Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ° Presupposti per la concessione ° Composizione del prodotto
[Regolamento della Commissione n. 570/88, art. 4, punto 1 (formula A), lett. a), modificato dal regolamento (CEE) n. 1157/91, e punto 3 (formula C), lett. a), n. 1, modificato dai regolamenti (CEE) nn. 1048/89 e 1157/91]
Massima
L' art. 4, punto 1 (formula A), lett. a, del regolamento n. 570/88, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, modificato dal regolamento n. 1157/91, va interpretato nel senso che il burro proveniente da scorte di intervento, incorporato in barre di pasta frolla, al burro, surgelate e pronte per essere infornate, sotto forma di biscotti a base di farina in proporzione media pari al 46% del peso degli ingredienti e destinate ad essere messe in forno per la prima volta dal consumatore finale, non può fruire di alcun aiuto. Il tenore di farina di barre di tal genere non è determinante per l' applicazione di detta disposizione.
Analogamente, l' art. 4, punto 3 (formula C), lett. a), n. 1), del suddetto regolamento n. 570/88, modificato dai regolamenti nn. 1048/89 e 1157/91, va interpretato nel senso che il burro proveniente da scorte di intervento, incorporato in barre di pasta frolla, al burro, surgelate e pronte per essere infornate, sotto forma di biscotti a base di farina in proporzione media pari al 46% del peso degli ingredienti e destinate ad essere messe in forno per la prima volta dal consumatore finale, non può fruire di alcun aiuto.
Parti
Nel procedimento C-12/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dall' Oberlandesgericht di Hamm (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Uelzena Milchwerke eG
e
Firma Willi Antpoehler GmbH & Co. KG,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 16 febbraio 1988, n. 570, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU L 55, pag. 31), modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1989, n. 1048 (GU L 111, pag. 24), e dal regolamento (CEE) della Commissione 3 maggio 1991, n. 1157 (GU L 112, pag. 57),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore) e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer,
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto,
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Uelzena Milchwerke eG, dall' avv. J. Herrmann, del foro di Hamm;
° per la Firma Willi Antpoehler GmbH & Co. KG, dall' avv. J. Apel, del foro di Hamm;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora C. Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Uelzena Milchwerke eG, con gli avv.ti J. Herrmann e J. Guendisch, del foro di Amburgo, della Firma Willi Antpoehler GmbH & Co. KG, con l' avv. V. Schiller, del foro di Colonia, e della Commissione, rappresentata dalla signora C. Schmidt e dal signor U. Woelker, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, all' udienza del 23 marzo 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 maggio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 9 dicembre 1993, pervenuta alla Corte il 13 gennaio 1994, l' Oberlandesgericht di Hamm (Germania) ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 16 febbraio 1988, n. 570, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU L 55, pag. 31), modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1989, n. 1048 (GU L 111, pag. 24), e dal regolamento (CEE) della Commissione 3 maggio 1991, n. 1157 (GU L 112, pag. 57).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Uelzena Milchwerke eG (in prosieguo: la "Uelzena") e la Firma Willi Antpoehler GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "Antpoehler") in merito a una domanda di risarcimento di un danno sofferto dalla Uelzena.
3 La Uelzena aveva posto in commercio burro proveniente da scorte d' intervento, per il quale aveva goduto di un aiuto dopo aver prestato alcune cauzioni. La Antpoehler aveva da essa acquistato burro concentrato, utilizzandolo poi per la preparazione di barre di pasta frolla, al burro, congelate e pronte per essere infornate, sotto forma di biscotti a base di farina in proporzione media pari al 46% del peso degli ingredienti e destinate ad essere messe in forno per la prima volta dal consumatore finale.
4 La Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (ente federale per l' organizzazione dei mercati agricoli, in prosieguo: la "BALM"), ritenendo che la trasformazione del burro effettuata dalla Antpoehler non conferisse il diritto all' aiuto, dichiarava incamerate le cauzioni prestate dalla Uelzena. Quest' ultima citava allora in giudizio la Antpoehler chiedendo il risarcimento del danno sofferto e allegando che la convenuta si era resa responsabile dell' inadempimento dell' obbligo, ad essa incombente ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 570/88, di incorporare il burro "nei prodotti finali di cui all' articolo 4" di detto regolamento.
5 La Antpoehler sosteneva che il burro incorporato nei suoi prodotti poteva fruire di un aiuto in applicazione dell' art. 4, punto 1 (formula A), o punto 3 (formula C), avente il seguente tenore:
"I prodotti finali (...) sono i seguenti:
1) Formula A:
a) prodotti di cui alle sottovoci 1905 20, 1905 30, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 e 1905 90 90 della nomenclatura combinata;
(...)
