Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Carni ovine e caprine ° Premio annuale per pecora ° Carni bovine ° Premio per il mantenimento della mandria di vacche nutrici ° Instaurazione di un sistema di diritti al premio che fanno capo ai produttori e trasferibili ° Modalità di applicazione ° Obbligo degli Stati membri di istituire un meccanismo di compensazione del danno subito dai proprietari di terreni agricoli ° Insussistenza ° Diritto di proprietà ° Violazione ° Insussistenza
[Trattato CE, art. 5; regolamenti (CEE) del Consiglio n. 805/68, art. 4 e, n. 5, e n. 3013/89, art. 5 bis, n. 4, lett. f); regolamenti (CEE) della Commissione n. 3567/92, artt. 13 e 15, e n. 3886/92, artt. 39 e 55]
2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Carni ovine e caprine ° Premio annuale per pecora ° Carni bovine ° Premio per il mantenimento della mandria di vacche nutrici ° Instaurazione di un sistema di diritti al premio che fanno capo ai produttori e trasferibili ° Regolamento di applicazione della Commissione che fissa i limiti dell' autorizzazione conferita agli Stati membri per risolvere i problemi sorti nell' ambito dei rapporti contrattuali a causa della trasferibilità del diritto al premio ° Validità
[Regolamenti del Consiglio n. 805/68, art. 4 e, n. 5, e n. 3013/89, art. 5 bis, n. 4, lett. f); regolamenti della Commissione n. 3567/92, artt. 13 e 15, e n. 3886/92, artt. 39 e 55]
Massima
1. Né gli artt. 13 e 15 del regolamento n. 3567/92, recante modalità di attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti, di cui al regolamento n. 3013/89, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, né gli artt. 39 e 55 del regolamento n. 3886/92, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento n. 805/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti n. 1244/82 e n. 714/89, né alcun principio generale di diritto comunitario impongono agli Stati membri di istituire un meccanismo di compensazione del pregiudizio subito dai proprietari di terreni agricoli a causa dell' instaurazione di un sistema di diritti al premio che fanno capo ai produttori di carni ovine e caprine o di carni bovine, nemmeno allorché il diritto al premio venga trasferito da produttori che non siano proprietari delle superfici occupate dalle proprie aziende.
In particolare, un obbligo del genere non è imposto dal principio di tutela del diritto di proprietà, in quanto l' istituzione di un sistema di diritti al premio che fanno capo ai produttori, anche qualora abbia effetti pregiudizievoli sul valore in linea capitale dei terreni a causa del trasferimento del diritto al premio da parte dei produttori che non siano proprietari delle superfici occupate dalle loro aziende, non lede il diritto di proprietà, in quanto i vantaggi attribuiti nell' ambito di un' organizzazione comune dei mercati non possono essere qualificati come diritti provenienti da beni propri o dall' attività lavorativa degli interessati, la cui attribuzione e il cui trasferimento dovrebbero essere accompagnati da un obbligo di compensazione a carico dell' una o dell' altra parte di un contratto di affitto.
2. Né gli artt. 13 e 15 del regolamento della Commissione n. 3567/92, recante modalità di attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti, di cui al regolamento n. 3013/89, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, né gli artt. 39 e 55 del regolamento della Commissione n. 3886/92, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento n. 805/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, che limitano l' autorizzazione conferita agli Stati membri di adottare provvedimenti volti a risolvere i problemi insorti nei rapporti contrattuali già esistenti al momento della loro entrata in vigore contravvengono ai regolamenti del Consiglio, rispettivamente n. 3013/89 e n. 805/68, di cui assicurano l' attuazione e che non contengono una limitazione del genere.
Infatti, allorché i rapporti contrattuali sono successivi all' entrata in vigore dei regolamenti, le parti possono tener conto delle conseguenze dell' introduzione di tali regimi di premio e disciplinare in sede contrattuale i problemi che ne discendono.
