Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Ravvicinamento delle legislazioni ° Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori ° Direttiva 89/665 ° Procedura che consente l' intervento della Commissione a titolo preventivo in caso di violazione chiara e manifesta di norme comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti ° Procedura indipendente dal ricorso per inadempimento previsto dall' art. 169 del Trattato
(Trattato CE, art. 169; direttiva del Consiglio 89/665/CEE)
2. Ravvicinamento delle legislazioni ° Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ° Direttiva 77/62 ° Sfera d' applicazione ° Deroghe alle norme comuni ° Presupposti
[Direttiva del Consiglio 77/62/CEE, modificata, artt. 5, n. 1, lett. a), e 6, n. 4, lett. c)]
Massima
1. La procedura per mezzo della quale la Commissione può intervenire presso uno Stato membro, ai sensi della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all' applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, laddove ritenga sussistere una violazione chiara e manifesta delle norme comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, costituisce una misura preventiva che non può derogare né sostituirsi alle competenze della Commissione previste dall' art. 169 del Trattato, ragion per cui restano irrilevanti le modalità con cui la Commissione si sia avvalsa di tale procedura, laddove si tratti di valutare la ricevibilità di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione medesima con riguardo ad una violazione delle norme comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici commessa dallo Stato membro interessato.
2. Uno Stato membro non può né sottrarre l' aggiudicazione di un contratto d' appalto pubblico di forniture all' applicazione delle norme prescritte dalla direttiva 77/62, per il motivo che il contratto considerato non è che un accordo-quadro che costituisce soltanto una struttura all' interno della quale saranno stipulati numerosi contratti di appalto il cui valore rispettivo non supererà l' importo minimo fissato dall' art. 5, n. 2, lett. a), primo trattino, della direttiva, né avvalersi della deroga prevista dall' art. 6, n. 4, lett. c), della stessa, facendo valere che i fornitori prescelti erano i soli interessati all' appalto.
Parti
Nella causa C-79/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor X.A. Yataganas, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal signor V. Kontolaimos, consigliere giuridico aggiunto presso l' avvocatura dello Stato, e dalla signora E.M. Mamouna, segretaria presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo stipulato un accordo-quadro per la fornitura esclusiva di garze per gli ospedali e l' esercito da parte di sei industrie tessili greche e non avendo pubblicato il relativo bando nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1977, L 13, pag. 1), come modificata, da ultimo, dalla direttiva 22 marzo 1988, 88/295/CEE (GU L 127, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward, J.P. Puissochet e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 26 gennaio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 febbraio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 1 marzo 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo stipulato un accordo-quadro per la fornitura esclusiva di garze per gli ospedali e l' esercito da parte di sei industrie tessili greche e non avendo pubblicato il relativo bando nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1977, L 13, pag. 1), come modificata, da ultimo, dalla direttiva 22 marzo 1988, 88/295/CEE (GU L 127, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva").
2 Con decreto 19 luglio 1991 il ministero ellenico dell' Industria, dell' Energia e della Tecnica ratificava l' accordo-quadro che aveva sottoscritto con sei industrie tessili greche. Secondo questo accordo, tutti gli ospedali e le unità sanitarie, nonché l' esercito greco, dovevano acquistare taluni tipi di garze presso le dette industrie alle condizioni previste dall' accordo-quadro e per un periodo di tre anni prorogabile per altri due anni.
3 E' pacifico che non è stata organizzata alcuna procedura di gara d' appalto per le dette forniture e non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nessun bando relativo all' appalto di cui trattasi.
4 Con lettera 9 settembre 1991 la Commissione richiamava l' attenzione del governo ellenico sul fatto che tale accordo e la procedura utilizzata per la sua stipulazione non rispettavano la direttiva e, in ispecie, il suo articolo 9. Non avendo ottenuto alcuna risposta, con lettera 14 novembre 1991 la Commissione invitava questo governo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva. Non condividendo le osservazioni formulate dal governo ellenico nella risposta dell' 8 gennaio 1992, la Commissione gli inviava un parere motivato invitandolo ad adottare, entro due mesi, i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva.
