o, in casi eccezionali, (...) un paese»]. Per di più, nella prospettiva della normativa francese, l'uso del termine «montagna» o «di montagna» può essere esteso a prodotti agricoli ed alimentari di qualsiasi tipo. Il decreto n. 88-194 ricomprende carni di qualsiasi genere, latticini di tutti i tipi, bevande alcoliche, frutta, verdure e piante, miele. Vero è che le autorizzazioni sono rilasciate in osservanza della normativa relativa a ciascun prodotto specifico, ma la denominazione «montagna» o «di montagna» resta generica. Si tratta pertanto di una denominazione ben lontana dalla tipologia tenuta presente dal regolamento d'origine, come può evincersi dall'esame del primo elenco di nomi registrati in forza del medesimo regolamento (20). Tutti questi termini sono altamente specifici: possiamo ricordare, citando a caso, l'Orkney beef (Regno Unito), il jambon d'Ardennes (Belgio), il formaggio Roquefort (Francia) e le Jersey Royal potatoes (Regno Unito). Il termine «montagna», anche se utilizzato per specifiche categorie di prodotti, non potrebbe correttamente comparire in un elenco del genere.
30 Come suggerito dalla Commissione e dalla Francia, la legislazione francese sembra rientrare tra i provvedimenti in materia di controlli qualitativi piuttosto che fra quelli relativi all'origine in senso tradizionale. Certamente, la denominazione «Monts de Lacaune» è il nome di una zona montana specifica e di conseguenza potrebbe costituire oggetto di registrazione ai sensi del regolamento qualora i legami tra le caratteristiche di un prodotto particolare e detta zona soddisfacessero i requisiti di cui al regolamento (21). Sembra comunque che legami del genere non fossero prerequisiti necessari per la concessione di un'autorizzazione per una denominazione del genere ai sensi della legislazione francese. Di certo, sembra che la denominazione «Monts de Lacaune» non sia protetta di per sé, bensì solo in quanto fa pensare a origini montane.
31 Concludo pertanto che il regolamento d'origine non trova applicazione nelle presenti fattispecie.
Articolo 30
32 Il giudice nazionale chiede inoltre se la legislazione rilevante nelle presenti fattispecie sia contraria all'art. 30 del Trattato. Il governo francese ammette che la normativa francese sarebbe effettivamente applicabile in teoria, sebbene non lo sia mai stata in pratica, a prodotti importati. La Commissione allega che la maniera in cui è articolata la normativa renderebbe impossibile l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie in relazione a prodotti che non siano originari della Francia e sottolinea che una legge, la quale violi il diritto comunitario, non potrebbe ritenersi sanata in base alla mera prassi amministrativa.
33 E' però opportuno rilevare già fin d'ora che i fatti di cui ai procedimenti in esame sembrano assolutamente confinati nell'ambito del territorio nazionale. In ognuna delle quattro fattispecie un cittadino francese è accusato di non aver ottenuto la richiesta autorizzazione in relazione a merci prodotte in Francia e poste in commercio esclusivamente sul territorio francese. Come il governo francese ha osservato in udienza, non ci sono prove che possano far pensare che uno qualsiasi degli ingredienti sia importato da altri Stati membri. E' assolutamente pacifico che l'art. 30 non è violato in circostanze di rilievo puramente interno. Nella causa Waterkeyn (22), per esempio, la Corte ha dichiarato che la sua precedente pronuncia nella causa Commissione/Francia (23), in occasione della quale essa aveva affermato che una legge francese violava l'art. 30, poteva costituire un precedente solo tenendo presente che tale legge si applicava alle importazioni e che l'art. 30 non incideva sulla legge nei casi in cui essa andava applicata a prodotti nazionali. Analogamente, nella causa Oosthoek's Uitgeversmaatschappij (24), la quale riguardava enciclopedie, la composizione e la stampa delle quali era effettuata in parte dalla Oosthoek nei Paesi Bassi e in parte da una società affiliata alla stessa Oosthoek in Belgio, la Corte ha dichiarato che «l'applicazione della normativa olandese alla vendita nei Paesi Bassi di enciclopedie prodotte in questo Stato non riguarda in alcun modo l'importazione o l'esportazione delle merci e non rientra quindi nella sfera degli artt. 30 e 34. Per contro, la vendita nei Paesi Bassi di enciclopedie prodotte nel Belgio e la vendita in altri Stati membri di enciclopedie prodotte nei Paesi Bassi costituiscono negozi commerciali intracomunitari (...)» (25).
