Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Questionario annuale sull'applicazione del regime inviato agli Stati membri - Comunicazione alla Commissione - Riduzione forfettaria degli anticipi relativi alle spese agricole in caso di inosservanza del termine fissato - Decisione 93/673 - Base giuridica - Violazione del regolamento n. 729/70 o del principio di proporzionalità - Insussistenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70; regolamento (CEE) della Commissione n. 536/93, art. 8, quarto trattino; decisione della Commissione 93/673)
Massima
Nell'adottare la decisione 93/673, che fissa la riduzione forfettaria degli anticipi relativi alle spese agricole in caso di mancato rispetto delle disposizioni concernenti la comunicazione del questionario annuale sull'applicazione del regime del prelievo supplementare sul latte, e, in particolare, nello stabilire un tasso di riduzione dell'1% dell'importo globale versato allo Stato membro per l'esercizio finanziario precedente in caso di comunicazione tardiva, un tasso dello 0,5% del medesimo importo globale in caso di calcolo inesatto del prelievo in misura superiore al 10% e un tasso dello 0,04% per ogni dato mancante, la Commissione ha agito in ossequio all'art. 8, quarto trattino, del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare, il quale impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare il questionario di cui trattasi, correttamente compilato, prima della data indicata ed autorizza la Commissione a operare una riduzione degli anticipi non solo quando il questionario non è comunicato entro il termine fissato, ma anche quando è incompleto o inesatto.
La citata decisione non contravviene al regolamento n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune, poiché la riduzione degli anticipi, che non può avere carattere definitivo, non esclude il controllo della sua fondatezza nell'ambito della liquidazione dei conti imposta dal suddetto regolamento. In tale sede lo Stato membro interessato sarà in grado di esporre le proprie ragioni in merito alla legittimità della riduzione, di modo che i diritti della difesa saranno garantiti.
Infine, la decisione non viola il principio di proporzionalità, in quanto mira a precisare, a garanzia di un'uniforme applicazione e della certezza del diritto, le modalità di applicazione della riduzione degli anticipi e definisce, a tal fine, i vari casi di inosservanza che comportano l'applicazione di un corrispondente tasso di riduzione. A tal proposito, le caratteristiche derivanti dalla natura forfettaria delle modalità di riduzione non possono rendere quest'ultima sproporzionata in rapporto al suo scopo. Dette modalità non sembrano di per sé sproporzionate rispetto all'importanza di una comunicazione effettuata nelle debite forme, ai fini della gestione del regime del prelievo.
Parti
Nella causa C-69/94,
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Edwige Belliard, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari Esteri, e dal signor Jean-Louis Falconi, segretario degli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 1993, 93/673/CE, che fissa la riduzione forfettaria degli anticipi relativi alle spese agricole in caso di mancato rispetto delle disposizioni concernenti la comunicazione del questionario annuale sull'applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio (GU L 310, pag. 44),
LA CORTE
(Sesta Sezione)
composta dai signori J.L. Murray, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 27 giugno 1996, in occasione della quale il governo francese era rappresentato dal signor Frédéric Pascal, addetto dell'amministrazione centrale presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari Esteri, in qualità di agente, e la Commissione dal signor Gérard Rozet,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 21 febbraio 1994, la Repubblica francese, in forza dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE, ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 1993, 93/673/CE, che fissa la riduzione forfettaria degli anticipi relativi alle spese agricole in caso di mancato rispetto delle disposizioni concernenti la comunicazione del questionario annuale sull'applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio (GU L 310, pag. 44; in prosieguo: la «decisione controversa»).
2 Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, un regime di prelievo supplementare sul latte è stato istituito mediante il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), e mediante il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13). Detto regime, prorogato sino al 31 marzo 1993, è stato ripristinato, per sette periodi consecutivi di dodici mesi, con alcune modifiche volte a migliorarlo e a semplificarlo, mediante il regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).
