Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Sospensione temporanea di una percentuale dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Trasformazione in riduzione definitiva senza indennità - Principio di tutela del legittimo affidamento - Diritto di proprietà - Principio di proporzionalità - Principio di non discriminazione - Violazione - Insussistenza
(Trattato CE, art. 40, n. 3; regolamenti del Consiglio n. 804/68, art. 5 quater, n. 3, lett. g), inserito dal regolamento n. 816/92, e n. 3950/92, art. 3, quale modificato dal regolamento n. 1560/93)
2 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata
(Trattato CE, art. 190)
Massima
3 In quanto l'art. 5 quater, n. 3, lett. g), del regolamento n. 804/68, inserito dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 816/92, nonché l'art. 3 del regolamento n. 3950/92, nella sua versione risultante dall'art. 1 del regolamento n. 1560/93, hanno trasformato la sospensione temporanea di una percentuale del quantitativo di riferimento esente dal prelievo sul latte, ai sensi del regolamento n. 775/87, in una riduzione definitiva di tale quantitativo senza indennità per i produttori, tali disposizioni non violano né i principi di tutela del legittimo affidamento, di non discriminazione e di proporzionalità, né il diritto fondamentale di proprietà.
Infatti, in primo luogo, quanto al principio di tutela del legittimo affidamento, un operatore economico prudente ed accorto doveva attendersi, tenuto conto, in particolare, del persistere della situazione eccedentaria del mercato del latte, oltre che del carattere decrescente dell'indennità, altri provvedimenti di riduzione della produzione lattiera, quali la trasformazione della sospensione temporanea dei quantitativi di riferimento in riduzione definitiva.
In secondo luogo, tale normativa, che risponde agli obiettivi di interesse generale diretti a rimediare alla situazione eccedentaria sul mercato del latte, non pregiudica la stessa sostanza del diritto di proprietà.
In terzo luogo, la trasformazione della sospensione temporanea, dopo cinque anni di esistenza, in riduzione definitiva senza indennità, non lede neppure il principio di proporzionalità, poiché, nell'ambito di un ampio potere discrezionale spettante al legislatore comunitario in materia di politica agricola comune, tale trasformazione non appare inidonea alla realizzazione dell'obiettivo del regime di prelievo supplementare, che è quello di diminuire ulteriormente e in maniera definitiva la produzione di latte.
Infine, essa non urta neppure contro il principio di non discriminazione tra produttori o consumatori, dato che tanto il beneficiario del programma comunitario di abbandono definitivo della produzione lattiera quanto il produttore rimasto in attività sono stati indennizzati per i quantitativi sospesi. Infatti, mentre il quantitativo sospeso è stato incluso nel calcolo del quantitativo su cui corrispondere l'indennità in base al regime dell'abbandono definitivo, il produttore rimasto in attività ha ricevuto un'indennità per il quantitativo sospeso sino alla fine dell'ottavo periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo comunitario.
4 La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo. Tuttavia, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento se la motivazione soddisfi le condizioni di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
Parti
Nel procedimento C-22/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla High Court d'Irlanda, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
The Irish Farmers Association e a.
