Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Politica commerciale comune ° Ambito di applicazione ° Restrizione delle esportazioni verso paesi terzi di merci a duplice uso ° Inclusione ° Competenza esclusiva della Comunità
(Trattato CE, art. 113)
2. Politica commerciale comune ° Regime comune delle esportazioni ° Regolamento n. 2603/69 ° Libertà delle esportazioni ° Deroghe ° Sicurezza pubblica ° Nozione ° Restrizioni imposte da uno Stato membro, con comminatoria di sanzioni penali, all' esportazione di merci a duplice uso ° Liceità ° Presupposti ° Rispetto del principio di proporzionalità ° Facoltà dei singoli di invocare l' art. 1 del regolamento dinanzi al giudice nazionale
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2603/69, artt. 1 e 11]
Massima
1. L' art. 113 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che disposizioni intese a limitare le esportazioni verso Stati terzi di merci a duplice uso, utilizzabili per scopi sia civili sia militari, rientrano nella sua sfera di applicazione e che la Comunità dispone di una competenza esclusiva in materia, la quale esclude la competenza degli Stati membri, salvo autorizzazione specifica rilasciata dalla Comunità. Infatti la nozione di politica commerciale comune contemplata dall' art. 113 non dev' essere interpretata restrittivamente, per evitare negli scambi intracomunitari perturbazioni provocate dalle disparità che una concezione ristretta di detta politica lascerebbe sussistere in determinati settori dei rapporti economici con gli Stati terzi.
2. Il regolamento n. 2603/69 relativo, nell' ambito della politica commerciale comune, all' instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni, anche se stabilisce all' art. 1 il principio della libertà delle esportazioni, dispone all' art. 11 che esso non è di ostacolo all' adozione o all' applicazione, da parte degli Stati membri, di restrizioni quantitative all' esportazione giustificate, in particolare, da motivi di pubblica sicurezza. Questa deroga dev' essere intesa nel senso che essa riguarda anche le misure di effetto equivalente e nel senso che si riferisce tanto alla sicurezza interna quanto alla sicurezza esterna.
Per tale motivo uno Stato membro può eccezionalmente adottare, in forza di detto art. 11, a condizione di rispettare il principio di proporzionalità, disposizioni nazionali volte a limitare l' esportazione verso Stati terzi di merci a duplice uso, vale a dire utilizzabili per scopi sia civili sia militari, in quanto ciò è necessario onde evitare il rischio di una grave perturbazione dei rapporti esterni o della coesistenza pacifica dei popoli che può pregiudicare la pubblica sicurezza di uno Stato membro ai sensi del suddetto articolo.
In presenza di una minaccia per la sicurezza pubblica, circostanza che dev' essere esaminata dal giudice nazionale, l' obbligo per l' operatore economico che richiede l' autorizzazione di esportare un bene a duplice uso di fornire la prova che il bene sarà esclusivamente usato per scopi civili o il diniego di un' autorizzazione se il bene può oggettivamente essere usato per scopi militari possono costituire prescrizioni proporzionate, che rientrano nel potere discrezionale di cui dispongono le autorità nazionali.
Il diritto comunitario non osta a che le autorità nazionali assoggettino a sanzioni penali l' inosservanza del procedimento di autorizzazione, purché le pene applicabili non oltrepassino la misura di ciò che risulta proporzionato rispetto allo scopo perseguito della sicurezza pubblica.
L' art. 1 del regolamento n. 2603/69 conferisce ai singoli diritti che essi possono far valere in giudizio.
