Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Concorrenza ° Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi ° Normativa nazionale che vieta di immettere in commercio e di pubblicizzare terminali di telecomunicazioni non omologati ° Controllo delle specifiche tecniche richiesto per l' omologazione effettuato da un laboratorio di collaudo che non soddisfa il requisito di indipendenza rispetto a qualunque operatore presente sul mercato delle telecomunicazioni ° Inammissibilità
(Direttiva della Commissione 88/301/CEE, art. 6)
Massima
L' art. 6 della direttiva 88/301, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni, va interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che vieta agli operatori economici, comminando sanzioni, di fabbricare, importare, detenere a scopo di vendita, vendere, distribuire o pubblicizzare apparecchi terminali senza comprovare, mediante produzione di un certificato di omologazione o di qualsiasi altro documento considerato equivalente, la conformità di questi apparecchi a talune prescrizioni essenziali inerenti in particolare alla sicurezza degli utenti e al corretto funzionamento della rete, qualora non sia garantita l' indipendenza, rispetto agli operatori che offrono beni e servizi nel settore delle telecomunicazioni, dei laboratori incaricati delle verifiche di conformità di tali apparecchi alle specifiche tecniche.
Parti
Nel procedimento C-91/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de grande instance di Parigi nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Thierry Tranchant
e
Téléphone Store SARL, parte civilmente responsabile,
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU L 131, pag. 73),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch (relatore), presidenti di sezione, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il Syndicat des industries de télécommunication (SIT) e il Syndicat des industries du matériel professionnel électronique et radioélectrique (SPER), parti civili nella causa principale, dall' avv. Jeanne Champigneulle Mihailov, del foro di Parigi;
° per il signor Tranchant, imputato nella causa principale, e la società Téléphone Store, parte civilmente responsabile, dall' avv. Charly Bensard, del foro di Parigi;
° per il governo francese, dal signor Jean-Marc Belorgey, capodelegazione presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Francisco Enrique González Díaz, membro del servizio giuridico, e Jean-Francis Pasquier, esperto nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dell' imputato nella causa principale e della parte civilmente responsabile, rappresentati dall' avv. Laurent Salem, del foro di Parigi, delle parti civili nella causa principale, rappresentate dall' avv. Jeanne Champigneulle Mihailov, del governo francese, rappresentato dal signor Jean-Marc Belorgey, assistito dal signor Jean-Marc Chaduc, vicedirettore degli affari tecnici presso la DGPT del ministero delle Poste e Telecomunicazioni, e della Commissione, rappresentata dai signori Francisco Enrique González Díaz e Jean-Francis Pasquier, all' udienza del 29 marzo 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 giugno 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 febbraio 1994, pervenuta in cancelleria il 16 marzo seguente, il Tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione della direttiva della Commissione 16 marzo 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU L 131, pag. 73), per essere posto in grado di valutare la compatibilità del procedimento di omologazione dei terminali di telecomunicazioni previsto dalla normativa francese con tale direttiva.
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale intentato a carico del signor Tranchant, imputato di aver pubblicizzato, dal novembre 1992 al febbraio 1993, telefoni senza fili, segreterie telefoniche e telecopiatrici che non erano stati assoggettati a previa omologazione del ministro delle Poste e Telecomunicazioni, fattispecie prevista e sanzionata dagli artt. L. 34-9 e L. 39-3 del codice francese delle poste e telecomunicazioni, risultanti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 90-1170, recante disciplina delle telecomunicazioni (JORF, pag. 16439; in prosieguo: la "legge francese").