34 Poiché nei procedimenti qui in oggetto ci troviamo in presenza esclusivamente di prodotti nazionali, è necessario esaminare se la Corte debba risolvere la questione relativa all'art. 30 per quanto concerne la sua applicazione alle importazioni. E' chiaro che la Corte può e deve dichiarare che l'art. 30 non si applica in situazioni di natura meramente interna, nel senso di situazioni che concernono solo prodotti nazionali posti in commercio sul territorio nazionale. Comunque, la questione sottoposta dal giudice nazionale è formulata in termini generali e non è espressamente limitata alle circostanze particolari delle presenti fattispecie. La Corte ben potrebbe pertanto risolvere la questione seguendo l'indirizzo da essa tracciato nelle sentenze Waterkeyn e Oosthoek's Uitgeversmaatschappij: vale a dire, analizzando l'applicazione dell'art. 30 in relazione a prodotti sia nazionali sia importati. Tuttavia, contrariamente alle circostanze oggetto di quelle sentenze, nessuno dei prodotti di cui ai presenti procedimenti risulta importato. Nelle ipotesi qui in esame la questione sembra dettata dalla necessità per il giudice nazionale di valutare l'argomento degli appellanti vertente sulla discriminazione alla rovescia: vale a dire, il loro argomento secondo il quale se la legge nazionale dovesse risultare inapplicabile nei confronti delle importazioni, perché in violazione dell'art. 30, essa dovrebbe anche essere considerata tale nei confronti dei prodotti nazionali dal momento che, altrimenti, questi ultimi si troverebbero in una situazione meno favorevole di quelli importati.
35 E' chiaro che una discriminazione alla rovescia di tal genere non è proibita dall'ordinamento comunitario. Come la Corte ha affermato nella causa Pubblico ministero/Mathot (26), «il trattamento sfavorevole delle merci di produzione nazionale rispetto alle merci importate, praticato da uno Stato membro in un settore non soggetto ad una normativa comunitaria o ad un'armonizzazione delle legislazioni nazionali, non rientra nell'ambito di applicazione del diritto comunitario». L'argomento dedotto dagli appellanti innanzi al giudice nazionale potrebbe tuttavia essere basato su un principio di diritto nazionale che proibisca le discriminazioni alla rovescia. Sebbene l'ordinanza di rinvio taccia sui fondamenti della tesi della discriminazione alla rovescia, sembra che il principio discenda da un caso precedente, deciso dalla sezione penale della stessa Cour de cassation (27). Si pone allora la questione se la Corte di giustizia debba ritenersi competente in un caso in cui la disposizione del Trattato può applicarsi solo indirettamente e in una questione di natura puramente interna.
36 Nella causa Smanor (28) la Corte si riconobbe competente a giudicare sull'applicazione dell'art. 30 ad importazioni effettuate in circostanze analoghe a quelle di cui alle presenti fattispecie. Come essa rilevò nel punto 7 della motivazione, il governo francese aveva sostenuto che la fattispecie che aveva dato origine alla controversia principale non rientrava nell'art. 30 del Trattato e che pertanto non era necessario risolvere la questione vertente sulla medesima disposizione. La Corte notò che l'argomento si basava sull'idea che il caso comportasse l'applicazione di leggi francesi a una società francese la quale produceva e poneva in commercio sul territorio francese yogurt surgelati. La Corte ritenne tuttavia che non era escluso che prodotti del genere fossero importati in Francia e che la normativa francese fosse loro applicata (29). Essa motivò nel senso che, «quanto alla questione se la Smanor possa far valere dinanzi al giudice nazionale che la disciplina francese ostacola le importazioni di yogurt surgelato, va ricordato che secondo la giurisprudenza constante della Corte spetta al giudice nazionale, nel sistema dell'art. 177 del Trattato, valutare rispetto ai fatti della causa la necessità di una decisione pregiudiziale» (30). Di conseguenza, la Corte passò ad esaminare la questione relativa all'art. 30 e ritenne che detto articolo ostava ad una legislazione nazionale del tipo in esame in quanto applicata a prodotti importati da altri Stati membri.
37 Sembra che la Corte abbia preferito in passato esimersi dall'esaminare questioni vertenti sull'art. 30, in quanto relative a circostanze puramente interne, soltanto quando la disposizione nazionale riguardava esclusivamente prodotti nazionali e non sarebbe stata applicabile in nessuna circostanza a prodotti importati (31).
38 Ritengo comunque che la Corte dovrebbe esimersi dal pronunciarsi sull'applicazione dell'art. 30 a prodotti importati quando sia chiaro in base ai fatti che l'importanza di una certa fattispecie è interamente circoscritta al territorio nazionale. Come l'avvocato generale Cosmas ha suggerito nelle sue conclusioni nella causa Belgapom (32), si può sostenere che «l'elemento di connessione di una determinata situazione all'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato dovrebbe essere ricercato nell'origine dei prodotti che, nel caso concreto, si assumono colpiti da un certo provvedimento nazionale. Sarebbe quindi esclusa l'applicazione dell'art. 30 qualora la situazione nell'ambito della quale è sorta la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale riguardasse solo ed esclusivamente merci prodotte o fabbricate nello Stato membro in cui sono state vendute ed è sorta la lite» (33).