Parti
Nel procedimento C-83/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Landgericht di Darmstadt (Repubblica federale di Germania) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Peter Leifer,
Reinhold Otto Krauskopf,
Otto Holzer,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 113, 223, n. 1, lett. b), e 224 del Trattato CE, nonché degli artt. 1 e 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1969, n. 2603, relativo all' instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 324, pag. 25), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3918 (GU L 372, pag. 31),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn (relatore), C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Peter Leifer, dall' avv. Jochim Thietz-Bartram, del foro di Amburgo;
° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Bernd Kloke, Regierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
° per il governo ellenico, dal signor Panagiotis Kamarineas, consigliere giuridico presso l' avvocatura dello Stato, e dalla signora Christina Sitara, procuratore ad lites presso l' avvocatura dello Stato, in qualità di agenti;
° per il governo spagnolo, dal signor Alberto Navarro Gonzalez, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, del servizio giuridico incaricato di rappresentare il governo spagnolo dinanzi alla Corte di giustizia, in qualità di agenti;
° per il governo francese, dal signor Philippe Martinet, segretario degli affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
° per il governo italiano, dal signor Ivo Braguglia, avvocato dello Stato;
° per il governo del Regno Unito, dai signori John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, e Stephen Richards, barrister;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Peter Gilsdorf, consigliere giuridico principale, e Joern Sack, consigliere giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dei signori Peter Leifer e Reinhold Otto Krauskopf, rappresentato dall' avv. Thomas Marx, del foro di Amburgo, nonché Otto Holzer, rappresentato dall' avv. Endrick Lankau, del foro di Darmstadt, del governo tedesco, del governo ellenico, rappresentato dal signor Panagiotis Kamarineas e dalla signora Galateia Alexaki, avvocato presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, del governo spagnolo, del governo francese, del governo del Regno Unito e della Commissione all' udienza del 21 marzo 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 maggio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 febbraio 1994, pervenuta in cancelleria il successivo 7 marzo, il Landgericht di Darmstadt ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, sei questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 113, 223, n. 1, lett. b), e 224 del Trattato CE, nonché degli artt. 1 e 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1969, n. 2603, relativo all' instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 324, pag. 25), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3918 (GU L 372, pag. 31).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale promosso contro i signori Leifer, Krauskopf e Holzer, imputati nel procedimento principale di aver fornito, dal 1984 al 1988, senza disporre delle necessarie autorizzazioni di esportazione, impianti, parti destinate ad impianti nonché prodotti chimici destinati all' Iraq.
3 In forza dell' art. 2 dell' Aussenwirtschaftsgesetz (legge tedesca relativa al commercio con l' estero; in prosieguo: l' "AWG"), il governo è autorizzato a stabilire con decreto i negozi giuridici o le operazioni che possono essere vietati o assoggettati ad autorizzazione.
4 L' art. 7, n. 1, dell' AWG, intitolato "Tutela della sicurezza e degli interessi esterni", enuncia le condizioni alle quali siffatte restrizioni possono essere imposte:
"I negozi giuridici e le operazioni nell' ambito degli scambi commerciali con l' estero possono essere limitati al fine di:
1) garantire la sicurezza della Repubblica federale di Germania,
2) impedire perturbazioni della coesistenza pacifica dei popoli o
3) evitare che i rapporti internazionali della Repubblica federale di Germania vengano gravemente perturbati".
5 In tale ambito il governo ha adottato un decreto intitolato Aussenwirtschaftsverordnung (in prosieguo: l' "AWV"), il cui allegato AL specifica le merci assoggette ad autorizzazione. Detto elenco AL, come più volte modificato, prevede l' obbligo di disporre di un' autorizzazione per alcuni impianti, parti di impianti e per alcune sostanze chimiche. Quanto agli impianti chimici, l' autorizzazione è richiesta solo quando essi sono esportati verso Stati non membri dell' OCSE. L' elenco comprende quindi, in particolare, le merci esportate dagli imputati nella causa principale.
6 Dall' ordinanza di rinvio emerge che il Pubblico ministero di Darmstadt rileva che, a causa di detta esportazione, i rapporti internazionali della Repubblica federale di Germania sono stati notevolmente perturbati di modo che egli ha sottoposto a procedimento penale la violazione commessa. Il giudice a quo si chiede tuttavia se la Repubblica federale di Germania sia competente ad adottare, quale Stato membro della Comunità europea, procedimenti di autorizzazione per il commercio con gli Stati terzi e sanzioni penali ad essi collegate. Esso precisa che, in caso di incompatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto comunitario, le prime sarebbero inapplicabili facendo venir meno con ciò la violazione penale. Per questi motivi, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1. a) Se l' art. 113 del Trattato CEE vada interpretato nel senso che rientrano nel suo campo di applicazione anche le disposizioni nazionali intese a limitare le esportazioni verso Stati terzi di merci utilizzabili per scopi sia militari sia civili (cosiddette merci a duplice uso) come quelle contenute nella sezione A, parte I, dell' elenco relativo alle esportazioni e nel 52 regolamento 14 maggio 1984 (Bundesanzeiger 91/84) con l' inserimento del n. 1710 nella parte I, sezione C, dell' elenco relativo alle esportazioni, nonché nel 56 regolamento di modifica del regolamento sul commercio con l' estero (AWV) con l' inserimento dell' art. 5 a dell' AWV del 6 agosto 1984 (BGBl. 1984 I, pag. 1079) e nel 53 regolamento di modifica dell' elenco relativo alle esportazioni con l' inserimento della sezione D nella parte I di detto elenco (BGBl. 1984 I, pag. 1080).
