Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Pastiglie per la gola con effetto terapeutico o profilattico secondario ° Classificazione nella voce 17.04
2. Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Bevande toniche contenenti sostanze medicinali in proporzioni minime ° Classificazione nella voce 22.09
3. Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Sottovoce 17.04 D I ° Regolamento di classificazione n. 717/85 ° Portata
(Regolamento della Commissione n. 717/85/CEE)
4. Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Prodotti composti da zucchero ma anche e soprattutto da agenti aromatizzanti attivi, utilizzati unicamente a scopi terapeutici o profilattici ° Classificazione nella voce 30.03
Massima
1. Tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, pastiglie per la gola come quelle composte sostanzialmente da zuccheri, terpina, mentolo, cloridrato di amilocaina, glicirrizina nonché eccipienti, aromi e coloranti, ovvero da zuccheri, mentolo, oli essenziali di menta piperita, olio di eucalipto nonché eccipienti, aromi e coloranti, e presentate sotto forma di pastiglie per la gola o di caramelle contro la tosse rientrano nella voce doganale 17.04 (prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao) e non nella voce 30.03, che riguarda i medicinali.
L' effetto terapeutico o profilattico secondario che potrebbero avere gli ingredienti delle dette pastiglie, in particolare nel calmare il dolore causato dal mal di gola, non è infatti sufficiente, come del resto precisato dalle note esplicative emanate sia dal consiglio di cooperazione doganale sia dal comitato del sistema armonizzato, per rimettere in discussione la classificazione di tali pastiglie nella voce 17.04, poiché esso può comportare una classificazione nella voce 30.03 solo se è dovuta alle proprietà medicinali degli agenti aromatizzanti rinvenibili in proporzioni tali da consentire unicamente l' uso del prodotto a scopi terapeutici o profilattici.
2. Tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, bevande toniche come elisir contenenti, oltre ad acqua, alcool, zucchero, talune sostanze amare e aromatiche, noce vomica e glicerofosfato di calcio, e utilizzati in caso di astenia, anoressia e convalescenza, ovvero contenenti acqua distillata, sciroppo e alcool, con l' aggiunta di arseniato di sodio, nucleinato di sodio, noce vomica, estratto di fegato di vitello nonché varie sostanze aromatiche, rientrano nella voce 22.09 (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione), e non nella voce 30.03, che riguarda i medicinali.
Infatti, in quanto bevande alcoliche destinate a mantenere l' organismo in buona salute, vanno classificate nella voce 22.09, stando alle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale e del comitato del sistema armonizzato relative al capitolo 22, e sono inoltre escluse in modo specifico dalla voce 30.03 dalle note introduttive del capitolo 30 e non possono, ai sensi delle note esplicative, rientrare nel capitolo 30 anche se addizionate di sostanze medicinali, se e in quanto queste ultime non hanno altro scopo che quello di creare un migliore equilibrio dietetico, di aumentare il valore energetico o nutritivo del prodotto, di modificarne il sapore, pur non togliendo al prodotto il suo carattere di preparazione alimentare.
3. Il regolamento n. 717/85, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 17.04 D I (prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: altri: non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte) della Tariffa doganale comune, non può essere interpretato nel senso che riguarda merci la cui composizione (percentuale in peso) sia diversa da quella cui all' art. 1 del detto regolamento.
4. La voce 30.03 della Tariffa doganale comune, che riguarda i medicinali, va interpretata nel senso che comprende un prodotto composto da zucchero, ma anche e soprattutto da agenti aromatizzanti attivi con proprietà medicinali in misura tale da comportarne l' uso unicamente a scopi terapeutici e profilattici. Tuttavia, qualora la proporzione di agenti aromatizzanti contenuti in ogni prodotto non ne consenta l' uso unicamente a scopo terapeutico o profilattico, il prodotto non può essere considerato un prodotto farmaceutico classificato in tale voce.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-106/94 e C-139/94,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Cour d' appel di Bourges (Francia) e dal Tribunal de grande instance di Parigi nei procedimenti penali dinanzi ad essi pendenti contro
Patrick Colin,
in presenza della Distrithera SARL (C-106/94),
e
Daniel Dupré,
in presenza della Laboratoires Valda SA (C-139/94),
domande vertenti sull' interpretazione, nel procedimento C-106/94, della Tariffa doganale comune per quanto riguarda la classificazione di bevande toniche e pastiglie per la gola e, nel procedimento C-139/94, del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1985, n. 717, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 17.04 D I della Tariffa doganale comune (GU L 78, pag. 13), e del capitolo 30 della Tariffa doganale comune nonché della nomenclatura combinata per quanto riguarda la classificazione delle pastiglie per la gola,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray (relatore), giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
nel procedimento C-106/94,
° per il governo francese, dal signor Nicolas Eybalin, segretario agli affari esteri presso l' ufficio legale del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso il medesimo ufficio, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente;
nel procedimento C-139/94,
° per il signor Daniel Dupré, in presenza della Laboratoires Valda SA, dagli avv.ti Jean Nicolas e Sylvie Deniniolle, del foro di Parigi;
° per il governo francese, dal signor Philippe Martinet, segretario agli affari esteri presso l' ufficio legale del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso il medesimo ufficio, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, e dal signor Jean-Francis Pasquier, esperto nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Patrick Colin, in presenza della Distrithera SARL, rappresentati dall' avv. Pierre Courtois, del foro di Parigi, del signor Daniel Dupré, in presenza della Laboratoires Valda SA, rappresentati dagli avv.ti Sylvie Deniniolle e Jean Nicolas, e della Commissione, rappresentata dai signori Hendrik van Lier e Jean-Francis Pasquier, all' udienza del 26 gennaio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 marzo 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 3 febbraio 1994, pervenuta alla Corte il 29 marzo seguente, la Cour d' appel di Bourges ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, quattro questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la "TDC") per quanto riguarda la classificazione di bevande toniche e di pastiglie per la gola.