Parti
Nel procedimento C-38/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla High Court of Justice, Queen' s Bench Division, Divisional Court, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
The Queen
e
Minister of Agriculture, Fisheries and Food,
ex parte: Country Landowners Association,
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità degli artt. 13 e 15 del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1992, n. 3567, recante modalità d' attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti, di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 3013/89, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 362, pag. 41), nonché degli artt. 39 e 55 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89 (GU L 391, pag. 20),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), facente funzione di presidente di sezione, C. Gulmann e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Country Landowners Association, dagli avv.ti Dawson & Co, solicitors;
° per il governo del Regno Unito, dalla signora Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dal signor Kenneth Parker, QC, e dalla signora Eleanor Sharpston, barrister;
° per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-Louis Falconi, segretario degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Thomas van Rijn, consigliere giuridico, e Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Country Landowners Association, rappresentata dal signor Richard Gordon, QC, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dal signor Kenneth Parker, e dalla signora Eleanor Sharpston, e della Commissione, rappresentata dai signori Thomas van Rijn e Peter Oliver, membro del servizio giuridico, all' udienza del 30 marzo 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 giugno 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 12 gennaio 1994, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio seguente, la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, Divisional Court, ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione e sulla validità degli artt. 13 e 15 del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1992, n. 3567, recante modalità d' attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti, di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 3013/89, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 362, pag. 41; in prosieguo: il "regolamento n. 3567/92"), nonché degli artt. 39 e 55 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89 (GU L 391, pag. 20; in prosieguo: il "regolamento n. 3886/92").
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di un' azione proposta dalla Country Landowners Association (in prosieguo: la "CLA"), che invoca un controllo giurisdizionale sul modo in cui lo Statutory Instrument 1993 n. 1626 Agriculture ° Sheep Annual Premium and Suckler Cow Premium Regulations 1993 ha attuato i citati regolamenti.
3 Le organizzazioni comuni di mercato nel settore delle carni ovine e caprine e in quello delle carni bovine sono state modificate nel 1992 per limitare l' accesso al premio annuale versato ai produttori di ovini e di caprini nonché al premio per vacca nutrice mediante un sistema di attribuzione di quote individuali.
4 In questa prospettiva, l' art. 5 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 25 settembre 1989, n. 3013, relativo all' organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 289, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3013/89"), aggiunto dal regolamento del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2069 (GU L 215, pag. 59), dispone quanto segue:
"1. Ai fini della concessione del premio di cui all' art. 5 è instaurato un limite individuale per produttore.
(...)
4. a) Il diritto al premio spetta ai produttori che hanno ottenuto il premio a titolo della campagna 1991 e che hanno presentato una domanda di premio anche a titolo della campagna 1992.
b) Se un produttore vende o cede altrimenti la sua azienda egli può trasferire tutti i suoi diritti al premio al suo successore nell' azienda.
Il produttore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori, senza trasferimento dell' azienda. La Commissione può stabilire, secondo la procedura prevista all' art. 30, le norme specifiche relative al numero minimo che può formare oggetto di un trasferimento parziale.
In caso di trasferimento senza trasferimento dell' azienda, una parte dei diritti al premio trasferiti, entro un limite del 15%, è ceduta senza compenso alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l' azienda è situata, ai fini di una distribuzione gratuita a nuovi produttori o ad altri produttori prioritari di cui all' art. 5 ter, paragrafo 2.
c) Gli Stati membri:
° prendono le misure necessarie per evitare che diritti al premio vengano trasferiti fuori dalle zone sensibili o regioni in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l' economia locale,
° possono prevedere che i trasferimenti dei diritti senza trasferimento dell' azienda sono effettuati o direttamente fra i produttori o per l' intermediario della riserva nazionale.
(...)
f) La Commissione adotta le norme di attuazione del presente paragrafo secondo la procedura prevista all' art. 30, in particolare (...) quelle che consentono agli Stati membri di risolvere i problemi specifici connessi con il trasferimento dei diritti al premio di produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalla loro azienda".
5 L' art. 5 ter, introdotto dallo stesso regolamento, aggiunge:
"1. Ciascuno Stato membro costituisce una riserva nazionale iniziale pari al minimo all' 1% e al massimo al 3% della somma dei limiti individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nel suo territorio. La riserva nazionale riceve anche i diritti a norma dell' art. 5 bis, paragrafo 4, lett. b)".
