Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ordinanza del 12 settembre 1994 il Sozialgericht di Amburgo ha posto alla Corte il seguente quesito pregiudiziale:
«Se e fino a che punto il diritto comunitario obblighi gli enti previdenziali ed i giudici tedeschi a considerare vincolanti, nei procedimenti relativi al diritto a prestazioni previdenziali, gli atti dello stato civile e le sentenze stranieri che accertino o rettifichino dati dello stato civile».
2 Il caso da cui deriva la questione pregiudiziale è qui di seguito sommariamente descritto.
La signora Dafeki, cittadina greca, vive in Germania dal 1966 ed ha prestato attività lavorativa subordinata in quel paese fino al 1987. I suoi documenti d'identità indicavano come data di nascita il 3 dicembre 1933.
In data 4 aprile 1986, su istanza della signora Dafeki, il tribunale greco di Trikala rettificava tale data, in applicazione della speciale procedura prevista allorché gli archivi ed i registri dello stato civile siano andati distrutti durante la guerra. La data di nascita della signora Dafeki risulta ora essere il 20 febbraio 1929. Il registro della popolazione del Comune di Glikomilea ed il registro dello stato civile di Chrissomilea sono stati modificati di conseguenza. L'interessata ha quindi ottenuto il rilascio di un certificato di nascita nel quale è attestata, come data di nascita, quella risultante dalla predetta rettifica.
Il 19 dicembre 1988, la signora Dafeki ha richiesto in Germania l'ottenimento della pensione anticipata di vecchiaia prevista per le donne che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età. La domanda è stata, tuttavia, rigettata. L'organismo competente tedesco, fondandosi sui documenti anteriori alla rettifica, ha infatti ritenuto che l'interessata non avesse raggiunto, alla data della domanda, l'età prescritta ai fini del pensionamento. Avverso tale decisione la signora Dafeki ha proposto ricorso giurisdizionale avanti al Sozialgericht di Amburgo.
3 Quest'ultimo giudice nazionale pone alla Corte il quesito se l'organismo di sicurezza sociale tedesco, e la giurisdizione eventualmente adita, siano obbligati a tener conto degli atti di stato civile di altro Stato membro, nonché delle rettifiche di tali atti che siano disposte, anche in via giudiziaria, dalle competenti autorità di quel paese.
Il giudice remittente afferma che le norme sostanziali e processuali dell'ordinamento tedesco impongono una risposta negativa. Gli atti tedeschi di stato civile e le relative rettifiche godono, egli dice, di fede privilegiata, essendo tali provvedimenti, se adottati nel rispetto dei prescritti requisiti formali, assistiti da una presunzione di esattezza relativamente alle attestazioni ivi contenute, salva la possibilità, per chi vi abbia interesse, di apportare la prova contraria. Analogo regime probatorio non vale, però, per gli atti stranieri, i quali soggiacciono al principio del libero apprezzamento da parte del giudice, che potrebbe quindi disattendere la certificazione risultante dall'atto. Con in più questa particolarità: che nel presente caso, è detto nell'ordinanza di rinvio, trova applicazione una regola giurisprudenziale secondo cui, nel conflitto tra documenti successivi, prevale quello cronologicamente più prossimo all'evento da provare. Segue da ciò che il giudice di rinvio attribuisce maggior valore probante alla vecchia carta d'identità della signora Dafeki, rispetto ai nuovi documenti rilasciati in seguito alla rettifica. Lo stesso giudice, tuttavia, si chiede se il differente valore probatorio previsto, rispettivamente, per gli atti dello stato civile tedeschi e quelli stranieri configuri, oppur no, una discriminazione in base alla nazionalità, vietata dal Trattato, ed in particolare dall'art. 48. Per tale ragione, egli ha posto alla Corte il quesito sopra riferito.
4 L'ordinanza di rinvio prospetta, dunque, la questione interpretativa essenzialmente in relazione al divieto di discriminazione in base alla nazionalità, sancito nel secondo comma dell'art. 48 del Trattato.