39 Mi rendo conto che, come evidenziato dall'avvocato generale Elmer nelle sue conclusioni nella causa CIA Security International (34), un prodotto è molto spesso composto e i suoi diversi componenti possono provenire di conseguenza da numerosi e diversi Stati membri, anche se il prodotto finito viene elaborato a partire da detti componenti nello Stato membro di cui trattasi. In alcuni casi può non risultare con chiarezza dall'ordinanza di rinvio se i beni siano prodotti all'interno del paese o siano importati, tanto meno da dove provengano i loro componenti. Comunque, quando, come nei casi di specie, non si lamenta una violazione dell'art. 30 in relazione ai prodotti direttamente in esame o ai loro componenti, ma solo un'eventuale violazione nel caso in cui i provvedimenti nazionali siano o possano essere applicati ad altri prodotti, importati, ritengo che la Corte dovrebbe considerare la situazione come puramente interna e decidere che, per tale ragione, l'art. 30 non trova applicazione.
40 Per di più, ciò mi sembra un atteggiamento corretto persino quando la rilevanza della questione sottoposta sia chiara, per esempio perché il giudice a quo spiega che una disposizione nazionale proibisce la discriminazione alla rovescia. Secondo me, è importante che la Corte si pronunci ex art. 177 del Trattato nella cornice materiale adeguata, come ho illustrato nelle mie conclusioni nelle cause Leur-Bloem e Giloy (35). Mi rendo conto che in alcuni procedimenti può sembrare facile per la Corte pronunciare una sentenza su una questione di diritto comunitario la quale, benché rilevante per ragioni di diritto nazionale, non trovi una fonte diretta nei fatti del caso particolare: per esempio, in fattispecie come quelle ora all'esame della Corte, dove la legislazione può sembrare palesemente contraria all'art. 30 se applicata a prodotti importati da altri Stati membri. Può persino sembrare inutilmente poco cooperativo l'atteggiamento della Corte di non assistere il giudice nazionale in casi del genere. Comunque, per le ragioni illustrate nelle mie conclusioni nelle cause Leur-Bloem e Giloy, può risultare spesso azzardato esaminare una questione di diritto comunitario al di fuori del suo contesto. E' facile comprendere che, persino in casi come quelli di cui trattasi nella presente circostanza, potrebbero porsi problemi complessi. Supponiamo, per esempio, che uno Stato membro sostenga che una particolare indicazione di provenienza dovrebbe essere protetta contro importazioni da altri Stati membri. Ciò comporterebbe l'esame di questioni delicate, quali: 1) se l'indicazione di provenienza di cui trattasi rientri nella sfera d'applicazione del regolamento d'origine; 2) se, in caso di soluzione affermativa, il regolamento possa avere l'effetto di impedire il richiamo all'art. 36 del Trattato; 3) se comunque il richiamo all'art. 36 potrebbe essere giustificato in considerazione delle circostanze del caso. A mio parere è pacifico che questioni del genere possono e debbono essere analizzate solo in un contesto materiale che le renda effettivamente rilevanti.
41 E' importante che la Corte adotti una linea coerente nel decidere se ritenersi o meno competente. A mio parere, il comportamento più logico dev'essere quello di dichiararsi incompetente tutte le volte in cui una questione di diritto comunitario venga sollevata in casi in cui la rilevanza della medesima dipenda dal fatto che l'ordinamento nazionale abbia trasposto norme comunitarie in un contesto assolutamente nazionale nel quale esse non vigano come norme di fonte comunitaria. Dovrebbe risultare irrilevante la circostanza se tale trasposizione sia avvenuta mediante una normativa nazionale specifica che rispecchi o ampli la portata delle norme comunitarie, come nelle cause Leur-Bloem e Giloy, o mediante una disposizione generale dell'ordinamento nazionale che proibisca le discriminazioni alla rovescia o la concorrenza sleale, come potrebbe essere avvenuto nel caso di specie.
42 Di conseguenza ritengo che la Corte dovrebbe dichiararsi incompetente a decidere su una questione di natura ipotetica e limitarsi a dichiarare che: «L'art. 30 del Trattato non trova applicazione nei confronti di una legge nazionale quando detta legge si applica a prodotti nazionali».
