Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura ° Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria ° Finanziamento delle ispezioni e controlli sanitari delle carni fresche ° Direttiva 85/73 ° Livelli dei contributi fissati dalla decisione 88/408 ° Parte del contributo relativa alle operazioni di sezionamento ° Limitazione alle quantità di carni effettivamente disossate o sezionate nel laboratorio di sezionamento
(Direttiva del Consiglio 85/73/CEE; decisione del Consiglio 88/408/CEE, art. 3, n. 1)
Massima
L' art. 3, n. 1, della decisione 88/408, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73 relativa al loro finanziamento, dev' essere interpretato nel senso che la parte del contributo che copre i controlli e le ispezioni occasionati dalle operazioni di sezionamento è esigibile solo per quanto riguarda le carni effettivamente disossate o sezionate nella fase di produzione compresa tra la macellazione dell' animale e l' immagazzinamento della carne, e non per tutte le carni presenti nel laboratorio di sezionamento, indipendentemente dal se siano ivi disossate o sezionate.
Parti
Nel procedimento C-86/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
H.J.A.M. van Iersel (curatore fallimentare della Pluimvee- en wildverwerkende industrie De Venhorst BV)
e
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
domanda vertente sull' interpretazione della decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE (GU L 194, pag. 24),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori J.L. Murray (relatore), presidente di sezione, C.N. Kakouris e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor H.J.A.M. van Iersel, curatore fallimentare della Pluimvee-en wildverwerkende industrie De Venhorst BV, dall' avv. P.A. Wackie Eysten, del foro dell' Aia;
° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor T. van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 novembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 24 dicembre 1993, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 1994, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione della decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE (GU L 194, pag. 24).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la società Pluimvee- en wildverwerkende industrie De Venhorst (in prosieguo: la "De Venhorst") e lo Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ministro olandese dell' Agricoltura, delle Risorse naturali e della Pesca) in relazione al pagamento del contributo riscosso per l' ispezione di un laboratorio di sezionamento. A seguito del fallimento della De Venhorst, l' avv. H.J.A.M. van Iersel, nominato curatore conformemente alle disposizioni olandesi in materia, è subentrato nella causa.
3 La direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55, pag. 23), successivamente modificata più volte, procede al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di prescrizioni sanitarie nel settore delle carni di volatili da cortile nei macelli e nel corso del trasporto. L' art. 3, n. 1, di questa direttiva dispone che ogni Stato membro produttore deve istituire un sistema di ispezioni e controlli sanitari ad opera di medici veterinari. Tali ispezioni e controlli hanno ad oggetto gli stabilimenti nei quali le carni vengono trattate, le manipolazioni effettuate, nonché lo stato delle carni stesse.
4 L' art. 3, n. 1, punto B, della direttiva 71/118, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 10 luglio 1975, 75/431/CEE (GU L 192, pag. 6), prescrive agli Stati membri di vigilare affinché siano rispettate le seguenti condizioni:
"B. Quando si tratta di parti di carcasse o di carni disossate, che queste:
a) siano state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e controllato conformemente all' articolo 5, paragrafo 1;
b) siano state sezionate e ottenute nell' osservanza delle prescrizioni del capitolo VIII dell' allegato I e provengano:
° o da carni fresche provenienti da animali macellati nello Stato membro e rispondenti alle prescrizioni della presente direttiva;
° o da carni fresche introdotte in provenienza da un altro Stato membro e rispondenti alle prescrizioni della presente direttiva;
° o da carni fresche importate da paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie per l' importazione di carni fresche di volatili da cortile dai paesi terzi;
c) siano depositate in condizioni corrispondenti alle disposizioni del capitolo XII dell' allegato I;
d) siano state sottoposte, conformemente alle disposizioni del capitolo IX dell' allegato I, al controllo da parte di un veterinario ufficiale;
e) soddisfino alle condizioni di cui al punto A, lettere c), e), g) e h)".