b) Se, pertanto, le istituzioni comunitarie siano esclusivamente competenti per siffatte limitazioni all' esportazione, salvo un' autorizzazione a favore di singoli Stati membri e fatte salve le eccezioni previste dal Trattato CEE.
In caso di risposta affermativa:
2. Se gli artt. 223, n. 1, lett. b), e 224 del Trattato CEE nonché 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1969, n. 2603, relativo all' instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (GU 1969, L 324, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3918 (GU 1991, L 372, pag. 31, in prosieguo: il 'regolamento sulle esportazioni' ), vadano interpretati nel senso che ad uno Stato membro è eccezionalmente consentito emanare disposizioni nazionali volte a limitare l' esportazione di merci a duplice uso verso Stati terzi come quelle descritte alla questione sub 1.
3. Se gli artt. 223, n. 1, lett. b), e 224 del Trattato CEE nonché 11 del regolamento sulle esportazioni vadano interpretati nel senso che permettono agli Stati membri l' adozione di disposizioni nazionali
a) che pongono a carico del richiedente l' intero onere della prova dell' uso a scopi civili delle merci a duplice uso quale presupposto per il rilascio di un' autorizzazione all' esportazione,
b) secondo le quali l' autorizzazione all' esportazione può esser rifiutata già in caso di idoneità oggettiva delle merci all' uso a scopi militari.
4. a) Se l' art. 1 del regolamento sulle esportazioni vada interpretato nel senso che la libertà di esportazione ivi disciplinata comprende anche l' esenzione da procedure di autorizzazione all' esportazione e da sanzioni penali nazionali in caso di violazione delle normative nazionali di autorizzazione all' esportazione.
b) Se le sanzioni penali degli Stati membri provochino una limitazione della libertà di esportazione ai sensi dell' art. 1 del regolamento sulle esportazioni, per la cui decisione i singoli Stati membri non sono competenti senza autorizzazione delle istituzioni comunitarie e fatte salve le circostanze di fatto eccezionali di cui all' art. 11 del regolamento sulle esportazioni.
5. a) Se gli artt. 223, n. 1, lett. b), e 224 del Trattato CEE nonché 11 del regolamento sulle esportazioni siano da interpretare nel senso che permettono eccezionalmente ai singoli Stati membri l' adozione di procedure di autorizzazione all' esportazione abbinate a sanzioni penali, non per la tutela della propria sicurezza, ma soltanto al fine di prevenire una perturbazione considerevole della pacifica convivenza dei popoli, ovvero per impedire che i rapporti con l' estero dello Stato membro interessato vengano notevolmente perturbati (v. la disciplina di cui all' art. 7, n. 1, punti 2 e 3, della legge federale sul commercio estero: AWG).
b) Se gli artt. 223, n. 1, lett. b), e 224 del Trattato CEE nonché 11 del regolamento sulle esportazioni debbano interpretarsi nel senso che consentono in via eccezionale ai singoli Stati membri di emanare disposizioni penali che sanzionino l' esportazione non autorizzata di merci a duplice uso e di POCL3 utilizzabili a scopi sia militari sia civili, come prevede il combinato disposto degli artt. 34, n. 1, punto 3, 33, n. 1, e 7, n. 1, dell' AWG con gli artt. 70, n. 1, punto 1, 5 e 5a dell' AWV nonché le sezioni A e C n. 1710 nonché la sezione D dell' elenco di esportazione, parte I, nelle redazioni del 14 maggio 1984 e del 6 agosto 1984, e se siffatte disposizioni penali, che comminano anche pene detentive, debbano ancora conciliarsi col principio di proporzionalità.
