Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Zucchero ° Potere di modificare le quote delle imprese conferito agli Stati membri dall' art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81 ° Presupposti per l' esercizio ° Esercizio dopo la data limite del 1 marzo per la campagna che inizia il 1 luglio ° Esclusione ° Esercizio contemporaneamente ad una modifica delle quote effettuata in seguito ad una cessione di imprese o di stabilimenti di produzione ° Ammissibilità ° Presupposti ° Portata ° Riduzione delle quote A e B a concorrenza del 10% ciascuna ° Base di calcolo ° Quota A e quota B assegnate dallo Stato membro all' impresa ai sensi dell' art. 24 del regolamento ° Progetti di ristrutturazione che autorizzano in Italia modifiche superiori al 10% ° Nozione
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1785/81, artt. 24 e 25, n. 2, e n. 193/82, art. 2]
Massima
Gli Stati membri non possono, per la campagna di commercializzazione che inizia il 1 luglio, esercitare il potere di modificare le quote delle imprese ad essi conferito dall' art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dopo la data del 1 marzo prevista dal regolamento n. 193/82, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero, anche se il regolamento del Consiglio che fissa le quote e dichiara applicabile questo potere è stato emanato dopo il 1 marzo , dato che non è stato adottato alcun regolamento comunitario che deroghi espressamente a questo termine.
Il suddetto potere può essere esercitato contemporaneamente ad una modifica di quote effettuata, ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 193/82, in seguito ad una cessione di imprese o di stabilimenti di produzione, purché siano rispettate le condizioni di applicazione proprie di ciascuna di tali disposizioni. Esso consente agli Stati membri di ridurre la quota A e la quota B di un' impresa a concorrenza del 10% ciascuna.
Questo margine di manovra del 10% verte sulle quote A e B assegnate all' impresa nell' ambito del regime di quote in vigore in forza di una decisione nazionale adottata dallo Stato membro in base all' art. 24 del suddetto regolamento, con la quale quest' ultimo ripartisce tra le imprese operanti nel suo territorio i quantitativi di base A e B attribuitigli.
L' art. 25, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1785/81, allorché dispone che in Italia questo margine di manovra non è circoscritto entro il limite del 10% quando è utilizzato per effettuare trasferimenti di quote in base a "progetti di ristrutturazione", va riferito a progetti riguardanti l' intero settore saccarifero in ambito nazionale o regionale.
Parti
Nel procedimento C-1/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Consiglio di Stato italiano nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Cavarzere Produzioni Industriali SpA e altri,
e
Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste e altri,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), e del regolamento (CEE) del Consiglio 26 gennaio 1982, n. 193, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero (GU L 21, pag. 3),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, L. Sevón, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Cavarzere Produzioni Industriali SpA e la Saccarifera del Rendina SpA, dagli avv.ti S. Panunzio, A. Guarino e F. Sette, del foro di Roma,
° per la ISI (Industria Saccarifera Italiana agroindustriale) SpA, dall' avv. L.F. Paolucci, del foro di Bologna;
° per il governo italiano, dal prof. U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, assistito dal signor I.M. Braguglia, avvocato dello Stato;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor E. de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. A. Dal Ferro, del foro di Vicenza,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Cavarzere Produzioni Industriali SpA e della Saccarifera del Rendina SpA, dell' ISI (Industria Saccarifera Italiana agroindustriale) SpA, delle società Eridania - Zuccherifici Nazionali SpA e Industria Sarda Zuccheri SpA, rappresentate dall' avv. P. Crocetta, del foro di Genova, del governo italiano e della Commissione all' udienza del 6 aprile 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1 giugno 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 24 aprile 1992, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 1994, il Consiglio di Stato ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, sei questioni relative all' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4; in prosieguo: il "regolamento n. 1785/81"), e del regolamento (CEE) del Consiglio 26 gennaio 1982, n. 193, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero (GU L 21, pag. 3; in prosieguo: il "regolamento n. 193/82").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di ricorsi proposti dalle società Cavarzere Produzioni Industriali SpA e Saccarifera del Rendina SpA, membri del Gruppo Saccarifero Veneto (in prosieguo: il "GSV"), contro i ministeri dell' Agricoltura e delle Foreste nonché dell' Industria, Commercio e Artigianato, diretti ad ottenere l' annullamento di tre decreti ministeriali relativi all' assegnazione delle quote di produzione di zucchero per le campagne di commercializzazione 1986/1987, 1987/1988 e 1988/1989. In questi procedimenti sono intervenute, tra l' altro, la società ISI (Industria Saccarifera Italiana agroindustriale) SpA (in prosieguo: la "ISI") nonché le società Eridania - Zuccherifici Nazionali SpA e Industria Sarda Zuccheri SpA.