3 Per quanto concerne la natura e l'uso del prelievo, l'art. 10 del regolamento n. 3950/92 prevede:
«Il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario».
4 Sulla base della delega prevista all'art. 11 di quest'ultimo regolamento, secondo il quale «le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare le caratteristiche del latte, fra cui il contenuto di grassi, ritenute rappresentative per stabilire i quantitativi di latte consegnati o acquistati sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68», la Commissione ha emanato il regolamento (CEE) 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12). L'art. 8, quarto trattino, di quest'ultimo così dispone:
«Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- (...)
- (...)
- (...)
- ogni anno, anteriormente al 1_ settembre, l'accluso questionario debitamente compilato; se tale scadenza non è rispettata, la Commissione procede a una riduzione forfettaria degli anticipi concessi sulle spese agricole».
5 In merito al mancato rispetto del termine, il quinto `considerando' di questo regolamento così si esprime:
«(...) l'esperienza acquisita ha dimostrato che il regime non era pienamente efficiente a causa di forti ritardi sia nella comunicazione dei dati relativi alla raccolta o alla vendita diretta, sia nel pagamento del prelievo; (...) occorre pertanto trarre da questa constatazione le conclusioni che si impongono, emanando disposizioni rigorose, corredate di sanzioni, per quanto riguarda le scadenza di comunicazione ed i termini di pagamento».
6 In base all'art. 8, quarto trattino, del regolamento n. 536/93, la Commissione ha adottato la decisione controversa, nella quale compaiono i tre articoli seguenti:
«Articolo 1
Qualora il questionario allegato al regolamento (CEE) n. 536/93 non sia stato comunicato entro il 1_ settembre di ogni anno, la Commissione procede, nei confronti degli Stati membri interessati, alla riduzione per il mese di settembre degli anticipi relativi alle spese a concorrenza dell'1% dell'importo globale versato allo Stato membro interessato per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a titolo dell'esercizio finanziario precedente.
Articolo 2
Qualora, in base ai dati comunicati mediante il questionario allegato al regolamento (CEE) n. 536/93, il calcolo del prelievo dovuto alla Comunità risulti inesatto in misura superiore al 10%, la Commissione procede nei confronti degli Stati membri interessati alla riduzione degli anticipi relativi alle spese a concorrenza dello 0,5% dell'importo globale versato allo Stato membro interessato per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a titolo dell'esercizio finanziario precedente quello durante il quale ha potuto essere dimostrata l'inesattezza.
Articolo 3
Qualora le risposte al questionario allegato al regolamento (CEE) n. 536/93 siano incomplete, la Commissione procede nei confronti degli Stati membri interessati alla riduzione degli anticipi relativi alle spese a concorrenza dello 0,04%, per ogni dato mancante, dell'importo globale versato allo Stato membro interessato per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a titolo dell'esercizio finanziario precedente».
7 A sostegno del ricorso da essa presentato avverso la decisione controversa, la Repubblica francese sviluppa tre motivi di annullamento fondati
- sulla violazione degli artt. 8, quarto trattino, del regolamento n. 536/93 e 11 del regolamento n. 3950/92, nonché di talune forme sostanziali;
- sulla violazione del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), nonché
- sulla violazione del principio di proporzionalità.
Sul primo motivo, fondato sulla violazione degli artt. 8, quarto trattino, del regolamento n. 536/93 e 11 del regolamento n. 3950/92
8 Questo motivo si articola in due parti.
Sulla censura fondata sulla violazione dell'art. 8, quarto trattino, del regolamento n. 536/93
9 Il governo francese sostiene che l'art. 8, quarto trattino, del regolamento n. 536/93 costituiva il fondamento giuridico idoneo soltanto per l'adozione dell'art. 1 della decisione controversa, non già per quella degli artt. 2 e 3. Il suddetto art. 8, quarto trattino, prevedrebbe una riduzione forfettaria degli anticipi concessi sulle spese agricole nella sola ipotesi in cui il questionario di cui trattasi sia comunicato in ritardo alla Commissione, vale a dire dopo il termine stabilito; sarebbero pertanto escluse le ipotesi del questionario inesatto, che è oggetto dell'art. 2 della decisione controversa, e del questionario incompleto, di cui all'art. 3 di detta decisione.
