Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Residui di antiparassitari sui o nei prodotti di origine vegetale ° Direttiva 90/642 ° Inapplicabilità ai residui di clorprofam e di profam
(Trattato CE, artt. 30 e 36; direttiva del Consiglio 90/642/CEE)
Massima
La direttiva 90/642, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, non osta a una normativa nazionale che fissa percentuali massime autorizzate per i residui di clorprofam e di profam sulle patate, nonché le modalità di controllo dell' osservanza di dette percentuali, fatti salvi gli artt. 30 e 36 del Trattato.
Infatti, non essendo detta direttiva applicabile ai residui dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, spetta al legislatore nazionale fissarne le percentuali massime autorizzate nonché le modalità dei controlli a essi relativi.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-54/94 e C-74/94,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal giudice incaricato delle indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata nei procedimenti penali dinanzi ad essa pendenti contro
Ulderico Cacchiarelli (causa C-54/94)
e
Gino Stanghellini (causa C-74/94),
domande vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/642/CEE, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 71),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris (relatore) e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate per la Commissione delle Comunità europee dal signor E. de March, consigliere giuridico, e dal signor G. Berscheid, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 dicembre 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze 22 dicembre 1993 e 13 gennaio 1994, pervenute in cancelleria rispettivamente l' 8 e il 28 febbraio 1994, il giudice incaricato delle indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/642/CEE, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 71).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di indagini che il giudice competente ha avviato ai fini dell' eventuale esercizio di azioni penali contro due cittadini italiani, imputati di aver violato la normativa italiana sui residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerati sui o nei prodotti destinati all' alimentazione, la quale garantiva il recepimento nell' ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie in materia.
3 Dalle ordinanze di rinvio emerge che alcuni controlli effettuati nei mesi di marzo e, rispettivamente, di aprile 1993 dall' amministrazione sanitaria nella regione Marche, i quali avevano avuto ad oggetto, in un primo caso, campioni di patate fritte surgelate, hanno rivelato la presenza di clorprofam e di profam in concentrazione nettamente superiore al limite massimo fissato con l' ordinanza del ministro della Sanità 18 luglio 1990 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Supplemento ordinario, 30 agosto 1990, n. 202). Nel secondo caso, i controlli, effettuati su campioni di patate fritte venduti all' ingrosso, hanno rivelato che la presenza di clorprofam sul prodotto integro superava nettamente il limite massimo autorizzato, mentre il prodotto sbucciato lo rispettava.
4 Nutrendo dubbi sul corretto recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti la materia da parte della normativa italiana, in base alla quale erano perseguibili i comportamenti controversi, il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/642/CEE, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, debba intendersi come comprensiva anche del diserbante per cui è processo.
2) Se il governo della Repubblica italiana, attraverso l' atto di recepimento della suddetta direttiva costituito dal decreto del ministro della Sanità 23 dicembre 1992 e tenendo conto dell' interpretazione ufficiale fornita dallo stesso governo, abbia o no dato corretta e puntuale attuazione nell' ordinamento interno alla direttiva per la parte concernente le modalità di campionamento e analisi delle patate ai fini della verifica del rispetto dei limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari".
5 Con ordinanza del presidente 11 marzo 1994, le due cause sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura.
Sulla normativa comunitaria applicabile
6 Occorre rilevare, in via preliminare, che il Consiglio ha adottato, in primo luogo, in data 23 novembre 1976, la direttiva 76/895/CEE, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340, pag. 26), la quale prevede, all' art. 6, n. 1, che l' osservanza delle quantità massime da essa fissate deve essere controllata dagli Stati membri.
7 Ai sensi dell' art. 1, detta direttiva "(...) riguarda i prodotti destinati all' alimentazione umana (...) compresi nelle voci della Tariffa doganale comune riportate nell' allegato I, laddove su o in tali prodotti si trovino residui di antiparassitari elencati nell' allegato II". Le patate non figurano tuttavia nelle voci della Tariffa doganale comune riportate nell' allegato I. Peraltro, né il clorprofam né il profam figuravano inizialmente nell' allegato II. Soltanto con la direttiva del Consiglio 19 luglio 1982, 82/528/CEE (GU L 234, pag. 1), adottata in base all' art. 5 della direttiva 76/895, il clorprofam, che è un diserbante, è stato inserito nell' allegato II di detta direttiva.
