Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Grassi ° Misure speciali per i semi di soia ° Aiuto alla produzione ° Misure di controllo ° Contratti di coltivazione ° Perdita del diritto all' aiuto nel caso in cui il produttore non adempia l' obbligo di notificare le modifiche verificatesi nelle superfici seminate ° Principio di proporzionalità ° Violazione ° Insussistenza ° Travalicamento dei limiti della competenza esecutiva della Commissione ° Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 1491/85, art. 2, n. 8; regolamenti della Commissione n. 2537/89, artt. 6, n. 3, primo comma, e 29 bis, nn. 1 e 4, e n. 150/90)
2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Grassi ° Misure speciali per i semi di soia ° Aiuto alla produzione ° Misure di controllo ° Contratti di coltivazione ° Obbligo del produttore di notificare ogni modifica delle superfici indicate ° Portata
(Regolamento della Commissione n. 2537/89, art. 6, n. 3)
Massima
1. L' attendibilità delle indicazioni relative alle superfici seminate e figuranti nei contratti di coltivazione, necessaria per il corretto funzionamento del sistema di aiuto alla produzione di semi di soia nella Comunità istituito dal regolamento n. 1491/85, può essere garantita soltanto se le autorità nazionali competenti sono informate dai produttori circa le modifiche apportate all' uso delle superfici dichiarate nel contratto di coltivazione, le quali, ai sensi dell' art. 6, n. 3, primo comma, del regolamento n. 2537/89, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia, come modificato dal regolamento n. 150/90, devono essere riservate alla coltivazione della soia, salvo casi di forza maggiore. L' obbligo del produttore di dichiarare le modifiche all' ente competente secondo le modalità previste dall' art. 6, n. 3, del regolamento n. 2537/89 costituisce pertanto un obbligo essenziale per il corretto funzionamento del sistema di aiuto e riveste così un' importanza fondamentale per tale sistema.
Per questo motivo, comminando sanzioni che ° sebbene gli Stati membri abbiano, in base all' art. 29 bis del regolamento n. 2537/84, la facoltà di modularle a seconda della gravità dell' inadempimento addebitato al produttore ° possono giungere fino alla perdita del diritto all' integrazione per la campagna in corso e per quella successiva quando il produttore di semi di soia, deliberatamente o per negligenza grave, viene meno ad un obbligo così importante per il corretto funzionamento del regime di aiuto come l' obbligo di notificare le modifiche delle superfici seminate, la Commissione non ha né violato il principio di proporzionalità né ecceduto i limiti della competenza esecutiva conferitale dall' art. 2, n. 8, del detto regolamento n. 1491/85, la quale comporta il potere di stabilire le sanzioni adeguate.
2. L' art. 6, n. 3, del regolamento n. 2537/89 dev' essere interpretato nel senso che un produttore di soia che ha stipulato un contratto di coltivazione che gli consente di fruire dell' aiuto previsto dalla normativa comunitaria ha l' obbligo di notificare all' ente competente ogni modifica delle superfici indicate nel contratto di coltivazione, e segnatamente ogni riduzione di tali superfici, anche se è connessa ad eventi naturali, come piogge abbondanti, qualora tale modifica sia effettuata prima del deposito del contratto, nonché tutte le modifiche effettuate dopo il deposito del contratto di coltivazione e che, da sole o cumulate, siano superiori al 10% delle superfici indicate nel contratto di coltivazione e ad un ettaro.