3 L' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è disciplinata dal regolamento n. 1785/81 e comporta, in particolare, un regime di quote per la produzione dello zucchero. Tale regolamento distingue tre tipi di quote. La quota A, che corrisponde al consumo nella Comunità, può essere liberamente messa in commercio nella Comunità ed il suo smercio è garantito dal prezzo d' intervento. La quota B costituisce la parte della produzione di zucchero che eccede la quota A, ma non supera tuttavia una "quota massima" pari alla quota A moltiplicata per un determinato coefficiente. Essa può del pari essere liberamente messa in commercio nel mercato comune, ma senza la garanzia del prezzo d' intervento, ovvero può essere esportata nei paesi terzi con una sovvenzione all' esportazione. Infine, la quota C è la parte di produzione che eccede la "quota massima" (quota A più quota B). Tale quota può essere smerciata solo nei paesi terzi senza sovvenzioni all' esportazione.
4 L' art. 24 del regolamento n. 1785/81 fissa i quantitativi di base A e B di ciascuno Stato membro e prevede che questi attribuiscano, alle condizioni previste nel regolamento, una quota A e una quota B a ciascuna impresa produttrice di zucchero stabilita nel loro territorio. Le quote si riferiscono ad una campagna di commercializzazione annuale, che inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell' anno successivo.
5 In virtù della versione iniziale del regolamento n. 1785/81 il regime delle quote trovava applicazione soltanto per le campagne di commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986. Questo regime veniva tuttavia esteso alle campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991 con il regolamento (CEE) del Consiglio 24 marzo 1986, n. 934, che modifica il regolamento n. 1785/81 (GU L 87, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 934/86").
6 Sostituendo l' art. 23 del regolamento n. 1785/81, il regolamento n. 934/86 dispone all' art. 1, punto 2, che "Per le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988, fatto salvo l' articolo 25, le quote A e B delle imprese produttrici di zucchero (...) sono quelle applicabili nella campagna di commercializzazione 1985/1986". Quindi, il regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1107, che modifica il regolamento n. 1785/81 (GU L 110, pag. 20; in prosieguo: il "regolamento n. 1107/88"), ha fissato, allo stesso modo, le quote per le campagne di commercializzazione dal 1988/1989 al 1990/1991.
7 L' art. 25, n. 1, del regolamento n. 1785/81 consente agli Stati membri di effettuare trasferimenti tra imprese di quote A e B prendendo in considerazione l' interesse di ogni parte in questione e, in ispecie, quello dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero.
8 Le condizioni per l' esercizio di questo "potere di manovra" sono fissate dal n. 2 dello stesso articolo, il quale prescrive quanto segue:
"Gli Stati membri possono diminuire la quota A e la quota B di ciascuna impresa produttrice di zucchero (...) (stabilita) sul loro territorio, di una quantità totale che non superi, per il periodo di cui all' articolo 23, paragrafo 1, il 10% secondo il caso della quota A o della quota B determinato per ciascuna di esse conformemente all' articolo 24.