5 Nelle lettere 10 dicembre 1992 e 13 febbraio 1993 il governo ellenico riconosceva di aver violato la direttiva. Inoltre, esso dichiarava che aveva intenzione di denunciare unilateralmente l' accordo prima della sua data di scadenza e indire una nuova gara d' appalto per la fornitura di garze nel corso del 1993. Dato che tali dichiarazioni non hanno avuto alcun seguito, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
Sulla ricevibilità
6 La Repubblica ellenica contesta la ricevibilità del ricorso in oggetto.
7 In proposito essa osserva anzitutto che nelle lettere soprammenzionate essa ha ammesso la violazione addebitatale dalla Commissione e si è impegnata ad adottare i provvedimenti necessari per garantire in futuro il rispetto del diritto comunitario. Orbene, nella causa che ha dato luogo alla sentenza 10 marzo 1987, causa 199/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 1039), la Commissione avrebbe considerato sufficiente un impegno scritto del Comune di Milano di osservare in futuro tutte le disposizioni della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5). Proponendo il ricorso in oggetto, la Commissione non avrebbe quindi rispettato il principio della parità di trattamento degli Stati membri.
8 La Repubblica ellenica sostiene poi che, ai sensi dell' art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all' applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), la Commissione deve agire anteriormente alla conclusione del contratto di cui trattasi, se ritiene che vi sia una violazione delle disposizioni comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Orbene, nel caso di specie la Commissione è intervenuta soltanto nella fase di attuazione dell' accordo controverso.
9 Questo argomento non può essere condiviso.
10 Per quanto riguarda l' asserita violazione del principio della parità di trattamento, è sufficiente rilevare che, anche ammesso che la causa Commissione/Italia, dianzi citata, fosse analoga a questa ° il che non è vero, come ha dimostrato l' avvocato generale nel paragrafo 17 delle conclusioni °, la Commissione non era comunque obbligata a tenere lo stesso atteggiamento nella presente causa. Del resto, si può osservare che, se la Commissione dovesse in tutti i casi accontentarsi di semplici impegni, da parte degli Stati, validi per il futuro, essa fornirebbe a questi ultimi un mezzo facile per proteggersi contro un procedimento di inadempimento ex art. 169 del Trattato.
11 Per quanto riguarda l' argomento relativo all' art. 3, n. 1, della citata direttiva 89/665, occorre ricordare (sentenza 24 gennaio 1995, causa C-359/93, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-157, punto 13) che la procedura particolare prevista da questa direttiva non può derogare né sostituirsi alle competenze della Commissione a norma dell' art. 169 del Trattato.
12 Pertanto, occorre considerare che il ricorso è ricevibile.
Nel merito
13 Per giustificare la mancata osservanza delle norme in materia di pubblicità di cui all' art. 9 della direttiva, il governo ellenico fa valere, da un lato, che l' accordo-quadro costituisce soltanto una struttura all' interno della quale sono aggiudicati numerosi appalti di forniture, il cui rispettivo valore di stima non supera la soglia dei 200 000 ECU fissata dall' art. 5, n. 1, lett. a), primo trattino, della direttiva. Dall' altro, le garze di cui trattasi avrebbero potuto essere fornite soltanto dai sei produttori greci aderenti all' accordo-quadro, in quanto nessun produttore stabilito in un altro Stato membro ha ancora manifestato interesse verso questo tipo di appalto. Per questo motivo, l' accordo-quadro sarebbe stato stipulato ai sensi delle disposizioni di deroga di cui all' art. 6, n. 4, lett. c), della direttiva.
14 Questo argomento non può essere condiviso.
15 Per quanto riguarda l' argomento relativo al valore di stima degli appalti di cui trattasi, va rilevato che l' accordo-quadro unifica i vari appalti da esso regolati e che il valore di stima complessivo di questi ultimi supera i 200 000 ECU. Peraltro, come ha giustamente sostenuto la Commissione, qualsiasi altra interpretazione dell' art. 5, n. 1, lett. a), primo trattino, della direttiva consentirebbe agli operatori di eludere gli obblighi che essa stabilisce.
16 Per quanto riguarda l' affermazione del governo ellenico, secondo la quale soltanto i sei produttori aderenti all' accordo-quadro potevano effettuare le forniture di cui trattasi, occorre rilevare che, anche se questo fatto fosse dimostrato, esso non rientrerebbe nella sfera di applicazione delle deroghe di cui all' art. 6, n. 4, della direttiva e, in particolare, di quella prevista alla lett. c).
17 Di conseguenza, occorre dichiarare l' inadempimento nei termini di cui alle conclusioni della Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Repubblica ellenica è rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo stipulato un accordo-quadro per la fornitura esclusiva di garze per gli ospedali e l' esercito da parte di sei industrie tessili greche e non avendo pubblicato il relativo bando nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 22 marzo 1988, 88/295/CEE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy