Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Zucchero ° Compensazione delle spese di magazzinaggio ° Contributo imposto ai fabbricanti ° Sorgere dell' obbligo contributivo ° Smercio dello zucchero
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3330/74, art. 8, n. 1, terzo comma, lett. a), modificato dal regolamento (CEE) n. 1396/78, e regolamenti (CEE) n. 1358/77, art. 6, n. 4, e n. 1785/81, art. 8, n. 2, terzo comma, lett. a)]
Massima
L' art. 8, n. 1, terzo comma, lett. a), del regolamento n. 3330/74, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, modificato dal regolamento n. 1396/78, e l' art. 8, n. 2, terzo comma, lett. a), di identico tenore, del regolamento n. 1785/81, che ha sostituito il regolamento n. 3330/74, nonché l' art. 6, n. 4, del regolamento n. 1358/77, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero, vanno interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di versare il contributo di magazzinaggio sono presenti solamente all' atto dello smercio dello zucchero e non al momento della sua produzione.
Parti
Nel procedimento C-19/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Cour administrative d' appel di Nantes (Francia), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA)
e
Ministro del Bilancio,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (GU L 156, pag. 4), e dell' art. 12 del regolamento (CEE) della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998, che stabilisce le modalità d' applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (GU L 231, pag. 5),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris (relatore) e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA), dal signor P. Rousselin, presidente-direttore generale,
° per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor J.-L. Falconi, segretario degli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti,
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori E. de March, consigliere giuridico, e G. Berscheid, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA), con l' avv. O. Laurent, del foro di Parigi, del governo francese, rappresentato dal signor J.-L. Falconi, e della Commissione, rappresentata dal signor G. Berscheid, all' udienza del 12 gennaio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 febbraio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 31 dicembre 1993, pervenuta alla Corte il 18 gennaio 1994, la Cour administrative d' appel di Nantes (Francia) ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (GU L 156, pag. 4), e dell' art. 12 del regolamento (CEE) della Commissione 18 agosto 1978, n. 1998, che stabilisce le modalità d' applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (GU L 231, pag. 5).
2 Tale questione è sorta nell' ambito di una controversia tra la SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (in prosieguo: la "SAFBA"), con sede in Fontaine-le-Dun (Seine Maritime, Francia), e il ministro del Bilancio, vertente sulla legittimità delle rettifiche mediante le quali l' amministrazione francese ha posto a carico della SAFBA alcuni supplementi d' imposta sulle società.
3 Risulta dagli atti che la legittimità delle rettifiche imposte dipende dalla questione se gli importi che un' impresa produttrice di zucchero deve versare come contributo di magazzinaggio per il settore dello zucchero siano, in quanto crediti di terzi, deducibili dalla base imponibile dell' imposta sulle società a partire dall' esercizio durante il quale lo zucchero è stato prodotto o possano imputarsi soltanto all' esercizio durante il quale lo zucchero prodotto è stato smerciato.
4 La produzione di zucchero è un' attività stagionale e i quantitativi prodotti durante un esercizio non possono essere di solito smerciati per intero nel corso del medesimo esercizio, il che comporta la necessità di immagazzinarli. Il contributo di magazzinaggio è fissato dalla disciplina comunitaria in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, la quale ha istituito un regime di compensazione delle spese di magazzinaggio. In forza di quest' ultimo, gli Stati membri rimborsano forfettariamente, sotto forma di premi, le spese di magazzinaggio per talune qualità di zucchero. Il finanziamento di detti premi è assicurato mediante il contributo di magazzinaggio che gli Stati membri impongono ai produttori di zucchero.
5 L' attività della SAFBA consiste nella produzione di zucchero di barbabietola. Nel periodo 1981-1983 essa, al termine di ogni esercizio fiscale, deduceva dal proprio reddito imponibile il contributo di magazzinaggio dovuto all' ente francese di gestione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio in base ai quantitativi di zucchero da essa prodotti durante detto esercizio.
6 A seguito di una verifica contabile effettuata nel 1984 e vertente sugli esercizi chiusi il 30 giugno, rispettivamente, 1981, 1982 e 1983, l' amministrazione fiscale imponeva alla SAFBA il versamento di alcuni supplementi di imposta sulle società poiché quest' ultima aveva dedotto, a torto, gli importi dovuti a titolo di contributo di magazzinaggio dal reddito relativo all' esercizio durante il quale lo zucchero era stato prodotto.
7 Secondo l' amministrazione, tali importi sono deducibili dal reddito relativo all' esercizio durante il quale lo zucchero è stato smerciato, poiché il fatto generatore dell' obbligo di contribuzione non è la produzione, bensì lo smercio dello zucchero. Gli importi riguardanti il contributo acquisterebbero, in linea di principio, la natura di debiti certi solo nel giorno dello smercio, come stabilito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
8 La SAFBA ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunal administratif di Rouen, chiedendo lo sgravio dei supplementi di imposta cui era stata assoggettata. Con sentenza 5 novembre 1991 detto giudice respingeva tale domanda. La SAFBA allora impugnava tale pronuncia in appello, dinanzi alla Cour administrative d' appel di Nantes.