e
Minister for Agricolture, Food and Forestry, Irlanda e Attorney General,
domanda vertente sulla validità, in primo luogo, dell'art. 5 quater, n. 3, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), inserito dall'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1992, n. 816, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 86, pag. 83), e, in secondo luogo, dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), nella sua versione risultante dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1560, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 (GU L 154, pag. 30),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Irish Farmers Association e a., dai signori James O'Reilly, SC, e John Gleeson, barrister, mandatari dello studio John J. O'Hare & Co., solicitors,
- per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e Michael Bishop, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Irish Farmers Association e a., con i signori James O'Reilly e John Gleeson, del Minister for Agriculture, Food and Forestry dell'Irlanda e dell'Attorney General, rappresentati dalla signora Carrol Moran, barrister, del Consiglio, rappresentato dal signor Arthur Brautigam, e della Commissione, rappresentata dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, e Xavier Lewis, all'udienza del 27 giugno 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 luglio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 12 novembre 1993, pervenuta alla Corte il 24 gennaio 1994, la High Court d'Irlanda ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative alla validità, in primo luogo, dell'art. 5 quater, n. 3, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), inserito dall'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1992, n. 816, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 86, pag. 83), e, in secondo luogo, dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), nella sua versione risultante dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1560, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 (GU L 154, pag. 30).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite che vede la Irish Farmers Association, nonché quattro produttori di latte, contro il Minister for Agriculture, Food and Forestry, l'Irlanda e l'Attorney General (in prosieguo: il «Minister») in ordine alla sospensione temporanea del 4,5% dei quantitativi di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 775, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 5 quater, n. 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 78, pag. 5), trasformata, senza indennità per i produttori di latte interessati, in una riduzione definitiva.
3 Al fine di contenere le eccedenze strutturali sul mercato del latte, un prelievo supplementare riscosso sui quantitativi di latte consegnati che, secondo la formula B, superano un quantitativo di riferimento da determinare per ciascun acquirente, entro il limite di un quantitativo globale garantito a ciascuno Stato membro, è stato istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 90, pag. 10). Il quantitativo di riferimento esente da prelievo supplementare è pari, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), al quantitativo di latte o di equivalente latte acquistato da un acquirente nell'anno di riferimento prescelto dagli Stati membri tra gli anni 1981-1983.
4 A causa del persistere di una produzione di latte eccedentaria, la Comunità è stata costretta, a più riprese, a ridurre ulteriormente il quantitativo globale inizialmente garantito agli Stati membri. Al fine di realizzare le varie riduzioni sul piano dei singoli produttori, la Comunità ha applicato, nell'ambito del regime di prelievo supplementare, misure varie, come programmi di abbandono definitivo della produzione lattiera o di diminuzione imperativa del quantitativo di riferimento inizialmente concesso, o addirittura una combinazione dei programmi.
5 Tra tali programmi e misure destinati a ridurre la produzione lattiera, il regolamento n. 775/87 ha temporaneamente sospeso i quantitativi di riferimento in ragione del 4% di ogni quantitativo di riferimento per il periodo 1987/1988 e del 5,5% per il periodo 1988/1989. Come contropartita di tale sospensione temporanea, è stata prevista la concessione di un'indennità di 10 ECU per 100 kg per ciascuno di tali periodi.
6 Nell'ambito della proroga di tre anni del regime di prelievo supplementare operata dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1109, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 110, pag. 27), ossia fino al 31 marzo 1992, il regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1111, che modifica il regolamento (CEE) n. 775/87 (GU L 110, pag. 30), ha mantenuto la sospensione temporanea del 5,5% per le tre campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992 trasformando tuttavia il carattere della compensazione. Quest'ultima consisteva ormai nel concedere direttamente al produttore un'indennità decrescente. Il regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1989, n. 3882, che modifica il regolamento (CEE) n. 775/87 (GU L 378, pag. 6), ha poi diminuito al 4,5% la percentuale dei quantitativi temporaneamente sospesi maggiorando nel contempo l'indennità prevista dal regolamento n. 1111/88. Tuttavia, la compensazione ha mantenuto il suo carattere decrescente.
7 In applicazione di tale normativa, un'indennità è stata versata in Irlanda per compensare le conseguenze della sospensione temporanea dei quantitativi di riferimento nel periodo 1_ aprile 1987 - 31 marzo 1992. Pertanto, i produttori di latte ricorrenti nella causa principale (in prosieguo: i «ricorrenti nella causa principale») hanno ricevuto un'indennità di 44,5 ECU per 100 kg di latte nel corso del periodo durante il quale la sospensione temporanea era del 4,5%.