Il limite del 10% di cui al primo comma non si applica, in Italia (...), se i trasferimenti di quote sono effettuati in base ai progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola o della canna e del settore saccarifero della regione interessata, nella misura necessaria alla realizzazione di tali progetti.
(...)".
9 Ai sensi dell' art. 25, n. 3, dello stesso regolamento, i quantitativi di quota A o di quota B detratti vengono assegnati come tali dagli Stati membri ad una o più imprese stabilite nel loro territorio.
10 Infine, l' art. 25, n. 4, prevede che il Consiglio fissi norme generali per la modifica delle quote, in particolare in caso di fusione o di cessione di imprese. Siffatte regole sono state adottate dal citato regolamento n. 193/82, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero.
11 L' art. 7 di quest' ultimo regolamento dispone che lo Stato membro, se applica l' art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81, assegni le quote modificate anteriormente al 1 marzo, affinché siano applicate nella campagna di commercializzazione successiva.
12 Tuttavia, per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1986/1987, il regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1986, n. 1662, che stabilisce misure transitorie in materia di trasferimenti di quote nel settore dello zucchero (GU L 145, pag. 41; in prosieguo: il "regolamento n. 1662/86"), disponeva all' art. 1, n. 1, che, in deroga all' art. 7 del regolamento n. 193/82, gli Stati membri dovevano assegnare entro il 1 luglio 1986 le quote modificate ai sensi dell' art. 25, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1785/81.
13 L' art. 2 del regolamento n. 193/82 definisce le modalità secondo cui le quote A e B devono essere modificate in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero. In particolare, è previsto che l' assegnazione delle quote avvenga in proporzione dei quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna impresa. L' art. 6 del regolamento dispone che tale assegnazione produce i suoi effetti per la campagna di commercializzazione in corso se la fusione o la cessione avvengono tra il 1 luglio dell' anno in corso e il 31 gennaio dell' anno successivo.
14 Il primo dei tre decreti ministeriali di cui trattasi nelle cause dinanzi al giudice a quo riguarda la campagna di commercializzazione 1986/1987. Tale decreto è stato emanato dal ministro dell' Agricoltura di concerto con il ministro dell' Industria l' 11 agosto 1986 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 19 agosto 1986. Dall' ordinanza di rinvio risulta che questo decreto ha modificato le quote di produzione di zucchero del GSV, in precedenza assegnate con decreto ministeriale 22 aprile 1986, tenendo conto del fatto che al mese di luglio 1986 erano stati venduti all' ISI taluni stabilimenti del GSV.
15 Il secondo decreto ministeriale, relativo alla campagna 1987/1988, è stato emanato il 27 febbraio 1987 e pubblicato il 16 marzo successivo. Secondo l' ordinanza di rinvio, questo decreto ha ridotto le quote di produzione per talune imprese produttrici e le ha aumentate per altre, ma non ha modificato quelle attribuite al GSV per la campagna precedente con decreto 11 agosto 1986.
16 Il terzo decreto ministeriale è stato emanato il 30 giugno 1988 e pubblicato il 10 agosto successivo. Il giudice a quo osserva che questo decreto ha attribuito le quote di produzione per la campagna 1988/1989 a norma del regolamento n. 1107/88 e nel contesto dell' esercizio del potere di manovra ai sensi dell' art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81. In questa occasione le quote assegnate al GSV sono state diminuite.
17 Questi tre decreti ministeriali sono stati impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio dalle due imprese del GSV, le quali li ritenevano in contrasto con le norme comunitarie. Il Tribunale amministrativo ha respinto i ricorsi avverso i decreti ministeriali 11 agosto 1986 e 27 febbraio 1987, ma ha accolto il ricorso avverso il decreto ministeriale 30 giugno 1988, in quanto il potere di manovra era stato esercitato dopo il 1 marzo di quell' anno. Quest' ultimo decreto è stato quindi annullato.
