Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci ° Dazi doganali ° Tasse di effetto equivalente ° Nozione ° "Tassa di passaggio" prevista da una convenzione fra privati, destinata a compensare l' assunzione a proprio carico, da parte di un' impresa privata, di spese derivanti dall' espletamento, da parte degli uffici doganali e degli uffici veterinari, del loro compito di servizio pubblico ° Inclusione
(Trattato CE, artt. 9 e 12)
Massima
Gli artt. 9 e 12 del Trattato, che vietano la riscossione di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente negli scambi intracomunitari, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ad una "tassa di passaggio" destinata a compensare l' assunzione a proprio carico, da parte di un' impresa privata, di spese derivanti dall' espletamento da parte degli uffici doganali e degli uffici veterinari del loro compito di servizio pubblico, anche se tale tassa non è stata istituita dallo Stato, ma ha come fonte una convenzione stipulata dalla detta impresa privata con i suoi clienti.
Infatti, gli articoli suddetti obbligano gli Stati membri ad assumere a loro carico le spese dei controlli e delle formalità effettuati in ragione del passaggio delle frontiere e quindi vietano che nell' ambito del commercio intracomunitario sia addebitato agli operatori economici, tanto con un atto unilaterale della pubblica autorità quanto attraverso una serie di convenzioni fra privati, il costo dei controlli e delle formalità amministrative effettuati da uffici doganali. Sono leciti soltanto gli oneri pecuniari che costituiscono la contropartita di un servizio determinato, effettivamente e individualmente reso agli operatori economici. Non è questo il caso di una tassa che colpisce in generale tutti i veicoli in transito internazionale il cui carico è sdoganato nell' area di una stazione stradale e che non procura agli operatori economici, nell' ambito dell' espletamento delle formalità doganali, altri vantaggi se non quelli derivanti dal regime di transito comunitario istituito nell' interesse del mercato comune dei regolamenti nn. 542/69 e 222/77.
Parti
Nel procedimento C-16/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Cour de cassation francese nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Édouard Dubois et fils SA
Général cargo services SA
e
Garonor exploitation SA,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato CEE, attualmente Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A.M. La Pergola
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Édouard Dubois et fils SA e la Général cargo services SA, dagli avv.ti P. Ricard e A. Crosson du Cormier, del foro di Parigi;
° per la Garonor exploitation SA, dallo studio legale SCP Guiguet-Bachellier de la Varde, del foro di Parigi;
° per il governo francese, dal signor N. Eybalin, segretario per gli affari esteri presso la direzione affari giuridici del Ministero degli Affari esteri, e dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la detta direzione;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Wainwright, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall' avv. H. Lehman, del foro di Parigi,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Édouard Dubois et fils SA e della Général cargo services SA, della Garonor exploitation SA, rappresentata dagli avv.ti B. Potier de la Varde e J. Dupichot, del foro di Parigi, del governo francese, rappresentato dalla signora I. Latournarie, amministratore civile presso la direzione Affari giuridici del ministero degli affari esteri, e della Commissione all' udienza del 16 marzo 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 maggio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 4 gennaio 1994, pervenuta in cancelleria il 17 gennaio successivo, la Cour de cassation francese ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato CEE, attualmente Trattato CE.
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra, da una parte, la società Garonor exploitation (in prosieguo: la "Garonor") ° che gestisce una stazione stradale internazionale ° e, dall' altra, la società Édouard Dubois et fils e la Société Général cargo services (in prosieguo: la "Dubois" e la "Cargo") ° due utenti della stazione ° a proposito del mancato pagamento, da parte di queste ultime, di un onere pecuniario previsto contrattualmente e denominato "tassa di passaggio".
3 La Garonor è una società di diritto privato che gestisce a Aulnay-sous-Bois, in prossimità di Parigi, una stazione stradale internazionale nella cui area sono offerti servizi sia privati sia pubblici necessari per il trasporto su strada. In particolare nella detta stazione è situato un ufficio doganale presso il quale possono essere effettuate tutte le operazioni di sdoganamento che di solito sono compiute alla frontiera.