c) Se gli artt. 223, n. 1, lett. b), e 224 del Trattato CEE nonché 11 del regolamento sulle esportazioni vadano interpretati nel senso che permettono agli Stati membri, nell' ipotesi di esportazioni non autorizzate di merci a duplice uso, di infliggere pene detentive e pecuniarie già in caso di idoneità oggettiva di tali merci ad un impiego militare.
d) Se il diritto comunitario consenta di comminare una pena solo in caso di ragionevole probabilità, fondata su dati di fatto, dell' impiego a scopi militari delle merci a duplice uso, nonché in caso di conoscenza di tale circostanza da parte dell' esportatore.
6. In caso di soluzione totalmente o parzialmente negativa delle suddette questioni:
Se dall' art. 113 del Trattato CEE e/o dall' art. 1 del regolamento sulle esportazioni derivi un effetto diretto a favore dei singoli, con la conseguenza che l' art. 113 del Trattato CEE e/o l' art. 1 del regolamento sulle esportazioni fanno sorgere in capo ai singoli cittadini comunitari diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare".
Sulla prima questione
7 Con la prima questione il giudice nazionale mira a stabilire se l' art. 113 del Trattato debba essere interpretato nel senso che le disposizioni nazionali intese a limitare le esportazioni di merci a duplice uso verso Stati terzi rientrano nella sua sfera di applicazione e se, in caso affermativo, la Comunità disponga di una competenza esclusiva in materia.
8 Si deve ricordare anzitutto che, ai sensi dell' art. 113 del Trattato, la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l' uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale.
9 L' attuazione di tale politica commerciale comune presuppone che la nozione di quest' ultima non sia interpretata in modo restrittivo, onde evitare il verificarsi di perturbazioni negli scambi intracomunitari a causa delle disparità che sussisterebbero in tal caso in determinati settori dei rapporti economici con i paesi terzi (v. parere 1/78, 4 ottobre 1979, Racc. pag. 2871, punto 45).
10 Ne consegue che una normativa nazionale la quale ha l' effetto di impedire o di limitare l' esportazione di taluni prodotti rientra nella politica commerciale comune ai sensi dell' art. 113 del Trattato.
11 Tale considerazione non è infirmata dal fatto che la limitazione riguarda merci a duplice uso. La natura di questi prodotti non può infatti sottrarli alla sfera di applicazione della politica commerciale comune.
12 Poiché la competenza in materia di politica commerciale è stata trasferita nel suo complesso alla Comunità per effetto dell' art. 113, n. 1, provvedimenti di politica commerciale di carattere nazionale sono quindi ammissibili solo in forza di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Comunità (sentenze 15 dicembre 1976, causa 41/76, Donckerwolke, Racc. pag. 1921, punto 32, e 18 febbraio 1986, causa 174/84, Bulk Oil, Racc. pag. 559, punto 31).
13 Si deve pertanto risolvere la prima questione come segue: l' art. 113 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che disposizioni intese a limitare le esportazioni verso Stati terzi di merci a duplice uso rientrano nella sua sfera di applicazione e che la Comunità dispone di una competenza esclusiva in materia, la quale esclude pertanto la competenza degli Stati membri, salvo in caso di un' autorizzazione specifica rilasciata dalla Comunità.
Sulla seconda questione
14 Alla luce della soluzione data alla prima questione, la seconda questione dev' essere intesa nel senso che con essa si mira a stabilire se uno Stato membro possa eccezionalmente adottare disposizioni nazionali volte a limitare l' esportazione verso Stati terzi di merci a duplice uso in forza dell' art. 223, n. 1, lett. b), o dell' art. 224 del Trattato o anche in base all' art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1969, n. 2603, relativo all' instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 324, pag. 25, in prosieguo: il "regolamento").
15 Occorre esaminare anzitutto se disposizioni nazionali, quali quelle di cui trattasi, rientrino nella sfera di applicazione del regolamento e accertare inoltre se siffatte disposizioni possano essere giustificate in base all' art. 11 dello stesso regolamento.