18 Le sentenze del Tribunale amministrativo hanno costituito oggetto di appelli proposti dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha riunito i procedimenti ed ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, nell' insieme, considerata la necessità di mantenere unità di indirizzo nell' area comunitaria, possa ritenersi che la data del 1 marzo, stabilita con l' art. 7 del regolamento n. 193/82, abbia carattere perentorio, tantoché, per sospendere gli effetti del suo decorso, è stato ritenuto necessario, nel 1986, adottare un apposito regolamento (regolamento n. 1662/86).
Rimane però da chiarire quali effetti si possono verificare nel sistema così ipotizzato, quando i regolamenti che determinano le quote vengono adottati successivamente alla data del 1 marzo.
In tal caso ci si può domandare se le quote così determinate siano insuscettibili di modifica ovvero, come sostenuto dai ministeri dell' Agricoltura e dell' Industria, i termini per la ridistribuzione, in presenza di tutte le altre condizioni, possano considerarsi implicitamente riaperti e, in relazione al momento di adozione delle disposizioni comunitarie ed all' inizio della campagna di commercializzazione (1 luglio), per quanto tempo, non essendovi più una data limite.
2) Se, in caso di cessione di imprese o di stabilimenti di produzione (circostanza verificatasi nel caso in esame), vadano applicate esclusivamente, in materia di assegnazione di quote, le norme che regolano tali passaggi (art. 2 del regolamento n. 193/82), basate su una ripartizione rigidamente proporzionale delle capacità produttive, ovvero, in aggiunta, possa essere esercitato il 'potere di manovra' previsto dall' art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81.
3) Qualora tale possibilità sia ammissibile, si pone il problema della contestualità dell' esercizio dei relativi poteri, come pare sia avvenuto nel caso in esame, dicendosi espressamente nel decreto ministeriale 11 agosto 1986 che nella determinazione delle quote tra le imprese scorporate erano stati applicati 'i criteri' sui quali si basava la precedente assegnazione, disposta con decreto ministeriale 22 aprile 1986 per fini generali estranei a quelli da tutelare nella suddivisione delle quote, in caso di cessione di impianti. A questo proposito, va tenuto presente che tale suddivisione di quote non è condizionata da limiti temporali, mentre i trasferimenti ex art. 25, n. 2, per l' art. 7 del citato regolamento n. 193/82 possono avvenire, come già indicato, 'anteriormente al 1 marzo' di ogni anno. Il che, indipendentemente dal carattere perentorio o meno del termine suddetto, fa pensare che la diversità degli scopi ai quali le due norme provvedono consiglierebbe di tenere distinti i provvedimenti relativi alla loro applicazione.
4) Se l' art. 25, n. 2 (primo comma), consenta che la manovra di quote avvenga per ambedue le quote A e B, purché non sia superato il 10% dell' assegnazione totale ovvero detto 10% costituisca il limite delle singole quote, ovvero ancora la manovra su una delle due quote precluda la manovra sulla seconda; il testo della norma pone infatti le due quote in posizione alternativa (v. 'secondo il caso, della quota A o della quota B' ).
5) Se la quota sulla quale operare la riduzione sia quella indicata nel decreto iniziale d' assegnazione ovvero debba essere determinata aggiungendovi eventuali assegnazioni supplementari e riportate dagli anni precedenti o diminuendola della quantità di zucchero non prodotto.
6) Se l' esistenza di 'progetti di ristrutturazione' ° che in Italia autorizza a superare il limite del 10% ° vada riferita alle singole imprese ovvero all' intero settore di produzione in ambito nazionale o di estensione territoriale minore (spesso nei regolamenti comunitari in esame si fa riferimento a 'regioni' di estensione inferiore a quella dell' intero territorio del singolo Stato membro) che comprende una pluralità di imprese. Nel primo caso, l' atto amministrativo nazionale non avrebbe alcun effetto nei confronti delle imprese estranee al progetto; nel secondo, gli effetti potrebbero ripercuotersi su tutte le imprese e occorrerebbe considerare se il potere possa essere esercitato più volte durante la campagna di commercializzazione e come possa essere garantita alle imprese la certezza di realizzazione dei loro programmi.
