Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ravvicinamento delle legislazioni ° Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ° Direttiva 79/112 ° Obbligo per gli Stati membri di vietare il commercio di prodotti privi di indicazioni redatte in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti ° Portata ° Prescrizioni che eccedono l' ambito di tale obbligo ° Inammissibilità ° Necessità che tutte le indicazioni obbligatorie compaiano sull' etichetta
(Trattato CE, artt. 30, 128 e 129 A; direttiva del Consiglio 79/112/CEE, art. 14)
Massima
L' art. 14 della direttiva 79/112, relativa all' etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, che impone agli Stati membri di vietare nel proprio territorio il commercio di tali prodotti se talune indicazioni "non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l' informazione dell' acquirente non venga altrimenti garantita", dev' essere interpretato nel senso che l' espressione "lingua facilmente compresa", volta a garantire l' informazione del consumatore piuttosto che ad imporre l' uso di una lingua specifica, non equivale né all' espressione "lingua ufficiale dello Stato membro" né a quella di "lingua della regione". L' obbligo imposto da uno Stato membro di utilizzare la lingua dominante della regione in cui il prodotto è messo in vendita ° essendo più restrittivo dell' obbligo di adottare una lingua facilmente compresa ° è incompatibile con l' art. 14, quand' anche il contestuale utilizzo di un' altra lingua non sia escluso, né è ammissibile ai sensi degli artt. 128 e 129 A del Trattato, che non autorizzano uno Stato membro a sostituire una norma più restrittiva a quella prevista dalla direttiva. Non occorre pertanto esaminarlo alla luce dell' art. 30 del Trattato.
L' esigenza imperativa di informazione e di tutela dei consumatori impone che essi possano, in qualunque momento, venire a conoscenza di tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva, e ciò non soltanto all' atto dell' acquisto, bensì anche al momento del consumo. Ciò implica che tali indicazioni debbono obbligatoriamente comparire sull' etichettatura, vuoi in una lingua facilmente compresa dal consumatore dello Stato o della regione di cui trattasi, vuoi mediante altri accorgimenti, quali disegni, simboli o pittogrammi. Spetta al giudice nazionale valutare il grado di comprensibilità delle informazioni fornite alla luce di tutte le circostanze del caso.
Parti
Nel procedimento C-85/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dallo Hof van Beroep di Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Groupement des producteurs, importateurs et agents généraux d' eaux minérales étrangères, VZW (Piageme) e altri
e
Peeters NV,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30, 128 e 129 A del Trattato CE, nonché dell' art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per le attrici nella causa principale, dagli avv.ti Guy Horsmans e Aloïs Puts, del foro di Bruxelles;
° per la Peeters NV (già BVBA Peeters), dall' avv. Luc Dehond, del foro di Lovanio;
° per il governo belga, dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Philippe Martinet, segretario degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle ricorrenti, della Peeters NV, rappresentata dall' avv. J. Danckaerts, del foro di Lovanio, del governo belga, del governo ellenico, rappresentato dal signor Michail Apessos, sostituto avvocato dello Stato, e dalla signora Anna Rokofyllo, consigliere presso il ministro aggiunto degli Affari esteri, in qualità di agenti, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor Mark Shaw, barrister, e della Commissione all' udienza del 6 aprile 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 giugno 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 24 febbraio 1994, pervenuta in cancelleria il 9 marzo successivo, lo Hof van Beroep di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 30, 128 e 129 A del Trattato CE, nonché dell' art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1, in prosieguo: la "direttiva").
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra il Groupement des producteurs, importateurs et agents généraux d' eaux minérales étrangères, (Piageme), la Société générale des grandes sources d' eaux minérales françaises (SGGSEMF) e le società Evian, Apollinaris e Vittel (in prosieguo: le "attrici"), da una parte, e la società Peeters (in prosieguo: la "convenuta"), dall' altra.
3 Le attrici importano e distribuiscono in Belgio varie acque minerali francesi e tedesche. Esse ritengono che la convenuta, la quale smercia dette acque nella regione linguistica fiamminga, agisca in violazione della normativa belga, in quanto le bottiglie che essa mette in vendita sono etichettate vuoi in francese vuoi in tedesco, benché in tale regione le indicazioni, ai sensi del regio decreto belga 13 novembre 1986, debbano essere formulate in olandese.
4 L' art. 11 del regio decreto 13 novembre 1986, che ha sostituito in termini identici l' art. 10 del regio decreto 2 ottobre 1980, dispone quanto segue:
"Le indicazioni previste dall' art. 2 nonché dalle normative speciali devono essere formulate quanto meno nella lingua o nelle lingue della regione linguistica in cui i prodotti vengono posti in vendita".
5 Ritenendosi danneggiate, le attrici hanno citato la convenuta dinanzi al Rechtbank van koophandel di Lovanio (Belgio) in qualità di giudice dei provvedimenti provvisori, per vederla condannare a interrompere tali vendite, a pena di una sanzione pecuniaria.