8 Il Consiglio ha adottato, in secondo luogo, in data 27 novembre 1990, la direttiva 90/642, il cui art. 3, n. 2, impone agli Stati membri di garantire l' osservanza delle quantità massime da essa fissate per i residui di antiparassitari.
9 L' art. 1, n. 1, di detta direttiva dispone che essa "(...) riguarda i prodotti che rientrano nei gruppi di prodotti elencati nella prima colonna dell' allegato (...)" e, inoltre, che "l' elenco dei residui di antiparassitari interessati e delle relative quantità massime ammesse è stabilito dal Consiglio (...)". Anche se le patate sono effettivamente menzionate nell' allegato della direttiva, per contro, l' elenco degli antiparassitari previsto dalla considerata disposizione, che è stato stabilito solo con la direttiva del Consiglio 29 giugno 1993, 93/58/CEE (GU L 211, pag. 6), non comprende né il clorprofam né il profam.
10 Quanto al rapporto fra le due direttive, dai 'considerando' dal tredicesimo al sedicesimo nonché dall' art. 1 della direttiva 90/642 emerge che questa direttiva lascia impregiudicata la direttiva 76/895, ma intende sostituirla progressivamente, a mano a mano che i residui di antiparassitari menzionati nella direttiva 76/895 vengano riprodotti nella direttiva 90/642 e vengano fissate quantità obbligatorie.
11 Da quanto precede risulta pertanto che la direttiva 76/895 non si applica alle cause a quo, poiché le patate non figurano nel suo allegato I. E' questo evidentemente il motivo per il quale le questioni del giudice nazionale non si riferiscono a tale direttiva.
12 Si deve osservare inoltre che neanche la direttiva 90/642 si applica alla specie. Infatti, anche se le patate sono menzionate nel suo allegato, il clorprofam e il profam non sono tuttavia riprodotti nell' elenco stabilito con la precitata direttiva 93/58.
Sulle questioni pregiudiziali
13 Dalle ordinanze di rinvio emerge che con le sue questioni, da esaminarsi in modo congiunto, il giudice a quo mira in sostanza a stabilire se la direttiva 90/642 osti a una normativa nazionale che fissa percentuali massime autorizzate per i residui di clorprofam e di profam sulle patate e dispone che i controlli necessari devono essere effettuati non sulla merce intera, ma su quella sbucciata.
14 Dalle precedenti considerazioni risulta che la direttiva 90/642 non si applica ai residui dei prodotti fitosanitari di cui trattasi nei giudizi a quo. Pertanto, in mancanza di armonizzazione comunitaria in materia, spetta al legislatore nazionale fissare le percentuali massime autorizzate per i residui dei prodotti di cui trattasi, nonché le modalità dei controlli ad essi relativi, fatta salva tuttavia l' osservanza degli artt. 30 e 36 del Trattato CE.
15 Si deve pertanto risolvere la questione pregiudiziale nel senso che la direttiva 90/642, nella versione vigente al momento dei fatti di cui trattasi, non osta ad una normativa nazionale che fissa percentuali massime autorizzate per i residui di clorprofam e di profam sulle patate, nonché le modalità di controllo dell' osservanza di dette percentuali, fatti salvi gli artt. 30 e 36 del Trattato CE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal giudice incaricato delle indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata con ordinanze 22 dicembre 1993 e 13 gennaio 1994, dichiara:
La direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/642/CEE, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, non osta a una normativa nazionale che fissa percentuali massime autorizzate per i residui di clorprofam e di profam sulle patate nonché le modalità di controllo dell' osservanza di dette percentuali, fatti salvi gli artt. 30 e 36 del Trattato CE.
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