A tale riguardo, la difesa della signora Dafeki ed il governo greco concordano, sebbene con diverse motivazioni, nel proporre una risposta affermativa: si tratterebbe, a loro avviso, di una discriminazione indiretta, contraria agli artt. 6, 48 e 51 del Trattato, nonché all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (1), che costituisce una specifica applicazione, nella materia della sicurezza sociale, del generale principio di non discriminazione. Tale principio imporrebbe alle competenti autorità ed al giudice tedesco di riconoscere agli atti di stato civile greci il medesimo valore annesso ai corrispondenti atti tedeschi.
La Commissione ed il governo tedesco, pur proponendo risposte diverse nel merito del quesito, escludono invece che il principio di non discriminazione sia offeso nel presente caso. Essi fanno valere che tale principio vieta di trattare in modo diseguale situazioni eguali. Ora, è proprio l'uguaglianza delle situazioni che farebbe difetto nella specie. Ed infatti, il valore probatorio degli atti di stato civile, e delle relative rettifiche, varia da un ordinamento all'altro in funzione delle formalità e dei procedimenti prescritti per la formazione dell'atto. Il trattamento differenziato previsto dalla disciplina nazionale in esame, appunto in quanto, si dice, non concerne situazioni eguali, non integrerebbe gli estremi della prospettata discriminazione.
A mio modo di vedere, la tesi da ultimo esposta merita di essere condivisa. Certo, il regime probatorio descritto dal giudice di rinvio è astrattamente idoneo ad incidere sull'esercizio di una libertà protetta dal Trattato. Esso, cioè, spiega un effetto negativo, sia pure in via mediata, sulla posizione giuridica del cittadino che eserciti il diritto di libera circolazione. La prova del suo status in relazione all'età costituisce un presupposto di fatto per l'esercizio di quel diritto, ed è resa più difficile in Germania per i cittadini di altri paesi comunitari rispetto a quelli tedeschi. In questo senso vi è disparità di trattamento, ma il solo punto che ora importa è che non si tratta di una discriminazione vietata dal diritto comunitario. Questo perché ciascuno Stato cura, come funzione propria, la documentazione degli elementi che attengono allo status delle persone ricadenti nella sua sfera, mediante la tenuta di appositi registri ed il rilascio di certificati. L'una e l'altra attività si svolgono secondo speciali procedure e nel rispetto delle formalità all'uopo previste: di qui il particolare valore probatorio dei registri dello stato civile e dei documenti rilasciati dalle competenti autorità investite del potere di certificazione in ciascun ordinamento competente. Nella materia qui considerata, vi è insomma un nesso indissolubile tra forma e valore probatorio, nel senso che il secondo è funzione della prima. Pertanto, nel nostro caso, una cosa sono gli atti pubblici tedeschi, altra cosa sono evidentemente i corrispondenti atti greci o di qualsiasi altro paese comunitario. E' questa, a mio avviso, la ragione per la quale non si può estendere, in via generale, ad atti provenienti da altro Stato membro la stessa efficacia che l'ordinamento tedesco riserva ai corrispondenti documenti nazionali.
5 Questo non significa ancora, però, che le autorità amministrative e giurisdizionali tedesche siano in grado di disattendere liberamente il contenuto degli atti certificativi stranieri, né comporta che il trattamento processuale riservato a tali atti, quale esso è descritto nell'ordinanza di rinvio, debba considerarsi conforme al diritto comunitario. Ché anzi, come spiegherò, è vero il contrario, a mio avviso. La ricorrente nel giudizio principale, infatti, ha esercitato una libertà garantita dal Trattato, quella di prestare attività lavorativa subordinata in altro Stato membro per la quale essa può, in quel paese, pretendere le prestazioni previdenziali. La questione di status di cui si controverte davanti al giudice nazionale, relativamente alla data di nascita dell'interessata, è un presupposto di fatto per l'esercizio di quel diritto. Ora, è vero che «in mancanza di una specifica disciplina comunitaria, è l'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro che (...) stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie (...)» (2). Tale principio di «autonomia procedurale» trova tuttavia un limite nell'esigenza, più volte sottolineata dalla Corte, che le modalità procedurali stabilite dallo Stato competente non rendano «praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario» (3).