6 L' art. 13 del regolamento n. 3567/92, con il quale la Commissione ha adottato le modalità di applicazione del regolamento n. 3013/89, prevede che:
"Gli Stati membri adottano, se necessario, misure transitorie opportune per risolvere in modo equo i problemi che dovessero sorgere, nei rapporti contrattuali esistenti all' entrata in vigore del presente regolamento, tra produttori che non sono proprietari di tutti i terreni da essi sfruttati e i proprietari dei terreni in caso di trasferimento di diritti al premio o di altri atti aventi lo stesso effetto. Siffatte misure possono essere adottate soltanto per risolvere le difficoltà inerenti all' introduzione di un regime di diritto al premio connesso al produttore e devono comunque rispettare i principi che disciplinano tale vincolo".
7 L' art. 15 dello stesso regolamento dispone inoltre che:
"Gli Stati membri adottano tutte le altre misure appropriate necessarie per garantire la corretta applicazione del regime dei limiti individuali. Essi ne informano la Commissione".
8 L' art. 4 e, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24; in prosieguo: il "regolamento n. 805/68"), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2066 (GU L 215, pag. 49), è sostanzialmente identico all' art. 5 bis, n. 4, lett. f), del regolamento n. 3013/89, mentre gli artt. 39 e 55 del regolamento di applicazione n. 3886/92 sono simili agli artt. 13 e 15 del regolamento n. 3567/92.
9 Dinanzi al giudice nazionale, la CLA sostiene che questi regolamenti, attribuendo quote di produzione soltanto ai produttori e consentendo loro di trasferirle ad altra azienda o ad altro produttore, hanno un effetto pregiudizievole sul valore dei terreni utilizzati per l' allevamento di ovini e di caprini o per la produzione di vacche nutrici. Gli artt. 13 del regolamento n. 3567/92 e 39 del regolamento n. 3886/92 imporrebbero pertanto agli Stati membri di istituire un meccanismo di compensazione del danno così cagionato, ma il Regno Unito non vi avrebbe provveduto.
10 Il Minister of Agriculture, Fisheries and Food (in prosieguo: il "Ministero") ritiene invece che i regolamenti di cui trattasi autorizzino semplicemente gli Stati membri ad adottare provvedimenti volti a risolvere i problemi derivanti, per i proprietari, dai trasferimenti di quote o da altri atti aventi lo stesso effetto e che, sotto questo profilo, i necessari provvedimenti sono stati adottati. In tal senso, è stata fissata al livello massimo, pari al 15%, la "cessione" in favore della riserva nazionale di una parte della quota trasferita indipendentemente dall' azienda, sono state stabilite priorità, nell' ambito delle categorie di domande riferite alla riserva nazionale, a favore di quelle dei produttori che rilevino un terreno la cui quota è stata portata con sé dall' affittuario che ha lasciato l' azienda e, infine, è stato istituito un meccanismo di salvaguardia volto ad evitare che siano sottratti diritti a quote dalle zone di sfruttamento particolarmente sensibili.
11 In queste circostanze, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato, le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3567/92 e/o l' art. 39 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3886/92 vadano interpretati nel senso che autorizzano uno Stato membro a, e/o gli impongono di, istituire un sistema di compensazione per i proprietari di terreni agricoli solo nel caso in cui sussista per detti proprietari un danno conseguente ad un trasferimento, ad opera dell' affittuario-produttore, di diritti al premio al di fuori dall' azienda del proprietario del terreno.
2) Se l' art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3567/92 e/o l' art. 39 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3886/92 vadano interpretati nel senso che autorizzano uno Stato membro a, e/o gli impongono di, istituire un sistema di compensazione per i proprietari di terreni agricoli in casi in cui sussista uno specifico problema
i) connesso alla trasferibilità, o
ii) sorto al momento del, o dopo il, trasferimento, ad opera dell' affittuario-produttore, di diritti al premio fuori dall' azienda del proprietario del terreno, provocato dall' introduzione e dall' assegnazione di quote agli affittuari-produttori che si risolvono nella creazione di un attivo per questi ultimi.
3) Se l' art. 15 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3567/92 e/o l' art. 55 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3886/92 vadano interpretati nel senso che conferiscono agli Stati membri poteri e/o obblighi separati, oltre a quelli conferiti dall' art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3567/92 e/o dall' art. 39 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3886/92, di istituire un regime di compensazione per i proprietari dei terreni.