5 Il capitolo VIII dell' allegato I, intitolato "Norme relative alle carni destinate al sezionamento", cui fa riferimento l' art. 3, n. 1, punto B, lett. b), della direttiva 71/118, nella versione risultante dalla direttiva 75/431, definisce le norme relative alle carni destinate al sezionamento. Il capitolo XII dell' allegato I, intitolato "Deposito", cui si riferisce l' art. 3, n. 1, punto B, lett. c), della direttiva 71/118, nella versione risultante dalla direttiva 75/431, precisa a quale temperatura le carni fresche di volatili da cortile devono essere mantenute dopo la refrigerazione.
6 Il capitolo IX dell' allegato I, intitolato "Controllo sanitario delle carni sezionate", cui fa riferimento l' art. 3, n. 1, punto B, lett. d), della direttiva 71/118, nella versione risultante dalla direttiva 75/431, dispone:
"41. I laboratori di sezionamento sono sottoposti ad un controllo effettuato da un veterinario ufficiale.
42. Il controllo del veterinario ufficiale comprende i seguenti compiti:
a) controllo del registro d' entrata delle carni fresche e d' uscita delle carni sezionate;
b) ispezione sanitaria delle carni fresche presenti nel laboratorio di sezionamento;
c) controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili, nonché dell' igiene del personale;
d) esecuzione di tutti i prelievi necessari per effettuare esami di laboratorio aventi per fine di rivelare, per esempio, la presenza di germi nocivi, di additivi o di altre sostanze chimiche non autorizzate. I risultati degli esami sono riportati in un registro;
e) qualsiasi altro controllo ritenuto utile per l' osservanza delle disposizioni della direttiva".
7 Fino all' emanazione della direttiva del Consiglio 20 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), ciascuno Stato membro disciplinava per conto suo la questione del finanziamento delle ispezioni e dei controlli precisati nella direttiva 71/118. Considerando che questa situazione poteva influire sulle condizioni della concorrenza nella Comunità, il Consiglio ha stabilito, con la direttiva 85/73, norme armonizzate sul finanziamento di queste ispezioni e controlli. L' art. 1, n. 1, primo trattino, di questa direttiva dispone:
"Gli Stati membri provvedono a che, a decorrere dal 1 gennaio 1986:
° all' atto della macellazione degli animali di cui al paragrafo 2 sia riscosso un contributo per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli sanitari".
8 L' art. 2, n. 1, della direttiva 85/73 prescrive che il Consiglio adotti il livello o i livelli forfettari dei contributi, nonché le modalità e i principi di applicazione della direttiva e le eccezioni.
9 Il Consiglio ha adottato successivamente la decisione 88/408.
10 Il contributo previsto dalla decisione 88/408 si riferisce all' insieme delle ispezioni e dei controlli sanitari. La decisione dispone che le autorità degli Stati membri riscuotano un importo per tutte le ispezioni relative alla macellazione dei volatili da cortile (art. 2, n. 3), per le spese amministrative e per la ricerca dei residui (art. 2, n. 4), e per i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento (art. 3). L' art. 4 della decisione 88/408 stabilisce che gli Stati membri riscuotano un importo corrispondente al costo reale necessario per il controllo o l' ispezione di entrata e di uscita delle carni immagazzinate.
11 L' art. 5, n. 1, della decisione 88/408 dispone che l' importo di cui all' art. 2 si sostituisca a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dall' autorità nazionale, regionale o comunale degli Stati membri per le ispezioni e i controlli delle carni fresche di cui all' art. 1 e per la loro certificazione.
12 L' art. 6, n. 1, della decisione 408/88 pone il contributo a carico della persona fisica o giuridica che fa procedere alle operazioni di macellazione, di sezionamento o di magazzinaggio.
13 L' art. 3 della decisione 88/408 è redatto come segue:
"1. La parte del contributo che copre i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui all' articolo 3, paragrafo 1, punto B, della direttiva 64/433/CEE e all' articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera b), della direttiva 71/118/CEE è fissata forfettariamente a 3 ECU/tonnellata, ossa comprese, di carni non disossate destinate al sezionamento.