Occorre quindi stabilire quale sia l' estensione di tale ristrutturazione 'in base' alla quale può disporsi il trasferimento delle quote: se debba ritenersi ancorata ad un assetto territoriale infranazionale (v. regolamento n. 934/86, art. 1, n. 4); se sia sufficiente l' esistenza di progetti approvati da singole imprese indipendentemente da un piano nazionale o regionale; se l' esistenza di un progetto di ristrutturazione (è il caso della ISI, acquirente di alcune unità produttive della società Cavarzere), 'in base' al quale può disporsi il trasferimento di quote, debba necessariamente avere effetti preclusivi nei confronti delle imprese che non avessero ancora presentato tali progetti alle competenti autorità, non essendo obbligate a farlo".
Sulla prima questione
19 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se gli Stati membri possano, per la campagna di commercializzazione che ha inizio il 1 luglio, esercitare il potere di manovra ad essi conferito dall' art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81 successivamente alla data del 1 marzo prevista dal regolamento n. 193/82, se il regolamento del Consiglio che fissa le quote e dichiara applicabile questo potere è stato emanato dopo il 1 marzo.
20 Si deve rilevare anzitutto, come ha ritenuto il giudice a quo, che il limite del 1 marzo, previsto per l' esercizio da parte degli Stati membri del loro potere di manovra, è un termine perentorio.
21 Come hanno sostenuto le imprese del GSV, l' ISI e la Commissione, ciò deriva in particolare dal fatto che questo limite mira a garantire agli operatori del settore saccarifero che essi disporranno di un termine di quattro mesi per programmare le loro attività, poiché la campagna di commercializzazione comincia il 1 luglio. Così, essi devono conoscere, anteriormente al 1 marzo, le quote di produzione sulle quali possono contare per concludere, in tempo utile, i contratti di acquisto di barbabietole.
22 D' altronde, il rispetto del limite del 1 marzo è necessario per garantire il buon funzionamento del regime delle quote nel suo complesso. Infatti, come ha rilevato la Commissione, l' art. 30, n. 1, del regolamento n. 1785/81 dispone che i fabbricanti di zucchero devono rendere noti allo Stato membro interessato i quantitativi di barbabietole corrispondenti alla quota A per i quali hanno stipulato contratti prima della semina, che di regola avviene nei mesi di marzo e aprile. Il n. 2 del suddetto articolo prevede che, se non vengono stipulati questi contratti di consegna prima della semina, i fabbricanti sono obbligati a pagare almeno il prezzo minimo per ciascun quantitativo di barbabietole trasformato in zucchero nell' impresa interessata.
23 Il carattere perentorio del termine viene poi confermato dal fatto che la Commissione, quando ha inteso autorizzare gli Stati membri a disporre del loro margine di manovra dopo il 1 marzo, ha adottato una deroga espressa al riguardo. Così, nel 1986, il regolamento del Consiglio che fissa le quote per la campagna di commercializzazione 1986/1987 è stato emanato dopo il 1 marzo di modo che, in base alle informazioni fornite dalla Commissione, taluni Stati membri hanno chiesto una proroga del termine per quell' anno. La Commissione ha allora adottato il regolamento 29 maggio 1986, n. 1662, che autorizza gli Stati membri, in deroga all' art. 7 del regolamento n. 193/82, ad esercitare il loro potere di manovra anteriormente alla data del 1 luglio 1986.
24 Il governo italiano non contesta il carattere perentorio del termine del 1 marzo. Tuttavia, esso sostiene che una deroga implicita a questo termine dev' essere ammessa quando la determinazione delle quote di produzione da parte del Consiglio e la conferma espressa della possibilità di esercitare il potere di manovra avvengono in una data successiva al 1 marzo, come si è verificato in particolare nel 1988. Il regolamento n. 1107/88, che fissa le quote per le campagne dal 1988/1989 al 1990/1991 e che dichiara applicabile il potere di manovra senza alcuna limitazione, è stato infatti adottato il 25 aprile 1988.