Parti
Nel procedimento C-104/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale civile e penale di Ravenna nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Cereol Italia Srl
e
Azienda agricola Castello Sas,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1491, recante misure speciali per i semi di soia (GU L 151, pag. 15), del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2194, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia (GU L 204, pag. 1), e del regolamento (CEE) della Commissione 8 agosto 1989, n. 2537, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia (GU L 245, pag. 8), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 19 gennaio 1990, n. 150 (GU L 18, pag. 10),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la società Cereol Italia, dall' avv. Roberto Ridolfi, del foro di Ravenna,
° per la società Azienda agricola Castello, dall' avv. Fausto Capelli, del foro di Milano,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Alexandre Carnelutti, del foro di Parigi,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della società Azienda agricola Castello e della Commissione all' udienza del 15 giugno 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 luglio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 3 marzo 1994, pervenuta in cancelleria il successivo 29 marzo, il Tribunale civile e penale di Ravenna ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, sette questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1491, recante misure speciali per i semi di soia (GU L 151, pag. 15; in prosieguo: il "regolamento n. 1491/85"), del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2194, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia (GU L 204, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 2194/85)", e del regolamento (CEE) della Commissione 8 agosto 1989, n. 2537, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia (GU L 245, pag. 8; in prosieguo: il "regolamento n. 2537/89"), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 19 gennaio 1990, n. 150 (GU L 18, pag. 10; in prosieguo: il "regolamento n. 150/90").
2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la Cereol Italia Srl (in prosieguo: la "Cereol"), impresa trasformatrice di soia, e l' Azienda agricola Castello Sas (in prosieguo: la "Castello"), produttrice di semi di soia, a proposito del pagamento della somma di 112 509 187 LIT, che costituisce l' importo dell' integrazione comunitaria versata alla Cereol e della quale l' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (in prosieguo: l' "AIMA") ha chiesto a quest' ultima la restituzione.
3 Il regolamento n. 1491/85 ha istituito un sistema di aiuto alla produzione di semi di soia nella Comunità, qualificato come sistema di aiuto "al primo acquirente". Nell' ambito di tale sistema viene versata un' integrazione, pari alla differenza fra il prezzo d' obiettivo fissato dalla Comunità e il prezzo praticato sul mercato mondiale, ad ogni persona fisica o giuridica la quale abbia stipulato un cosiddetto "contratto di coltivazione" che preveda il pagamento, al produttore, di un prezzo almeno pari al prezzo minimo fissato dalla Comunità (art. 2).
4 Le indicazioni che deve obbligatoriamente contenere il contratto di coltivazione sono prescritte dall' art. 6, n. 2, del regolamento n. 2537/89. Ai sensi di questa disposizione, emanata in base all' art. 2, n. 8, del regolamento n. 1491/85, devono figurare nel contratto, in particolare:
"(...)
e) l' indicazione definitiva delle superfici seminate, espressa in ettari e in are;
f) le necessarie indicazioni relative all' identificazione delle superfici considerate.
(...)
g) l' indicazione delle rese ottenute dal produttore per il raccolto precedente;
(...)".
5 Il n. 3 dello stesso articolo, nella versione di cui al regolamento n. 150/90, prescrive inoltre quanto segue:
"Dopo la firma del contratto, le superfici indicate a norma delle lettere e) e f) del paragrafo 2 possono essere utilizzate dal produttore esclusivamente per la coltivazione della soia, eccettuati casi di forza maggiore.
Di conseguenza, qualsiasi modifica eventualmente apportata alla destinazione delle superfici ivi indicate, dopo la firma del contratto, ma prima del suo deposito presso l' organismo competente, dev' essere oggetto di una clausola da inserire nel contratto allo scopo di rettificare le superfici e di precisare il motivo della modifica.
Inoltre, un' eventuale modifica della destinazione di tutte o di parte delle superfici dichiarate apportata nei tre mesi precedenti la data prevista per l' inizio del raccolto dei semi di soia oggetto del contratto dev' essere notificata dal produttore all' organismo competente, all' organismo responsabile del controllo e al primo acquirente ogniqualvolta tale modifica sia superiore al 10% della superficie indicata e superiore a 1 ha di superficie. La notifica va fatta per iscritto entro otto giorni lavorativi a decorrere dalla data di realizzazione della modifica".