2. L' importo di cui al paragrafo 1 si aggiunge agli importi di cui all' articolo 2, paragrafo 1.
3. L' articolo 2, paragrafi 2 e 5, si applica per analogia.
4. Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nel macello da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 50% sugli importi previsti al paragrafo 1".
14 La direttiva 71/118 è stata nuovamente modificata dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/116/CEE (GU 1993, L 62, pag. 1). La direttiva 92/116 doveva essere recepita dal Regno dei Paesi Bassi entro il 1 gennaio 1994, e quindi non è applicabile alla causa principale.
15 Il regolamento olandese del 1985, relativo all' ispezione sanitaria e agli scambi di carni fresche di pollame (in prosieguo: il "regolamento nazionale"), adottato il 20 giugno 1985 dal ministro olandese dell' Agricoltura, delle Risorse naturali e della Pesca ai sensi degli artt. 13, nn. 1 e 2, 19, n. 1, e 26 della legge olandese sull' agricoltura, come modificato dal regolamento 13 dicembre 1990, adottato in esecuzione della decisione 88/408, così dispone, in particolare:
"Articolo 22a
1. E' dovuto un contributo di 6,97 HFL per tonnellata di carne da disossare e destinata al sezionamento dal laboratorio di sezionamento omologato conformemente all' art. 16, per le ispezioni sanitarie effettuate durante l' orario di apertura.
2. In deroga a quanto disposto al n. 1, il contributo ammonta a 3,50 HFL per tonnellata di carne da disossare quando questa viene sezionata nello stabilimento di macellazione".
16 La De Venhorst gestiva, sino al suo fallimento, uno stabilimento di macellazione di pollame e praticava il commercio di carne di volatili da cortile.
17 Lo stabilimento di macellazione comprendeva una linea di produzione che cominciava con l' abbattimento dei capi di pollame vivi e terminava con l' immagazzinamento dei capi spiumati ed eviscerati, ripartiti per peso ed imballati in plastica. Circa il 95% dei capi macellati nello stabilimento della ricorrente nella causa principale non venivano sezionati e disossati, ma immagazzinati interi. La De Venhorst sezionava e disossava il solo pollame che non superava un determinato peso e che era di qualità inferiore. Tutte le operazioni relative alla macellazione, alla spiumatura, all' eviscerazione, alla selezione, alla pesatura, al sezionamento, all' imballaggio e all' immagazzinamento del pollame avevano luogo nello stesso locale.
18 Con quattro decisioni adottate il 10 aprile 1991, l' 8 luglio 1991, il 24 gennaio 1992 e il 18 febbraio 1992, ai sensi del regolamento nazionale, il direttore del distretto del Rijkdienst voor de keuring van Vee en Vlees (Ufficio nazionale olandese dell' ispezione degli animali e della carne; in prosieguo: il "RVV") chiedeva alla ricorrente nella causa principale il pagamento di contributi connessi alle ispezioni sanitarie relative al processo di produzione corrispondente alla macellazione, al sezionamento e all' immagazzinamento. La controversia pendente dinanzi al giudice a quo verte unicamente sui contributi riscossi in relazione alla fase del processo di produzione che aveva luogo in un laboratorio di sezionamento.
19 Risulta dall' ordinanza di rinvio che il RVV ha calcolato la parte di contributo relativa all' ispezione delle operazioni di sezionamento sulla base del peso complessivo del pollame che si trovava nel locale in cui avevano luogo le operazioni di sezionamento.
20 La De Venhorst ha ritenuto non equa questa base di calcolo, in quanto solamente il 5% del pollame che si trovava nel locale veniva sezionato e disossato. Di conseguenza, essa sporgeva reclamo contro le decisioni del RVV al ministro olandese dell' Agricoltura, delle Risorse naturali e della Pesca. Il reclamo veniva respinto.