10 Per quanto riguarda in particolare le sanzioni previste nei casi di questionari inesatti o incompleti, i principi generali del diritto e, in particolare, quello della legalità della pena esigerebbero che le sanzioni siano tassativamente previste in un testo e che siano interpretate in senso restrittivo.
11 La Commissione ritiene, al contrario, che l'art. 8, quarto trattino, del regolamento n. 536/93 costituisca una base giuridica sufficiente all'adozione della decisione controversa che prevede conseguenze finanziarie negative nell'ipotesi di un questionario non correttamente compilato. I dati forniti dai questionari sarebbero indispensabili per la completa efficacia del regime delle quote di latte e perché la Commissione possa assumersi puntualmente le proprie responsabilità di gestione. L'assolvimento di tale compito risulterebbe compromesso in caso di risposte incomplete.
12 Dall'enunciato dell'art. 8, quarto trattino, prima frase, del regolamento n. 536/93 discende che questa disposizione impone agli Stati membri un duplice obbligo. Questi ultimi devono non solo comunicare il questionario di cui trattasi anteriormente alla data indicata, vale a dire al 1_ settembre di ogni anno, ma devono anche comunicarlo correttamente compilato.
13 Pertanto, gli obblighi imposti dall'art. 8, quarto trattino, prima frase, del regolamento n. 536/93 non possono considerarsi adempiuti se il contenuto del questionario comunicato in tempo non è né esatto né completo. Una riduzione forfettaria degli anticipi, ai sensi della seconda frase di questa disposizione, viene pertanto operata quando si verifica una delle tre ipotesi elencate nella decisione controversa, vale a dire se il questionario di cui trattasi non è comunicato anteriormente al 1_ settembre o se il questionario comunicato entro tale termine è incompleto o, in una certa misura, inesatto.
14 Tale interpretazione è corroborata dallo scopo del questionario e dal ruolo che questo documento svolge nell'ambito della gestione del regime del prelievo supplementare istituito con il regolamento n. 3950/92.
15 La gestione di questo regime che ha istituito un sistema di responsabilità finanziaria, vale a dire il prelievo supplementare, è affidata sia agli Stati membri sia alla Commissione. Essa comprende, in particolare, due tipi di attività, vale a dire, da un lato, la riscossione del prelievo, la sua verifica e il versamento del ricavato del prelievo alla Comunità e, dall'altro, l'adozione di eventuali misure d'intervento correttrici alla luce degli sviluppi e degli adeguamenti strutturali, così come risulta dai `considerando' sedicesimo e diciassettesimo del regolamento n. 3950/92.
16 Conformemente al suo secondo `considerando', il regolamento n. 536/93 enuncia le norme di controllo che consentono di verificare la regolarità di riscossione del prelievo. A norma dell'art. 7 del regolamento n. 536/93, i provvedimenti di controllo sono affidati alle competenti autorità nazionali; queste ultime sono obbligate, ai sensi dell'art. 8, quarto trattino, di questo regolamento, ad informare ogni anno la Commissione, mediante il suddetto questionario, in merito ai risultati relativi all'attività di riscossione del prelievo.
17 In base alle allegazioni della Commissione, non contestate dal governo francese, questa istituzione deve ottenere dette informazioni, relative alla riscossione dei prelievi, per valutare tempestivamente se e in che modo saranno ottenuti gli effetti previsti dal regime delle quote di latte sulla produzione e per determinare il loro impatto, in termini di bilancio, sull'esercizio in corso e sugli esercizi successivi in conseguenza degli sviluppi della suddetta produzione. Infatti, il ricavato del prelievo riscosso dallo Stato membro è versato da quest'ultimo alla Comunità, per la precisione al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il «FEAOG»), il quale lo utilizza, conformemente all'art. 10 del regolamento n. 3950/92, per finanziare le spese utili a stabilizzare e regolarizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari.