6 La convenuta deduce che l' art. 11 del regio decreto 13 novembre 1986 è in contrasto con il diritto comunitario, segnatamente con l' art. 30 del Trattato CEE e l' art. 14 della direttiva.
7 L' art. 1, n. 3, della direttiva dispone quanto segue:
"Ai sensi della presente direttiva si intende per
a) etichettatura: le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;
(...)".
8 L' art. 3 prevede come obbligatorie talune indicazioni, che sono essenzialmente le seguenti:
° la denominazione di vendita;
° l' elenco degli ingredienti;
° il quantitativo netto (per i prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati);
° il termine minimo di conservazione;
° le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;
° il nome o la ragione sociale e l' indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità;
° il luogo d' origine o di provenienza, qualora l' omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l' origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare, e
° le istruzioni per l' uso, quando la loro omissione non consenta all' acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare.
9 L' art. 14 della direttiva dispone:
"Gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli articoli 3-11, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste dall' articolo 3 e dall' articolo 4, paragrafo 2.
Tuttavia, gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari nel proprio territorio se le indicazioni di cui all' articolo 3 e all' articolo 4, paragrafo 2, non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l' informazione dell' acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce peraltro che dette indicazioni siano fornite in più lingue".
10 In queste circostanze, il Rechtbank van koophandel di Lovanio ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 10 del regio decreto 2 ottobre 1980, attualmente l' art. 11 del regio decreto 13 novembre 1986, sia in contrasto con l' art. 30 del Trattato CEE e con l' art. 14 della direttiva 18 dicembre 1978, 79/112/CEE".
11 Nella sentenza 18 giugno 1991, causa C-369/89, Piageme e a. (Racc. pag. I-2971), la Corte ha dichiarato che l' art. 30 del Trattato CEE e l' art. 14 della direttiva ostano a che una normativa nazionale imponga l' uso esclusivo di una lingua determinata per l' etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un' altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l' informazione dell' acquirente venga garantita altrimenti.
12 A seguito dell' appello proposto dalle attrici, lo Hof van Beroep di Bruxelles ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 30 del Trattato CEE e l' art. 14 della direttiva 79/112/CEE, in considerazione di quanto è stabilito negli artt. 128 e 129 A del Trattato CE, dopo la loro modifica da parte del Trattato sull' Unione europea, si oppongano a che uno Stato membro, in considerazione della necessità di adottare una lingua facilmente compresa dai consumatori, renda obbligatorio l' uso della lingua dominante nella regione in cui il prodotto viene offerto, qualora al riguardo l' uso di un' altra lingua non venga escluso.
2) Se, per accertare se una determinata indicazione su un' etichetta corrisponda al criterio della 'lingua facilmente compresa' di cui all' art. 14 della direttiva, si debba tenere conto esclusivamente di tutte le indicazioni che compaiono sull' imballaggio originario nella loro reciproca connessione o debbano al riguardo essere presi in considerazione anche elementi da cui si possa ragionevolmente dedurre che i consumatori potevano acquisire familiarità con il prodotto, come ad esempio l' ampia diffusione del prodotto o la vasta campagna di informazione svolta.
3) Se l' 'informazione dell' acquirente altrimenti garantita' di cui all' art. 14 della direttiva debba essere intesa nel senso che essa concettualmente possa e debba riguardare solo la comprensibilità dei dati su un' etichetta di una determinata specie di prodotto o se per essa sia sufficiente l' insieme del concreto contesto di vendita in cui un prodotto viene offerto all' acquisto, a condizione che le indicazioni di cui agli artt. 3 e 4, n. 2, della direttiva 79/112/CEE siano tutte presenti in una maniera facilmente comprensibile per il consumatore".
13 Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice a quo osserva in particolare che l' art. 11 del regio decreto controverso non contiene alcuna disposizione che vieti l' impiego di un' altra lingua facilmente comprensibile, bensì prevede semplicemente che le indicazioni prescritte debbono essere formulate quanto meno nella lingua o nelle lingue della regione linguistica in cui i prodotti alimentari sono posti in vendita. Il regio decreto consente quindi, oltre all' impiego obbligatorio della lingua della regione linguistica, l' uso contestuale di altre lingue.
Sulla prima questione
14 La prima questione pregiudiziale intende accertare se una normativa nazionale che rende obbligatorio l' uso di una determinata lingua per l' etichettatura dei prodotti alimentari, pur non escludendo il contestuale impiego di altre lingue, sia compatibile con l' art. 30 del Trattato CE e con l' art. 14 della direttiva.
15 L' espressione "lingua facilmente compresa", di cui all' art. 14 della direttiva, non equivale né all' espressione "lingua ufficiale dello Stato membro" né a quella di "lingua della regione". Essa mira infatti a garantire l' informazione del consumatore piuttosto che ad imporre l' uso di una lingua specifica.
