Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Conformità del provvedimento di rinvio alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura, ivi comprese quelle inerenti alla competenza internazionale - Verifica non spettante alla Corte
(Trattato CE, art. 177; Convenzione 27 settembre 1968)
2 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questioni manifestamente irrilevanti e questioni teoriche formulate in un contesto che esclude una soluzione utile - Verifica da parte della Corte della propria competenza - Controversia artificiosa - Nozione
(Trattato CE, art. 177)
3 Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Controllo enologico del vino importato da un altro Stato membro ed accompagnato da certificati di analisi emessi in detto Stato - Ammissibilità - Presupposti - Conformità di un determinato metodo di analisi ai criteri fissati dalla disciplina comunitaria - Accertamento ad opera del giudice nazionale
[Trattato CE, artt. 30 e 36; regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/87, art. 74, n. 2, lett. c)]
Massima
4 Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 177 del Trattato, non spetta alla Corte verificare se il provvedimento di rinvio sia stato adottato conformemente alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura. Lo stesso dicasi allorché si tratta di una competenza internazionale da determinarsi in base alla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, salvo nelle ipotesi in cui le disposizioni di detta Convenzione costituiscano espressamente oggetto della domanda pregiudiziale.
5 Spetta unicamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.
Tuttavia, in casi eccezionali, spetta alla Corte, al fine di verificare la propria competenza, esaminare le condizioni in cui è stata adita dal giudice nazionale. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile infatti solo qualora appaia in modo palese che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa a qua, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione alle questioni che le vengono sottoposte.
A questo proposito, il mero fatto che le parti nella causa principale, che hanno interesse a far risolvere la controversia in un determinato senso, abbiano adito un giudice diverso da quello designato dalle norme sulla competenza internazionale, non è sufficiente di per sé a far dichiarare irricevibile la domanda, se dal fascicolo non emergono altri elementi che comprovino con evidenza che le parti si sono concertate in precedenza per indurre la Corte a pronunciarsi mediante una controversia artificiosa.
6 Gli artt. 30 e 36 del Trattato devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro assoggetti il vino prodotto in un altro Stato membro a un controllo idoneo allo scopo di accertarne la conformità alle norme del regolamento n. 822/87 sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, anche se il vino è accompagnato da regolari certificati di analisi rilasciati da laboratori debitamente autorizzati nello Stato membro d'origine, qualora i detti controlli vengano applicati in maniera non discriminatoria e rispettino il principio di proporzionalità e qualora si tenga conto, in particolare, dei controlli già effettuati nello Stato membro d'origine.
A questo proposito una seconda analisi o un'analisi complementare può essere giustificata qualora si possa ragionevolmente presumere che il vino non corrisponda alle prescrizioni di dette norme comunitarie o che l'analisi complementare serva a controllare caratteristiche non accertate con l'analisi effettuata dallo Stato membro di produzione.
D'altro canto, spetta al giudice nazionale stabilire, in base alle norme processuali vigenti nel suo Stato membro, se il metodo d'analisi dei vini denominato «determinazione del rapporto isotopico O18/O16 dell'acqua contenuta nel vino», destinato a scoprire l'annacquamento del vino, sia conforme ai criteri di esattezza, di ripetibilità e di riproducibilità sanciti dall'art. 74, n. 2, lett. c), del regolamento summenzionato. In questo contesto, il giudice nazionale dovrà pure accertare se l'ufficio internazionale della vigna e del vino abbia riconosciuto il metodo di cui trattasi.
Parti
Nel procedimento C-105/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale di Ravenna nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Ditta Angelo Celestini
e
Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE e dell'art. 74, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1), letto in relazione alle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 17 settembre 1990, n. 2676, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272, pag. 1),
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Ditta Angelo Celestini, dagli avv.ti Fausto Capelli, del foro di Milano, e Giacomo Damiani, del foro di Ravenna;
- per la Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG, dall'avv. Elena Zanni, del foro di Ravenna;
- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato;
- per il governo del Regno Unito, dal signor Stephen Braviner, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Ditta Angelo Celestini, rappresentata dall'avv. Fausto Capelli, della Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG, rappresentata dall'avv. Klaus Rohwedder, del foro di Magonza, del governo tedesco, rappresentato dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, del governo italiano, rappresentato dal signor Maurizio Fiorilli, e della Commissione, rappresentata dal signor Antonio Aresu, all'udienza del 20 giugno 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 marzo 1994, pervenuta in cancelleria il 29 marzo successivo, il Tribunale civile e penale di Ravenna ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 dello stesso Trattato e dell'art. 74, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1), letto in relazione alle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 17 settembre 1990, n. 2676, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la ditta Angelo Celestini (in prosieguo: la «Celestini»), con sede in Barbiano di Cotignola, che produce vini, e la società Saar-Sektkellerei Faber (in prosieguo: la «Faber») con sede in Treviri (Germania), produttrice di spumanti, a proposito di una partita di vino che le autorità tedesche hanno sequestrato e rispedito in Italia sostenendo che si trattava di vino annacquato.