3 In forza del citato art. L. 34-9 del codice, gli apparecchi terminali destinati ad essere allacciati ad una rete pubblica possono essere fabbricati per il mercato interno, importati da paesi terzi per la vendita al pubblico, detenuti per la vendita, messi in vendita, distribuiti a titolo gratuito od oneroso, allacciati ad una rete pubblica o pubblicizzati solo a condizione di essere stati assoggettati ad una previa omologazione rilasciata dal ministro delle Poste e Telecomunicazioni. L' omologazione ha lo scopo di garantire, nell' interesse generale, l' osservanza delle prescrizioni essenziali stabilite dall' art. L. 32, punto 12, dello stesso codice, vale a dire la sicurezza degli utenti e del personale dei gestori di reti di telecomunicazioni, la protezione delle reti e, se del caso, la corretta utilizzazione dello spettro radioelettrico nonché, all' occorrenza, l' interfunzionalità dei servizi e delle apparecchiature terminali e la protezione dei dati. L' art. L. 39-3 del codice precisa la sanzione nella quale incorrono coloro che effettuano una pubblicità vietata ai sensi dell' art. L. 34-9.
4 Il decreto 4 febbraio 1992, n. 92-116, relativo all' omologazione degli apparecchi terminali di telecomunicazioni, alle loro modalità di allacciamento e ai requisiti di idoneità degli installatori (JORF 1992, pag. 1915), stabilisce le modalità del procedimento di omologazione.
5 Risulta da questo decreto che sono possibili due procedimenti di omologazione, ossia l' "esame tipologico" e la "certificazione". Tuttavia, solo il primo procedimento, oggetto di contestazione nella causa principale, richiede l' intervento dei laboratori di collaudo.
6 Nell' ambito di questo procedimento il richiedente deve, ai sensi del decreto, depositare presso la "direction de la réglementation générale" un fascicolo contenente una serie di informazioni e di documenti relativi al prodotto di cui chiede l' omologazione. Tale fascicolo può comprendere, se del caso, i risultati di collaudi effettuati da un laboratorio designato dall' autorità competente in Francia o in un altro Stato membro.
7 Viceversa, in mancanza di tali risultati, il richiedente è invitato a consegnare un esemplare rappresentativo di questo prodotto ad uno dei laboratori designati per verificarne la conformità alle prescrizioni essenziali. In caso di risultato positivo, la "direction de la réglementation générale" rilascia un attestato di esame e quindi, dopo aver ottenuto dal richiedente l' impegno formale a fabbricare o mettere in commercio solo prodotti conformi a tale certificato, concede l' omologazione. Se il risultato è negativo, l' attestato è rifiutato con decisione motivata notificata al richiedente.
8 Risulta dall' ordinanza di rinvio che in Francia un solo laboratorio, il "Laboratoire d' essai et d' agrément" (in prosieguo: il "LEA"), è stato autorizzato ad effettuare collaudi riguardanti la conformità alle prescrizioni essenziali diverse dalla sicurezza degli apparecchi terminali (decreti francesi 2 aprile 1990, 3 giugno e 27 ottobre 1992). Il LEA fa parte del "Centre national d' études des télécommunications" (CNET), organismo scientifico a sua volta collegato all' azienda pubblica France Télécom, il cui compito è quello di gestire la rete pubblica di telecomunicazioni e di commercializzare apparecchi terminali.
9 Va inoltre rilevato che il LEA è stato designato dal governo francese per eseguire le prove di cui ai procedimenti menzionati nell' art. 9 della direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 128, pag. 1). Tale designazione è stata notificata alla Commissione ai sensi dell' art. 10, n. 2, della stessa direttiva.
10 Dinanzi al giudice nazionale il signor Tranchant ha eccepito che l' assenza di una posizione di indipendenza del LEA rispetto alla France Télécom, che commercializza telefoni, è in contrasto con l' art. 6 della direttiva 88/301 e rende pertanto inoperanti le norme sanzionatorie previste dalla legge francese.
11 L' art. 6 della direttiva 88/301 recita:
"Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1 luglio 1989 la formulazione delle specifiche di cui all' art. 5 e il controllo della loro applicazione, nonché l' omologazione siano svolti da un ente indipendente dalle imprese pubbliche o private che offrono beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni".