25 Questo argomento non può essere condiviso.
26 Non vi è nulla da cui risulti che, con l' emanazione del regolamento n. 1107/88, il Consiglio abbia avuto intenzione di abrogare tacitamente il limite del 1 marzo per la campagna 1988/1989.
27 Infatti, contrariamente a quanto ritiene il governo italiano, il fatto che prima dell' emanazione del regolamento n. 1107/88, e quindi anteriormente al 1 marzo 1988, gli Stati membri non conoscessero le quote da assegnare e non sapessero se e, eventualmente, a quali condizioni essi avrebbero disposto di un potere di manovra non può comportare di per sé la possibilità di esercitare questo potere oltre il termine.
28 Per contro, l' interpretazione doverosa è quella secondo la quale, come hanno sostenuto in particolare le imprese del GSV e la Commissione, se il potere di manovra può essere esercitato dagli Stati membri per le campagne 1989/1990 e 1990/1991, esso non può essere considerato applicabile alla campagna 1988/1989 per la concreta impossibilità di rispettare il termine del 1 marzo.
29 Tenuto conto del modo di procedere della Commissione quando nel 1986 si è verificata la stessa situazione, è infatti inconcepibile che nel 1988 il Consiglio abbia voluto abrogare tacitamente il termine e consentire agli Stati membri di modificare le quote senza alcun limite espresso di tempo.
30 Occorre inoltre considerare che l' interpretazione proposta dal governo italiano sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto. Infatti, questo principio implica che le imprese possono fare affidamento sulla data del 1 marzo fissata dal legislatore comunitario, cosicché da un regolamento non può desumersi tacitamente o implicitamente una deroga a questo termine, potendo essa rilevare in modo significativo per le imprese.
31 Pertanto, la prima questione dev' essere risolta nel senso che gli Stati membri non possono, per la campagna di commercializzazione che ha inizio il 1 luglio, esercitare il potere di manovra ad essi conferito dall' art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81 dopo la data del 1 marzo prevista dal regolamento n. 193/82, anche se il regolamento del Consiglio che fissa le quote e dichiara applicabile questo potere è stato emanato dopo il 1 marzo, dato che non è stato adottato alcun regolamento comunitario che deroghi espressamente a questo termine.
Sulla seconda e sulla terza questione
32 Con la seconda e la terza questione il giudice a quo chiede in sostanza se il potere di manovra riconosciuto agli Stati membri dall' art. 25 del regolamento n. 1785/81 possa essere esercitato contemporaneamente ad una modifica di quote effettuata, a norma dell' art. 2 del regolamento n. 193/82, in seguito ad una cessione di imprese o di stabilimenti di produzione. A questo proposito, il giudice a quo osserva giustamente che queste due disposizioni hanno obiettivi diversi e sono soggette a condizioni in materia di termine diverse.
33 Si deve rilevare che nulla osta a che il potere di manovra riconosciuto agli Stati membri dall' art. 25 del regolamento n. 1785/81 possa essere esercitato contemporaneamente ° ed eventualmente nella stessa misura ° ad una modifica di quote effettuata a norma dell' art. 2 del regolamento n. 193/82, purché siano tuttavia rispettate le condizioni di applicazione proprie di ciascuna di queste disposizioni, in ispecie purché l' assegnazione delle quote, ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 193/82, avvenga in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna impresa e purché i trasferimenti effettuati a norma dell' art. 25 del regolamento n. 1785/81 avvengano anteriormente al 1 marzo di ciascun anno.
34 La seconda e la terza questione vanno quindi risolte nel senso che il potere di manovra riconosciuto agli Stati membri dall' art. 25 del regolamento n. 1785/81 può essere esercitato contemporaneamente ad una modifica di quote effettuata, ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 193/82, in seguito ad una cessione di imprese o di stabilimenti di produzione, purché siano rispettate le condizioni di applicazione proprie di ciascuna di tali disposizioni.