Ed è proprio alla stregua di quest'ultima esigenza che occorre esaminare il presente caso. Quale regime probatorio il giudice a quo ritiene, infatti, di dover applicare alla specie? Egli invoca una regola giurisprudenziale secondo la quale, nel conflitto fra due documenti successivi, prevale quello cronologicamente più prossimo all'evento da provare. E' in applicazione di tale regola che il giudice ritiene di dover attribuire maggior valore probante alla vecchia carta d'identità della signora Dafeki rispetto al nuovo certificato di nascita rilasciato a seguito di una pronuncia giurisdizionale di rettifica. Ora, poiché il documento che risulta dalla rettifica è evidentemente successivo a quello rettificato, l'interessata si vede preclusa la possibilità di dimostrare la modifica del proprio stato, la quale, a sua volta, costituisce un presupposto indispensabile per far valere il diritto a percepire la pensione che le è garantito dall'ordinamento comunitario. D'altra parte, anche a prescindere dalla regola sopra ricordata, il rifiuto delle autorità tedesche di prendere in considerazione i certificati presentati dalla signora Dafeki si risolve comunque nella pratica impossibilità per l'avente diritto di ottenere il riconoscimento della pensione. Essa deve dimostrare di aver raggiunto il sessantesimo anno di età, e non vedo come possa farlo se non avvalendosi della documentazione rilasciatale nel suo paese natale. Non può dirsi, insomma, che l'interessata abbia mancato di adoperare ogni possibile diligenza per dimostrare la sua età: essa ha prodotto in giudizio il nuovo certificato di nascita rilasciato dalle competenti autorità del suo paese di origine, unitamente alla decisione giurisdizionale che ha costituito il titolo per la rettifica. Ogni ulteriore onere risulterebbe, a mio avviso, di impossibile o estremamente gravoso adempimento. Esso sarebbe perciò inesigibile secondo la giurisprudenza che ho sopra richiamato.
In sostanza, ritengo che il regime probatorio che il giudice remittente intende applicare nel nostro caso rende praticamente impossibile la possibilità di dimostrare un elemento che di quel diritto è un presupposto necessario. Tale regime, pertanto, va disapplicato da parte dello stesso giudice.
6 Resta ora da precisare come, ai sensi del diritto comunitario, il giudice tedesco, in un caso come quello prospettato nell'ordinanza di rinvio, debba considerare gli atti di stato civile provenienti da altro Stato membro. A tale riguardo, occorre muovere da un preliminare rilievo. Vi sono ipotesi nelle quali lo stato civile dell'individuo si configura come presupposto legittimante rispetto ad una situazione giuridica soggettiva garantita dal diritto comunitario. In tali casi, può ammettersi che lo status dell'interessato sia diversamente considerato da uno Stato membro all'altro? La risposta, a mio avviso, deve essere negativa.
Non si può, infatti, ammettere che lo status dell'individuo, inteso come la sua condizione giuridica in seno all'ordinamento considerato - nel nostro caso quello comunitario -, sia diversamente valutato secondo l'ordinamento dello Stato in cui egli risiede o lavora nel territorio della Comunità. Se così fosse, lo stesso diritto del singolo sarebbe riconosciuto o negato a seconda di come le autorità nazionali competenti trattano gli eventi rilevanti per la definizione dello status dell'interessato. Il che è contrario alla logica del Trattato, la quale impone che le situazioni giuridiche soggettive comunitarie abbiano eguale riconoscimento, e cioè possano farsi valere ad egual titolo, in ogni paese membro della Comunità. In altri termini, l'invariabilità dello status - ogni volta, beninteso, che questo si configuri come un elemento o presupposto del diritto dell'individuo - discende dall'esigenza di assicurare uniformemente la concreta configurazione e la tutela delle situazioni soggettive comunitarie: sarebbe contrario alla stessa idea di integrazione che un diritto esista e possa essere fatto valere in uno Stato membro e non in un altro per il fatto che lo stato civile dell'interessato - precisamente l'età, che costituisce un presupposto di quel diritto - è soggetto a diverse valutazioni nell'ambito della Comunità: ambito invece concepito, anche ai fini qui considerati, come uno spazio unico senza frontiere interne.