12 Stando così le cose, il Tribunal de grande instance di Parigi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 6 della direttiva 16 maggio 1988, 88/301/CEE, osti all' applicazione di una disciplina nazionale che vieta agli operatori economici, comminando sanzioni, di fabbricare, importare, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire o pubblicizzare apparecchi terminali senza comprovare, mediante produzione di un certificato di omologazione o di qualsiasi altro documento considerato equivalente, la conformità di questi apparecchi a talune prescrizioni essenziali inerenti, in particolare, alla sicurezza degli utenti e al corretto funzionamento della rete, qualora non sia garantita l' indipendenza, rispetto agli operatori che offrono beni o servizi nel settore delle telecomunicazioni, dei laboratori incaricati delle verifiche di conformità di tali apparecchi nell' ambito del procedimento di omologazione".
13 Il governo francese osserva, in particolare, che nell' ambito della funzione di "controllo dell' applicazione delle specifiche", esercitata in Francia dalla "direction de la réglementation générale" del ministero delle Poste e Telecomunicazioni, il LEA si limita ad applicare le procedure di esame e i parametri conosciuti e ad annotare i risultati in una relazione. Tale relazione di collaudo sarebbe solo uno degli elementi, nella fattispecie di carattere tecnico, sui quali la pubblica autorità si fonda per il rilascio dell' attestato di esame che precede l' omologazione.
14 Le parti civili nella causa principale precisano che il collaudo è una verifica, vale a dire un' operazione tecnica effettuata in base a modalità prestabilite, mentre la valutazione è un controllo, ossia un' operazione amministrativa compiuta mediante il raffronto tra i risultati del collaudo e le prescrizioni essenziali.
15 La Commissione segnala, in particolare, che il controllo delle specifiche tecniche consiste nel verificare, per mezzo di test e prove di laboratorio, se gli apparecchi terminali per i quali è stata presentata una domanda di omologazione corrispondano a tali specifiche. L' omologazione sarebbe quindi strettamente condizionata al risultato di tale controllo. In ogni caso, il ruolo svolto dal laboratorio non potrebbe considerarsi secondario.
16 Sul punto la Commissione fa rilevare che, prolungando la durata degli esami, il LEA ha la possibilità di ritardare la messa in commercio di apparecchi concorrenti a quelli smerciati dall' azienda pubblica e che, in caso di risultati negativi, sarebbe difficile contestare i metodi utilizzati o l' attendibilità di questi risultati, non essendovi in Francia altri laboratori autorizzati ai quali poter chiedere una controperizia.
17 Va ricordato che, ai sensi del nono 'considerando' della direttiva 88/301, per garantire un' applicazione trasparente, obiettiva e non discriminatoria delle specifiche tecniche e dei procedimenti di omologazione, la formulazione e il controllo di queste regole devono essere effettuati da organismi indipendenti dai concorrenti sul mercato in questione.
18 Nella sentenza 19 marzo 1991, causa C-202/88, Francia/Commissione (Racc. pag. I-1223, punto 51), la Corte ha inoltre affermato che un sistema di concorrenza non alterata, come quello prefigurato dal Trattato, può garantirsi solo se venga assicurata l' uguaglianza delle opportunità tra i vari operatori economici. La Corte ne ha concluso (punto 52) che la preservazione di un' effettiva concorrenza e la garanzia di trasparenza esigono che la formulazione delle specifiche tecniche, il controllo della loro applicazione e l' omologazione siano svolti da un ente indipendente dalle imprese pubbliche o private che offrono beni e/o servizi concorrenti nel settore delle telecomunicazioni (v., altresì, sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB-Inno-BM, Racc. pag. I-5941, punto 26).
19 Il requisito di indipendenza prescritto dall' art. 6 della direttiva 88/301 è quindi inteso ad escludere qualsiasi rischio di conflitto di interessi tra l' autorità regolamentatrice incaricata della formulazione delle specifiche tecniche, del controllo della loro applicazione e del rilascio delle omologazioni, da un lato, e le imprese che offrono beni o servizi nel settore delle telecomunicazioni, dall' altro.