21 Considerando che l' espressione "carni da disossare e destinate al sezionamento" di cui all' art. 22a, n. 1, del regolamento nazionale e all' art. 3 della decisione 88/408 implica che un contributo è esigibile soltanto per la carne con ossa che viene effettivamente sezionata nel laboratorio di sezionamento, la ricorrente nella causa principale ha impugnato il provvedimento di rigetto dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
22 Ritenendo che la controversia sollevi un problema d' interpretazione dell' art. 3, n. 1, della decisione 88/408, il detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
"Se la disposizione di cui all' art. 3, n. 1, della decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, debba essere interpretata nel senso che la parte del contributo ivi menzionata deve essere versata esclusivamente per le carni che vengono effettivamente disossate o sezionate nella fase produttiva intercorrente fra la macellazione degli animali e il magazzinaggio delle carni, oppure se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che il contributo deve essere versato per tutte le carni fornite al locale di sezionamento, indipendentemente dalla questione se ivi siano sottoposte ad una lavorazione come il disossamento o il sezionamento.
Qualora la predetta disposizione debba essere interpretata in altro modo, quale sia la corretta interpretazione".
23 Con tale questione il giudice a quo domanda in sostanza se la parte del contributo contemplata dall' art. 3, n. 1, della decisione 88/408, riscossa per i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento, debba essere calcolata in base ai quantitativi di carne di pollame effettivamente disossata e sezionata nella fase di produzione compresa tra la macellazione dell' animale e l' immagazzinamento della carne o in base alla quantità di carne complessivamente presente nel locale in cui hanno luogo le operazioni di sezionamento.
24 Occorre rilevare che la decisione 88/408 riguarda unicamente i livelli del contributo da riscuotere per le ispezioni e i controlli enumerati nella direttiva 71/118, nella versione risultante dalla direttiva 75/431, e le basi sulle quali il contributo va calcolato. La decisione non ha, di per sé, alcuna influenza sugli obblighi di ispezione e di controllo stabiliti nella stessa direttiva.
25 L' art. 3, n. 1, della decisione 88/408 definisce la parte del contributo che si riferisce ai controlli e alle ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento previste dall' art. 3, n. 1, punto B, lett. b), della direttiva 71/118, nella versione risultante dalla direttiva 75/431. Questo contributo è fissato forfettariamente a 3 ECU/tonnellata, ossa comprese, di carni non disossate destinate al sezionamento. L' art. 3, n. 1, punto B, lett. b), della direttiva 71/118, nella versione risultante dalla direttiva 75/431, precisa che, quando si tratta di parti di carcasse o di carni disossate, queste devono essere state sezionate e ottenute nell' osservanza delle prescrizioni del capitolo VIII dell' allegato I. Il capitolo VIII dell' allegato I definisce le norme relative alle carni destinate al sezionamento. Esso precisa, in particolare, i locali nei quali le carni fresche destinate al sezionamento devono essere depositate e prescrive che, appena effettuati il sezionamento e l' imballaggio previsti, esse vengano trasportate in un locale frigorifero.
26 Invero, i controlli che devono essere effettuati nel laboratorio di sezionamento sono previsti dall' art. 3, n. 1, punto B, lett. d), della direttiva 71/118, nella versione risultante dalla direttiva 75/431, nonché dal capitolo IX dell' allegato I della stessa, al quale esso fa riferimento. L' art. 3, n. 1, punto B, lett. d), prescrive che le parti di carcasse o di carni sezionate siano sottoposte, conformemente alle disposizioni del capitolo IX, al controllo da parte di un veterinario ufficiale.