4) Se l' art. 5 bis, n. 4, lett. f), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3013/89, inserito dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2069/92, e/o l' art. 4 e, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 805/68, inserito dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2066/92, incidano sull' interpretazione e/o sulla validità dell' art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3567/92 e/o dell' art. 39 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3886/92 e/o dell' art. 15 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3567/92 e/o dell' art. 55 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3886/92.
5) Subordinatamente alla soluzione delle questioni sub 1, 2, 3 e 4, quali siano i principi che gli Stati membri devono applicare nel concepire un siffatto regime di compensazione".
Sulle prime tre questioni
12 Con le prime tre questioni, il giudice di rinvio chiede se gli artt. 13 e 15 del regolamento n. 3567/92 nonché 39 e 55 del regolamento n. 3886/92 impongano agli Stati membri di istituire un meccanismo di compensazione per il danno subito dai proprietari dei terreni agricoli a seguito dell' instaurazione di un sistema di diritti al premio che fanno capo ai produttori di carni ovine e caprine o di carni bovine, in particolare allorché il diritto al premio venga trasferito da produttori che non sono proprietari dei terreni su cui si trovano le loro aziende.
13 Secondo il giudice a quo, il Ministero riconosce che l' attribuzione di quote agli affittuari-produttori, liberamente trasferibili dagli stessi, ha un effetto pregiudizievole sul valore in linea capitale dei terreni utilizzati per l' allevamento di ovini e caprini nonché per la produzione di vacche nutrici. Si tratta pertanto di accertare se il diritto comunitario imponga di risarcire tale danno.
14 Occorre rilevare in proposito che una compensazione del genere non è imposta da alcun principio generale garantito nell' ordinamento giuridico comunitario, né, in particolare, dal principio di tutela del diritto di proprietà. Come si evince, infatti, dalla sentenza della Corte 24 marzo 1994, causa C-2/92, Bostock (Racc. pag. I-955), vantaggi, quali i quantitativi di riferimento, attribuiti nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato, non possono essere qualificati come diritti provenienti da beni propri o dall' attività lavorativa degli interessati, talché né la loro attribuzione né il loro trasferimento possono essere accompagnati da un obbligo di compensazione a carico dell' una o dell' altra parte di un contratto di affitto. Lo stesso vale per quanto riguarda le quote individuali per le quali è attribuito il premio, che la normativa di cui trattasi ricollega agli affittuari-produttori.
15 Dai regolamenti relativi alle organizzazioni comuni del mercato di cui trattasi non discende nemmeno un obbligo per gli Stati membri di prevedere un meccanismo di compensazione del danno subito dai proprietari dei terreni utilizzati per l' allevamento di ovini e di caprini, o per la produzione di vacche nutrici.
16 In primo luogo, l' art. 5 bis, n. 4, lett. f), del regolamento n. 3013/89 e l' art. 4 e, n. 5, del regolamento n. 805/68 riguardano esclusivamente i particolari problemi connessi al trasferimento dei diritti al premio da parte dei produttori che non siano proprietari dei terreni su cui si trovano le loro aziende e non, in via più generale, al deprezzamento dei terreni causato dall' istituzione del nuovo sistema dei premi.
17 Lo stesso si può dire per quanto riguarda i regolamenti di applicazione della Commissione. Così, l' art. 13 del regolamento n. 3567/92 autorizza gli Stati membri ad adottare, se necessario, misure transitorie opportune "in caso di trasferimento di diritti al premio". Vero è che la parte finale di questo articolo dispone che "siffatte misure possono essere adottate soltanto per risolvere le difficoltà inerenti all' introduzione di un regime di diritto al premio connesso al produttore". Le misure di cui trattasi sono tuttavia quelle menzionate nella prima parte della disposizione, che riguarda espressamente il caso del trasferimento del diritto al premio.
18 In secondo luogo, le norme in discussione non impongono agli Stati membri di prevedere un meccanismo di compensazione dei danni subiti dai proprietari a causa del trasferimento dei diritti al premio. Esse consentono loro unicamente di adottare provvedimenti volti a risolvere gli specifici problemi connessi al trasferimento e a stabilire i principi cui tali provvedimenti debbono conformarsi.
19 Spetta a ciascuno Stato membro valutare la necessità di misure siffatte, tenendo conto, in particolare, delle modalità adottate a livello nazionale per l' attuazione della normativa, nonché delle norme nazionali che disciplinano i rapporti giuridici tra affittuario e locatore.