18 Ebbene, il questionario è utile alla Commissione, affinché essa possa svolgere correttamente il suo compito nell'ambito della procedura di bilancio, solo se esso riflette fedelmente la situazione relativa alla riscossione dei prelievi. Ciò può realizzarsi solo nel caso in cui i dati in esso contenuti siano esatti e completi.
19 Per quanto concerne eventuali misure d'intervento, queste ultime possono essere proposte dalla Commissione solo se essa dispone di informazioni corrette e complete. In considerazione della necessità di eventuali misure adeguate e confacenti allo sviluppo reale, il questionario deve pertanto essere affidabile, di modo che esso deve contenere dati esatti e completi.
20 In ultimo, occorre ricordare le sentenze 17 ottobre 1991, causa C-342/89, Germania/Commissione (Racc. pag. I-5031, punto 16), e causa C-346/89, Italia/Commissione (Racc. pag. I-5057, punto 16), secondo le quali la Commissione ha il potere di ridurre le somme dovute come anticipi mensili qualora constati che l'ente nazionale, in violazione del diritto comunitario, non ha riscosso talune somme destinate al FEAOG.
21 Ebbene, la Commissione può esercitare il potere ad essa così conferito, indipendentemente dal suo potere ex art. 8, quarto trattino, del regolamento n. 536/93, solo se i dati contenuti nel questionario, essendo esatti e completi, le consentano di verificare se le autorità nazionali abbiano o meno omesso di riscuotere i prelievi dovuti dagli operatori in caso di mancato rispetto di quote.
22 Occorre pertanto respingere la censura del governo francese relativa alla violazione dell'art. 8, quarto trattino, del regolamento n. 536/93.
Sulla censura fondata sulla violazione dell'art. 11 del regolamento n. 3950/92
23 Il governo francese sostiene che gli artt. 2 e 3 della decisione controversa non potevano nemmeno fondarsi sull'art. 11 del regolamento n. 3950/92. Questa disposizione autorizzerebbe la Commissione ad adottare le modalità di applicazione del regime del prelievo supplementare secondo la procedura detta del «comitato di gestione» conformemente all'art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 (GU L 148, pag. 13). Anche se le sanzioni previste dagli artt. 2 e 3 della decisione controversa potessero essere equiparate a modalità di applicazione ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 3950/92, non sarebbe comunque stato consultato in sede di adozione della decisione controversa il comitato di gestione, la cui partecipazione alla procedura di adozione delle misure di applicazione di cui trattasi sarebbe espressamente prescritta.
24 Occorre rilevare che la decisione controversa precisa i presupposti per l'esercizio del potere di riduzione conferito alla Commissione dall'art. 8, quarto trattino, del regolamento n. 536/93, di modo che essa non può essere considerata disciplinata, quale modalità di applicazione, dall'art. 11 del regolamento n. 3950/92.
25 Infatti, se e in quanto la decisione controversa stabilisce, in modo generale e identico per tutti gli Stati membri, i differenti tassi di riduzione applicabili ai vari tipi di inadempimento da cui può risultare viziata la comunicazione del questionario, essa precisa, nell'interesse della certezza del diritto, il modo in cui la Commissione intende procedere a riduzioni degli anticipi nelle varie ipotesi.
26 Dalle considerazioni ora svolte discende che la censura fondata sulla violazione dell'art. 11 del regolamento n. 3950/92 è parimenti infondata.
Sul secondo motivo, fondato sulla violazione del regolamento n. 729/70
27 A sostegno di questo motivo il governo francese si basa, in mancanza di una definizione esplicita dei poteri attribuiti alla Commissione dalla disciplina comunitaria di cui trattasi, sulle sentenze Germania/Commissione e Italia/Commissione, citate.