27 Il capitolo IX dell' allegato I della direttiva 71/118, nella versione risultante dalla direttiva 75/431, che contempla i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento, è intitolato "Controllo sanitario delle carni sezionate". Questo capitolo prevede un controllo, da parte del veterinario ufficiale, del registro di entrata delle carni fresche e d' uscita delle carni sezionate, nonché un' ispezione sanitaria delle carni fresche presenti nel laboratorio di sezionamento. Esso prevede anche il controllo della pulizia dei locali, l' esecuzione di tutti i prelievi necessari per effettuare gli opportuni esami di laboratorio e qualsiasi altro controllo che il veterinario ufficiale ritenga utile per l' osservanza delle disposizioni della direttiva.
28 Il livello del contributo da riscuotere per le ispezioni e i controlli determinati nel capitolo IX dell' allegato I è disciplinato dall' art. 3, n. 1, della decisione 88/408. Quest' ultimo costituisce la sola disposizione che precisa il livello del contributo da riscuotere per le ispezioni e i controlli connessi alle operazioni di sezionamento. La sua applicazione è espressamente limitata alle carni da disossare destinate al sezionamento. Di conseguenza, il contributo da percepire per le ispezioni e i controlli precisati nel capitolo IX dell' allegato I della direttiva 71/118, nella versione risultante dalla direttiva 75/431, dev' essere anch' esso limitato alle ispezioni e controlli connessi alle quantità di carni di pollame effettivamente sezionate e disossate.
29 Non è la presenza delle carni nel laboratorio di sezionamento che dà luogo al contributo. Ciascuna parte del contributo previsto dalla decisione 88/408 è calcolata in base al peso della carne. L' art. 3, n. 1, della detta decisione precisa che il contributo relativo ai controlli e alle ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento è calcolato in base al peso, ossa comprese, della carne destinata al sezionamento. Di conseguenza, questo contributo è esigibile solo per quanto riguarda la carne, con ossa, che viene effettivamente sezionata nell' apposito laboratorio.
30 Il governo olandese rileva tuttavia che l' obiettivo del regolamento consiste nel ripercuotere tutte le spese inerenti alle ispezioni e ai controlli sanitari connessi alle operazioni di sezionamento sulla persona a vantaggio della quale tali spese sono sostenute. Esso considera che, se non si adottasse la tesi secondo cui il contributo è esigibile per tutte le carni presenti nel laboratorio di sezionamento, indipendentemente dal se siano ivi disossate o sezionate, ne risulterebbe che, quando nel laboratorio arrivano carni che non vengono disossate o sezionate, i costi dei controlli e delle ispezioni nella fase di produzione situata tra la macellazione e il deposito non sarebbero ripercossi mediante il contributo e resterebbero a carico degli Stati membri.
31 Questo argomento dev' essere disatteso.
32 Come si è già precisato, la decisione 88/408 determina i livelli del contributo che dev' essere riscosso per le ispezioni e i controlli connessi alle operazioni di sezionamento. L' art. 2, n. 2, di questa decisione prevede solamente alcuni casi nei quali gli Stati membri possono derogare ai detti livelli. Tenuto conto di tale disposizione, non è ammissibile che uno Stato membro che ritenga che i livelli forfettari fissati nella decisione non siano sufficienti a coprire le spese inerenti alle ispezioni e ai controlli interpreti l' art. 3, n. 1, della decisione 88/408 nel senso auspicato dal governo olandese; tale interpretazione è peraltro incompatibile con l' obiettivo di questa disposizione.
33 Considerato quanto precede, si deve dichiarare che l' art. 3, n. 1, della decisione 88/408 dev' essere interpretato nel senso che la parte del contributo da esso contemplata è esigibile solo per quanto riguarda le carni effettivamente disossate o sezionate nella fase di produzione compresa tra la macellazione dell' animale e l' immagazzinamento della carne.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con ordinanza 24 dicembre 1993, dichiara:
L' art. 3, n. 1, della decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE, dev' essere interpretato nel senso che la parte del contributo da esso contemplata è esigibile solo per quanto riguarda le carni effettivamente disossate o sezionate nella fase di produzione compresa tra la macellazione dell' animale e l' immagazzinamento della carne.
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