Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Bevande del tipo "sangría" costituite per oltre il 50% di vino di uve fresche, con estratti di frutta, acqua e zucchero ° Classificazione nella voce 2205 della nomenclatura combinata
Massima
La voce 2205 (vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche) della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nelle versioni di cui al regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, e al regolamento n. 3174/88, che modifica il suo allegato I, dev' essere interpretata nel senso ch' essa comprende una bevanda denominata "sangría" costituita per oltre il 50% da vino di uve fresche, con acqua, zucchero ed estratti di frutta. Infatti, l' acqua e lo zucchero aggiunti in quantitativi ragionevoli non modificano il carattere essenziale della bevanda, conferito dal vino aromatizzato.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-59/94 e C-64/94,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Cour d' appel di Pau (Francia) nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra
Ministre des Finances
e
Société Pardo & Fils (C-59/94),
e tra
Ministre des Finances
e
Camicas SARL (C-64/94),
domanda vertente sull' interpretazione delle voci 2205 e 2206 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nelle versioni di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), e al regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori G. Hirsch (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per le società Pardo & Fils e Camicas SARL, dalla SCPA Girard, Bournilhas, Citron, avvocati del foro di Parigi;
° per il governo francese (causa C-59/94), dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Nicolas Eybalin, segretario per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
° per il governo spagnolo (causa C-64/94), dal signor Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, membro del servizio giuridico dello Stato per il contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, e Hervé Lehmann, avvocato del foro di Parigi,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 marzo 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con due sentenze 8 dicembre 1993, pervenute in cancelleria l' 11 e il 15 febbraio 1994, la Cour d' appel di Pau ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale, identica nelle due cause, vertente sull' interpretazione delle voci 2205 e 2206 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nelle versioni di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), e al regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di due controversie fra le società Pardo & Fils e Camicas, attrici nelle cause principali (in prosieguo: la "Pardo" e la "Camicas"), ed il ministro delle Finanze, convenuto nelle cause principali, a proposito della classificazione doganale della bevanda denominata "sangría".
3 Nel 1988 e nel 1989 la Pardo e la Camicas, spedizionieri doganali francesi, importavano dalla Spagna in Francia grandi quantitativi di sangría.
4 In tale periodo, esistevano ancora, per un periodo transitorio, dazi doganali tra il Regno di Spagna e gli altri Stati membri.
5 Dal fascicolo di causa risulta che la sangría in questione era un miscuglio di vino di uve fresche (oltre il 50%), di acqua (tra il 30% e il 36%), di zucchero e di estratti di frutta, avente un tenore d' alcol pari al 6,97%.
6 La Pardo e la Camicas dichiaravano la merce come rientrante nella voce 2205, che riguarda i "vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche". L' amministrazione doganale francese classificava cionondimeno la sangría considerata nella voce 2206 00, che si riferisce ad "altre bevande fermentate (ad esempio: sidro, sidro di pere, idromele)" e dà luogo alla riscossione di dazi doganali più elevati. La Pardo e la Camicas impugnavano in giudizio tale classificazione.
7 Constatando che le due controversie sottopostele ponevano la stessa questione d' interpretazione della Tariffa doganale comune, la Cour d' appel di Pau ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se la bevanda denominata sangría, composta per più del 50% da vino di uve fresche (voce doganale 2204), debba essere classificata nell' ambito della voce 2205 ovvero della voce 2206 della Tariffa doganale comune".
8 Con ordinanza 15 febbraio 1995, il presidente della Seconda Sezione della Corte, in conformità all' art. 43 del regolamento di procedura, ha riunito i procedimenti C-59/94 e C-64/94 ai fini della fase orale e della sentenza.
9 Per risolvere la questione sollevata, occorre rilevare che, per la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, le versioni della Tariffa doganale comune vigenti nel 1988 e nel 1989 sono i regolamenti nn. 2658/87 e 3174/88, già citati. Le loro voci pertinenti sono identiche e formulate come segue:
° 2204 vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d' alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:
(...)
° 2205 vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
(...)
° 2206 00 altre bevande fermentate (ad esempio: sidro, sidro di pere, idromele):
(...).
10 Secondo una giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite nel testo della voce della TDC e delle note delle sezioni e dei capitoli. Allo stesso modo, è giurisprudenza costante, ai fini dell' interpretazione della Tariffa doganale comune che, tanto le note che precedono i capitoli della TDC, quanto le note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale costituiscono mezzi importanti per garantire l' applicazione uniforme di tale tariffa e come tali possono essere considerati strumenti validi per l' interpretazione della stessa (sentenza 9 agosto 1994, causa C-395/93, Neckermann Versand, Racc. pag. I-4027, punto 5).
11 Si deve rilevare che la bevanda in causa dovrebbe classificarsi nella voce 2205 qualora non contenesse né acqua né zucchero e corrispondesse esattamente alla designazione dei "vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche".
12 Va quindi accertato se l' aggiunta d' acqua e di zucchero incida su tale classificazione.
13 Il governo francese assume che dal testo della voce 2205, come pure della voce 2204, risulta che queste comprendono solo i vini puri, privi di qualsiasi aggiunta di bevanda non alcolica.
14 Questo argomento non può essere accolto.
15 A questo proposito, occorre ricordare le regole generali per l' interpretazione della nomenclatura combinata, enunciate nel titolo I, sezione A, della prima parte dell' allegato I dei regolamenti nn. 2658/87 e 3174/88, già citati.
16 Secondo la regola generale 2.b), infatti, "qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisse a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie (...)". Ne risulta che la voce 2205 non comprende unicamente i vini puri senza aggiunta d' acqua.
17 Questa interpretazione è suffragata dalle note esplicative adottate dal consiglio di cooperazione doganale e relative alla voce 2204. Queste escludono dalla voce 2204 le "bevande a base di vino della voce n. 22.05". L' espressione "a base di vino" implica che le bevande comprese nella voce 2205 possono, in particolare, contenere una certa quantità d' acqua.
18 Ai sensi della regola generale 3.b), la classificazione dei prodotti misti dipende dalla materia o dall' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale, quando, come nel caso di specie, la merce sembra dover essere classificata in due voci senza che si applichi la regola 3.a).
19 E' pacifico che il vino aromatizzato conferisce il carattere essenziale ad una bevanda come la sangría considerata, contenente per oltre il 50% vino di uve fresche, nonché estratti di frutta, acqua e zucchero. Aggiunti in quantitativi ragionevoli l' acqua e lo zucchero non possono cambiare il carattere essenziale del vino aromatizzato. La bevanda di cui trattasi rientra quindi nella voce 2205.
20 Questo risultato trova conferma nelle note esplicative della nomenclatura combinata emanate dalla Commissione, secondo le quali la voce 2205 comprende in particolare "le bevande dette 'sangría' a base di vino, aromatizzate, ad esempio, al limone o all' arancia".
21 Dalle considerazioni che precedono risulta che la questione sollevata dal giudice nazionale va risolta dichiarando che la voce 2205 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nelle versioni di cui ai regolamenti nn. 2658/87 e 3174/88, dev' essere interpretata nel senso ch' essa comprende una bevanda denominata "sangría" costituita per oltre il 50% da vino di uve fresche, con acqua, zucchero ed estratti di frutta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dai governi francese e spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d' appel di Pau con sentenze 8 dicembre 1993, dichiara:
La voce 2205 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nelle versioni di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, e al regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, dev' essere interpretata nel senso ch' essa comprende una bevanda denominata "sangría" costituita per oltre il 50% da vino di uve fresche, con acqua, zucchero ed estratti di frutta.
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