16 Ai sensi dell' art. 1 del regolamento "le esportazioni della Comunità economica europea verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad eccezione di quelle applicate in conformità delle disposizioni del presente regolamento".
17 L' art. 11 dello stesso regolamento contempla siffatta eccezione disponendo che, "senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non è di ostacolo all' adozione od all' applicazione, da parte degli Stati membri, di restrizioni quantitative all' esportazione giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale".
18 Il governo tedesco dubita che la prescrizione di un' autorizzazione possa costituire una restrizione quantitativa e si chiede se il regolamento non vieti soltanto le restrizioni quantitative all' esportazione, escludendo le misure di effetto equivalente.
19 Questo argomento non può essere accolto.
20 E' bensì vero che l' art. 34 del Trattato, in tema di libera circolazione delle merci all' interno della Comunità, distingue le restrizioni quantitative dalle misure di effetto equivalente.
21 Tuttavia ciò non implica che la nozione di restrizioni quantitative utilizzata in un regolamento concernente gli scambi della Comunità con i paesi terzi vada interpretata nel senso che essa esclude qualsiasi misura di effetto equivalente ai sensi dell' art. 34 del Trattato.
22 Come ha sottolineato la Corte nella sua giurisprudenza, ai fini dell' interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12, e 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. Nicolaus Brennerei, Racc. pag. 1051, punto 10).
23 Orbene, un regolamento fondato sull' art. 113 del Trattato e avente lo scopo di attuare il principio, enunciato dall' art. 1 del regolamento stesso, della libertà delle esportazioni a livello comunitario non può escludere dal proprio ambito provvedimenti d' applicazione adottati dagli Stati membri i cui effetti siano equivalenti ad una restrizione quantitativa, qualora la loro applicazione possa risolversi, come nel caso di specie, in un divieto di esportazione.
24 Questa considerazione trova del resto conferma nell' art. XI del GATT, che può considerarsi pertinente ai fini dell' interpretazione di una disciplina comunitaria relativa al commercio internazionale. Infatti questo articolo, recante il titolo "Eliminazione generale delle restrizioni quantitative" menziona, al n. 1, "i divieti o le restrizioni diverse dai dazi doganali, dalle tasse o altri tributi, applicati mediante contingenti, certificati di importazione o d' esportazione o qualsiasi altro metodo".
25 Il signor Leifer rileva, dal canto suo, che una restrizione all' esportazione è lecita soltanto quando le merci sono impiegate per scopi strategici e soltanto al fine della protezione della pubblica sicurezza. Egli ritiene quindi che, contrariamente alla minaccia degli interessi essenziali della Repubblica federale di Germania in materia di sicurezza, la perturbazione della coesistenza pacifica dei popoli o dei rapporti esterni della Repubblica federale di Germania non possa giustificare siffatte misure.
26 Va ricordato a questo proposito che, nella sentenza 4 ottobre 1991, causa C-367/89, Richardt e "Les Accessoires Scientifiques" (Racc. pag. I-4621, punto 22), la Corte ha affermato che la nozione di pubblica sicurezza di cui all' art. 36 del Trattato comprende tanto la sicurezza interna degli Stati membri quanto la loro sicurezza esterna. Attribuire un' interpretazione più restrittiva a tale nozione utilizzata nell' art. 11 del regolamento equivarrebbe ad autorizzare gli Stati membri a restringere la circolazione delle merci nell' ambito del mercato interno in misura maggiore di quanto avviene con gli Stati terzi.
27 Occorre aggiungere che, come ha segnalato l' avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, è difficile tracciare una linea di demarcazione chiara e netta tra considerazioni di politica estera e considerazioni di politica di sicurezza. Per di più, come egli ha osservato al paragrafo 46, la sicurezza di uno Stato può considerasi sempre meno in modo isolato, in quanto essa è strettamente legata alla sicurezza della comunità internazionale nel suo insieme e dei vari elementi che la compongono.
28 Ne consegue che il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli può minacciare la sicurezza esterna di uno Stato membro.
29 Benché spetti al giudice nazionale accertare se l' art. 11, come interpretato dalla Corte, si applichi ai fatti e ai provvedimenti sottoposti alla sua valutazione, occorre tuttavia osservare come sia assodato che l' esportazione di una merce utilizzabile per scopi militari verso uno Stato in guerra contro un altro Stato può pregiudicare la pubblica sicurezza di uno Stato membro nel senso sopra indicato (v. la precitata sentenza Richardt e "Les Accessoires Scientifiques", punto 22).
