Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti ° Rimborso spese ° Indennità giornaliere ° Scopo ° Dipendente in prova già assunto come agente ausiliario quindi come agente temporaneo ° Limitazione della durata del versamento ° Esclusione
(Statuto del personale, art. 71; allegato VII, art. 10; regime applicabile agli altri agenti)
Massima
L' entrata in servizio del dipendente attribuisce a quest' ultimo, ai sensi dell' art. 71 dello Statuto, un diritto alle indennità giornaliere alle condizioni stabilite dall' art. 10 dell' allegato VII dello Statuto, indipendentemente dal fatto che l' interessato abbia in precedenza, conformemente alle disposizioni applicabili agli altri agenti, fruito di indennità della medesima natura in occasione dell' entrata in servizio come agente ausiliario o come agente temporaneo.
L' art. 10 dell' allegato VII dello Statuto, allorché subordina il versamento di indennità giornaliere alla condizione che il dipendente abbia dovuto cambiare residenza per ottemperare ai propri oblighi statutari, fa riferimento alla residenza nella quale l' interessato mantiene il centro dei propri interessi, così che, per aver diritto alle indennità giornaliere, è sufficiente che egli non possa continuare a dimorare nella precedente residenza. Infatti, l' obiettivo di queste indennità è quello di compensare gli inconvenienti derivanti per il dipendente in prova dalla precarietà del suo rapporto di lavoro, precarietà che può già essere sussistita in precedenza nell' ambito di uno status di agente ausiliario o di agente temporaneo, pur con il mantenimento, sotto questi diversi status, del centro degli interessi nella pregressa residenza.
Parti
Nel procedimento C-43/94 P,
Parlamento europeo, rappresentato dal signor Ezio Perillo, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 30 novembre 1993 nella causa T-15/93, Vienne/Parlamento (Racc. pag. II-1327),
procedimento in cui l' altra parte è:
Philippe Vienne, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bruxelles, con l' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della SARL Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 giugno 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 1 febbraio 1994, il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 1993 (causa T-15/93, Vienne/Parlamento, Racc. pag. II-1327), nella parte in cui questa ha, da un lato, annullato la decisione del Parlamento 2 febbraio 1993, con la quale quest' ultimo aveva respinto il reclamo del ricorrente inteso a ottenere il versamento, per l' intero periodo di prova aumentato di un mese, delle indennità giornaliere previste dall' art. 10 dell' allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee, e, dall' altro, condannato il Parlamento a versare al ricorrente l' importo di 170 239 BFR, maggiorato degli interessi di mora.
2 Risulta dalla sentenza impugnata che i fatti all' origine della controversia sono i seguenti:
"1 Il 1 novembre 1990 il ricorrente ° in quel periodo residente a Bruxelles-Anderlecht ° veniva assunto dal Parlamento europeo (...) in qualità di agente ausiliario, con un contratto di durata indeterminata, con sede di servizio a Lussemburgo. In base all' art. 69 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il 'RAA' ), egli percepiva le indennità giornaliere contemplate dall' art. 10 dell' allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo 'Statuto' ). A partire dalla sua assunzione, il ricorrente stabiliva una residenza a Messancy, nei pressi della frontiera belga-lussemburghese, onde rispettare l' obbligo di residenza contemplato dagli artt. 54 del RAA e 20 dello Statuto, mentre la moglie e i figli restavano ad Anderlecht.
2 Il 1 gennaio 1991 il ricorrente veniva assunto dal Parlamento in qualità di agente temporaneo, con un contratto di durata indeterminata che contemplava un periodo di prova di sei mesi. In base all' art. 25 del RAA, egli continuava a percepire le suddette indennità giornaliere, beneficio che ha conservato a decorrere dalla data suddetta per la durata del suo periodo di prova, vale a dire durante sei mesi.