2 Con pronuncia interlocutoria 2 marzo 1994, giunta alla Corte il 24 maggio seguente, il Tribunal de grande instance di Parigi ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1985, n. 717, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 17.04 D I della Tariffa doganale comune (GU L 78, pag. 13), e del capitolo 30 della Tariffa doganale comune nonché della nomenclatura combinata per quanto riguarda la classificazione di pastiglie per la gola.
3 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di due procedimenti penali intentati dall' amministrazione francese delle dogane e delle imposte indirette contro due produttori francesi imputati di aver reso false dichiarazioni o effettuato manovre fraudolente e di aver in tal modo ottenuto rimborsi indebiti in forza della normativa comunitaria in tema di restituzioni alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell' industria chimica.
4 Il regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1986, n. 1010, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell' industria chimica (GU L 94, pag. 9), emendato dall' art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 13 giugno 1988, n. 1714 (GU L 152, pag. 23), dopo l' adozione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la "NC"), contiene norme relative alla concessione di restituzioni alle imprese che utilizzano zucchero per la fabbricazione di taluni prodotti chimici.
5 Allo scopo di sviluppare il mercato dello zucchero e di compensare le differenze fra i prezzi comunitari e quelli mondiali, il regolamento n. 1010/86 concede restituzioni alla produzione per la fabbricazione di prodotti contenenti saccarosio. Ai sensi degli artt. 1 e 2, n. 1, la restituzione è concessa dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo la trasformazione dei "prodotti di base" in "prodotti chimici" di cui all' allegato del regolamento. I prodotti farmaceutici del capitolo 30 della TDC rientrano nel novero dei detti prodotti chimici.
6 Nel corso degli anni 1986-1989, la ditta Distrithera, gestita dal signor Colin, percepiva, in applicazione dei citati regolamenti, un importo di 2 371 976,78 FF per restituzioni connesse all' uso di zuccheri, dichiarando le pastiglie Pulmoll rosse e verdi, l' elisir Sangart e la Quintonine come prodotti farmaceutici.
7 Nel corso degli anni 1987-1990, la ditta Laboratoires Valda, in nome del presidente direttore generale signor Dupré, percepiva, in applicazione dei medesimi regolamenti, un importo di 1 728 760 FF per restituzioni per l' uso di zuccheri, dichiarando che le pastiglie Valda, prodotte con gelatina e gomma arabica, erano prodotti farmaceutici.
8 In esito ad analisi di campioni dei detti prodotti, l' amministrazione francese delle dogane e imposte indirette contestava la qualificazione come prodotti farmaceutici e classificava le pastiglie nel capitolo 17 della TDC ("Zuccheri e prodotti a base di zuccheri") e gli elisir nel capitolo 22 della TDC ("Bevande, liquidi alcolici ed aceti"), chiedendo la ripetizione delle restituzioni versate. Contestualmente intentava azioni penali contro i direttori delle due imprese.
9 Ritenendo che questi procedimenti sollevassero questioni relative all' interpretazione della TDC, i giudici nazionali hanno deciso di sospendere i procedimenti ed hanno chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
Questioni sollevate dalla Cour d' appel di Bourges:
"1) Se, tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, le pastiglie PULMOLL rosse rientrino nella sfera di applicazione del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1985, n. 717, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 17.04 D I, o del capitolo 30 della Tariffa doganale comune 'Prodotti farmaceutici' ° voce 30-4.
2) Se, tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, le pastiglie PULMOLL verdi rientrino nella sfera di applicazione del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1985, n. 717, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 17.04 D I, o del capitolo 30 della Tariffa doganale comune 'Prodotti farmaceutici' ° voce 30-4.
3) Se, tenuto conto della sua composizione, presentazione e funzione, l' elisir SANGART rientri nel capitolo 30 della Tariffa doganale comune 'Prodotti farmaceutici' .