28 Esso sostiene che le sanzioni finanziarie nei confronti degli Stati membri istituite dalla decisione controversa si presentano, a differenza della diminuzione oggetto delle sentenze Germania/Commissione e Italia/Commissione, come sanzioni definitive. L'applicazione di queste sanzioni sarebbe così automatica. Peraltro, per quanto concerne il rispetto dei diritti della difesa, il governo francese ricorda che né la decisione controversa né il regolamento n. 536/93 autorizzerebbero lo Stato membro interessato ad esporre le proprie ragioni in merito ad un provvedimento di riduzione adottato nei suoi riguardi, segnatamente per quanto concerne le giustificazioni del ritardo sanzionato.
29 Questo motivo deve essere respinto. Da un lato, così come è stato già rilevato nel punto 20 della presente motivazione, nelle sentenze Germania/Commissione e Italia/Commissione, citate, la Corte ha riconosciuto alla Commissione il potere di ridurre, in attesa della decisione definitiva sulla liquidazione dei conti annuali, le somme dovute come anticipi mensili qualora constati che l'ente nazionale, in violazione del diritto comunitario, non ha riscosso talune somme destinate al FEAOG.
30 D'altro canto, la Corte ha parimenti affermato (sentenze Germania/Commissione e Italia/Commissione, citate, punto 18) che le decisioni relative agli anticipi mensili emanate in corso di esercizio in base ai soli elementi allora disponibili hanno solo carattere temporaneo e provvisorio e non possono pregiudicare la decisione finale e definitiva relativa alla liquidazione annuale dei conti. Questa decisione è emanata al termine dello specifico procedimento contraddittorio che garantisce debitamente agli Stati membri la possibilità di esporre le loro ragioni.
31 Ebbene, se tale decisione di diminuire gli anticipi mensili, adottata in caso di omessa riscossione, in violazione del diritto comunitario, di talune somme destinate al FEAOG è solo temporanea, provvisoria e soggetta alla procedura di liquidazione, lo stesso deve valere nel caso di una decisione di ridurre i medesimi anticipi mensili, ai sensi dell'art. 8, quarto trattino, del regolamento n. 536/93, a causa dell'omessa dichiarazione, nelle debite forme, di dati obbligatori relativi a siffatte somme, decisione che non può pertanto avere carattere definitivo e non può essere d'ostacolo ad un controllo in sede di liquidazione dei conti.
32 Ne discende che, contrariamente all'affermazione della ricorrente, la riduzione degli anticipi ai sensi dell'art. 8, quarto trattino, del regolamento n. 536/93 non esclude il controllo della sua fondatezza nell'ambito della liquidazione dei conti imposta dal regolamento n. 729/70. In tale sede il governo francese sarà in grado di esporre le proprie ragioni in merito alla legittimità di una riduzione degli anticipi, di modo che i diritti della difesa saranno garantiti.
Sul terzo motivo, fondato sulla violazione del principio di proporzionalità
33 Il governo francese rileva preliminarmente che esistono altre fonti di informazioni, oltre al questionario, tali da permettere alla Commissione di gestire il mercato del latte e che non si vede un rapporto tra il rispetto della scadenza fissata dalla comunicazione del questionario e l'efficacia del regime.
34 In base alle sentenze 20 febbraio 1979, causa 122/78, Buitoni (Racc. pag. 677), 24 settembre 1985, causa 181/84, Man (Sugar) (Racc. pag. 2889), e 18 aprile 1989, causa 358/87, Drewes (Racc. pag. 891), il governo francese allega poi che l'obbligo di trasmettere il questionario nei termini stabiliti è un obbligo secondario, la cui inosservanza non può costituire oggetto di una sanzione analoga, se non più grave, a quella per l'inosservanza di un obbligo principale, come la sanzione applicabile in caso di omessa riscossione del prelievo supplementare che deve essere versato dai produttori che non abbiano rispettato i quantitativi.