6 L' art. 29 bis, inserito nel regolamento n. 2537/89 dal regolamento n. 150/90, così dispone:
"Nel caso in cui, in occasione di un controllo o di una verifica, sia riscontrato un caso di irregolarità, si applicano le seguenti disposizioni, fatte salve le altre misure eventualmente applicabili:
1) Un' irregolarità derivante da una falsa dichiarazione rilasciata deliberatamente o da una negligenza grave commessa dal produttore al momento della stipulazione del contratto di cui all' articolo 6 o della sua esecuzione, in particolare per quanto riguarda l' esattezza delle indicazioni di cui all' articolo 6, paragrafo 2, e l' osservanza del paragrafo 3 dello stesso articolo, comporta l' invalidità del contratto ai sensi del presente regolamento, l' esclusione dal diritto all' integrazione per i semi prodotti nel quadro del regime del contratto e l' esclusione del produttore dal beneficio delle disposizioni del presente regolamento per tutta la campagna di commercializzazione successiva.
(...)
4) Le sanzioni previste dal presente regolamento (...) sono determinate in base al tipo e alla gravità dell' inadempienza e nella misura necessaria al buon funzionamento del meccanismo considerato".
7 Il 27 maggio 1991 la Cereol e la Castello hanno stipulato, per la campagna 1991/1992, un contratto di coltivazione che prevedeva la semina a soia di 93 ettari e 22 are.
8 Il 7 ottobre 1991 l' Ispettorato all' agricoltura di Treviso ha effettuato un controllo sulla detta superficie e ha rilevato che erano stati messi a coltivazione soltanto 77 ettari.
9 L' AIMA ha ritenuto che tale riduzione della superficie seminata, in quanto non le era stata notificata, costituisse violazione dell' art. 6, n. 3, del regolamento n. 2537/89 modificato. Pertanto, in base all' art. 29 bis dello stesso regolamento, ha annullato il contratto di coltivazione, ha dichiarato che per i semi di soia prodotti in base al contratto stesso non spettava alcuna integrazione e ha escluso la Castello dal beneficio dell' integrazione per la campagna successiva. Essa ha quindi ingiunto alla Cereol di restituire l' integrazione che le era stata versata.
10 In seguito a ciò, la Cereol ha convenuto la Castello dinanzi al Tribunale civile e penale di Ravenna chiedendo che fosse condannata a versarle una somma equivalente all' importo dell' integrazione che essa era tenuta a restituire.
11 Davanti al giudice nazionale la Castello ha sostenuto che la sanzione inflitta alla Cereol è illegittima. A suo avviso, l' art. 29 bis del regolamento n. 2537/89 modificato è invalido e comunque è inapplicabile nel caso di specie poiché, contrariamente a quanto affermato dall' AIMA, essa non ha affatto violato la normativa comunitaria.
12 Il giudice nazionale, nutrendo dubbi sulla validità e sulla portata della normativa comunitaria pertinente, ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' obiettivo dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1491/85 e n. 2194/85 (avuto riguardo particolarmente all' ottavo considerando, all' art. 2 e all' art. 5, par. 1) per il periodo fino alla campagna 1992/1993 (ovvero prima dei regolamenti del Consiglio n. 3766/91 e n. 1765/92) sia consistito nella corresponsione dell' aiuto alla produzione della soia effettuata unicamente nel territorio comunitario, con un' integrazione calcolata in relazione alla quantità effettivamente prodotta, per cui l' obbligazione principale del produttore interessato all' integrazione sarebbe consistita nella coltivazione della soia nel territorio di uno degli Stati membri.
2) Se l' obbligo della comunicazione di cui all' art. 6, par. 3, del regolamento (CEE) della Commissione n. 2537/89 costituisca uno dei mezzi finalizzati a rendere possibile la determinazione della provenienza comunitaria del prodotto e come tale debba essere considerato, alla luce della precedente giurisprudenza comunitaria, come una obbligazione secondaria con riferimento alla obbligazione principale di cui al precedente quesito n. 1.
3) In caso di risposta affermativa ai primi due quesiti, se la Commissione, adottando l' art. 29 bis del regolamento (CEE) n. 2537/89, introdotto con il regolamento (CEE) n. 150/90 (con le gravi sanzioni collegate alla negligenza del produttore al momento dell' esecuzione del contratto, in particolare nell' osservanza dell' art. 6, par. 3), abbia ecceduto i limiti della delega attribuitale dal Consiglio con l' art. 2, par. 8, del regolamento (CEE) n. 1491/85, applicando la sanzione della perdita del diritto che sorge dall' adempimento dell' obbligazione principale per il fatto dell' inadempimento di una delle obbligazioni secondarie, incorrendo in tal modo in uno sviamento di potere.