7 Questo principio di «unicità» dello status del cittadino comunitario è già stato affermato dalla Corte nel caso Micheletti (4). In quel giudizio, si trattava di accertare se la Spagna potesse negare, sulla base delle proprie regole nazionali, lo status di cittadino italiano dell'interessato. La risposta è stata negativa: «(...). Non spetta (...) alla legislazione di uno Stato membro limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro (...)» (5). E ciò in quanto «ammettere detta possibilità avrebbe come conseguenza che il campo di applicazione ratione personae delle norme comunitarie potrebbe variare da uno Stato membro all'altro» (6). A sostegno di tale interpretazione, la Corte ha richiamato la direttiva 73/148 (7), la quale «(...) prevede che gli Stati membri ammettano nel rispettivo territorio le persone di cui all'art. 1 della direttiva stessa dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi (art. 3) e rilascino alle stesse persone, e a quelle di cui all'art. 4, la carta o il permesso di soggiorno soltanto su esibizione del documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio (art. 6). Pertanto, qualora gli interessati presentino uno dei documenti di cui alla direttiva 73/148/CEE al fine di provare il loro status di cittadini di uno Stato membro, gli altri Stati membri non hanno il diritto di contestare detto status (...)» (8).
Dalla decisione del caso Micheletti si possono trarre due conseguenze. La prima è che, come rilevava correttamente l'avvocato generale Tesauro nelle sue conclusioni, «le norme comunitarie che prescrivono come presupposto soggettivo per la loro applicazione il possesso della "cittadinanza" di uno Stato membro devono (...) essere intese nel senso che operano un rinvio alla legge nazionale dello Stato la cui cittadinanza è allegata a fondamento del diritto che si invoca» (9).
La seconda è che, una volta accertato che la legge regolatrice dello status è quella dello Stato di appartenenza dell'interessato e, di conseguenza, che le autorità di quel paese sono investite del relativo potere di certificazione, le determinazioni di dette autorità devono essere uniformemente accettate in tutti gli Stati membri e non possono essere soggette a divergenti valutazioni (10).
8 A mio modo di vedere, benché la sentenza Micheletti si riferisca allo status civitatis, vi sono buone ragioni per ritenere che le considerazioni della Corte in quel giudizio possano, mutatis mutandis, trovare applicazione nel presente caso. Lo stesso art. 3 della direttiva 73/148, nel prevedere «che gli Stati membri ammettono nel rispettivo territorio le persone di cui all'art. 1 dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi», soddisfa un'esigenza fondamentale per l'effettivo compimento del processo di integrazione (11): il cittadino comunitario può liberamente circolare recando con sé l'insieme dei requisiti che lo identificano come soggetto, come persona, e che sono attestati nei suoi documenti di stato civile. Egli, dunque, deve poter fare affidamento sulla documentazione rilasciatagli dalle competenti autorità del proprio paese di origine. E' per tale ragione che va riconosciuto - sempre, beninteso, ai limitati fini dell'esercizio dei diritti garantiti dall'ordinamento comunitario - il principio dell'unicità dello stato civile della persona, la quale deve poter «circolare» nella Comunità precisamente così come essa è individuata in tale status e cioè con i rapporti che si determinano in ragione dell'età, del sesso, dello status civitatis e così via. Solo così il cittadino può effettivamente esercitare la libertà di circolazione, non a caso oggi sancita come diritto di cittadinanza dell'Unione, nell'intero territorio della Comunità.