3 Il 16 dicembre 1991 il ricorrente veniva assunto dal Parlamento in qualità di dipendente in prova di grado B5, con mantenimento della sua sede di servizio in Lussemburgo. Successivamente alla sua nomina in ruolo, avvenuta nell' ottobre 1992, il ricorrente si apprestava a lasciare la sua residenza familiare in Anderlecht.
4 Il 16 dicembre 1991 il beneficio delle suddette indennità giornaliere veniva prorogato al ricorrente, nella sua qualità di dipendente in prova, per un periodo di 128 giorni, vale a dire sino al 21 aprile 1992. In tal modo, l' amministrazione limitava a dodici mesi (o 365 giorni) il periodo complessivo per il quale essa gli concedeva siffatto beneficio, in base al seguente calcolo:
° totale dei periodi di corresponsione precedenti alla nomina del ricorrente
° in qualità di agente ausiliario, dal 5 novembre 1990 al 31 dicembre 1990 (due mesi, o 57 giorni),
° in qualità di agente temporaneo, dal 1 gennaio 1991 al 30 giugno 1991 (sei mesi o 180 giorni),
vale a dire otto mesi o 237 giorni
° differenza rispetto a un massimo di dodici mesi (o 365 giorni):
365 giorni - 237 giorni = 128 giorni.
5 Nel foglio paga del ricorrente relativo al mese di giugno 1992 risultava, per la prima volta, che la corresponsione delle indennità giornaliere era cessata retroattivamente a far data dal 22 aprile 1992. Alla domanda del ricorrente circa delucidazioni orali sul punto, il servizio finanziario rispondeva che, in conformità ad una prassi amministrativa vigente presso il segretariato generale del Parlamento, aveva operato il cumulo dei diversi periodi di servizio prestati dal beneficiario in qualità sia di agente ausiliario, sia di agente temporaneo, sia di dipendente in prova; l' amministrazione avrebbe pertanto corrisposto le indennità giornaliere unicamente per un periodo massimo di dodici mesi.
6 Con nota 7 luglio 1992, registrata presso il segretariato generale del Parlamento il 13 luglio successivo, il ricorrente presentava reclamo contro il suo foglio paga relativo al mese di giugno 1992, onde ottenere il pagamento delle indennità fino al 15 ottobre 1992 (durata del suo periodo di prova aumentato di un mese). Al riguardo, il ricorrente invocava segnatamente il testo dell' art. 10 dell' allegato VII dello Statuto e sosteneva che la prassi corrente del Parlamento di limitare a un anno il cumulo del periodo complessivo di corresponsione delle indennità giornaliere era in contrasto, in considerazione dei diversi statuti precedenti, con la lettera e con lo spirito dello Statuto. Inoltre, egli sosteneva che le indennità giornaliere sono assegnate per consentire al dipendente di far fronte alle spese eccezionali causate dal mantenimento contemporaneo di due residenze. Aggiungeva che la limitazione controversa non veniva praticata presso altre istituzioni comunitarie e che tale prassi doveva pertanto considerarsi discriminatoria per i dipendenti del Parlamento.
7 Con lettera 3 dicembre 1992 il segretario generale del Parlamento comunicava al ricorrente che il suo reclamo era in corso di esame e che la questione era stata sottoposta all' attenzione del collegio dei capi d' amministrazione onde giungere a una soluzione uniforme, in quanto essa veniva risolta in modo diverso dalle varie istituzioni interessate.