16 Altre norme comunitarie relative all' etichettatura prevedono invece espressamente l' obbligo di utilizzare la o le lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio sono distribuiti i prodotti [v., in questo senso, l' art. 8 della direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/27/CEE, concernente l' etichettatura e il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano (GU L 113, pag. 8)].
17 Orbene, occorre ricordare che, nella citata sentenza Piageme e a., la Corte ha dichiarato (punto 16) che l' imposizione di un obbligo più rigoroso di quello dell' uso di una lingua facilmente compresa, come in ipotesi l' uso esclusivo della lingua della regione linguistica, e, d' altro canto, il mancato riconoscimento della possibilità di garantire altrimenti l' informazione del consumatore trascendono quanto è prescritto dalla direttiva.
18 L' obbligo di utilizzare una lingua determinata per l' etichettatura dei prodotti alimentari, quand' anche l' utilizzo contestuale di altre lingue non sia escluso, è anch' esso più rigoroso dell' obbligo di far uso di una lingua facilmente compresa.
19 Orbene, né l' art. 128 né l' art. 129 A del Trattato autorizzano uno Stato membro a sostituire una norma più restrittiva a quella prevista dalla direttiva.
20 Alla luce di quanto sopra, non occorre esaminare il problema dal punto di vista dell' art. 30.
21 La prima questione dev' essere pertanto risolta nel senso che l' art. 14 della direttiva osta a che uno Stato membro, in considerazione della necessità di adottare una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, imponga l' uso della lingua dominante nella regione in cui il prodotto è messo in vendita, quand' anche il contestuale utilizzo di un' altra lingua non sia escluso.
Sulla seconda e terza questione
22 Con la seconda e la terza questione il giudice a quo intende sapere essenzialmente quali elementi possano o debbano essere presi in considerazione per determinare se le indicazioni obbligatorie siano conformi ai requisiti di cui all' art. 14, secondo comma, della direttiva. E' opportuno esaminare le due questioni contemporaneamente.
23 Lo scopo dell' art. 14 è garantire che il consumatore possa agevolmente venire a conoscenza delle indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva.
24 L' esigenza imperativa di informazione e di tutela dei consumatori impone che essi possano, in qualunque momento, venire a conoscenza di tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva, e ciò non soltanto all' atto dell' acquisto, bensì anche al momento del consumo. Ciò vale in particolare per quanto riguarda il termine minimo di conservazione e le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione del prodotto.
25 Va ricordato inoltre che il consumatore finale non è necessariamente colui che ha acquistato il prodotto alimentare.
26 Ne consegue che la tutela del consumatore non è garantita da misure che non compaiono sull' etichettatura, quali le informazioni fornite nel punto di vendita o nell' ambito di vaste campagne di informazione.
27 Tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva devono comparire sull' etichettatura in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti o mediante altri accorgimenti, quali disegni, simboli o pittogrammi.
28 Spetta al giudice nazionale, in ciascuna fattispecie, valutare se gli elementi che compaiono sull' etichettatura siano idonei a informare pienamente i consumatori sulle indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva.
29 Parimenti, spetta al giudice nazionale accertare, in ciascuna fattispecie, se indicazioni obbligatorie fornite in una lingua diversa da quella parlata in via preponderante nello Stato membro o nella regione interessata siano idonee ad essere facilmente comprese dai consumatori di tale Stato o regione.
30 Al riguardo, possono essere indicativi, senza essere peraltro di per sé determinanti, svariati fattori, quali l' eventuale somiglianza delle parole nelle diverse lingue, la generale conoscenza di più di una lingua da parte della popolazione interessata, o l' esistenza di circostanze particolari, quali una vasta campagna d' informazione o un' ampia diffusione del prodotto, purché si possa constatare che il consumatore è sufficientemente informato.
31 La seconda e la terza questione devono pertanto essere risolte nel senso che tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva devono comparire sull' etichettatura in una lingua facilmente compresa dai consumatori dello Stato o della regione interessata, ovvero mediante altri accorgimenti, quali disegni, simboli o pittogrammi. Il grado di comprensibilità delle informazioni fornite dev' essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dai governi belga, ellenico, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hof van Beroep di Bruxelles con sentenza 24 febbraio 1994, dichiara:
1) L' art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, osta a che uno Stato membro, in considerazione della necessità di adottare una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, imponga l' uso della lingua dominante nella regione in cui il prodotto è messo in vendita, quand' anche il contestuale utilizzo di un' altra lingua non sia escluso.
2) Tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva 79/112 devono comparire sull' etichettatura in una lingua facilmente compresa dai consumatori dello Stato o della regione interessata, ovvero mediante altri accorgimenti, quali disegni, simboli o pittogrammi. Il grado di comprensibilità delle informazioni fornite dev' essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso.
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