8 Per il periodo successivo, che va dal 1_ aprile 1992 al 31 marzo 1993, il regolamento n. 816/92 ha inserito, nell'art. 5 quater, n. 3, del regolamento n. 804/68, una lett. g), ai sensi della quale:
«g) per il periodo di dodici mesi dal 1_ aprile 1992 al 31 marzo 1993 il quantitativo globale è fissato come segue, in migliaia di tonnellate, fatta salva, tenuto conto delle proposte della Commissione nel quadro della riforma della PAC, una riduzione, nel corso di tale periodo, dell'1% calcolato sui quantitativi di cui al secondo comma del presente paragrafo:
(...)
Irlanda 4 725,600
(...)
I quantitativi di cui al regolamento (CEE) n. 775/87 non riportati nel primo comma sono i seguenti, espressi in migliaia di tonnellate:
(...)
Irlanda 237,600
(...)
Il Consiglio deciderà definitivamente sul futuro di questi quantitativi nel quadro della riforma della PAC».
Il secondo `considerando' del regolamento n. 816/92 precisa, in ordine a tali quantitativi temporaneamente sospesi, che «la persistenza della situazione eccedentaria esige che il 4,5% dei quantitativi di riferimento delle consegne non sia computato per il nono periodo nei quantitativi globali garantiti; che nell'ambito della riforma della PAC il Consiglio deciderà in via definitiva il futuro di detti quantitativi (...)».
9 A partire dal 1_ aprile 1993, il regolamento n. 3950/92 ha reintrodotto, per sette anni consecutivi, un regime di prelievo supplementare. Nella fissazione, per il periodo 1993/1994, dei quantitativi globali garantiti, ormai previsti all'art. 3 del regolamento n. 3950/92, il regolamento (CEE) del Consiglio 17 marzo 1993, n. 748, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 (GU L 77, pag. 16), ha anch'esso escluso, così come il regolamento n. 816/92, i quantitativi provvisoriamente sospesi.
10 Infine, il regolamento n. 1560/93 ha adeguato i quantitativi globali garantiti sostituendo l'art. 3 con una nuova disposizione. In ordine alla sospensione temporanea, il secondo `considerando' del regolamento n. 1560/93 constata che «il regolamento (CEE) n. 816/92, che ha prorogato il regime del prelievo supplementare istituito dall'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 in attesa di una decisione nel quadro della riforma della politica agricola comune, non ha considerato nei quantitativi globali garantiti per il nono periodo i quantitativi precedentemente sospesi tenuto conto della persistente situazione eccedentaria, la quale richiedeva che la sospensione del 4,5% dei quantitativi di riferimento consegne fosse consolidata in riduzione definitiva dei quantitativi globali garantiti; che nei regolamenti infine adottati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per attuare la riforma della politica agricola comune (...) i quantitativi in questione non sono stati più mantenuti».
11 Sotto il nuovo regime di prelievo supplementare, in vigore a partire dal 1_ aprile 1993, i ricorrenti nella causa principale hanno chiesto al Minister, con lettera del 28 aprile 1993, in via principale, di restituire loro il 4,5% dei loro quantitativi di riferimento definitivi, che erano stati temporaneamente sospesi tra il 1_ aprile 1987 e il 31 marzo 1992, e, in via subordinata, di risarcirli delle perdite e dei danni subiti a seguito della sospensione definitiva di tale percentuale dei loro quantitativi di riferimento.
12 Dopo il rigetto della loro domanda che il Minister ha fondato sui regolamenti nn. 3950/92 e 748/93, il 10 maggio 1993 i ricorrenti nella causa principale hanno adito la High Court. Essi contestano in particolare la validità dei regolamenti nn. 3950/92 e 1560/93, quest'ultimo adottato dopo la presentazione del ricorso dinanzi al giudice proponente.