8 Dopo aver inviato, in data 28 gennaio 1993, un sollecito al segretario generale del Parlamento, il ricorrente riceveva il 2 febbraio successivo la decisione recante l' esplicito diniego del suo reclamo. In questa decisione il segretario generale, dopo aver rilevato che non disponeva ancora del parere delle altre istituzioni, onde stabilire una soluzione comune, osservava che le norme di cui all' art. 10 dell' allegato VII dello Statuto si applicavano, a norma dell' art. 25 del RAA, anche agli agenti rientranti nell' ambito di applicazione del RAA e che le norme in materia di corresponsione delle indennità giornaliere dovevano pertanto interpretarsi e applicarsi in modo unitario e coerente. Orbene, un periodo massimo di un anno, per quanto concerne il beneficio delle indennità giornaliere, sarebbe contemplato sia dall' art. 25 del RAA per gli agenti temporanei, sia dall' art. 65 della medesima normativa per gli agenti ausiliari, vale a dire nei casi di rapporto di impiego precari presso le Comunità, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo della situazione di fatto. In definitiva, da tutte queste disposizioni sarebbe emerso che il beneficio delle indennità giornaliere sarebbe stato concepito come un sussidio iniziale a carattere appunto temporaneo e presuntivo, in quanto non si chiederebbe all' interessato la prova delle spese sostenute. La somma così corrisposta non sarebbe versata neanche in funzione della posizione statutaria rivestita dal beneficiario; di conseguenza, essa non potrebbe essere prorogata oltre il limite più favorevole stabilito dalla normativa regolamentare, a causa del mero cambiamento della natura del rapporto di lavoro tra il beneficiario e l' istituzione".
3 In seguito al rigetto del suo reclamo da parte del Parlamento, il 9 febbraio 1993 il signor Vienne proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all' annullamento della decisione del Parlamento 2 febbraio 1993 e alla condanna di quest' ultimo al versamento in suo favore dell' importo di 170 239 BFR, maggiorato degli interessi di mora.
4 Nella sentenza impugnata il Tribunale accoglieva tale ricorso.
5 A sostegno della propria impugnazione, il Parlamento deduce vari motivi relativi a violazioni del diritto comunitario commesse dal Tribunale. In primo luogo, il Parlamento assume che la sentenza pronunciata contiene un errore di diritto per quanto riguarda l' interpretazione dell' art. 71 dello Statuto e, in secondo luogo, fa valere vari errori di diritto in ordine all' applicazione dell' art. 10 dell' allegato VII dello Statuto.
Sul motivo relativo all' erronea interpretazione dell' art. 71 dello Statuto
6 L' art. 71 dello Statuto recita:
"Il funzionario ha diritto, alle condizioni fissate dall' allegato VII, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell' entrata in servizio (...)".
7 Il Parlamento contesta al Tribunale il fatto di aver commesso un errore di diritto interpretando la nozione di "entrata in servizio" di cui all' art. 71 dello Statuto "nel senso che essa riguarda unicamente l' entrata in servizio a seguito della nomina formale a un posto come dipendente di ruolo" (punto 32 della sentenza).
8 Esso argomenta che non soltanto i dipendenti di ruolo a seguito della loro nomina formale, ma anche gli agenti temporanei e gli agenti ausiliari effettuano una "entrata in servizio" e che la concessione delle indennità giornaliere deve pertanto conseguire alla primissima entrata in servizio dell' agente presso le Comunità, in modo da escludere che la stessa indennità sia versata due volte alla stessa persona per lo stesso motivo.
9 Nel punto 32 della sentenza il Tribunale ha ritenuto che:
"(...) l' art. 71 dello Statuto dispone che, alle condizioni fissate dall' allegato VII, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute, tra l' altro, in occasione della sua 'entrata in servizio' . Orbene, le mansioni svolte da un dipendente di ruolo possono giuridicamente distinguersi da quelle espletate da un agente temporaneo o ausiliario, in quanto gli interessati si trovano in posizioni statutarie diverse (v. precitata sentenza Sperber/Corte di giustizia, punto 8). La sopra menzionata nozione di 'entrata in servizio' può quindi interpretarsi nel senso che essa riguarda unicamente l' entrata in servizio a seguito della nomina formale a un posto come dipendente di ruolo (...)".
