Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Interpretazione della normativa comunitaria ° Regolamenti che istituiscono un dazio antidumping variabile sull' importazione di taluni motori elettrici polifase normalizzati ° Ambito d' applicazione ratione materiae ° Elementi o pezzi del motore ° Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 864/87; regolamento della Commissione n. 3019/86)
Massima
Il regolamento n. 3019/86, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni motori elettrici polifase normalizzati, e il regolamento n. 864/87, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle medesime importazioni, devono essere interpretati nel senso che essi riguardano soltanto le importazioni di motori che sono completi o finiti.
Tale interpretazione si impone, in particolare, per il fatto che le autorità comunitarie hanno deciso, perseguendo obiettivi di trasparenza, di efficienza e di incentivazione degli esportatori ad aumentare i loro prezzi, di istituire un tipo di dazio variabile pari alla differenza tra un prezzo minimo e il prezzo praticato al primo acquirente indipendente, che non può, contrariamente a un dazio ad valorem, essere applicato soddisfacentemente a motori incompleti o a parti di motore. Infatti, non si può stabilire il dazio dovuto per un motore incompleto facendo riferimento alla differenza tra il prezzo di quest' ultimo e il prezzo minimo fissato per un motore completo, poiché ciò comporterebbe che motori non finiti sarebbero soggetti a dazi superiori a quelli che colpiscono i motori finiti, né è possibile stabilire un dazio specifico per i motori incompleti, poiché il regolamento non fornisce il prezzo minimo per questi ultimi.
Parti
Nel procedimento C-99/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht della Renania-Palatinato (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG
e
Hauptzollamt Koblenz,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 30 settembre 1986, n. 3019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica (GU L 280, pag. 68), e del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio (GU L 83, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e C. Gulmann, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG, dagli avvocati Dietrich Ehle e Thomas Knaak, del foro di Colonia,
° per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Nicolas Eybalin, della segreteria degli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Claudia Schmidt e dal signor Eric White, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG e della Commissione, all' udienza del 7 dicembre 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 gennaio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 9 marzo 1994, pervenuta in cancelleria il 22 marzo successivo, il Finanzgericht della Renania-Palatinato ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 30 settembre 1986, n. 3019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica (GU L 280, pag. 68; in prosieguo: il "regolamento provvisorio"), e del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio (GU L 83, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento definitivo").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "Birkenbeul") e lo Hauptzollamt di Coblenza (in prosieguo: lo "HZA"), avente ad oggetto il versamento di dazi antidumping riguardanti elementi di motori elettrici importati dalla Cecoslovacchia.
3 In forza dell' art. 2, n. 1, del regolamento provvisorio e dell' art. 1, n. 1, del regolamento definitivo, è stato istituito un dazio antidumping, dapprima provvisorio e poi definitivo, "nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, della sottovoce ex 85.01 B I b) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 ed ex 85.01-36, originari (...) della Cecoslovacchia (...)". L' espressione "motori polifase normalizzati" comprende, ai sensi dell' art. 1, n. 2, del regolamento definitivo, "tutti i motori oggetto di una normalizzazione internazionale, in particolare quella della Commissione elettrotecnica internazionale".
4 Ai termini dell' art. 2, n. 2, del regolamento provvisorio e dell' art. 1, n. 3, del regolamento definitivo, "l' importo del dazio corrisponde, per ciascun tipo di motore, alla differenza tra il prezzo unitario netto, franco frontiera della Comunità, per un prodotto non sdoganato, e il prezzo precisato nell' allegato", in cui figura il prospetto dei prezzi minimi all' importazione nella Comunità di taluni motori elettrici polifase normalizzati.
5 Infine, ai sensi del punto 2. a) delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, che figurano nel regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3331/85, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (GU L 345, pag. 1), "qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell' oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l' oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato".
6 La Birkenbeul ha importato dalla Cecoslovacchia negli anni 1987-1988 alcuni quantitativi di pezzi di motore (statori con avvolgimento di motori elettrici polifase normalizzati e rotori con albero motore dello stesso tipo) i quali, una volta assemblati, presentavano, secondo lo HZA, le caratteristiche essenziali di un motore elettrico polifase normalizzato completo o finito ai sensi delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune. Lo HZA ha di conseguenza chiesto alla società importatrice di versare, oltre ai dazi doganali, anche i dazi antidumping riguardanti i motori considerati dal regolamento provvisorio e da quello definitivo.