3) Formula C:
prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 90 della nomenclatura combinata,
a) sotto forma:
1. di pasta cruda:
i) a base di farina, in proporzione pari o superiore al 51% del peso dei costituenti, salvo l' acqua, addizionata di materia grassa proveniente dal latte e di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o tuorli, latte in polvere, sale, ecc., avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 90% del tenore totale di materie grasse, esclusa la materia grassa che rientra nella composizione normale degli ingredienti;
ii) i cui ingredienti sono stati finemente miscelati e la cui materia grassa è stata emulsionata in modo tale da rendere impossibile, sotto l' azione di qualsiasi trattamento fisico, la separazione della materia grassa proveniente dal latte;
(...)".
6 Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), raggruppa nell' allegato I "Nomenclatura combinata", capitolo 19, le "Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria". La sottovoce 1901 20 00 comprende le "miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905". La voce 1905 concerne i "prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria (...)" e, segnatamente, la sottovoce 1905 30 i "biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini".
7 Ritenendo che la soluzione della controversia sollevasse problemi di interpretazione del diritto comunitario, l' Oberlandesgericht di Hamm ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 4, punto 1 (formula A), lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 16 febbraio 1988, n. 570, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, modificato dai regolamenti (CEE) nn. 949/88, 2951/88, 352/89, 1048/89, 1157/91 e 2675/91, in combinato disposto con la sottovoce 1905 30 della Tariffa doganale comune, debba interpretarsi nel senso che può fruire di un aiuto il prodotto composto di pasta frolla (barre di pasta frolla al burro), surgelata e pronta per essere infornata, che si presenta sotto forma di biscotti a base di farina in proporzione media pari al 46% del peso degli ingredienti ed è destinato ad essere messo in forno per la prima volta dal consumatore finale.
Se sia determinante il tenore di farina di un prodotto perché esso possa rientrare nel campo di applicazione dell' art. 4, punto 1 (formula A), del regolamento (CEE) n. 570/88.
2) In caso di soluzione negativa del primo o di entrambi i quesiti sub 1:
Se l' art. 4, punto 3 (formula C), lett. a), n. 1), del regolamento (CEE) n. 570/88 debba interpretarsi nel senso che non può fruire di un aiuto un prodotto del tipo descritto nel punto 1 se il suo tenore di farina ammonta, in peso, a meno del 51%".
Sulla prima questione
8 Con la prima parte della sua prima questione, il giudice a quo chiede in sostanza se l' art. 4, punto 1 (formula A), lett. a, del regolamento n. 570/88, modificato dal regolamento n. 1157/91, vada interpretato nel senso che il burro proveniente da scorte di intervento, incorporato in barre di pasta frolla, al burro, surgelate e pronte per essere infornate, sotto forma di biscotti a base di farina in proporzione media pari al 46% del peso degli ingredienti e destinate ad essere messe in forno per la prima volta dal consumatore finale, possa fruire di un aiuto.
9 Ai sensi del chiaro dettato di tale articolo, può fruire di un aiuto solo il burro incorporato nei prodotti di cui alle sottovoci 1905 20, 1905 30, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 e 1905 90 90 della nomenclatura combinata.
10 Secondo una giurisprudenza consolidata, la Corte rileva che la Tariffa doganale comune di preferenza si avvale di criteri di classificazione fondati sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive dei prodotti, come definite dal tenore delle voci della Tariffa doganale comune e delle note delle sue sezioni e capitoli (v. sentenza 16 giugno 1994, causa C-35/93, Develop Dr. Eisbein, Racc. pag. I-2655, punto 18).
11 A causa del loro tenore di farina, le barre di pasta frolla al burro rientrano nel capitolo 19 della nomenclatura combinata, intitolato: "Preparazioni a base di (...) farine (...)".
12 Secondo quanto indicato dal giudice a quo, esse sono destinate ad essere messe in forno per la prima volta dal consumatore finale. Ne consegue che la pasta di cui sono composte non è cotta né precotta. Ebbene, la classificazione di una merce alla voce 1905 dei "prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria (...)", nonché alla sottovoce 1905 30 dei "biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini" presuppone che detta merce sia cotta almeno una volta. Le barre di pasta frolla di cui trattasi non rientrano pertanto nella sottovoce 1905 30 della nomenclatura combinata.
13 Al contrario, poiché esse hanno bisogno semplicemente di essere messe in forno per divenire prodotti finali ai sensi della voce tariffaria 1905, esse rientrano nella sottovoce 1901 20 00, concernente le "miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905".
14 Poiché tale sottovoce non è prevista dall' art. 4, punto 1 (formula A), lett. a), del regolamento n. 570/88, il burro incorporato nelle barre non può fruire di alcun aiuto.