Quanto al nostro caso, poi, il corretto funzionamento del sistema istituito dal regolamento n. 1408/71, come ha giustamente osservato la Commissione, riposa necessariamente sull'implicito rinvio agli ordinamenti nazionali in ordine a tutti quegli elementi che sono necessari per determinare i diritti dei lavoratori, e sul conseguente rinvio alla documentazione relativa allo status che è stata rilasciata all'interessato dalle autorità investite del potere di certificazione. In altri termini, la disciplina di quegli aspetti dello status della persona che incidono sull'acquisto o esercizio di un diritto comunitario non è direttamente regolata dall'ordinamento della Comunità ma è per implicito necessariamente rimessa all'ordinamento dello Stato membro da cui lo status dell'interessato è governato. Il giudice o l'organo amministrativo di uno Stato membro, il quale si trovi a dover considerare una fattispecie in cui viene in rilievo un elemento afferente allo status di un soggetto, regolato dall'ordinamento di altro Stato membro, non potrà quindi disattendere quanto ha stabilito l'autorità investita in quest'ultimo ordinamento del potere di produrre e far circolare una speciale forma di certezza giuridica con riguardo all'elemento di cui si tratta.
9 Nella procedura orale, la Commissione ha riconosciuto che la determinazione dell'età del soggetto è questione di status, escludendo tuttavia la possibilità di estendere nel nostro caso il principio affermato, nella sentenza Micheletti, con riguardo alla cittadinanza. Più precisamente, la Commissione riconosce che la determinazione e la certificazione dello status ricade nella competenza dello Stato di cui l'interessato è cittadino. Essa aggiunge che le autorità dello Stato membro ospitante sono «normalmente» tenute a non contestare le predette certificazioni, epperò ritiene che queste ultime autorità possano disattendere il contenuto dell'atto in presenza di «casi dubbi», quale sarebbe per l'appunto quello della signora Dafeki, la quale ha richiesto la rettifica della propria età solo poco prima di richiedere il prepensionamento. Il che - a detta della Commissione - legittimerebbe più di un sospetto.
E' un punto di vista che mi lascia francamente perplesso. A mio avviso, in caso di dubbio circa la portata e l'efficacia del nuovo certificato di nascita prodotto dall'interessata, l'unica strada aperta all'autorità amministrativa e giudiziaria dello Stato interessato è quella di ricorrere all'istituto della cooperazione previsto dall'art. 84 del regolamento n. 1408/71, e richiedere alle corrispondenti autorità del paese da cui proviene l'atto in questione gli opportuni chiarimenti. Dove queste ultime confermino che la documentazione contestata è stata rilasciata dalla competente autorità e produce la certezza legale in ordine all'età della persona, tale elemento non può essere rimesso in discussione.
Altrimenti detto, il giudice nazionale deve limitarsi a controllare che il documento certificativo provenga dalle autorità competenti ed abbia nell'ordinamento richiamato i necessari effetti di certezza legale in ordine all'età dell'interessata; egli non può ritenere non attendibile il contenuto di tali atti certificativi allegando la libertà di apprezzamento che gli sarebbe riconosciuta dal suo ordinamento nazionale. Una volta che le certificazioni sono state rilasciate dalle competenti autorità dello Stato interessato, il criterio di buona fede e lealtà reciproca, che deve caratterizzare, a norma dell'art. 5 del Trattato, lo svolgimento delle relazioni fra le autorità dei diversi Stati membri, impone di non contestare la veridicità e attendibilità di quanto è stato certificato.