Sulla quarta questione
35 Con la quarta questione il giudice chiede se il margine di manovra del 10% stabilito dall' art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81 si riferisca a ciascuna delle due quote A e B, se verta sul quantitativo totale delle due quote, ovvero se la riduzione di una delle due quote ° anche se inferiore al 10% ° impedisca che pure l' altra sia ridotta.
36 Dall' art. 25, n. 2, che utilizza la particella disgiuntiva "o" nell' espressione "secondo il caso, della quota A o della quota B", discende che il margine di manovra del 10% va calcolato, per la quota A, facendo riferimento al quantitativo A e, per la quota B, facendo riferimento al quantitativo B, e che l' esercizio del margine di manovra su una delle due quote non ne preclude l' esercizio sull' altra.
37 D' altro canto, questa interpretazione si impone, come ha rilevato la Commissione, sulla base di un' argomentazione logica e sistematica, poiché la quota A ha una funzione diversa e indipendente da quella della quota B, come illustrato nel precedente punto 3.
38 La quarta questione va quindi risolta dichiarando che l' art. 25, n. 2, del regolamento n. 1785/81 dev' essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono ridurre la quota A e la quota B a concorrenza del 10% ciascuna.
Sulla quinta questione
39 Con la quinta questione il giudice a quo chiede se la quota sulla quale lo Stato membro può esercitare il margine di manovra del 10% di cui all' art. 25, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1785/81 sia quella indicata nel decreto di assegnazione iniziale ovvero vada determinata aggiungendovi eventuali assegnazioni riportate dagli anni precedenti o diminuendola della quantità di zucchero non prodotto.
40 Va ricordato anzitutto che, come ha sottolineato la Commissione, il margine di manovra del 10% si applica per il periodo di cui all' art. 23, n. 1, del regolamento n. 1785/81, come modificato dal regolamento n. 934/86, vale a dire per le campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991. Durante questo periodo lo Stato membro può quindi diminuire le quote A e B di ciascuna impresa di una quantità totale non superiore al 10%.
41 Dal disposto stesso dell' art. 25, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1785/81 deriva poi che le quote A e B sulle quali lo Stato membro può esercitare il suo margine di manovra del 10% sono quelle assegnate all' impresa, nell' ambito del regime di quote in vigore, in forza di una decisione nazionale adottata dallo Stato membro in base all' art. 24 del suddetto regolamento, con la quale quest' ultimo ripartisce tra le imprese operanti nel suo territorio i quantitativi di base A e B attribuitigli.
42 Ne consegue che il margine di manovra non verte sulle quote modificate a norma dell' art. 2, n. 6, del regolamento n. 193/82 per una o più campagne di commercializzazione, quando viene constatato che l' impresa produttrice di zucchero interessata non è più in grado di assicurare il rispetto dei suoi obblighi nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero. Analogamente, il margine di manovra non è influenzato dal riporto, a norma dell' art. 27 del regolamento n. 1785/81, alla campagna successiva della produzione eccedente la quota A.
43 La quinta questione va pertanto risolta nel senso che il margine di manovra del 10% di cui all' art. 25, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1785/81 verte sulle quote A e B assegnate all' impresa nell' ambito del regime di quote in vigore in forza di una decisione nazionale adottata dallo Stato membro in base all' art. 24 del suddetto regolamento, con la quale quest' ultimo ripartisce tra le imprese operanti nel suo territorio i quantitativi di base A e B attribuitigli.
Sulla sesta questione
44 Con la sesta questione il giudice a quo chiede in sostanza se la nozione di "progetti di ristrutturazione" ai sensi dell' art. 25, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1785/81, che in Italia autorizza a modificare le quote senza applicare il limite del 10%, vada riferita a progetti riguardanti imprese considerate individualmente ovvero a progetti riguardanti l' intero settore di produzione in ambito nazionale o regionale.