13 La High Court ha sospeso il giudizio e ha proposto alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 5 quater, n. 3, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quale inserito dall'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 816/92, sia invalido ed in contrasto con il diritto comunitario nei limiti in cui i quantitativi di riferimento attribuiti per il periodo 1992/1993 escludono il 4,5% dei quantitativi di riferimento temporaneamente sospesi ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 775/87, come modificato, senza che sia previsto il pagamento di un'indennità in favore dei produttori.
2) Se l'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92, quale inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1560/93, sia invalido ed in contrasto con il diritto comunitario nei limiti in cui i quantitativi di riferimento ivi attribuiti escludono il 4,5% dei quantitativi di riferimento prima temporaneamente sospesi ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 775/87, come modificato, senza che sia prevista in contropartita alcuna indennità».
14 Nell'ordinanza di rinvio, la High Court rileva che è probabile che i ricorrenti nella causa principale non si aspettassero una restituzione del quantitativo di riferimento sospeso nel 1992 e nel 1993, ma una compensazione in caso di revoca definitiva di tale quantitativo. Sul piano economico, la High Court ritiene che i produttori irlandesi di latte non abbiano probabilmente subito perdite poiché una riduzione delle quote, grazie alla revoca definitiva del 4,5% del quantitativo di riferimento, ha comportato una maggiorazione dei prezzi. Del resto, il giudice a quo constata un valore di mercato della quota connessa alla terra di 2 IRL per gallone che non ha probabilmente subito riduzioni.
15 Alla luce di quanto sopra la High Court chiede, in sostanza, con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, se, da un lato, l'art. 5 quater, n. 3, lett. g), del regolamento n. 804/68, inserito dal regolamento n. 816/92, e, dall'altro, l'art. 3 del regolamento n. 3950/92, modificato dal regolamento n. 1560/93, siano invalidi nei limiti in cui escludono definitivamente dal quantitativo di riferimento, a partire dal 1_ aprile 1993, un quantitativo corrispondente al 4,5%, sino ad allora temporaneamente sospeso, senza che sia stata prevista un'indennità per i produttori.
16 I ricorrenti nella causa principale sollevano, contro la validità di tali disposizioni, obiezioni fondate sui principi generali e sui diritti fondamentali che la Corte ha riconosciuto come facenti parte del diritto comunitario e di cui essa garantisce il rispetto (v. sentenze 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609, e 24 marzo 1994, causa C-2/92, Bostock, Racc. pag. I-955).
Sul principio di tutela del legittimo affidamento
17 I ricorrenti nella causa principale fanno valere, in primo luogo, tra i principi generali del diritto comunitario, quello del rispetto del legittimo affidamento che essi ritengono violato. Essi sostengono che avrebbero potuto attendersi, sul fondamento della formulazione e del contenuto del regolamento n. 775/87 nonché dei regolamenti modificativi relativi al periodo sino alla fine del mese di marzo 1993, che la sospensione di cui trattasi restasse temporanea e provvisoria. Tutti i provvedimenti, vuoi di riduzione definitiva, vuoi di sospensione temporanea, previsti nell'ambito dei programmi diretti a ridurre ulteriormente i quantitativi di riferimento sarebbero accompagnati da un'indennità. Pertanto, essi potrebbero legittimamente attendersi, nell'ipotesi della trasformazione della sospensione temporanea in una riduzione definitiva, che i quantitativi sospesi siano restituiti o che la loro perdita definitiva sia compensata.
18 Questi argomenti, fondati su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, non possono essere accolti.
19 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, nel settore delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica, gli operatori economici non possono legittimamente attendersi di non essere soggetti a restrizioni dovute ad eventuali regole della politica di mercato o della politica strutturale. Il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere nei confronti di una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha precedentemente determinato una situazione tale da ingenerare un legittimo affidamento (v. sentenze 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kühn, Racc. pag. I-35, punti 13 e 14, e 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., Racc. pag. I-569, punto 20).