10 Al riguardo, si deve constatare che il rimborso spese dovuto, rispettivamente, ai dipendenti di ruolo, agli agenti temporanei e, infine, agli agenti ausiliari è disciplinato da norme distinte. Così, l' art. 71 dello Statuto disciplina il rimborso spese per i soli dipendenti di ruolo. Il RAA detta disposizioni relative al rimborso spese degli agenti temporanei e ausiliari. L' art. 22 del RAA prevede espressamente che l' agente temporaneo ha diritto "al rimborso delle spese sostenute in occasione dell' entrata in servizio" e dichiara applicabile, in particolare, l' art. 10 dell' allegato VII dello Statuto. L' art. 69 del RAA riconosce del pari all' agente ausiliario il diritto alle indennità giornaliere previste da tale norma. Ognuna delle tre entrate in servizio attribuisce quindi un diritto alle indennità giornaliere alle condizioni stabilite da ciascuna norma. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente ritenuto che l' entrata in servizio di cui all' art. 71 dello Statuto si riferiva soltanto ai dipendenti di ruolo.
11 Il Parlamento non può trarre argomento dalla sentenza della Corte 15 luglio 1960, cause riunite 27/59 e 39/59, Campolongo/Alta Autorità (Racc. pag. 765). Il principio dell' unità funzionale delle Comunità sancito in tale sentenza non può applicarsi a rapporti di lavoro successivi nell' ambito di una stessa istituzione. Nella causa Campolongo, la Corte ha escluso il riconoscimento di un' indennità di nuova sistemazione per il motivo che questa nuova sistemazione costituiva, al tempo stesso, una prima sistemazione presso un' altra istituzione, la quale aveva già concesso all' interessato un' indennità finalizzata a compensare lo stesso evento. Per contro, nella presente causa, le diverse entrate in servizio costituiscono eventi successivi, ciascuno dei quali giustifica un rimborso delle spese.
12 Questo motivo è pertanto infondato.
Sui motivi relativi ad errori di diritto commessi nell' applicazione dell' art. 10 dell' allegato VII dello Statuto
13 L' art. 10 dell' allegato VII dello Statuto così dispone:
"Il funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all' articolo 20 dello Statuto ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2, a un' indennità giornaliera (...)".
14 Il Parlamento ritiene, in primo luogo, che il Tribunale sia incorso in errore di diritto avendo stabilito come condizione per l' attribuzione di indennità giornaliere la mancata concessione di un' indennità di prima sistemazione, o non avendo applicato tale condizione. A suo parere, o il Tribunale ha correttamente ritenuto che siffatta condizione discendesse dall' art. 10 dell' allegato VII dello Statuto, nel qual caso esso avrebbe omesso di applicarla alla situazione del signor Vienne, il quale, contrariamente a quanto afferma la sentenza e conformemente a documenti agli atti, ha ricevuto un' indennità di prima sistemazione oppure il Tribunale ha erroneamente fatto discendere questa condizione dall' art. 10 dell' allegato VII. Il Parlamento fa riferimento, in proposito, al punto 27 della sentenza impugnata.
15 In tale punto della sentenza il Tribunale ha dichiarato:
"Si deve osservare, in limine, che l' oggetto della presente controversia si limita al punto se il ricorrente, nella sua veste di dipendente in prova, che non abbia ancora traslocato né percepito indennità di prima sistemazione, abbia diritto al versamento delle indennità giornaliere, di cui all' art. 10, n. 2, lett. b), dell' allegato VII dello Statuto, relativamente all' ultima parte del periodo di prova aumentato di un mese. Gli artt. 25 e 69 del RAA ° segnatamente i limiti temporali da essi previsti ° non si applicano alla fattispecie; tali articoli hanno infatti disciplinato la corresponsione delle indennità giornaliere nei periodi precedenti a quello di cui trattasi (...)".
16 L' interpretazione che il Parlamento intende attribuire al punto 27 della sentenza è errata, in quanto il Tribunale non ha enunciato in esso alcuna condizione per la concessione delle indennità giornaliere. Il brano della frase che menziona l' indennità di prima sistemazione, che contiene solo constatazioni di fatto non censurabili in sede di gravame, ha valore meramente descrittivo. L' unica questione di diritto richiamata al punto 27 è quella della norma applicabile alla concessione delle indennità giornaliere ai dipendenti in prova.