30 Occorre pertanto risolvere la seconda questione nel senso che uno Stato membro può eccezionalmente adottare, in forza dell' art. 11 del regolamento, disposizioni nazionali volte a limitare l' esportazione verso Stati terzi di merci a duplice uso in quanto ciò è necessario onde evitare il rischio di una grave perturbazione dei rapporti esterni o della coesistenza pacifica dei popoli che può pregiudicare la pubblica sicurezza di uno Stato membro ai sensi di detto articolo.
31 Non si deve pertanto esaminare se le disposizioni nazionali di cui trattasi possano essere giustificate anche in base agli artt. 223, n. 1, lett. b), o 224 del Trattato.
Sulla terza questione
32 Alla luce delle soluzioni fornite per le precedenti questioni, detta questione riguarda essenzialmente l' applicazione del principio di proporzionalità e mira in particolare a stabilire se gli Stati membri possano, in forza dell' art. 11 del regolamento, imporre al richiedente di un' autorizzazione di esportazione di fornire la prova dell' uso per scopi civili delle merci a duplice uso, oppure negare l' autorizzazione in caso di idoneità oggettiva delle merci all' uso per scopi militari.
33 Si deve ricordare a questo proposito che l' art. 11, in quanto eccezione al principio della libertà di esportazione enunciato dall' art. 1 del regolamento, dev' essere interpretato in modo da non spiegare i suoi effetti oltre quanto è necessario per la protezione degli interessi che esso mira a tutelare.
34 Spetta al giudice nazionale esaminare se le ipotesi da esso considerate nelle sue questioni si basino su una corretta interpretazione del proprio diritto nazionale, contestata dal governo tedesco, e valutare inoltre se le misure di cui trattasi siano necessarie e adeguate per raggiungere gli obiettivi perseguiti e se non fosse stato possibile raggiungere detti obiettivi mediante misure meno restrittive.
35 Occorre tuttavia precisare che, a seconda delle circostanze, le competenti autorità nazionali dispongono di un certo potere discrezionale quando adottano misure che ritengono necessarie per garantire la pubblica sicurezza di uno Stato membro nel senso sopra indicato. Quando l' esportazione delle merci a duplice uso comporta una minaccia per la pubblica sicurezza di uno Stato membro, tali misure possono comprendere l' obbligo per il richiedente di un' autorizzazione di esportazione di dimostrare l' uso per scopi civili di dette merci e anche, alla luce delle circostanze specifiche, fra l' altro la situazione politica nel paese destinatario, il diniego dell' autorizzazione se tali merci sono oggettivamente idonee all' uso per scopi militari.
36 Si deve pertanto risolvere la terza questione nel senso che, in presenza di una minaccia per la pubblica sicurezza, circostanza che dev' essere esaminata dal giudice nazionale, l' obbligo per il richiedente di fornire la prova che le merci saranno esclusivamente usate per scopi civili o il diniego di un' autorizzazione se le merci possono oggettivamente essere usate per scopi militari possono costituire prescrizioni proporzionate.
Sulla quarta e sulla quinta questione
37 Per quanto riguarda la quarta e quinta questione, lett. a), è sufficiente rilevare come dalle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione emerga che le misure nazionali che richiedono un' autorizzazione per l' esportazione di merci a duplice uso costituiscono effettivamente ostacoli alla libertà di esportazione ai sensi dell' art. 1 del regolamento, ma possono tuttavia essere giustificate in base all' art. 11 alle condizioni indicate nelle altre questioni pregiudiziali.
38 Con la questione 5, lett. b), c) e d), il giudice nazionale mira in sostanza a stabilire se e, in caso affermativo, a quali condizioni gli Stati membri possano sanzionare l' inosservanza del procedimento di autorizzazione mediante condanne penali.
39 Si deve rilevare a questo proposito che la facoltà di sanzionare penalmente qualsiasi violazione di detto procedimento rientra nella competenza degli Stati membri. Anche se, tuttavia, il diritto comunitario non osta quindi a che la normativa nazionale assoggetti a sanzioni l' inosservanza di detto obbligo, le pene previste non possono cionondimeno essere sproporzionate rispetto allo scopo perseguito della pubblica sicurezza.