4) In caso di risposta negativa al precedente quesito n. 3, se l' art. 29 bis del regolamento (CEE) della Commissione n. 2537/89, introdotto con il regolamento (CEE) n. 150/90 della Commissione, prevedendo per ogni negligenza grave commessa dal produttore al momento dell' esecuzione del contratto (in particolare per quanto riguarda l' osservanza dell' art. 6, par. 3) tanto la sanzione dell' invalidità del contratto, quanto quella dell' esclusione dal diritto all' integrazione per i semi prodotti nel quadro del regime del contratto, nonché quella dell' esclusione del produttore dal beneficio dell' integrazione per tutta la campagna di commercializzazione successiva, costituisca violazione del principio di proporzionalità nell' interpretazione accolta dalla Corte di giustizia.
5) Nell' ipotesi di risposta negativa al precedente quesito n. 4, se, ai sensi dell' art. 6, par. 3, del regolamento (CEE) della Commissione n. 2537/89, debba intendersi per 'modifica alla destinazione delle superfici indicate in contratto' soltanto il caso della destinazione di parte di questa superficie ad una produzione agricola diversa da quella dichiarata in contratto.
6) Nell' ipotesi di risposta negativa al precedente quesito n. 5, se, ai sensi dell' art. 6, par. 3, c. 3, del regolamento (CEE) della Commissione n. 2537/89, che impone l' obbligo di comunicare un' eventuale modifica della destinazione di parte delle superfici dichiarate effettuata nei tre mesi precedenti la data prevista per l' inizio del raccolto, questo obbligo di comunicazione sussista anche quando le modificazioni siano state effettuate prima dei tre mesi precedenti la effettiva data dell' inizio del raccolto dei semi di soia oggetto del contratto.
7) Nell' ipotesi di risposta negativa al quesito n. 5, se, ai sensi dell' art. 6, par. 3, c. 3, del regolamento (CEE) della Commissione n. 2537/89, che impone l' obbligo di comunicare le modifiche di destinazione superiori al 10% della superficie indicata in contratto, questo obbligo di comunicazione sussista anche nel caso di più modifiche succedutesi nel tempo di cui nessuna di per sé superiore al 10% ma che, complessivamente considerate, superano questa percentuale".
Sulle prime quattro questioni
13 Le prime quattro questioni del giudice a quo vertono sulla validità dell' art. 29 bis del regolamento n. 2537/89 modificato e possono essere esaminate congiuntamente.
14 Il giudice nazionale si chiede se la Commissione non abbia ecceduto i limiti del potere delegatole con l' art. 2, n. 8, del regolamento n. 1491/85 e non abbia violato il principio di proporzionalità disponendo, nell' art. 29 bis, punto 1, del regolamento n. 2537/89, che le irregolarità dovute a una negligenza grave commessa dal produttore per quanto riguarda l' obbligo, previsto dall' art. 6, n. 3, dello stesso regolamento, di comunicare agli enti nazionali competenti le modifiche verificatesi nelle superfici seminate, sarebbero state sanzionate con l' invalidità del contratto di coltivazione e con l' esclusione del produttore dal beneficio dell' integrazione per la campagna in corso e per quella successiva.
15 La Castello sostiene che il detto art. 29 bis, punto 1, non è valido. Essa rileva che una sanzione così grave come la perdita del diritto all' integrazione poteva essere comminata per la violazione dell' obbligo di produrre semi di soia nel territorio della Comunità, che costituisce l' obbligo principale nell' ambito del regime di aiuto istituito nel 1985, ma non per la violazione dell' obbligo di comunicare le modifiche di una certa rilevanza riguardanti l' impiego delle superfici messe a semina, il quale costituisce solo un obbligo secondario nel detto regime.