17 Conseguentemente, questo motivo deve essere disatteso.
18 II Parlamento assume, in secondo luogo, che il Tribunale è incorso in errore di diritto respingendo la tesi secondo la quale il signor Vienne non poteva fruire delle indennità giornaliere in quanto non soddisfaceva la condizione, stabilita dall' art. 10 dell' allegato VII dello Statuto, che impone di dimostrare la necessità di un mutamento di residenza. A suo parere, il signor Vienne aveva già mutato residenza in occasione della sua entrata in servizio iniziale.
19 Al punto 31 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che:
"(...) tale tesi ignora il carattere continuo e durevole dell' obbligo di rimborso che la norma suddetta impone alle istituzioni nei confronti dei dipendenti".
20 Questa valutazione del Tribunale è ineccepibile.
21 La residenza della quale occorre tener conto ai fini dell' art. 10 dell' allegato VII è quella nella quale l' interessato mantiene il centro dei propri interessi. Per aver diritto alle indennità giornaliere, è sufficiente che egli non possa continuare a dimorare nella precedente residenza. Simile interpretazione si rende necessaria in quanto l' obiettivo delle indennità giornaliere è quello di compensare gli inconvenienti derivanti in capo all' interessato dal suo rapporto di lavoro precario. Come il Tribunale ha correttamente rilevato, tale precarietà continua a sussistere per ciascuno dei tre periodi contraddistinti dallo Statuto e dal RAA.
22 Il secondo motivo, relativo all' art. 10, deve pertanto essere respinto.
23 Il Parlamento contesta infine al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nella valutazione della finalità perseguita dalle indennità giornaliere, richiamandosi all' art. 9 dell' allegato VII dello Statuto.
24 Al punto 34 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che:
"(...) sembra ragionevole indurre il dipendente di cui trattasi ad astenersi da un trasloco il quale, ove la nomina in ruolo non abbia luogo, sarebbe prematuro e causerebbe, a norma dell' art. 9, nn. 1 e 2, dell' allegato VII dello Statuto, in caso di cessazione dal servizio da parte di un dipendente, un doppio rimborso delle spese di trasloco (...)".
25 Secondo il Parlamento, tale doppio rimborso viene già escluso dalla successiva condizione, enunciata dall' art. 9, n. 3, primo comma, dell' allegato VII dello Statuto, secondo la quale:
"Il funzionario di ruolo deve effettuare il trasloco nell' anno successivo alla scadenza del periodo di prova".
26 Il Parlamento interpreta questa disposizione nel senso che il dipendente deve attendere la sua nomina in ruolo prima di poter effettuare un trasloco le cui spese possano essergli rimborsate. L' interpretazione attribuita dal Tribunale all' art. 9 conferirebbe quindi all' art. 10 una finalità che esso non possiede.
27 Occorre rilevare che, sebbene l' applicazione dell' art. 9 dell' allegato VII dello Statuto non costituisca oggetto della presente controversia, dalla sua interpretazione emerge tuttavia una conclusione opposta a quella suggerita dal Parlamento. Il n. 3, primo comma, di questo articolo presuppone chiaramente che il rapporto di lavoro dell' interessato rimanga precario sino alla fine del periodo di prova. La posizione del dipendente si consolida infatti solo dopo la sua nomina in ruolo.
28 Pertanto, la corretta interpretazione dell' art. 9, n. 3, dell' allegato VII dello Statuto offre solo un ulteriore argomento a favore della continuazione della concessione delle indennità giornaliere per tutto questo periodo caratterizzato dalla precarietà.
29 Conseguentemente, nemmeno questo motivo può essere accolto.
30 Risulta dalle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Parlamento è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Parlamento è condannato alle spese.
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