3 Nel gennaio 1991 le parti nella causa principale hanno stipulato un contratto di compravendita in base al quale la Celestini doveva fornire 10 000 hl di vino rosso da tavola alla Faber.
4 La merce è stata fornita in due partite di entità pressoché identica. Contrariamente alla prima partita, la seconda, che era accompagnata da certificati di analisi il cui contenuto esatto non è stato chiaramente esposto dalle parti, ma che non riguardava l'annacquamento del vino, è stata assoggettata, dopo l'importazione, a controlli da parte delle autorità tedesche. All'udienza il governo tedesco ha precisato che il vino era stato in un primo tempo analizzato secondo i metodi tradizionali e che solo per confermare i risultati così ottenuti il laboratorio di Treviri ha poi applicato il metodo di analisi enologica denominato «determinazione del rapporto isotopico O18/O16 dell'acqua contenuta nel vino» (in prosieguo: il «metodo dell'ossigeno 16/18»).
5 Il metodo dell'ossigeno 16/18, detto anche «ricerca» o «metodo» della «risonanza magnetica», servirebbe a scoprire l'annacquamento del vino tramite la spettrometria di massa dei rapporti isotopici (SMRI). Esso consiste essenzialmente in un'analisi degli isotopi dell'ossigeno (O) contenuti nelle molecole d'acqua (H2O) presenti nel vino. Gli atomi di ossigeno si presentano in natura in tre forme isotopiche diverse: O16 (99,8% del totale), O17 (0,04% del totale) e O18 (0,16% del totale). Analizzando il rapporto tra gli isotopi O18/O16 del contenuto d'acqua del campione di vino, il detto metodo tiene conto del fatto che l'acqua d'origine vegetale è più ricca di forma isotopica O18 rispetto all'acqua piovana e di sorgente.
6 Secondo le analisi effettuate dal laboratorio di Treviri, al vino in esame era stata aggiunta acqua. Le autorità competenti tedesche l'hanno quindi posto sotto sequestro. Su iniziativa delle parti nella causa principale, altri laboratori hanno effettuato in seguito analisi che hanno dato risultati divergenti.
7 Su richiesta della Faber, le autorità tedesche hanno rispedito definitivamente il vino in Italia, ove una parte di esso è stata destinata alla distillazione, mentre il resto è tornato nelle cantine della Celestini, che, nel frattempo, aveva risolto il contratto di compravendita.
8 Il regolamento n. 822/87 definisce il vino nell'allegato I, punto 10, al quale fa rinvio l'art. 1, n. 4, lett. a), nei termini seguenti:
«Vino: il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o non, o di mosti di uve».
9 L'art. 15, n. 4, dello stesso regolamento vieta l'aggiunta di acqua al vino, salvo deroghe decise dal Consiglio. Tale pratica enologica non è mai stata autorizzata dalla normativa comunitaria; in particolare, l'aggiunta di acqua al vino non è prevista dall'allegato VI del detto regolamento, che contiene l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati.
10 L'art. 73, n. 1, del regolamento n. 822/87 dispone in sostanza che i vini «che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalle regolamentazioni comunitarie o, a difetto, dalle regolamentazioni nazionali, non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto».
11 A questo proposito, il regolamento (CEE) della Commissione 16 agosto 1978, n. 1972, che fissa le modalità di applicazione per le pratiche enologiche (GU L 226, pag. 11), dispone, nell'art. 1, che:
«I vini che (...) sono inadatti al consumo umano diretto, non possono essere detenuti da un produttore o un commerciante senza un motivo legittimo. Tali vini possono essere distrutti e possono circolare unicamente a destinazione di una distilleria, di una fabbrica di aceto o di un impianto che li utilizza per usi o per prodotti industriali (...)».
12 Quanto ai metodi di controllo, l'art. 74 del regolamento n. 822/87, come modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1972 (GU L 184, pag. 26), dispone, nel n. 1, che:
«1. Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 83:
a) i metodi d'analisi per individuare i componenti dei prodotti di cui all'articolo 1 e le regole per stabilire se tali prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;
(...)».
