Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-93/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori J. W. de Zwaan e J. S. van den Oosterkamp, consiglieri giuridici aggiunti del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C. M. Spoo,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/667/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per l' eliminazione, la trasformazione e l' immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU L 363, pag. 51), il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 novembre 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria della Corte il 17 marzo 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far constatare che, non adottando le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/667/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per l' eliminazione, la trasformazione e l' immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU L 363, pag. 51), il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.
2 L' art. 21, n. 1, della direttiva 90/667 prevede che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa al più tardi entro il 31 dicembre 1991.
3 Nel suo ricorso la Commissione ricorda che, in forza dell' art. 189 del Trattato, una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Tale carattere vincolante comporta l' obbligo degli Stati membri di rispettare i termini previsti dalle direttive, come risulta in particolare dalla sentenza della Corte 22 settembre 1976, causa 10/76, Commissione/Italia (Racc. pag. 1359).
4 La Commissione conclude nel senso che, il Regno dei Paesi Bassi, non adottando le misure necessarie all' adattamento del diritto olandese alla direttiva 90/667 entro il termine previsto dalla direttiva medesima, e cioè entro il 31 dicembre 1991, e compromettendo in tal modo la realizzazione del mercato interno, non ha rispettato gli obblighi incombentigli ai sensi del diritto comunitario.
5 Il governo olandese non contesta la mancata trasposizione della direttiva 90/667 nel termine da essa prescritto, ma spiega che il ritardo è dovuto principalmente al fatto che la direttiva prevede un sistema interamente nuovo, che richiede una complessa modifica legislativa, e che le misure di attuazione stanno seguendo il necessario iter parlamentare.
6 Ne consegue che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato entro il termine prescritto le misure necessarie alla trasposizione della detta direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell' art. 21, n. 1, della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno dei Paesi Bassi è rimasto soccombente e va pertanto condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/667/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per l' eliminazione, la trasformazione e l' immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 21, n. 1, della detta direttiva.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
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