La soluzione contraria sarebbe difficilmente conciliabile «con la necessità di garantire una cooperazione fiduciosa e leale fra le autorità e gli enti degli Stati membri»; di quest'ultimo principio l'avvocato generale Gulmann ha giustamente rilevato l'importanza nella causa Paletta (12). In quel giudizio, la Corte ha affermato che «l'ente competente (...) è vincolato, in fatto e in diritto, dagli accertamenti effettuati dall'ente del luogo di residenza o di soggiorno in merito al sopravvenire e alla durata dell'inabilità al lavoro, qualora non faccia visitare l'interessato da un medico di propria scelta a norma dell'art. 18, n. 5» (13). Vero è che la specie ricadeva sotto l'esplicita previsione di norme del regolamento n. 574/72 (14). Tuttavia, come osservava correttamente lo stesso avvocato generale, si trattava di una problematica che riguardava un principio essenziale: «vale a dire che la cooperazione fra gli enti degli Stati membri dev'essere leale e basata sulla reciproca fiducia (v. in particolare, a questo proposito, il combinato disposto dell'art. 84 del regolamento n. 1408/71 e dell'art. 5 del Trattato CEE), e che le autorità di uno Stato membro devono ammettere l'esattezza delle dichiarazioni di autorità di altri Stati membri (...)» (15).
10 La soluzione del caso discende, a mio avviso, dalle osservazioni sopra svolte. Una volta ammesso che l'età dell'interessata è regolata dall'ordinamento greco e che le autorità di quello Stato sono investite del relativo potere di certificazione, occorre necessariamente ritenere che le stesse autorità siano investite del conseguente potere di rettifica degli atti da esse emanati. Il rinvio all'ordinamento nazionale, infatti, concerne, non solo le iniziali determinazioni, ma altresì le loro eventuali successive modifiche. Il potere di rettifica ha la medesima natura del potere di certificazione. Non si può riconoscere l'uno e negare l'altro.
Segue da ciò che, tanto l'organismo di sicurezza sociale tedesco, quanto il giudice di rinvio, sono vincolati al contenuto degli atti amministrativi e giurisdizionali emessi dalle competenti autorità greche ed incidenti sullo stato della signora Dafeki. E ciò in quanto sono quelle autorità, e non altre, a stabilire una volta per tutte l'età dell'interessata erga omnes, e qui ai fini dell'esercizio dei diritti scaturenti dall'ordinamento comunitario.
11 La rettifica, pertanto, va considerata con lo stesso valore che le viene assegnato nell'ordinamento di origine. Il governo tedesco ha osservato che la rettifica richiesta ed ottenuta dall'interessata non vale, nell'ordinamento greco, per l'ottenimento di prestazioni in materia di sicurezza sociale (16); sicché riconoscere una tale possibilità in Germania porterebbe all'assurdo risultato di accordare all'atto straniero maggior valore di quello che gli viene assegnato nell'ordinamento di origine. Convengo anch'io che al documento rettificato va riconosciuta, né più né meno, l'efficacia che esso produce nell'ordinamento in cui è stato formato. Spetta poi al giudice a quo, chiamato a risolvere il merito della lite, vedere quale sia tale efficacia, e valutare, in particolare, se si tratti di un atto di certezza legale che impone di assumere per certo ciò che nell'atto è dichiarato. Tale indagine compete al giudice remittente. La Corte può soltanto indicargli il principio da applicare. Ed il principio, come dicevo, è quello del rinvio all'ordinamento competente, esclusivamente per quel che concerne, s'intende, quell'elemento dello status personale al quale, nella specie, è condizionato il riconoscimento di un diritto garantito dall'ordinamento comunitario da parte delle autorità tedesche. Il giudice di rinvio dovrà verificare se il certificato prodotto dall'interessata in Germania attesti, nell'ordinamento greco, il compimento del sessantesimo anno di età. Se l'organismo di sicurezza sociale del paese di origine richieda eventualmente, in quell'ordinamento nazionale, la produzione di altri documenti o l'adempimento di ulteriori formalità ai fini del trattamento pensionistico, è problema che resta fuori dall'ambito del giudizio di cui è investita la Corte.