20 Ora, il Consiglio e la Commissione non hanno creato alcuna situazione che consenta ai produttori di latte di attendersi legittimamente una restituzione dei quantitativi di riferimento temporaneamente sospesi né, in caso di trasformazione in una riduzione definitiva del 4,5% dei quantitativi di riferimento, un indennizzo.
21 Non può certamente escludersi a priori che il regolamento n. 775/87, definendo temporanea la sospensione, potesse insinuare l'idea della restituzione del quantitativo sospeso. Tuttavia era previsto che il regime della sospensione temporanea dovesse spirare, inizialmente dopo due periodi in forza del regolamento n. 775/87, e, dopo una proroga, alla fine di altri tre periodi in forza del regolamento n. 1111/88, alle date in cui il regime dei quantitativi di riferimento doveva esso stesso cessare. Così, la durata del regime della sospensione temporanea era, fin dalla sua entrata in vigore e fin dal suo rinnovo, intrinsecamente connessa alla durata del regime di prelievo supplementare.
22 I produttori di latte non potevano attendersi che, alle date indicate, i quantitativi sino ad allora sospesi fossero restituiti o che la loro perdita definitiva fosse compensata. Infatti, ancor prima della data in cui il regime di sospensione istituito dal regolamento n. 775/87 doveva scadere, nell'ambito del prolungamento del regime di prelievo, anche il regime della sospensione è stato prorogato dal regolamento n. 1111/88. Infine, nel momento in cui i regimi così prorogati venivano a scadere, ossia il 31 marzo 1992, i produttori irlandesi di latte non potevano ignorare il persistere della situazione eccedentaria della produzione lattiera e, pertanto, la necessità di mantenere il regime di prelievo.
23 Anche se la normativa comunitaria anteriore al regolamento n. 816/92 non si è pronunciata, alla luce del persistere della situazione eccedentaria sul mercato del latte, sulle conseguenze della scadenza sia dal regime di prelievo supplementare sul latte in generale sia di quello della sospensione temporanea in particolare, occorre rilevare che la discussione sulla riforma della politica agricola comune era cominciata già da un certo tempo prima di tale scadenza e che la Commissione aveva presentato, l'11 novembre 1991, nell'ambito delle sue proposte relative alla riforma della politica agricola comune, la proposta di regolamento 91/C 337/04 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU C 337, pag. 35). Tale proposta prevede in particolare, al quarto `considerando', che «il persistere di una situazione eccedentaria impone di trasformare la sospensione del 4,5% dei quantitativi di riferimento per le consegne in una corrispondente riduzione definitiva dei quantitativi globali garantiti».
24 In particolare, in ordine all'indennità che i produttori erano in condizione di attendersi in caso di trasformazione in una riduzione definitiva, occorre rilevare che, come risulta dal primo `considerando' del regolamento n. 775/87, l'indennità era commisurata allo sforzo supplementare richiesto ai produttori di latte. Ora, se il carattere decrescente dell'indennità concessa per compensare l'effetto della sospensione temporanea, che risulta dal regolamento n. 1111/88, è l'espressione della circostanza che lo sforzo richiesto ai produttori nell'ambito della sospensione si riduce con il tempo trascorso, i produttori interessati dovevano essere consapevoli del fatto che tale indennità sarebbe stata abolita ad un dato momento, tanto più che, d'altra parte, l'abbandono definitivo della produzione comportava soltanto un indennizzo limitato nel tempo.
25 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall'operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, l'operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato (sentenza 11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens/Commissione, Racc. pag. 1155, punto 44). Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre constatare che i ricorrenti nella causa principale disponevano di elementi sufficienti che consentivano loro di attendersi, tenuto conto, in particolare, del persistere della situazione eccedentaria del mercato, degli altri provvedimenti successivi di riduzione, del carattere scalare dell'indennità e della proposta di regolamento della Commissione 11 novembre 1991, l'adozione delle misure contenute nei regolamenti nn. 816/92 e 1560/93.