45 Dall' art. 25, n. 2, secondo comma, il quale rinvia ai "progetti di ristrutturazione del settore (...) della regione interessata", emerge che questi progetti devono riguardare la ristrutturazione del settore saccarifero dello Stato membro interessato. Tale interpretazione è confermata dal quattordicesimo 'considerando' del regolamento n. 1785/81.
46 Anche se, come risulta dall' art. 24, n. 2, l' Italia costituisce una "regione" ai sensi di detto regolamento, va rilevato che possono verificarsi situazioni di difficoltà in zone geograficamente meno estese dell' intero territorio di questo Stato membro. Occorre quindi, come hanno sostenuto in ispecie le imprese del GSV e la Commissione, interpretare la nozione di "progetto di ristrutturazione" nel senso che essa comprende anche progetti che si applicano al settore saccarifero in ambito regionale.
47 Ne consegue che l' esercizio del potere di manovra previsto dall' art. 25, n. 2, secondo comma, è subordinato all' adozione di un progetto di ristrutturazione riguardante l' intero settore saccarifero in ambito nazionale o regionale. Poiché tale progetto viene adottato o approvato dallo Stato membro, questo può esercitare tale potere di manovra nella misura necessaria a consentire la realizzazione di questo progetto.
48 Per contro, progetti specifici riguardanti singole imprese produttrici che fanno parte di un settore saccarifero comprendente anche altre imprese non sono sufficienti né necessari per consentire agli Stati membri di superare il limite del 10%. Peraltro, le conseguenze attribuibili alla presentazione o meno da parte delle imprese di tali progetti specifici rientrano nel diritto nazionale.
49 La sesta questione deve pertanto essere risolta nel senso che la nozione di "progetti di ristrutturazione" ai sensi dell' art. 25, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1785/81, che in Italia autorizza a modificare le quote senza applicare il limite del 10%, va riferita a progetti riguardanti l' intero settore saccarifero in ambito nazionale o regionale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
50 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Consiglio di Stato con ordinanza 24 aprile 1992, dichiara:
1) Gli Stati membri non possono, per la campagna di commercializzazione che ha inizio il 1 luglio, esercitare il potere di manovra ad essi conferito dall' art. 25, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dopo la data del 1 marzo prevista dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 gennaio 1982, n. 193, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero, anche se il regolamento del Consiglio che fissa le quote e dichiara applicabile questo potere è stato emanato dopo il 1 marzo, dato che non è stato adottato alcun regolamento comunitario che deroghi espressamente a tale termine.
2) Il potere di manovra riconosciuto agli Stati membri dall' art. 25 del citato regolamento n. 1785/81 può essere esercitato contemporaneamente ad una modifica di quote effettuata, ai sensi dell' art. 2 del già citato regolamento n. 193/82, in seguito ad una cessione di imprese o di stabilimenti di produzione, purché siano rispettate le condizioni di applicazione proprie di ciascuna di tali disposizioni.
3) L' art. 25, n. 2, del citato regolamento n. 1785/81 dev' essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono ridurre la quota A e la quota B a concorrenza del 10% ciascuna.
4) Il margine di manovra del 10% di cui all' art. 25, n. 2, primo comma, del citato regolamento n. 1785/81 verte sulle quote A e B assegnate all' impresa nell' ambito del regime di quote in vigore in forza di una decisione nazionale adottata dallo Stato membro in base all' art. 24 del suddetto regolamento, con la quale quest' ultimo ripartisce tra le imprese operanti nel suo territorio i quantitativi di base A e B attribuitigli.
5) La nozione di "progetti di ristrutturazione" ai sensi dell' art. 25, n. 2, secondo comma, del citato regolamento n. 1785/81, che in Italia autorizza a modificare le quote senza applicare il limite del 10%, va riferita a progetti riguardanti l' intero settore saccarifero in ambito nazionale o regionale.
Full & Egal Universal Law Academy