12 Va detto, poi, che il caso sottoposto alla Corte non tocca in alcun modo la delicata problematica del riconoscimento automatico delle sentenze, come sembra invece ritenere la Commissione. Quest'ultima ha, infatti, osservato che l'obbligo per l'organismo di sicurezza sociale tedesco di riconoscere alla rettifica dell'età della signora Dafeki il medesimo valore che le viene accordato in Grecia comporterebbe, di fatto, un mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di stato civile. Ora, sempre secondo la Commissione, risulta dalla giurisprudenza della Corte, e segnatamente dal caso Mund & Fester (17), che siffatto riconoscimento può aver luogo solo in forza di apposite convenzioni internazionali, laddove, nel presente caso, Germania e Grecia non sono legate da alcuno strumento internazionale in materia.
Senonché, occorre considerare come si atteggia la specie. Anzitutto, l'interessata ha prodotto, davanti all'istituzione tedesca, un certificato di nascita rettificato e non una sentenza. La pronuncia del giudice greco, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rinvio, ha costituito semplicemente il titolo per operare la predetta rettifica.
A parte ciò, anche a volersi prospettare un'ipotetica situazione nella quale l'interessata avesse prodotto esclusivamente la sentenza di rettifica, non ritengo che si avrebbe, per ciò solo, un riconoscimento automatico di pronunce giurisdizionali, in assenza di apposita convenzione al riguardo. La domanda della signora Dafeki non mira a far valere in Germania la sentenza greca, cioè a costituire in quell'ordinamento la situazione giuridica che essa ha prodotto, ma a esercitare un diritto che in quella situazione giuridica (così come si è effettivamente prodotta) trova il suo presupposto. La sentenza, in altri termini, non va qui presa in considerazione nel suo valore di atto di giurisdizione; sono bensì le valutazioni da essa poste in concreto a dover essere tenute in conto dall'amministrazione tedesca. La spiegazione, come si è detto, sta nel fatto che la questione di status, ai fini che qui rilevano, è regolata dall'ordinamento dello Stato di appartenenza dell'interessata. Poiché lo status è disciplinato da tale ordinamento, l'età accertata nei confronti della signora Dafeki dai giudici del suo paese costituisce di fronte alle autorità tedesche la statuizione già determinata e precisata ad opera dei soli organi a ciò abilitati. Diverso sarebbe il caso qualora l'interessata volesse avvalersi della sentenza straniera nel suo valore di atto di giurisdizione, come accadrebbe per esempio se essa richiedesse in via principale la trascrizione della rettifica dell'età nei registri di stato civile tedeschi. In tale ipotesi, in assenza di apposite convenzioni internazionali sul riconoscimento automatico di tali sentenze, sarebbe effettivamente necessaria la relativa delibazione o altro procedimento equivalente secondo l'ordinamento dello Stato rinviante.
13 In conclusione, non ravviso nel caso di specie alcuna discriminazione vietata, nel senso prospettato dal giudice di rinvio. Gli atti pubblici tedeschi sono altra cosa da quelli greci. Di conseguenza, non si può estendere ai secondi il medesimo valore probatorio che l'ordinamento processuale tedesco riserva ai primi. Tuttavia, sia l'organismo di sicurezza sociale, sia il giudice hanno il dovere di prendere in considerazione gli atti di stato civile rilasciati all'interessato dalle competenti autorità del suo paese di origine. Più precisamente, essi dovranno riconoscere a tali atti il medesimo valore che viene loro attribuito nell'ordinamento in cui sono stati adottati. Spetta poi all'amministrazione ed al giudice valutare quale valore ed effetti abbia l'atto nell'ordinamento designato. In caso di dubbio circa la regolarità o l'efficacia dell'atto, le autorità di uno Stato membro debbono interpellare le corrispondenti autorità dell'altro Stato membro e chiedere loro gli opportuni chiarimenti al riguardo.