13 Il n. 2 della stessa disposizione recita:
«Tuttavia, qualora metodi di analisi comunitari o regole di cui al paragrafo 1 non siano previsti per individuare e quantificare le sostanze ricercate nel prodotto in questione, sono applicabili:
a) i metodi di analisi riconosciuti dall'assemblea generale dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV) e pubblicati a cura di questo
oppure
b) (...)
c) in mancanza di uno dei metodi di cui alle lettere a) e b) e in funzione della sua esattezza, della sua ripetibilità e della sua riproducibilità:
- un metodo di analisi ammesso dallo Stato membro interessato o
- in caso di bisogno, qualsiasi altro metodo di analisi appropriato».
14 L'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1989, n. 2048, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 202, pag. 32), dispone che:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per migliorare il controllo relativo all'osservanza della normativa vitivinicola, in particolare nei settori specifici di cui all'allegato.
2. I controlli nei settori di cui all'allegato sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio (...)».
Ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del regolamento n. 2048/89, i metodi di analisi sono quelli previsti dall'art. 74 del regolamento n. 822/87.
15 In base all'art. 74, n. 1, del regolamento n. 822/87, la Commissione ha emanato il regolamento n. 2676/90. Questo regolamento non descrive tuttavia alcun metodo che consenta di scoprire l'annacquamento del vino.
16 La Celestini ritiene illegittimo il metodo dell'ossigeno 16/18. Sostiene quindi che, poiché la Faber non ha accettato la fornitura di vino né ha contestato la sua confisca, deve risarcire il danno provocato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile italiano, che riguarda i fatti illeciti.
17 Pertanto, il 23 giugno 1993 la Celestini ha convenuto la Faber dinanzi al Tribunale civile e penale di Ravenna, da un lato per far dichiarare che la Faber è responsabile, date le dette omissioni, del danno arrecato e, dall'altro, per ottenere l'autorizzazione a disattendere il provvedimento adottato dall'autorità amministrativa tedesca e a vendere la partita di vino depositata nelle proprie cantine.
18 Ritenendo che, qualora risultasse legittimo il metodo dell'ossigeno 16/18, si dovrebbe respingere la domanda della Celestini, il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
«1) Se l'art. 30 del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso di vietare ad uno Stato membro l'adozione di un provvedimento che impedisca l'importazione e la commercializzazione sul suo territorio di una partita di vino proveniente da un altro Stato membro, quando tale vino sia accompagnato da regolari certificati di analisi rilasciati da istituti di ricerca legittimamente autorizzati nel Paese membro di origine, che attestino la piena conformità del vino alla normativa comunitaria applicabile.
2) Se l'art. 36 del Trattato CEE possa consentire allo Stato membro di importazione, nel caso del quesito n. 1, di disattendere i risultati delle analisi del vino effettuate nello Stato membro di esportazione e di sentirsi autorizzato a tutelare le esigenze fondamentali in tale articolo indicate mediante l'impiego di un metodo d'analisi del vino basato sulla ricerca isotopica dell'ossigeno e indicato nel quesito n. 3.
3) Se l'art. 74, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 822/87 in relazione a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2676/90, consenta di considerare come legittimi ed affidabili in quanto esatti, ripetibili e riproducibili ai sensi del predetto art. 74, i risultati di un'analisi eseguita isolatamente su una partita di vino con il metodo denominato "ricerca isotopica dell'ossigeno 16/18", nel caso in cui: a) non esista alcuna banca dati che fornisca le caratteristiche del vino di una determinata zona raccolte in modo sistematico nel corso di più annate vinicole e tali da costituire un valido termine di confronto; b) si utilizzino come elementi di supporto unicamente i valori analitici relativi al magnesio, alle ceneri, ecc. che, tra l'altro, appaiono disomogenei e discordanti in base ai risultati delle analisi effettuate».
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
19 La Commissione, sostenuta dal governo tedesco, ritiene irricevibili le questioni pregiudiziali per l'incompetenza dei giudici italiani a pronunciarsi sulla causa a qua, per la mancanza di una descrizione sufficientemente completa e precisa del contesto di fatto e di diritto della causa nell'ordinanza di rinvio, per il carattere artificioso del procedimento dinanzi al giudice nazionale e, infine, per la mancanza di pertinenza delle questioni sottoposte.