16 Secondo la Commissione, invece, la disposizione di cui trattasi è valida. Essa fa osservare che l' obbligo di comunicare le modifiche apportate alle superfici seminate è di importanza essenziale poiché la sua osservanza consente alle pubbliche autorità competenti di accertarsi che solo i semi effettivamente prodotti nel territorio della Comunità fruiscano dell' integrazione. Orbene, la violazione di tale obbligo potrebbe essere sanzionata con la perdita del diritto all' integrazione per la campagna in corso e per quella successiva senza che con ciò si violi il principio di proporzionalità o si travalichino i limiti dei poteri delegati alla Commissione dal Consiglio.
17 Dalle spiegazioni fornite alla Corte dalla Commissione, e non contestate, risulta che i semi di soia raccolti nella Comunità costituiscono solo una piccola parte dei semi ivi trasformati. Nell' ambito di un sistema come quello istituito dal Consiglio nel 1985, in cui l' integrazione è attribuita ai trasformatori in base alla quantità di semi di soia prodotta e trasformata all' interno della Comunità, è indispensabile poter controllare l' origine dei semi in modo da garantire che l' integrazione sia versata unicamente per i semi raccolti nella Comunità, la cui produzione soltanto è incentivata.
18 Le indicazioni relative alle superfici seminate, che devono figurare nei contratti di coltivazione, fanno parte, per l' appunto, del sistema di controllo e di prova istituito allo scopo di accertare l' origine dei semi.
19 L' affidabilità di tali indicazioni è necessaria per il corretto funzionamento del sistema. Infatti, in mancanza di indicazioni attendibili circa la superfici seminate sarebbe difficile verificare che, tenuto conto delle rese indicate nei contratti di coltivazione, i quantitativi di semi dichiarati dal primo acquirente, in base ai quali è calcolato l' importo dell' integrazione, sono stati effettivamente raccolti nel territorio della Comunità e non sono quantitativi di semi importati dai paesi terzi. In particolare, come rileva la Commissione, se tali indicazioni non fossero disponibili, non sarebbe possibile effettuare confronti con le altre informazioni che i produttori e i primi acquirenti sono tenuti a fornire, inoltre, alle autorità nazionali competenti, vale a dire la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria.
20 Orbene, l' attendibilità delle menzioni relative alle superfici seminate può essere garantita soltanto se le autorità nazionali competenti sono informate dai produttori circa le modifiche apportate all' uso delle superfici dichiarate nel contratto di coltivazione, le quali, ai sensi dell' art. 6, n. 3, primo comma, del regolamento n. 2537/89 modificato, devono essere riservate alla coltivazione della soia, salvo casi di forza maggiore.
21 Proprio a questo scopo lo stesso art. 6, n. 3, dispone, nel secondo comma, che i produttori devono fare menzione, in una clausola da inserire nel contratto, di ogni modifica delle superfici seminate che si verifichi prima del deposito del contratto presso l' ente nazionale competente, e, nel terzo comma, che le modifiche superiori a una certa misura devono essere notificate al detto ente quando avvengano dopo il deposito del contratto.
22 L' obbligo del produttore di dichiarare le modifiche all' ente competente secondo le modalità previste dall' art. 6, n. 3, del regolamento n. 2537/89 costituisce pertanto un obbligo essenziale per il corretto funzionamento del sistema di aiuto e riveste così un' importanza fondamentale per tale sistema.
23 Tuttavia, l' art. 29 bis, punto 1, prima comma, del regolamento n. 2537/89 modificato consente di infliggere sanzioni per l' inadempimento del detto obbligo solo quando l' inadempimento stesso deriva da dolo o da negligenza grave del produttore. Inoltre, tenuto conto della lettera del punto 4 dello stesso articolo, tale disposizione dev' essere intesa nel senso che essa permette alle autorità nazionali competenti di infliggere una o più delle sanzioni da essa previste, a seconda della gravità dell' inadempimento addebitato al produttore, come ha rilevato la Commissione e come ha ammesso la Castello all' udienza.