Conclusioni
14 In considerazione di quanto sopra esposto, propongo quindi alla Corte di rispondere nel seguente modo al quesito posto dal Sozialgericht di Amburgo:
«Gli enti previdenziali ed i giudici tedeschi, nei procedimenti relativi al diritto a prestazioni previdenziali, non possono liberamente disattendere il contenuto degli atti di stato civile che accertino o rettifichino dati dello stato civile del cittadino comunitario e che siano stati rilasciati all'interessato dalle competenti autorità del suo paese di origine. Essi dovranno riconoscere a tali atti il medesimo valore che viene loro annesso nell'ordinamento di provenienza».
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
(2) - V. sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe (Racc. pag. 1989, punto 5); 16 dicembre 1976, causa 45/76, Comet (Racc. pag. 2043, punto 13); nonché 27 febbraio 1980, causa 68/79, Hans Just (Racc. pag. 501); 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit (Racc. pag. 1205); 10 luglio 1980, cause 811/79 e 826/79, Ariete e Mireco (Racc. pag., rispettivamente, 2545 e 2559); nonché 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio (Racc. pag. 3595, punto 12).
(3) - V. sentenze citate alla nota precedente.
(4) - Sentenza 7 luglio 1992, causa C-369/90, Micheletti (Racc. pag. I-4239).
(5) - V. punto 10.
(6) - V. punto 12 (corsivo mio).
(7) - Direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14).
(8) - Sentenza Micheletti (citata in nota 4), punti 13 e 14.
(9) - V. pag. I-4254 delle conclusioni.
(10) - Una conferma delle considerazioni sin qui svolte si rinviene, inoltre, nella sentenza 30 marzo 1993, causa C-168/91, Konstantinidis (Racc. pag. I-1191), in cui si trattava di accertare se fosse conforme al diritto comunitario che uno Stato membro trascrivesse nei propri registri il nome di un cittadino greco utilizzando un sistema di traslitterazione il quale aveva come conseguenza la sostanziale alterazione del nome dell'interessato. La risposta negativa della Corte è stata essenzialmente argomentata in base al rilievo che siffatta traslitterazione esponeva il cittadino ellenico «al rischio di uno scambio di persone presso la sua clientela potenziale» (v. punto 16). Il caso era evidentemente diverso dal presente. La Corte ha comunque tenuto presente la necessità che il cittadino circoli nella Comunità con il nome che gli è riconosciuto nel suo paese di origine. Anche in quel giudizio, insomma, la Corte ha affermato il principio per cui il soggetto va trattato «quale egli è», con l'insieme degli attributi personali che lo contraddistinguono nell'ordinamento da cui proviene.
(11) - La medesima logica si ritrova nella direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13). L'art. 3, n. 1, di tale atto normativo dispone, infatti, che «gli Stati membri ammettono sul loro territorio le persone di cui all'articolo 1 dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi». L'art. 4, n. 1, prevede, poi, che «gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio alle persone di cui all'articolo 1, che siano in grado di esibire i documenti indicati al paragrafo 3».
(12) - V. sentenza 3 giugno 1992, causa C-45/90, Paletta (Racc. pag. I-3423). V. pag. I-3453 delle conclusioni.
(13) - V. punto 28.
(14) - Regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1).
(15) - V. pag. I-3456 delle conclusioni.
(16) - E' appena il caso di osservare che il presupposto da cui muove il governo tedesco - quello, cioè, del limitato valore probatorio, in Grecia, della rettifica ottenuta dalla signora Dafeki - è stato dibattuto in udienza ma non risulta confermato da alcun elemento e sembra, anzi, smentito dal governo greco, sia nella risposta scritta da esso fornita all'apposita domanda rivoltagli da codesta Corte, sia nelle sue osservazioni orali. Il punto, comunque, è del tutto irrilevante ai fini della decisione di codesta Corte, la quale non è chiamata a risolvere il merito della controversia principale. Sarà, invece, il giudice nazionale a dover valutare quale efficacia va riconosciuta ai certificati in questione nell'ordinamento di origine.
(17) - V. sentenza 10 febbraio 1994, causa C-398/92, Mund & Fester (Racc. pag. I-467).
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