35 Le sanzioni istituite dalla decisione controversa sarebbero sproporzionate a causa del loro automatismo, dell'impossibilità di una loro graduazione e dell'ammontare delle ritenute. Infatti, sanzioni forfettarie e automatiche in caso di errata applicazione di provvedimenti di carattere amministrativo sarebbero troppo rigorose ai sensi della citata sentenza Buitoni. Non esisterebbe nessun collegamento tra l'importo della ritenuta e quello del danno finanziario subito dal FEAOG; infatti questo danno, costituito dal ritardo accumulato in sede di riscossione, sarebbe già compensato dagli interessi maturati nel frattempo e dovuti dagli operatori economici. Peraltro, le sanzioni di cui agli artt. 1 e 3 della decisione controversa potrebbero essere inflitte ad uno Stato membro persino in assenza di un prelievo supplementare da versare al FEAOG.
36 Per quanto concerne in particolare le sanzioni, l'art. 1 della decisione controversa non conterrebbe nessuna graduazione in funzione dell'ampiezza del ritardo. Per quanto concerne l'art. 2, il governo francese ritiene difficilmente comprensibili le ragioni per le quali uno Stato membro dovrebbe essere punito per le frodi da lui stesso rilevate mediante i controlli dal medesimo effettuati. Questa disposizione permetterebbe inoltre di infliggere un'ammenda quasi sempre pari, se non superiore, alla correzione resa necessaria, in sede di liquidazione, da uno scarto del 10% tra la somma effettivamente dovuta e quella calcolata a partire dai dati comunicati in risposta al questionario di cui trattasi. L'art. 3 non conterrebbe parimenti nessuna graduazione in funzione dell'importanza da attribuire all'assenza di questo o quel dato.
37 La Commissione replica che la giurisprudenza relativa agli obblighi primari e secondari sarebbe inapplicabile poiché la Corte l'avrebbe sviluppata nell'ambito, assolutamente specifico, della prestazione di cauzioni. Peraltro, la comunicazione dei dati richiesti dal questionario anteriormente al 1_ settembre non costituirebbe un compito impossibile, poiché gli Stati membri disporrebbero di questi ultimi prima di tale data. Le conseguenze finanziarie negative, segnatamente quelle disciplinate dall'art. 2 della decisione controversa in conseguenza dell'inesattezza, sarebbero collegabili solo a pochi fra i dati oggetto del questionario. Così, il margine del 10% di scarto, sancito dall'art. 2 della decisione controversa, sarebbe stato superato dalla Repubblica francese solo una volta per il periodo 1987/1988 con uno scarto pari al 12,67%. La Commissione afferma in conclusione che la decisione controversa ha istituito una graduazione delle conseguenze finanziarie negative in funzione del tipo di inadempimento dello Stato membro all'obbligo ad esso incombente di comunicare il questionario anteriormente al 1_ settembre.
38 Per valutare la conformità di una norma di diritto comunitario, in particolare nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, al principio di proporzionalità, occorre esaminare se le misure istituite da tale norma non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo perseguito dalla normativa violata. Più in particolare, occorre verificare se le misure cui essa fa ricorso per conseguire lo scopo che si prefigge siano confacenti all'importanza dello scopo stesso e se siano necessarie per raggiungerlo (v. sentenza 21 gennaio 1992, causa C-319/90, Pressler, Racc. pag. I-203, punto 12).
39 Per quanto concerne il suo scopo, la decisione controversa mira a precisare, a garanzia di un'uniforme applicazione e della certezza del diritto, le modalità d'applicazione della riduzione forfettaria degli anticipi. A tale fine, essa definisce i vari casi di inosservanza dell'obbligo di comunicare il questionario entro il termine fissato e stabilisce, per ciascuna ipotesi, il corrispondente tasso di riduzione.
40 Occorre in primo luogo rilevare che la proporzionalità delle modalità di riduzione previste dalla decisione controversa non può esser messa in discussione né a causa dell'esistenza di altre fonti di informazione né per l'asserita mancanza di un rapporto tra il rispetto della scadenza fissata per la restituzione del questionario e l'efficacia del regime.