4 La Dubois e la Cargo sono commissionari di trasporto ammessi ad operare in dogana. Esse fanno trasportare, sotto la propria responsabilità e in nome proprio, merci per conto di clienti e provvedono, fra l' altro, all' espletamento delle formalità doganali. Per lo svolgimento di tali attività esse hanno preso in locazione dalla Garonor taluni uffici e installazioni sanitarie ed usano le banchine stradali e ferroviarie della stazione.
5 Oltre al canone di locazione, la Dubois e la Cargo corrispondono alla Garonor, sin dall' inizio del rapporto, una "tassa di passaggio" forfettaria per ogni veicolo in transito internazionale che entra negli edifici da esse locati o ne esce e che compie operazioni di sdoganamento nella stazione stradale. La detta "tassa di passaggio", calcolata in base alle dichiarazioni mensili dei commissionari, è prevista nelle condizioni generali della Garonor.
6 Nel 1984 la Dubois e la Cargo si rifiutavano di versare tale onere, sostenendo che esso era diretto a compensare le spese sostenute dalla Garonor per la costruzione e la manutenzione di un' area di parcheggio TIR usata dall' ufficio doganale. A loro avviso, poiché quest' ultimo aveva acconsentito ad effettuare le operazioni di sdoganamento nei locali riservati alle società commissionarie di trasporto dall' inizio del 1981, la "tassa di passaggio" era ormai priva di causa.
7 Il 10 maggio 1988 la Garonor conveniva in giudizio la Dubois e la Cargo dinanzi al Tribunal de commerce di Parigi. Quest' ultimo incaricava un perito di esaminare, segnatamente, le condizioni generali della Garonor relative alla "tassa di passaggio" con riguardo agli usi praticati in altre stazioni stradali. Il perito rilevava che oneri del genere erano stati percepiti da tutte le stazioni internazionali create prima di quella gestita dalla Garonor e che essi costituivano un abituale strumento di finanziamento delle spese non compensate in altro modo. Con sentenza 12 giugno 1990 il Tribunal de commerce statuiva che la Dubois e la Cargo erano tenute a corrispondere la "tassa di passaggio" e le condannava a pagare gli arretrati della stessa nonché una determinata somma a titolo di risarcimento dei danni.
8 La detta sentenza veniva confermata il 27 giugno 1991 dalla Cour d' appel di Parigi, che peraltro aumentava le somme che la Dubois e la Cargo erano state condannate a versare. Queste ultime proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo a sostegno solo motivi basati sul diritto nazionale.
9 La Cour de cassation francese rilevava d' ufficio un motivo relativo alla violazione degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato CE. Considerando che, "ad eccezione delle spese relative alla manutenzione di un parcheggio, la 'tassa' controversa è destinata a compensare l' assunzione a carico, da parte della società Garonor, di spese derivanti dall' espletamento da parte degli uffici doganali e dei servizi veterinari del loro compito di servizio pubblico", essa si chiede se tale onere costituisca una tassa di effetto equivalente ai sensi delle sopraccitate disposizioni.
10 Sottolineando che a tutt' oggi la Corte di giustizia non si è pronunciata su un caso in cui un onere pecuniario non sia stato istituito dallo Stato o da un' autorità pubblica, ma sia previsto da un contratto stipulato tra privati, la Cour de cassation ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
"Se gli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea si applichino ad una 'tassa di passaggio' che, destinata a compensare l' assunzione a carico di un' impresa privata di spese derivanti dall' espletamento da parte degli uffici doganali e dei servizi veterinari del loro compito di servizio pubblico, non è stata istituita dallo Stato, ma deriva da un accordo stipulato da questa impresa privata con i propri clienti".
11 In via preliminare si deve rilevare che, in primo luogo, le norme menzionate dal giudice a quo riguardano unicamente le merci originarie degli Stati membri e le merci provenienti da paesi terzi e che siano già in libera pratica.
12 In secondo luogo, poiché i fatti della causa principale sono successivi alla fine del periodo transitorio, è sufficiente esaminare la questione sollevata dal giudice nazionale sotto il profilo degli artt. 9 e 12 del Trattato.