20 E' pacifico che nella normativa francese il controllo dell' applicazione delle specifiche tecniche da parte dell' autorità pubblica è fondato essenzialmente sui risultati del collaudo. Questi ultimi formano infatti parte integrante dell' operazione diretta a valutare la conformità degli apparecchi terminali alle specifiche tecniche.
21 E' altrettanto pacifico che i collaudi vengono effettuati da un laboratorio collegato ad un operatore economico, nella specie la France Télécom, che mette in commercio esso stesso apparecchi terminali. Il direttore del LEA è del resto, come ha riconosciuto in udienza il governo francese, alle dipendenze della France Télécom.
22 Stando così le cose, un laboratorio come il LEA non può considerarsi indipendente ai sensi dell' art. 6 della direttiva 88/301. Il suo intervento nel procedimento di omologazione è quindi in contrasto con questa disposizione.
23 Questa conclusione non risulta infirmata dall' argomento addotto dal governo francese e dalle parti civili nella causa principale, secondo il quale la citata direttiva del Consiglio 91/263 preciserebbe, per quanto riguarda i laboratori di collaudo, le condizioni di applicazione del principio di indipendenza enunciato dall' art. 6 della direttiva 88/301. Talché il LEA risponderebbe ai requisiti di imparzialità, indipendenza e integrità stabiliti dalla norma europea EN-45001 che definisce i criteri generali relativi al funzionamento dei laboratori di collaudo, adottata dall' Organizzazione comune europea per la normalizzazione (CEN/Cenelec), di cui la direttiva 91/263 prescrive l' osservanza.
24 Come ha osservato la Commissione, la ratio della direttiva del Consiglio 91/263 è distinta da quella della direttiva della Commissione 88/301. La prima direttiva è intesa a ridurre la reiterazione di procedimenti, una volta che un' omologazione sia già stata ottenuta in uno Stato membro, facilitando il reciproco riconoscimento delle omologazioni mediante la definizione di specifiche tecniche comuni, mentre la seconda direttiva mira a prevenire le conseguenze dannose che potrebbero derivare per la concorrenza dalla parzialità dell' ente incaricato di effettuare gli esami di conformità necessari per ottenere un' omologazione. Oltretutto, una direttiva successiva avente un diverso oggetto non può essere presa a parametro per l' interpretazione dell' art. 6 della direttiva della Commissione 88/301.
25 Ciò posto, la questione pregiudiziale dev' essere risolta dichiarando che l' art. 6 della direttiva 88/301 va interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che vieta agli operatori economici, comminando sanzioni, di fabbricare, importare, detenere a scopo di vendita, vendere, distribuire o pubblicizzare apparecchi terminali senza comprovare, mediante produzione di un certificato di omologazione o di qualsiasi altro documento considerato equivalente, la conformità di questi apparecchi a talune prescrizioni essenziali inerenti in particolare alla sicurezza degli utenti e al corretto funzionamento della rete, qualora non sia garantita l' indipendenza, rispetto agli operatori che offrono beni e servizi nel settore delle telecomunicazioni, dei laboratori incaricati delle verifiche di conformità di tali apparecchi alle specifiche tecniche.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Parigi con ordinanza 28 febbraio 1994, dichiara:
L' art. 6 della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni, va interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che vieta agli operatori economici, comminando sanzioni, di fabbricare, importare, detenere a scopo di vendita, vendere, distribuire o pubblicizzare apparecchi terminali senza comprovare, mediante produzione di un certificato di omologazione o di qualsiasi altro documento considerato equivalente, la conformità di questi apparecchi a talune prescrizioni essenziali inerenti in particolare alla sicurezza degli utenti e al corretto funzionamento della rete, qualora non sia garantita l' indipendenza, rispetto agli operatori che offrono beni e servizi nel settore delle telecomunicazioni, dei laboratori incaricati delle verifiche di conformità di tali apparecchi alle specifiche tecniche.
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