20 Questi argomenti non possono venire accolti. Quanto alla presunta incompetenza internazionale dei giudici italiani, e quindi del Tribunale civile e penale di Ravenna, si deve ricordare che non spetta alla Corte verificare se il provvedimento di rinvio sia stato adottato conformemente alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura (v. in particolare sentenza 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 24). Lo stesso dicasi allorché, come nella fattispecie, si tratta di una competenza internazionale da determinarsi in base alla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), salvo nelle ipotesi in cui le disposizioni di detta Convenzione costituiscano espressamente oggetto della domanda pregiudiziale.
21 Quanto agli altri argomenti prospettati per dimostrare l'irricevibilità delle questioni sottoposte, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta unicamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenza 14 dicembre 1995, causa C-387/93, Banchero, Racc. pag. I-4663, punto 15). Di conseguenza, se le questioni vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59).
22 Tuttavia la Corte ha pure ritenuto, in casi eccezionali, che, per verificare la propria competenza, le spettava esaminare le condizioni in cui era adita dal giudice nazionale (v., in questo senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21). Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo palese che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa a qua, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza Bosman, già citata, punto 61).
23 Ciò non si verifica nella fattispecie. Vero è che né la Celestini né la Faber, che mettono entrambe in discussione la legittimità del metodo dell'ossigeno 16/18, hanno adito i giudici tedeschi, unici competenti a pronunciarsi sulla validità dell'atto con il quale le autorità tedesche hanno dichiarato il vino di cui trattasi inidoneo al consumo umano. Tuttavia, questa considerazione non consente di per sé di ritenere che la domanda pregiudiziale sia irricevibile. Infatti il fascicolo non mette in luce altri elementi dai quali emerga, in modo manifesto, che le parti nella causa principale si siano previamente concertate per indurre la Corte a pronunciarsi mediante una controversia artificiosa, come è avvenuto nella causa Foglia, già ricordata.
24 Si deve rilevare poi che, nella fattispecie, la Corte dispone di elementi di fatto e di diritto sufficienti per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.
25 Infine, per quel che riguarda la rilevanza delle questioni, il giudice nazionale ha spiegato che, se le soluzioni fornite dalla Corte mettessero in evidenza la compatibilità con il diritto comunitario del metodo dell'ossigeno 16/18, l'azione promossa dalla Celestini dovrebbe venire disattesa. Non spetta alla Corte, nell'ambito del presente procedimento, mettere in discussione questa valutazione.
26 Da quanto precede risulta che la Corte è competente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal Tribunale civile e penale di Ravenna.
Sulla prima e sulla seconda questione
27 Con le prime due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 30 e 36 del Trattato vadano interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro assoggetti il vino prodotto in un altro Stato membro a un controllo idoneo allo scopo di accertarne la conformità alle norme comunitarie, anche nell'ipotesi in cui il vino sia accompagnato da regolari certificati di analisi rilasciati da laboratori debitamente autorizzati nello Stato membro d'origine.
28 La Celestini e il governo italiano sostengono che il mancato riconoscimento, da parte delle autorità tedesche, dei controlli effettuati in Italia costituisce una violazione del principio generale del reciproco riconoscimento dei controlli nazionali, quale risulta dall'art. 30 del Trattato. Il comportamento tenuto dalle autorità tedesche non potrebbe nemmeno giustificarsi in base all'art. 36 del Trattato.
29 Questo punto di vista non può ritenersi fondato. Si deve ricordare che, come hanno osservato il governo del Regno Unito e la Commissione, la produzione e la vendita del vino sono soggette alle norme dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che sono stabilite in modo dettagliato e preciso.
30 Tale è l'art. 15, n. 4, del regolamento n. 822/87, che vieta l'aggiunta di acqua al vino in quanto si tratta di una pratica enologica non autorizzata ai sensi dell'art. 73 dello stesso regolamento.
31 Per garantire l'osservanza delle pratiche enologiche corrette, l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2048/89 obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per migliorare i controlli. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, gli Stati non sono tenuti a procedere per sondaggio, ma possono prescrivere controlli sistematici.
32 Queste disposizioni, che fanno parte del diritto comunitario derivato, devono tuttavia venire interpretate, per quanto possibile, in conformità alle norme del Trattato e ai principi generali del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 10 luglio 1991, cause riunite C-90/90 e C-91/90, Neu e a., Racc. pag. I-3617, punto 12).
33 Pertanto, i provvedimenti di controllo menzionati all'art. 3 del regolamento n. 2048/89 non sarebbero ammissibili se la loro applicazione dovesse risolversi in uno svantaggio per i vini provenienti da altri Stati membri e costituisse, in tal modo, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 30 del Trattato (sentenza 30 settembre 1975, cause riunite 89/74, 18/75 e 19/75, Arnaud e a., Racc. pag. 1023, punto 13). I detti controlli devono quindi avere carattere non discriminatorio.