20 Per quanto riguarda gli artt. 15 del regolamento n. 3567/92 e 55 del regolamento n. 3886/92, essi si limitano a disporre che gli Stati membri adottino tutte le altre misure appropriate necessarie per garantire la corretta applicazione del regime dei limiti individuali e ne informino la Commissione. Queste norme costituiscono l' attuazione dell' art. 5 del Trattato e non sono di per sé idonee ad imporre un meccanismo di compensazione dei danni subiti dai proprietari a causa dell' introduzione dei sistemi di quote di cui trattasi.
21 Le prime tre questioni devono pertanto essere risolte nel senso che né gli artt. 13 e 15 del regolamento n. 3567/92, né gli artt. 39 e 55 del regolamento n. 3886/92, né alcun principio generale di diritto comunitario impongono agli Stati membri di istituire un meccanismo di compensazione del pregiudizio subito dai proprietari di terreni agricoli a causa dell' instaurazione di un sistema di diritti al premio che fanno capo ai produttori di carni ovine e caprine o di carni bovine, nemmeno allorché il diritto al premio venga trasferito da produttori che non siano proprietari delle superfici occupate dalle proprie aziende.
Sulla quarta questione
22 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, occorre circoscrivere la portata della quarta nel senso che essa mira ad accertare se gli artt. 13 e 15 del regolamento n. 3567/92 e gli artt. 39 e 55 del regolamento n. 3886/92 siano validi alla luce, rispettivamente, dell' art. 5 bis, n. 4, lett. f), del regolamento n. 3013/89 e dell' art. 4 e, n. 5, del regolamento n. 805/68, che ne costituiscono il fondamento normativo.
23 Si deve rilevare in proposito che l' unica differenza tra le disposizioni in esame dei regolamenti di applicazione della Commissione e quelle dei regolamenti del Consiglio che ne costituiscono il fondamento normativo riguarda l' ambito di applicazione dei provvedimenti che gli Stati membri sono autorizzati ad adottare. Mentre i regolamenti del Consiglio non fanno alcuna distinzione, quelli della Commissione limitano l' autorizzazione degli Stati membri ai provvedimenti volti a risolvere i problemi che possono sopravvenire nei rapporti contrattuali esistenti al momento della loro entrata in vigore.
24 Orbene, come ha osservato la Commissione, i problemi connessi all' istituzione del sistema di premi possono verificarsi soltanto nell' ambito di rapporti contrattuali già esistenti al momento dell' entrata in vigore dei regolamenti. Nel caso di rapporti contrattuali stipulati successivamente, le parti possono infatti tener conto dell' eventualità di un trasferimento dei diritti al premio indipendentemente dal trasferimento dell' azienda.
25 In ogni caso, la stessa ricorrente nella causa principale ammette che i provvedimenti di compensazione dovrebbero limitarsi ai rapporti contrattuali esistenti.
26 La quarta questione dev' essere pertanto risolta nel senso che l' esame degli artt. 13 e 15 del regolamento n. 3567/92 e degli artt. 39 e 55 del regolamento n. 3886/92 non ha messo in luce elementi atti ad inficiarne la validità.
Sulla quinta questione
27 Tenuto conto delle soluzioni fornite alle questioni precedenti, non è necessario risolvere la quinta questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito e francese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice, Queen' s Bench Division, Divisional Court, con ordinanza 12 gennaio 1994, dichiara:
1) Né gli artt. 13 e 15 del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1992, n. 3567, recante modalità di attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti, di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 3013/89, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, né gli artt. 39 e 55 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89, né alcun principio generale di diritto comunitario impongono agli Stati membri di istituire un meccanismo di compensazione del pregiudizio subito dai proprietari di terreni agricoli a causa dell' instaurazione di un sistema di diritti al premio che fanno capo ai produttori di carni ovine e caprine o di carni bovine, nemmeno allorché il diritto al premio venga trasferito da produttori che non siano proprietari delle superfici occupate dalle proprie aziende.
2) L' esame degli artt. 13 e 15 del citato regolamento n. 3567/92 e degli artt. 39 e 55 del citato regolamento n. 3886/92 non ha messo in luce elementi atti ad inficiarne la validità.
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