40 Spetta al giudice nazionale valutare se le sanzioni penali applicabili rispettino il principio di proporzionalità, tenendo conto di tutti gli elementi di ogni fattispecie, quali l' attitudine della merce a pregiudicare la pubblica sicurezza, le circostanze in cui l' infrazione è stata commessa e la buona o mala fede dell' operatore che ha illegittimamente effettuato l' esportazione (v., a questo proposito, la precitata sentenza Richardt e "Les Accessoires Scientifiques", punto 25).
41 Si deve aggiungere che, nell' ambito del procedimento di cui all' art. 177 del Trattato, non spetta alla Corte pronunciarsi sull' argomento del governo tedesco secondo il quale la questione 5, lett. c), si baserebbe su un' errata interpretazione della normativa tedesca di cui trattasi.
42 Si deve pertanto risolvere detta questione come segue: il diritto comunitario non osta a che le autorità nazionali assoggettino a sanzioni penali l' inosservanza del procedimento di autorizzazione, purché le pene applicabili non oltrepassino la misura di ciò che risulta proporzionato rispetto allo scopo perseguito della pubblica sicurezza.
Sulla sesta questione
43 Con l' ultima questione il giudice nazionale chiede alla Corte di pronunciarsi sull' efficacia diretta dell' art. 113 del Trattato e/o dell' art. 1 del regolamento.
44 E' sufficiente osservare a questo proposito che, ai sensi dell' art. 189, secondo comma, del Trattato CE, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Pertanto, una disposizione quale l' art. 1 del regolamento è una fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro che essa riguarda, siano questi gli Stati membri ovvero i singoli, soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario (v. sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 15).
45 Tale considerazione non può essere infirmata dalle eccezioni di cui all' art. 11 del regolamento in quanto esse possono costituire oggetto di un sindacato giurisdizionale, di modo che la facoltà per uno Stato membro di avvalersene fa salvo il disposto dell' art. 1 che conferisce ai singoli diritti che essi possono far valere in giudizio.
46 Occorre pertanto risolvere l' ultima questione nel senso che l' art. 1 del regolamento conferisce ai singoli diritti che essi possono far valere in giudizio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
47 Le spese sostenute dai governi tedesco, ellenico, spagnolo, francese, italiano e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landgericht di Darmstadt con ordinanza 21 febbraio 1994, dichiara:
1) L' art. 113 del Trattato CE dev' essere interpretato nel senso che disposizioni intese a limitare le esportazioni verso Stati terzi di merci a duplice uso rientrano nella sua sfera di applicazione e che la Comunità dispone di una competenza esclusiva in materia, la quale esclude pertanto la competenza degli Stati membri, salvo in caso di un' autorizzazione specifica rilasciata dalla Comunità.
2) Uno Stato membro può eccezionalmente adottare, in forza dell' art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1969, n. 2603, relativo all' instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3918, disposizioni nazionali volte a limitare l' esportazione verso Stati terzi di merci a duplice uso in quanto ciò è necessario onde evitare il rischio di una grave perturbazione dei rapporti esterni o della coesistenza pacifica dei popoli che può pregiudicare la pubblica sicurezza di uno Stato membro ai sensi di detto articolo.
3) In presenza di una minaccia per la pubblica sicurezza, circostanza che dev' essere esaminata dal giudice nazionale, l' obbligo per il richiedente di fornire la prova che le merci saranno esclusivamente usate per scopi civili o il diniego di un' autorizzazione se le merci possono oggettivamente essere usate per scopi militari possono costituire prescrizioni proporzionate.
4) Il diritto comunitario non osta a che le autorità nazionali assoggettino a sanzioni penali l' inosservanza del procedimento di autorizzazione, purché le pene applicabili non oltrepassino la misura di ciò che risulta proporzionato rispetto allo scopo perseguito della pubblica sicurezza.
5) L' art. 1 del regolamento (CEE) n. 2603/69 conferisce ai singoli diritti che essi possono far valere in giudizio.
Full & Egal Universal Law Academy