Conclusione
43 Di conseguenza propongo di risolvere nel modo seguente la questione sollevata dalla Cour de cassation, sezione penale:
1) Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, non osta all'applicazione di provvedimenti nazionali i quali proteggano la denominazione «montagna» o «di montagna» di prodotti agricoli ed alimentari.
2) L'art. 30 del Trattato non trova applicazione nei confronti di una legge nazionale quando detta legge si applica a prodotti nazionali.
(1) - GU L 208, pag. 1.
(2) - Direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8).
(3) - Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1).
(4) - Ora inseriti nel Code de la Consommation dalla legge 26 luglio 1993, n. 93-949 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, 27 luglio 1993).
(5) - Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, 21 dicembre 1984, pag. 3925.
(6) - Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, 10 gennaio 1985, pag. 320.
(7) - Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, 27 febbraio 1988, pag. 2747.
(8) - Citato nella nota 5.
(9) - Citata nella nota 3.
(10) - Cfr. le considerazioni sulle indicazioni di provenienza e sulle denominazioni di origine contenute nella sentenza della Corte 10 novembre 1992, causa C-3/91, Exportur (Racc. pag. I-5529, punto 11).
(11) - Regolamento (CEE) della Commissione 27 luglio 1993, n. 2037, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 185, pag. 5).
(12) - Art. 5 del regolamento di origine.
(13) - Art. 6 del regolamento di origine.
(14) - Art. 7 del regolamento di origine.
(15) - Artt. 7, n. 5, e 15 del regolamento di origine.
(16) - Esso ha citato alcune sentenze della Cour de cassation, sezione penale, del 25 gennaio 1988, 8 febbraio 1988, 10 ottobre 1988, 13 febbraio 1989 e 8 marzo 1993.
(17) - La circostanza che a una disposizione di diritto comunitario possa essere in tal modo riconosciuta un'efficacia retroattiva in forza di una legge nazionale non impedisce alla Corte di risolvere una questione vertente sul senso di tale disposizione; la Corte non è per questo tenuta ad interpretare la disposizione al di fuori del suo corretto contesto nel modo esaminato nei successivi paragrafi 32-42. Che la Corte sia certamente competente nel caso di specie è confermato dalle sentenze della stessa 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, Bordessa e a. (Racc. pag. I-361, punti 8-10) e 14 dicembre 1995, cause riunite C-163/94, C-165/94 e C-250/94, Sanz de Lera e a. (Racc. pag. I-4821, punti 13-15). V. inoltre la sentenza 26 settembre 1996, causa C-341/94, Allain (Racc. pag. I-4631, punti 9-13).
(18) - Comunicazione agli operatori interessati dalle denominazioni d'origine e dalle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari relativamente alla procedura semplificata di registrazione a livello comunitario di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU 1993, C 273, pag. 4).
(19) - Beier e Knaak, The Protection of Direct and Indirect Geographical indications of source in Germany and the European Community (La protezione delle indicazioni geografiche d'origine dirette e indirette in Germania e nella Comunità europea), IIC, Vol. 25, n. 1/1994.
(20) - Allegato al regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148, pag. 1).
(21) - V., per esempio, la registrazione di «Cerezas de la Montaña de Alicante» (IGP) (GU 1996, L 148, pag. 8).
(22) - Sentenza 14 dicembre 1982, cause riunite 314/81-316/81 e 83/82 (Racc. pag. 4337).
(23) - Sentenza 10 luglio 1980, causa 152/78 (Racc. pag. 2299).
(24) - Sentenza 15 dicembre 1982, causa 286/81 (Racc. pag. 4575).
(25) - Punto 9.
(26) - Sentenza 18 febbraio 1987, causa 98/86 (Racc. pag. 809, punto 9).
(27) - V. il resoconto in RJDA 1/95, n. 96, allegato alle osservazioni del signor Pistre.
(28) - Sentenza 14 luglio 1988, causa 298/87 (Racc. pag. 4489).
(29) - Punto 8.
(30) - Punto 9.
(31) - V. le conclusioni dell'avvocato generale Cosmas nella causa C-63/94, Belgapom/ITM e Vocarex (sentenza 11 agosto 1995, Racc. pag. I-2467, in particolare pag. I-2469, paragrafo 13).
(32) - Citata nella nota 31.
(33) - Paragrafo 14 delle conclusioni (il corsivo è nell'originale).
(34) - Causa C-194/94, conclusioni presentate il 24 ottobre 1995 (sentenza 30 aprile 1996, Racc. pag. I-2201, in particolare pag. I-2204, paragrafo 28).
(35) - Conclusioni presentate il 17 settembre 1996 nelle cause C-28/95, Leur-Bloem, e C-130/95, Giloy (sentenza 17 luglio 1997, non ancora pubblicata nella Raccolta).
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