9 La Cour administrative d' appel di Nantes, giudicando necessario procedere, per la soluzione della controversia, a un' interpretazione del diritto comunitario, ha disposto la sospensione del giudizio in attesa che la Corte di giustizia si pronunci sulla seguente questione pregiudiziale:
"Quale sia il fatto generatore del contributo previsto dalle citate norme".
10 Dalla sentenza di rinvio si deduce che le "citate norme" sono: a) l' art. 8, n. 2, del regolamento n. 1785/81, citato; b) il decimo 'considerando' del regolamento n. 1358/77, citato, e c) l' art. 12 del regolamento n. 1998/78, citato.
11 Occorre rilevare preliminarmente che "il fatto generatore" del contributo di magazzinaggio, cui fa riferimento il giudice nazionale, è una nozione di diritto tributario francese, ignota alla disciplina comunitaria in materia. Ora, non spetta alla Corte pronunciarsi sul significato di una nozione di diritto nazionale. Nell' ambito della collaborazione con i giudici nazionali, la Corte deve viceversa interpretare le norme del diritto comunitario rilevanti al fine di precisare il momento a partire dal quale si è in presenza delle condizioni richieste da tali disposizioni perché sorga l' obbligo contributivo. Spetterà poi al giudice nazionale, in base a questa interpretazione della Corte, applicare il diritto tributario nazionale.
Normativa comunitaria
12 All' epoca dei fatti di cui alla causa principale (esercizi fiscali 1981-1983) sono state in vigore, in ordine successivo, le seguenti due normative.
13 Sino al 30 giugno 1981, l' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero era disciplinata dal regolamento base (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330 (GU L 359, pag. 1).
14 L' art. 8, n. 1, terzo comma, di detto regolamento, nel testo vigente all' epoca dei fatti [v. art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1396, che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/74 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 170, pag. 1)], disponeva:
"Gli Stati membri riscuotono, secondo il caso, un contributo:
a) da ogni fabbricante di zucchero, secondo il caso:
° per unità di peso di zucchero prodotto,
° per unità di peso di sciroppi di cui al primo comma, prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali;
(...)".
15 In applicazione del regolamento n. 3330/74 è stato adottato il citato regolamento n. 1358/77.
16 L' art. 6, n. 4, di tale regolamento dispone:
"Lo Stato membro riscuote il contributo da ogni fabbricante di zucchero per i quantitativi di zucchero bianco o greggio e di sciroppi (...) prodotti e smerciati nell' ambito della sua quota massima. Tuttavia, il contributo non è riscosso quando lo zucchero bianco o greggio è acquistato da un organismo d' intervento."
17 Per quanto concerne la motivazione di tale norma, il decimo 'considerando' del regolamento enuncia:
"(...) che all' atto dello smercio dello zucchero può essere stabilito un controllo efficace della fabbricazione; che è opportuno riscuotere il contributo alla fase del fabbricante al momento dello smercio".
18 Anche il citato regolamento n. 1998/78 della Commissione è stato adottato in esecuzione del regolamento base n. 3330/74 del Consiglio.
19 L' art. 12, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1998/78 dispone:
"Per i prodotti di cui all' articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74 il contributo è dovuto al momento dello smercio".
20 Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, sono considerati come "smercio" l' uscita dello zucchero dalla fabbrica o dal magazzino riconosciuto del fabbricante, il trasferimento dei diritti di proprietà dello zucchero, senza uscita di tale zucchero dal magazzino riconosciuto del fabbricante, nonché varie trasformazioni dello zucchero e la sua denaturazione.
21 A partire dal 1 luglio 1981, il regolamento base n. 3330/74 è stato sostituito dal citato regolamento base n. 1785/81.
22 L' art. 8, n. 2, terzo comma, lett. a), di detto regolamento ha contenuto identico a quello dell' art. 8, n. 1, terzo comma, lett. a), del precedente regolamento base n. 3330/74, modificato dal citato regolamento n. 1396/78 (v. sopra, punto 14).
23 Inoltre, in forza dell' art. 49, n. 4, del nuovo regolamento base n. 1785/81, i visto e i richiami, segnatamente al regolamento n. 3330/74, che figurano negli atti adottati in esecuzione di tale regolamento si intendono riferiti al regolamento n. 1785/81. Di conseguenza, i citati regolamenti nn. 1358/77 e 1998/78 sono stati mantenuti in vigore.
Sulla questione pregiudiziale
24 In considerazione di quanto illustrato, la questione sollevata dal giudice nazionale va intesa come mirante ad accertare se l' art. 8, n. 1, terzo comma, lett. a), del regolamento n. 3330/74, modificato dal regolamento n. 1396/78, l' art. 8, n. 2, terzo comma, lett. a), del regolamento n. 1785/81, e l' art. 6, n. 4, del regolamento n. 1358/77 vadano interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di versare il contributo di magazzinaggio sono presenti solo all' atto dello smercio dello zucchero.