7 Dopo aver presentato infruttuosamente un reclamo presso lo HZA, la Birkenbeul ha presentato ricorso dinanzi al Finanzgericht della Renania-Palatinato sostenendo soprattutto che i controversi prodotti importati non contenevano taluni pezzi (in particolare, le flange per la parte motrice e per la parte opposta) senza i quali un motore non può funzionare, di modo che detti prodotti non presentavano le caratteristiche essenziali di un motore completo o finito.
8 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione dei succitati regolamenti, il Finanzgericht della Renania-Palatinato ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:
"1) Se i regolamenti (CEE) della Commissione 30 settembre 1986, n. 3019, e del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864, debbano essere interpretati nel senso che il dazio antidumping va riscosso solo all' importazione di motori elettrici polifase normalizzati, completi o finiti ° quand' anche smontati o non ancora montati ° ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 3019/86 e, rispettivamente, dell' art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 864/87,
oppure
se i menzionati regolamenti comprendano anche prodotti incompleti o non finiti, i quali, ai sensi del punto 2. a) delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura combinata, vanno classificati come motori polifase normalizzati, completi o finiti.
2) In caso di soluzione nel senso della seconda alternativa della questione sub 1):
quali siano le parti di un motore elettrico polifase normalizzato che, da sole o assemblate, presentano le caratteristiche essenziali di un motore elettrico polifase normalizzato, completo o finito,
e, in particolare,
se uno statore con avvolgimento, assieme a un rotore completo di albero motore, sia di per sé assoggettabile al dazio antidumping.
3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2):
a quale dazio antidumping siano assoggettate le parti importate di motori elettrici polifase normalizzati, e in qual modo e sulla base di quali disposizioni possa eventualmente ottenersi un equo onere doganale sulle parti di motore importate".
Sulla prima questione
9 Con tale questione il giudice a quo intende accertare se i regolamenti di cui trattasi riguardino soltanto i motori completi o finiti, o se riguardino anche gli oggetti incompleti o non finiti che presentano, ai sensi del punto 2. a) delle regole per l' interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, le caratteristiche essenziali dell' oggetto completo o finito.
10 La Birkenbeul e la Commissione sostengono che i succitati regolamenti, anche se fanno riferimento alle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali, costituiscono una normativa speciale che prevede la riscossione di un dazio antidumping unicamente sui motori elettrici completi o finiti.
11 Secondo il governo francese, invece, poiché la difesa contro il dumping implica l' istituzione di dazi simili ai dazi doganali, è lecito che le autorità preposte in ciascuno Stato membro alla classificazione doganale dei prodotti che possono essere colpiti dai dazi doganali si avvalgano delle regole generali per l' interpretazione della tariffa doganale comune.
12 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell' interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza 1 aprile 1993, causa C-136/91, Finding Waelzlager, Racc. pag. I-1793, punto 11).
13 Per quanto riguarda la lettera delle norme in esame, in primo luogo dall' art. 2, n. 5, del regolamento provvisorio e dall' art. 1, n. 5, del regolamento definitivo emerge che le norme in vigore in materia di dazi doganali si applicano facendo salvi tali regolamenti. Le disposizioni doganali possono quindi essere applicate solo nei limiti in cui le disposizioni speciali dei succitati regolamenti non vi ostino.
14 In secondo luogo, come il presidente della Corte ha già avuto occasione di rilevare (v. ordinanza 16 gennaio 1987, causa 304/86 R, Enital, Consiglio e Commissione, Racc. pag. 267, punto 15), il riferimento effettuato nei detti regolamenti alla sottovoce doganale 85.01 B I b) non riguarda le parti e i pezzi staccati, che sono definiti alla sottovoce 85.01 C.