13 Risulta dalla sentenza di rinvio che una quota notevole della tassa controversa è diretta a compensare spese relative allo svolgimento da parte degli uffici doganali e degli uffici veterinari del loro compito di servizio pubblico.
14 Orbene, gli artt. 9 e 12 del Trattato obbligano gli Stati membri ad assumere a loro carico le spese dei controlli e delle formalità effettuati in ragione del passaggio delle frontiere. Così, la Corte ha dichiarato che le spese cagionate da controlli sanitari devono essere poste a carico della collettività nazionale, che, nel suo complesso, fruisce della libera circolazione delle merci comunitarie (v. sentenza 5 febbraio 1976, causa 87/75, Bresciani, Racc. pag. 129, punto 10).
15 E' vero che, secondo una costante giurisprudenza, un onere che colpisce le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera è sottratto all' applicazione degli artt. 9 e 12 del Trattato se costituisce la contropartita di un servizio determinato, effettivamente e individualmente reso agli operatori economici, e se il suo importo è proporzionato al servizio stesso (v. sentenza 26 febbraio 1975, causa 63/74, Cadsky, Racc. pag. 281).
16 Tuttavia, nulla consente di supporre che la tassa di cui trattasi soddisfi tali condizioni.
17 Infatti, in primo luogo, essa colpisce in generale tutti i veicoli in transito internazionale il cui carico è sdoganato nell' area della stazione stradale.
18 In secondo luogo, anche se il fatto di poter compiere le operazioni doganali all' interno del paese procura agli operatori economici determinati vantaggi, questi sono connessi all' espletamento delle formalità doganali che, qualunque sia il luogo in cui avviene, costituisce sempre un obbligo. Peraltro, tali vantaggi derivano dal regime di transito comunitario, che è stato istituito dai regolamenti (CEE) del Consiglio 18 marzo 1969, n. 542 (GU L 77, pag. 1), e 13 dicembre 1976, n. 222 (GU 1977, L 38, pag. 1), allo scopo di snellire il movimento delle merci e di agevolare il trasporto all' interno della Comunità. Si deve pertanto escludere che si possa riscuotere un qualsivoglia onere per facilitazioni in materia di sdoganamento concesse nell' interesse del mercato comune (v. sentenze 17 maggio 1983, causa 132/82, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1649, punto 13, e causa 133/82, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. 1669, punto 14).
19 Di conseguenza, uno Stato membro viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato se nell' ambito del commercio intracomunitario addebita agli operatori economici il costo dei controlli e delle formalità amministrative effettuati da uffici doganali (v. sentenza 30 maggio 1989, causa 340/87, Commissione/Italia, Racc. pag. 1483, punto 17).
20 A questo proposito è irrilevante la natura dell' atto che pone a carico di un operatore economico una parte delle spese di funzionamento degli uffici doganali. L' onere pecuniario, tanto se colpisce l' operatore in forza di un atto unilaterale della pubblica autorità quanto se lo fa, come nella fattispecie, attraverso una serie di convenzioni fra privati, deriva sempre, direttamente o indirettamente, dal fatto che lo Stato membro interessato è venuto meno agli obblighi finanziari che gli incombono ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato.
21 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la questione sollevata dal giudice a quo dev' essere risolta nel senso che gli artt. 9 e 12 del Trattato CE si applicano ad una "tassa di passaggio" destinata a compensare l' assunzione a proprio carico, da parte di un' impresa privata, di spese derivanti dall' espletamento da parte degli uffici doganali e degli uffici veterinari del loro compito di servizio pubblico, anche se tale tassa non è stata istituita dallo Stato, ma ha come fonte una convenzione stipulata dalla detta impresa privata con i suoi clienti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation francese con sentenza 4 gennaio 1994, dichiara:
Gli artt. 9 e 12 del Trattato CE si applicano ad una "tassa di passaggio" destinata a compensare l' assunzione a proprio carico, da parte di un' impresa privata, di spese derivanti dall' espletamento da parte degli uffici doganali e degli uffici veterinari del loro compito di servizio pubblico, anche se tale tassa non è stata istituita dallo Stato, ma ha come fonte una convenzione stipulata dalla detta impresa privata con i suoi clienti.
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