41 Anche se la Commissione ha effettivamente accesso ad altre fonti di informazione, non è dimostrato che queste ultime forniscano, alla stessa data, informazioni identiche a quelle richieste mediante il questionario.
42 Per quanto concerne l'asserita mancanza di rapporti tra l'efficacia del regime e la scadenza, basti rilevare che la Repubblica francese ha essa stessa riconosciuto la funzione e l'importanza della scadenza nell'ambito della procedura di bilancio. I risultati ottenuti nell'ambito di questa procedura grazie ai dati comunicati dal questionario consentono alla Commissione di esercitare il suo ruolo di ente di gestione, già per il solo fatto di poter proporre alle autorità competenti le eventuali misure correttive che si rivelino necessarie.
43 Per quanto concerne, in secondo luogo, la differenziazione necessaria, a dire del governo francese, tra un obbligo principale e un obbligo secondario, occorre respingere questo addebito dal momento che una riduzione mensile, di natura provvisoria, degli anticipi sulle spese agricole a causa del mancato rispetto del termine di comunicazione del questionario di cui trattasi non può essere paragonata alla decisione definitiva di non tener conto di un determinato importo a causa di un prelievo che lo Stato membro abbia indebitamente omesso di riscuotere.
44 Occorre poi rilevare che, fissando tassi di riduzione diversi a seconda delle ipotesi di inosservanza dell'obbligo discendente dall'art. 8, quarto trattino, del regolamento n. 536/93, la decisione controversa tiene conto dell'importanza che ciascuna ipotesi di inosservanza aveva per la Commissione nell'assolvimento del suo ruolo di ente di gestione del regime del prelievo supplementare.
45 Vero è che, malgrado la graduazione dei tassi di riduzione in funzione delle diverse ipotesi di inosservanza, le modalità di riduzione istituite dalla decisione controversa conservano un certo carattere forfettario, come rilevato dal governo francese.
46 E infatti, i vari livelli d'importanza dei dati del questionario non sono presi in considerazione in sede di applicazione degli artt. 1 e 3 della decisone controversa; l'art. 2 di questa decisione non evidenzia nessun collegamento tra l'importo della riduzione e quello della correzione motivata da uno scarto superiore al 10% tra la somma del prelievo effettivamente dovuta e quella calcolata grazie al questionario; la decisione controversa non tiene assolutamente in conto il danno finanziario subito dal FEAOG a causa dell'inosservanza dell'obbligo imposto dall'art. 8, quarto trattino, del regolamento n. 536/93.
47 Tuttavia, queste caratteristiche derivanti dalla natura forfettaria delle modalità di riduzione non possono rendere quest'ultima sproporzionata in rapporto al suo scopo. Dette modalità (tasso di riduzione dell'1% dell'importo globale versato allo Stato membro a titolo dell'esercizio finanziario precedente, ma applicabile unicamente agli anticipi per il mese di settembre in caso di comunicazione tardiva del questionario, tasso di riduzione dello 0,5% del medesimo importo globale in caso di un calcolo inesatto del prelievo in misura superiore al 10% e tasso dello 0,04% per ogni dato mancante) non sembrano di per sé sproporzionati in rapporto all'importanza che, ai fini della gestione del regime del prelievo, riveste una comunicazione effettuata nelle debite forme. Tali modalità risultano ancor meno sproporzionate in considerazione della circostanza che esse non si applicano in definitiva alle spese imputabili, ma solo, come risulta dalle considerazioni relative alla violazione del regolamento n. 729/70, agli anticipi mensili, di modo che esse hanno un carattere meramente provvisorio e la loro fondatezza è soggetta a verifica in sede di liquidazione dei conti.
48 Di conseguenza, questo motivo deve essere giudicato parimenti infondato.
49 Pertanto, alla luce di tutte le riflessioni ora illustrate, occorre respingere integralmente il ricorso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
50 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e occorre quindi condannarla alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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