24 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la violazione di obblighi la cui osservanza sia di fondamentale importanza per il buon funzionamento di un sistema comunitario può essere sanzionata con la perdita di un diritto conferito dalla normativa comunitaria, come il diritto a un aiuto (v., in tal senso, sentenze 20 febbraio 1979, causa 122/78, Buitoni, Racc. pag. 677, e 27 novembre 1986, causa 21/85, Maas, Racc. pag. 3537).
25 Comminando sanzioni che possono giungere fino alla perdita del diritto all' integrazione per la campagna in corso e per quella successiva quando il produttore di semi di soia, deliberatamente o per negligenza grave, viene meno ad un obbligo così importante per il corretto funzionamento del regime di aiuto come l' obbligo di notificare le modifiche delle superfici seminate, la Commissione non ha né violato il principio di proporzionalità né ecceduto i limiti della competenza esecutiva conferitale dall' art. 2, n. 8, del regolamento n. 1491/85, la quale comporta il potere di stabilire le sanzioni adeguate (v. sentenza 2 maggio 1990, causa C-357/88, Hopermann, Racc. pag. I-1669, punto 7).
26 Spetta al giudice nazionale valutare se l' omissione di cui si è reso colpevole un produttore sia dovuta a dolo o a negligenza grave da parte sua e se la sanzione inflitta sia, ai sensi dell' art. 29 bis, punto 4, del regolamento n. 2537/89 modificato, proporzionata all' inadempimento con riguardo alla necessità di garantire il corretto funzionamento del sistema di aiuto considerato.
27 Si deve pertanto dichiarare che dall' esame delle prime quattro questioni pregiudiziali non sono emersi elementi tali da inficiare la validità dell' art. 29 bis del regolamento n. 2537/89, come modificato dal regolamento n. 150/90.
Sulle ultime tre questioni
28 Le ultime tre questioni del giudice a quo vertono sull' interpretazione dell' art. 6, n. 3, del regolamento n. 2537/89. Il detto giudice mira a stabilire se l' obbligo di notifica previsto da tale disposizione sussista anche per quanto riguarda una riduzione delle superfici seminate come quella effettuata dalla Castello.
29 Il giudice nazionale si chiede anzitutto se le "modifiche" di cui all' art. 6, n. 3, ricomprendano le riduzioni di superfici coltivate effettuate da un produttore a causa delle abbondanti piogge cadute nel corso di una campagna. Si chiede poi se i produttori siano obbligati a notificare all' autorità nazionale competente le modifiche avvenute oltre tre mesi prima della data prevista per il raccolto, ma dopo la firma del contratto. L' ultimo interrogativo che si pone il giudice nazionale è infine se i produttori siano tenuti a notificare modifiche ciascuna delle quali non supera il 10% della superficie inizialmente dichiarata nel contratto di coltivazione, ma che complessivamente sono superiori a tale valore.
30 Come si è rilevato sopra, il corretto funzionamento del sistema di aiuto presuppone che le autorità nazionali dispongano di informazioni attendibili sulle superfici coltivate ° la quali, salvo casi di forza maggiore, devono essere destinate esclusivamente alla coltivazione della soia ° e siano quindi informate, in linea di principio, di tutte le modifiche di qualsiasi natura e di qualsiasi origine che si verificano nell' impiego di tali superfici.
31 Tenuto conto di questo scopo, l' espressione "modifica (...) apportata alla destinazione delle superfici (...) indicate", contenuta nell' art. 6, n. 3, del regolamento n. 2537/89, dev' essere interpretata in senso ampio, in modo da ricomprendervi tutte le modifiche apportate alle superfici dichiarate come aree destinate alla semina. In particolare, la detta espressione comprende le riduzioni delle superfici messe a coltivazione effettuate a seguito di eventi naturali, come piogge abbondanti.