Sul diritto di proprietà
26 I ricorrenti nella causa principale sostengono che la revoca definitiva del 4,5% dei loro quantitativi di riferimento senza indennizzo è in contrasto con il rispetto del diritto di proprietà.
27 Neppure tale argomento può essere accolto. Vero è che il diritto di proprietà fa parte dei diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto. Tuttavia tali diritti non risultano essere delle prerogative assolute, ma vanno considerati in relazione alla funzione da essi svolta nella società. E' pertanto possibile operare restrizioni all'esercizio di detti diritti, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati, purché dette restrizioni rispondano effettivamente a finalità d'interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti (sentenza Kühn, citata, punto 16).
28 Alla luce di tali criteri, occorre innanzi tutto constatare che la normativa di cui trattasi fa parte di un regime destinato a rimediare alla situazione eccedentaria sul mercato del latte e che essa risponde pertanto ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità.
29 In secondo luogo, la trasformazione in riduzione definitiva senza indennità non può pregiudicare la sostanza stessa di un siffatto diritto nei limiti in cui i produttori irlandesi hanno potuto continuare ad esercitare la loro attività di produttori di latte. D'altro canto, la diminuzione della produzione di latte ha consentito l'aumento del prezzo del latte compensando così, almeno in parte, la perdita subita.
Sul principio di proporzionalità
30 Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti nella causa principale, la trasformazione della sospensione temporanea unita ad un'indennità commisurata in riduzione definitiva senza indennità non ha neppure leso il principio di proporzionalità.
31 Infatti, nell'ambito dell'ampio potere discrezionale spettante al legislatore comunitario in materia di politica agricola comune, la trasformazione di una sospensione temporanea dei quantitativi di riferimento, dopo cinque anni di esistenza, non appare inadeguata alla realizzazione dell'obiettivo del regime di prelievo supplementare sul latte, che è quello di diminuire ulteriormente e in maniera definitiva la produzione di latte. Rispetto al risultato voluto, la trasformazione in una riduzione senza indennità è tanto meno eccessiva in quanto i produttori non hanno subito alcun pregiudizio sostanziale ai loro quantitativi di riferimento ed in quanto hanno ricevuto, per i predetti cinque anni, un'indennità commisurata allo sforzo che era stato loro richiesto nel passato, ma il cui mantenimento non era più ritenuto necessario.
Sul principio di parità di trattamento
32 I ricorrenti nella causa principale pretendono di aver subito una disparità di trattamento, da un lato, rispetto ai produttori beneficiari di un'indennità per abbandono definitivo della produzione lattiera e, dall'altro, rispetto ai produttori di altri Stati membri. A differenza dei ricorrenti nella causa principale, i beneficiari di un'indennità per abbandono definitivo avrebbero ricevuto un'indennità per tutti i loro quantitativi di riferimento, ivi compreso il 4,5% temporaneamente sospeso. Nei confronti dei produttori di altri Stati membri, essi fanno valere l'entità della produzione lattiera in Irlanda che, contrariamente a quella degli Stati membri del bacino mediterraneo, corrisponde ad una parte notevole del complesso della produzione agricola del paese. Peraltro essi rilevano che taluni Stati membri si sono visti concedere, nell'ambito del regolamento n. 1560/93, un aumento del 10% del loro quantitativo globale garantito, a differenza dell'aumento dello 0,6% concesso all'Irlanda, anche se uno di tali Stati membri aveva applicato i regolamenti nn. 856/84 e 857/84 solo con ritardo e aveva poi mal gestito il regime di prelievo supplementare.
33 Tali argomenti non possono essere accolti.
34 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il divieto di discriminazione tra produttori o consumatori della Comunità, sancito dall'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CE, impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che un siffatto trattamento sia obiettivamente giustificato (v. sentenza 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punto 25).