15 Inoltre, il punto 2. a) delle regole per l' interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, ai sensi del quale il riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa doganale comprende l' oggetto corrispondente, anche se incompleto o non finito, se esso presenta le caratteristiche essenziali dell' oggetto completo o finito, non si applica necessariamente in materia di antidumping nel caso in cui la disciplina di tale materia si riferisca a siffatta voce. Infatti, come ha rilevato la Corte riguardo ad un altro regolamento che istituisce un dazio antidumping (v. sentenza 24 giugno 1993, causa C-90/92, Dr Tretter, Racc. pag. I-3569, punto 13), il testo stesso dell' art. 2, n. 1, del regolamento provvisorio e dell' art. 1, n. 1, del regolamento definitivo, e in particolare l' espressione "di cui alla sottovoce ex 85.01 B I b) della Tariffa doganale comune", consente di concludere che l' eventuale classificazione di un prodotto nell' ambito di questa voce della Tariffa doganale comune non comporta automaticamente l' assoggettamento del prodotto di cui trattasi al dazio antidumping previsto da dette disposizioni.
16 Infine, come rileva il giudice a quo, il dazio antidumping istituito dai succitati regolamenti colpisce i motori di taluni determinati tipi e non gli elementi o i pezzi di motore e il suo importo è fissato per ciascun tipo di motore. Nessuna delle disposizioni di tali regolamenti e dei loro allegati riguarda del resto le parti o i pezzi di motore, i quali sono menzionati soltanto in uno dei 'considerando' in cui si riferiscono taluni risultati dell' indagine effettuata in occasione del procedimento antidumping.
17 Per quanto riguarda il contesto e gli scopi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, dal 35 'considerando' del regolamento provvisorio e dal 38 'considerando' del regolamento definitivo emerge che le autorità comunitarie hanno deciso, perseguendo obiettivi di trasparenza, di efficenza e di incitamento degli esportatori ad aumentare i loro prezzi, d' istituire un dazio variabile pari alla differenza tra un prezzo minimo e il prezzo praticato al primo acquirente indipendente. La Corte ha del resto affermato che dette autorità, procedendo in questo modo, non avevano ecceduto i limiti del loro potere discrezionale dal momento che, in particolare, un dazio variabile è, di norma, più favorevole agli operatori economici interessati di un dazio ad valorem, dato che consente di evitare qualsiasi riscossione di dazi antidumping, sempreché le importazioni vengano effettuate a prezzi che si collocano al di sopra del prezzo minimo fissato (sentenza 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945, punto 60).
18 Orbene, come sostengono la Birkenbeul e la Commissione, siffatto tipo di dazio variabile non può, contrariamente a un dazio ad valorem, essere applicato soddisfacentemente a motori incompleti o a parti di motore.
19 Se, infatti, il dazio corrispondesse, come nella fattispecie di cui alla causa principale, alla differenza tra il prezzo minimo di un motore finito e il prezzo delle parti e dei pezzi separati pagati dal primo acquirente indipendente, un sistema di calcolo del genere comporterebbe che motori non finiti, di valore inferiore a quello dei motori finiti, siano soggetti a dazi superiori a quelli che colpiscono questi ultimi. Come rileva il giudice a quo, un motore incompleto potrebbe persino, in taluni casi, essere soggetto ad un dazio antidumping laddove il motore completo non lo sarebbe a causa del suo prezzo netto all' importazione.
20 Inoltre, non è possibile stabilire la differenza tra il prezzo di vendita convenuto di un motore non finito o di una parte di motore e il prezzo minimo di un motore o di una parte di motore corrispondente, poiché i prezzi minimi sono stati fissati negli allegati dei succitati regolamenti solo per i motori completi o finiti. A tale riguardo, le autorità doganali nazionali non possono utilizzare elementi di riferimento non previsti dalle autorità comunitarie, che sono le uniche competenti in materia di dazi antidumping.
21 Si deve risolvere pertanto la prima questione come segue: i regolamenti nn. 3019/86 e 864/87 devono essere interpretati nel senso che essi riguardano soltanto le importazioni di motori elettrici polifase normalizzati che sono completi o finiti.
Sulla seconda e sulla terza questione
22 Tenuto conto della soluzione della prima questione, non occorre risolvere la seconda e la terza questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht della Renania-Palatinato con ordinanza 9 marzo 1994, dichiara:
Il regolamento (CEE) della Commissione 30 settembre 1986, n. 3019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica, e il regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio, devono essere interpretati nel senso che essi riguardano soltanto le importazioni di motori elettrici polifase normalizzati che sono completi o finiti.
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