34 Nella sentenza 22 marzo 1983, causa 42/82, Commissione/Francia (Racc. pag. 1013, punto 54), la Corte ha affermato peraltro, a proposito della normativa comunitaria allora vigente, che i controlli effettuati devono essere necessari per raggiungere i fini perseguiti e non devono creare ostacoli alle importazioni sproporzionati rispetto a tali fini. Ne consegue che le autorità dello Stato membro importatore devono tener conto dell'esistenza dei controlli effettuati nel paese d'origine del vino (v., in questo senso, la sentenza Commissione/Francia, già citata, punto 56). Quindi lo spirito di cooperazione e di assistenza reciproca tra le autorità di controllo nazionali richiamato nel regolamento n. 2048/89 esige che lo Stato membro di importazione accetti i certificati di analisi redatti dallo Stato membro ove è stato prodotto il vino.
35 La citata giurisprudenza non esclude tuttavia che una seconda analisi o un'analisi complementare possa essere giustificata qualora si possa ragionevolmente presumere che il vino non corrisponda alle prescrizioni del diritto comunitario.
36 Lo stesso vale in un'ipotesi come quella sulla quale verrte la causa a qua, nella quale le analisi complementari effettuate dallo Stato importatore mirano a verificare caratteristiche del vino non controllate nel corso dell'analisi effettuata dallo Stato membro di produzione.
37 La prima e la seconda questione vanno quindi risolte dichiarando che gli artt. 30 e 36 del Trattato devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro assoggetti il vino prodotto in un altro Stato membro a un controllo idoneo allo scopo di accertarne la conformità alle norme comunitarie, anche se il vino è accompagnato da regolari certificati di analisi rilasciati da laboratori debitamente autorizzati nello Stato membro d'origine, qualora i detti controlli vengano applicati in maniera non discriminatoria e rispettino il principio di proporzionalità e qualora si tenga conto, in particolare, dei controlli già effettuati nello Stato membro d'origine.
Sulla terza questione
38 Con la terza questione il giudice nazionale vuole sapere se il metodo dell'ossigeno 16/18 sia conforme ai criteri di esattezza, di ripetibilità e di riproducibilità sanciti dall'art. 74, n. 2, lett. c), del regolamento n. 822/87.
39 A questo proposito si deve osservare che i criteri summenzionati sono scientifici. Pertanto, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, si può stabilire se il metodo dell'ossigeno 16/18 risponda ai detti criteri solo in base a prove scientifiche adeguate e ad accertamenti di fatto fondati su tali prove. In un caso come quello su cui verte la causa a qua, spetta al giudice nazionale procedere a tali accertamenti in base alle norme processuali vigenti nel suo Stato. Occorre però ricordare che, in questo contesto, il giudice nazionale dovrebbe pure accertare se l'assemblea generale dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino abbia nel frattempo riconosciuto, ed eventualmente a quali condizioni, il metodo di cui trattasi.
40 Si deve perciò risolvere la terza questione dichiarando che spetta al giudice nazionale stabilire, in base alle norme processuali vigenti nel suo Stato membro, se il metodo d'analisi dei vini denominato «determinazione del rapporto isotopico O18/O16 dell'acqua contenuta nel vino» sia conforme ai criteri di esattezza, di ripetibilità e di riproducibilità sanciti dall'art. 74, n. 2, del regolamento n. 822/87.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 Le spese sostenute dai governi italiano, tedesco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale civile e penale di Ravenna con ordinanza 2 marzo 1994, dichiara:
1) Gli artt. 30 e 36 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro assoggetti il vino prodotto in un altro Stato membro a un controllo idoneo allo scopo di accertarne la conformità alle norme comunitarie, anche se il vino è accompagnato da regolari certificati di analisi rilasciati da laboratori debitamente autorizzati nello Stato membro d'origine, qualora i detti controlli vengano applicati in maniera non discriminatoria e rispettino il principio di proporzionalità e qualora si tenga conto, in particolare, dei controlli già effettuati nello Stato membro d'origine.
2) Spetta al giudice nazionale stabilire, in base alle norme processuali vigenti nel suo Stato membro, se il metodo d'analisi dei vini denominato «determinazione del rapporto isotopico O18/O16 dell'acqua contenuta nel vino» sia conforme ai criteri di esattezza, di ripetibilità e di riproducibilità sanciti dall'art. 74, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
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