25 La SAFBA osserva che occorre distinguere tra fatto generatore dell' obbligo contributivo ed esigibilità del contributo.
26 Dall' art. 8, n. 1, terzo comma, lett. a), del regolamento n. 3330/74, modificato dal regolamento n. 1396/78, e dall' art. 8, n. 2, terzo comma, lett. a), del regolamento n. 1785/81 discenderebbe che il fatto generatore dell' obbligo contributivo è rappresentato dalla fabbricazione dello zucchero.
27 L' art. 12, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1998/78 riguarderebbe invece l' esigibilità del contributo la quale, per motivi pratici attinenti all' efficacia del controllo, è connessa allo smercio dello zucchero. Il decimo 'considerando' del regolamento n. 1358/77 confermerebbe tale tesi.
28 Il governo francese e la Commissione ritengono al contrario che le summenzionate norme dei regolamenti nn. 3330/74 e 1785/81 abbiano soltanto lo scopo di definire i soggetti passivi e la base imponibile del contributo. Il fatto generatore dell' obbligo contributivo sarebbe determinato dall' art. 6, n. 4, del regolamento n. 1358/77 e consisterebbe pertanto nello smercio dello zucchero.
29 Occorre constatare al riguardo che l' art. 8, n. 1, terzo comma, lett. a), del regolamento n. 3330/74 e l' art. 8, n. 2, terzo comma, lett. a), del regolamento n. 1785/81 hanno assoggettato al contributo i fabbricanti di zucchero. La produzione di zucchero è quindi condizione necessaria per il sorgere dell' obbligo contributivo.
30 La disciplina non si limita tuttavia a detta condizione. Infatti, la determinazione dell' importo del contributo è anch' essa indispensabile per circoscrivere l' esatta portata dell' obbligo, che, altrimenti, non potrebbe considerarsi sorto.
31 L' art. 6, n. 4, del regolamento n. 1358/77 ha così fissato una seconda condizione, stabilendo che il contributo venga riscosso sui quantitativi di zucchero prodotti "e smerciati". Il decimo 'considerando' dello stesso regolamento spiega che è opportuno riscuotere il contributo a livello del fabbricante all' atto dello smercio, giacché in tal momento può essere stabilito un controllo efficace della fabbricazione.
32 Ne discende che è all' atto dello smercio dello zucchero che sono presenti tutte le condizioni richieste per il sorgere dell' obbligo contributivo.
33 Prendendo spunto proprio da tale constatazione, l' art. 12, n. 1, del regolamento n. 1998/78 dispone che, per i prodotti soggetti a contributo, quest' ultimo è dovuto al momento dello smercio (primo comma) e definisce ciò che va considerato come "smercio" (secondo comma).
34 Per lo stesso motivo il punto I dell' allegato al regolamento (CEE) della Commissione 20 dicembre 1978, n. 3016, che stabilisce talune modalità per l' applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell' isoglucosio (GU L 359, pag. 11), emanato proprio in esecuzione del regolamento del Consiglio n. 3330/74, pone il tasso rappresentativo applicabile il giorno dello smercio come tasso di cambio da applicare per la conversione del contributo di magazzinaggio in moneta nazionale.
35 Infine, come illustrato dall' avvocato generale nel paragrafo 10 delle sue conclusioni, anche il flusso di denaro collegato alla produzione e allo smercio dello zucchero è un elemento che corrobora l' interpretazione dianzi formulata. La produzione di zucchero non è infatti gravata da ulteriori oneri, bensì sono le spese di magazzinaggio ad essere ridimensionate grazie al rimborso forfettario dei relativi costi. Tale rimborso è finanziato dal contributo riscosso presso il produttore all' atto dello smercio dello zucchero ° sotto forma, ad esempio, di vendita a un compratore ° ma, ad opera del meccanismo generale dei prezzi, si ripercuote alla fine sul consumatore. Ciò posto, è normale che il sorgere dell' obbligo contributivo sia connesso allo smercio e non alla sola produzione dello zucchero.
36 Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l' art. 8, n. 1, terzo comma, lett. a), del regolamento n. 3330/74, modificato dal regolamento n. 1396/78, l' art. 8, n. 2, terzo comma, lett. a), del regolamento n. 1785/81, e l' art. 6, n. 4, del regolamento n. 1358/77 vanno interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di versare il contributo di magazzinaggio sono presenti all' atto dello smercio dello zucchero.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour administrative d' appel di Nantes con sentenza 31 dicembre 1993, dichiara:
L' art. 8, n. 1, terzo comma, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1396, l' art. 8, n. 2, terzo comma, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e l' art. 6, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68, vanno interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di versare il contributo di magazzinaggio sono presenti all' atto dello smercio dello zucchero.
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