32 Sebbene il punto non sia stato espressamente sollevato dal giudice a quo, si deve precisare, tenuto conto delle osservazioni della Castello, che l' art. 6, n. 3, primo comma, disponendo che le superfici dichiarate nel contratto di coltivazione sono riservate alla coltivazione della soia, "eccettuati casi di forza maggiore", mira semplicemente ad esonerare il produttore, in casi eccezionali, dall' obbligo di impiegare le superfici considerate solo per la produzione di semi di soia. Per contro, il detto art. 6, n. 3, non esonera il produttore dall' obbligo, da esso previsto nel secondo e nel terzo comma, di notificare alle autorità competenti tale cambiamento nella destinazione delle superfici.
33 Considerato lo scopo di controllo e di prevenzione delle frodi perseguito dall' art. 6 del regolamento n. 2537/89, ogni modifica che si verifichi dopo la firma del contratto, ma prima dell' inizio del raccolto dev' essere comunicata all' autorità pubblica competente in forma di clausola da inserire nel contratto di coltivazione, come prescrive lo stesso art. 6 nel n. 3, secondo comma, oppure, quando sia superiore ai valori fissati dallo stesso articolo, nel n. 3, terzo comma, in forma di notifica da parte del produttore all' ente competente, all' ente incaricato del controllo e al primo acquirente, come prevede quest' ultima disposizione.
34 A questo proposito, il fatto che quest' ultima disposizione si riferisca alle modifiche verificatesi "nei tre mesi precedenti la data prevista per l' inizio del raccolto dei semi di soia" non può escludere dall' obbligo di notifica le modifiche effettuate dopo il deposito del contratto, ma oltre tre mesi prima dell' inizio del raccolto. Infatti, se così fosse, e supponendo che i contratti di coltivazione possano essere depositati oltre tre mesi prima dell' inizio del raccolto, i produttori potrebbero apportare modifiche alle superfici coltivate senza che gli enti competenti ne fossero informati, il che accrescerebbe i rischi di frode che il sistema di notifica mira per l' appunto ad evitare.
35 L' esigenza di disporre di informazioni attendibili sulle superfici seminate implica inoltre che le modifiche le quali, da sole o cumulate, interessano oltre il 10% della superficie indicata nel contratto di coltivazione, e se del caso nelle sue clausole aggiuntive, ed oltre un ettaro di detta superficie siano notificate all' ente competente. In particolare, salvo ad accrescere i rischi di frode, l' espressione "ogniqualvolta (una) modifica sia superiore (a questi valori)", contenuta nell' art. 6, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 2537/89, non può essere interpretata come riferentesi solo alle modifiche che, di per sé, superano l' uno e l' altro di tali valori.
36 Alla luce di quanto sopra considerato, le ultime tre questioni del giudice a quo vanno risolte dichiarando che l' art. 6, n. 3, del regolamento n. 2537/89 dev' essere interpretato nel senso che un produttore di soia ha l' obbligo di notificare all' ente competente ogni modifica delle superfici indicate nel contratto di coltivazione, e segnatamente ogni riduzione di tali superfici, anche se è connessa ad eventi naturali, come piogge abbondanti, qualora tale modifica sia effettuata prima del deposito del contratto, nonché tutte le modifiche effettuate dopo il deposito del contratto di coltivazione e che, da sole o cumulate, siano superiori al 10% delle superfici indicate nel contratto di coltivazione e ad un ettaro.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale civile e penale di Ravenna con ordinanza 3 marzo 1994, dichiara:
1) Dall' esame delle prime quattro questioni pregiudiziali non sono emersi elementi tali da inficiare la validità dell' art. 29 bis del regolamento (CEE) della Commissione 8 agosto 1989, n. 2537, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 19 gennaio 1990, n. 150.
2) L' art. 6, n. 3, dello stesso regolamento dev' essere interpretato nel senso che un produttore di soia ha l' obbligo di notificare all' ente competente ogni modifica delle superfici indicate nel contratto di coltivazione, e segnatamente ogni riduzione di tali superfici, anche se è connessa ad eventi naturali, come piogge abbondanti, qualora tale modifica sia effettuata prima del deposito del contratto, nonché tutte le modifiche effettuate dopo il deposito del contratto di coltivazione e che, da sole o cumulate, siano superiori al 10% delle superfici indicate nel contratto di coltivazione e ad un ettaro.
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