35 Ora, da un raffronto tra la situazione del beneficiario del programma di abbandono definitivo della produzione lattiera e quella del produttore rimasto in attività, come i ricorrenti nella causa principale, risulta che le due categorie di produttori sono state indennizzate per i quantitativi sospesi. Infatti, mentre il quantitativo sospeso è stato incluso nel calcolo del quantitativo su cui corrispondere l'indennità nel caso dell'abbandono definitivo, il produttore rimasto in attività ha ricevuto un'indennità per il quantitativo sospeso sino alla fine dell'ottavo periodo.
36 Inoltre, rispetto ai produttori di altri Stati membri, risulta dalle osservazioni del Consiglio e della Commissione che la situazione specifica dell'Irlanda era già stata riconosciuta al momento della fissazione del quantitativo globale garantito a tale Stato membro.
37 Infine, i ricorrenti nella causa principale non possono neppure far valere un aumento più elevato del quantitativo globale garantito a taluni Stati membri per il solo motivo che la situazione e l'evoluzione in tali Stati membri differivano rispetto all'Irlanda.
Sull'obbligo di motivazione
38 Anche l'argomento dei ricorrenti nella causa principale secondo cui l'obbligo di motivazione sancito all'art. 190 del Trattato CE sarebbe stato violato deve essere respinto.
39 Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo. Tuttavia, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento se la motivazione soddisfi le condizioni di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza 17 ottobre 1995, causa C-478/93, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-3081, punti 48 e 49).
40 Come l'avvocato generale ha rilevato al paragrafo 44 delle sue conclusioni, la motivazione del regolamento n. 1560/93 soddisfa le condizioni espresse dalla Corte in quanto il suo secondo `considerando' espone in maniera chiara e inequivocabile la genesi della trasformazione in riduzione definitiva senza indennità.
41 Invece, la sola formulazione letterale del regolamento n. 816/92, limitandosi ad indicare, nel secondo `considerando', che i quantitativi di riferimento non sono più computati nei quantitativi globali garantiti, non consente di conoscere con chiarezza le giustificazioni del provvedimento adottato. Tuttavia, conformemente ai principi sanciti nella citata sentenza Paesi Bassi/Commissione, e ricordati al punto 39 della presente sentenza, le circostanze in cui tale regolamento si colloca, e cioè il carattere scalare dell'indennità, la limitazione nel tempo di ogni indennità prevista nell'ambito dei programmi di riduzione e la possibilità di un rinnovo del regime di prelievo supplementare alle condizioni indicate nella proposta di regolamento della Commissione dell'11 novembre 1991, consentivano ai ricorrenti nella causa principale di conoscere i motivi per i quali le misure contestate sono state adottate nell'ambito del regolamento n. 816/92.
42 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che, in quanto tali disposizioni hanno trasformato la sospensione temporanea di una percentuale del quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento n. 775/87, senza indennità, in una riduzione definitiva, dall'esame dei principi generali del diritto comunitario come quelli della tutela del legittimo affidamento, di non discriminazione e di proporzionalità nonché dall'esame del diritto fondamentale di proprietà non sono emersi elementi tali da inficiare la validità, in primo luogo, dell'art. 5 quater, n. 3, lett. g), del regolamento n. 804/68, inserito dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 816/92, e, in secondo luogo, dell'art. 3 del regolamento n. 3950/92, nella sua versione risultante dall'art. 1 del regolamento n. 1560/93.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
43 Le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court d'Irlanda, con sentenza 12 novembre 1993, dichiara:
In quanto tali disposizioni hanno trasformato la sospensione temporanea di una percentuale del quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 775, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'art. 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, senza indennità, in una riduzione definitiva, dall'esame dei principi generali del diritto comunitario come quelli della tutela del legittimo affidamento, di non discriminazione e di proporzionalità nonché dall'esame del diritto fondamentale di proprietà non sono emersi elementi tali da inficiare la validità, in primo luogo, dell'art. 5 quater, n. 3, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, inserito dall'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1992, n. 816, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, e, in secondo luogo, dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nella versione risultante dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1560, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92.
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