15 Con la seconda parte della sua prima questione, il giudice a quo chiede se il tenore di farina di un prodotto sia determinante ai fini dell' applicazione dell' art. 4, punto 1 (formula A), del regolamento n. 570/88, e successive modifiche.
16 Basta rilevare in merito che nessuna voce o sottovoce di cui al punto 1 (formula A) fa riferimento, per la classificazione di un prodotto, al suo tenore di farina. Quest' ultimo non è pertanto determinante per l' applicazione della disposizione di cui trattasi.
17 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che l' art. 4, punto 1 (formula A), lett. a), del regolamento n. 570/88, modificato dal regolamento n. 1157/91, va interpretato nel senso che il burro proveniente da scorte di intervento, incorporato in barre di pasta frolla, al burro, surgelate e pronte per essere infornate, sotto forma di biscotti a base di farina in proporzione media pari al 46% del peso degli ingredienti e destinate ad essere messe in forno per la prima volta dal consumatore finale, non può fruire di alcun aiuto. Il tenore di farina di barre di tal genere non è determinante per l' applicazione di detta disposizione.
Sulla seconda questione
18 Con tale questione il giudice di rinvio chiede se l' art. 4, punto 3 (formula C), lett. a), n. 1), del regolamento n. 570/88, modificato dal regolamento n. 1048/89 e dal regolamento n. 1157/91, vada interpretato nel senso che il burro incorporato in barre di pasta frolla, al burro, surgelate e pronte per essere infornate, sotto forma di biscotti a base di farina in proporzione media pari al 46% del peso degli ingredienti e destinate ad essere messe in forno per la prima volta dal consumatore finale, possa fruire di un aiuto.
19 Come accertato nel precedente punto 13, prodotti di tal genere rientrano nella sottovoce tariffaria 1901 20 00 della nomenclatura combinata.
20 Ai sensi dell' art. 4, punto 3 (formula C), lett. a), n. 1), sub i), il burro incorporato in una pasta cruda a base di farina può fruire di un aiuto se, in particolare, il tenore di farina di detta pasta è "pari o superiore al 51% del peso dei costituenti (...)".
21 E' pacifico che il tenore medio di farina delle barre di pasta frolla oggetto della causa principale è pari solamente al 46%.
22 Un tenore simile, inferiore al 51% del peso dei costituenti, osta a che il burro incorporato nel prodotto possa fruire di un aiuto, anche se detto prodotto soddisfa peraltro i restanti presupposti di cui alla formula C per la pasta cruda.
23 La presenza di tutti i presupposti previsti è necessaria per evitare che il burro sia sviato dalla sua destinazione, scopo enunciato nel quinto 'considerando' del regolamento n. 570/88. E' infatti pacifico che, a partire da un tenore di farina del 51% del peso dei costituenti, la separazione del burro incorporato in tale massa diviene fisicamente impossibile e che, in tali condizioni, possono escludersi la riutilizzazione e la destinazione dello stesso a scopi diversi da quelli motivanti il suo acquisto.
24 Occorre pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che l' art. 4, punto 3 (formula C), lett. a), n. 1), del regolamento n. 570/88, modificato dal regolamento n. 1048/89 e dal regolamento n. 1157/91, va interpretato nel senso che il burro incorporato in barre di pasta frolla, al burro, surgelate e pronte per essere infornate, sotto forma di biscotti a base di farina in proporzione media pari al 46% del peso degli ingredienti e destinate ad essere messe in forno per la prima volta dal consumatore finale, non può fruire di alcun aiuto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall' Oberlandesgericht di Hamm con ordinanza 9 dicembre 1993, dichiara:
1) L' art. 4, punto 1 (formula A), lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 16 febbraio 1988, n. 570, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 3 maggio 1991, n. 1157, va interpretato nel senso che il burro proveniente da scorte di intervento, incorporato in barre di pasta frolla, al burro, surgelate e pronte per essere infornate, sotto forma di biscotti a base di farina in proporzione media pari al 46% del peso degli ingredienti e destinate ad essere messe in forno per la prima volta dal consumatore finale, non può fruire di alcun aiuto. Il tenore di farina di barre di tal genere non è determinante per l' applicazione di detta disposizione.
2) L' art. 4, punto 3 (formula C), lett. a), n. 1), del regolamento n. 570/88, modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1989, n. 1048, e dal regolamento n. 1157/91, va interpretato nel senso che il burro incorporato in barre di pasta frolla, al burro, surgelate e pronte per essere infornate, sotto forma di biscotti a base di farina in proporzione media pari al 46% del peso degli ingredienti e destinate ad essere messe in forno per la prima volta dal consumatore finale, non può fruire di alcun aiuto.
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