4) Se, tenuto conto della sua composizione, presentazione e funzione, la QUINTONINE rientri nel capitolo 30 della Tariffa doganale comune 'Prodotti farmaceutici' ".
Questioni sollevate dal Tribunal de grande instance di Parigi:
"1) Se il regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1985, n. 717, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 17.04 della Tariffa doganale comune, possa essere interpretato nel senso che si applichi a merci la cui composizione (percentuale in peso) differisca da quella indicata nell' art. 1 del medesimo testo.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se il capitolo 30-04 della nomenclatura doganale, relativo ai medicamenti, vada interpretato nel senso che includa un prodotto a base di zucchero, ma e soprattutto di sostanze aromatizzanti attive con proprietà medicinali in proporzioni tali da essere utilizzato essenzialmente a fini terapeutici e profilattici".
10 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione 16 dicembre 1994 i procedimenti sono stati riuniti ai fini della trattazione orale e della sentenza.
11 Nei due procedimenti i fatti si sono svolti sia prima sia dopo l' istituzione del sistema armonizzato e della NC, che ha sostituito nel 1988 la nomenclatura della TDC. Questa modifica è però inconferente per quanto riguarda il merito dei procedimenti deferiti alla Corte.
12 Occorre rilevare anzitutto che la Corte è competente ad interpretare la TDC o la NC, ma non ad emettere un parere in ordine alla classificazione di un determinato prodotto. Stando così le cose, le questioni sollevate dalla Cour d' appel di Bourges vanno intese nel senso che sono volte ad accertare se prodotti come quelli di cui alle questioni sollevate rientrino, rispettivamente, nella voce 30.03 della TDC (voce 30.04 della NC) o nelle voci 17.04 e 22.09 della TDC (voce 22.08 della NC).
13 Per quanto riguarda la composizione delle pastiglie contro la tosse di cui trattasi nelle cause principali, dagli atti di causa emerge che una pastiglia Valda è composta, sostanzialmente, da zuccheri, gelatina o gomma arabica e, in misura minore, da ingredienti come mentolo, eucaliptolo nonché timolo, guaiacolo e terpinolo. A detta del produttore, tali pastiglie sono bechici con proprietà antisettiche e sono destinate a sopprimere il dolore e la sensazione di dolore generata dal mal di gola.
14 Le pastiglie Pulmoll rosse sono composte sostanzialmente da zuccheri, terpina, mentolo, cloridrato di amilocaina, glicirrizina nonché eccipienti, aromi e coloranti. Queste pastiglie sono indicate per tosse, mal di gola e raffreddore.
15 Una pastiglia Pulmoll verde è composta analogamente da zuccheri, mentolo, oli essenziali di menta piperita, olio di eucalipto nonché eccipienti, aromi e coloranti. Vengono proposte come rimedio contro la tosse e le irritazioni della gola.
16 Per quanto riguarda l' elisir Quintonine, esso contiene, oltre ad acqua, alcool, zucchero, talune sostanze amare e aromatiche, noce vomica e glicerofosfato di calcio. E' indicato per i casi di astenia, anoressia e convalescenza.
17 Emerge dagli atti di causa che ogni bottiglia di elisir Sangart contiene acqua distillata, sciroppo e alcool, con l' aggiunta di arseniato di sodio, nucleinato di sodio, noce vomica, estratto di fegato di vitello nonché varie sostanze aromatiche.
18 Va osservato che la voce 17.04 della TDC comprende i prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao. La NC classifica espressamente le "pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse" nella stessa voce.
19 I prodotti farmaceutici rientrano invece nel capitolo 30 della TDC (e della NC). Dalle note introduttive del capitolo risulta che la voce 30.03 della TDC (voce 30.04 della NC) comprende i medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto.
20 Il capitolo 22 della TDC comprende le bevande, liquidi alcolici e aceti. La voce 22.09 della TDC (voce 22.08 della NC) comprende l' "alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, preparazioni alcoliche composte (dette 'estratti concentrati' ) dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande".
21 Esistono altresì note esplicative elaborate dal consiglio di cooperazione doganale (per quanto riguarda la nomenclatura della TDC) e dal comitato del sistema armonizzato (per quanto riguarda la NC) che forniscono un rilevante contributo, come la Corte ha già precisato, all' interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenze 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber, Racc. pag. 3363, e 16 giugno 1994, causa C-35/93, Develop Dr. Eisbein, Racc. pag. I-2655).
Le questioni sollevate dalla Cour d' appel di Bourges
22 Si deve precisare che per giurisprudenza consolidata, nell' interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nella redazione della voce della TDC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenza 1 giugno 1995, causa C-459/93, Thyssen Haniel Logistic, Racc. pag. I-1381, punto 8).
Pastiglie per la gola
23 Stando alle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale e del comitato del sistema armonizzato relative alla voce 17.04 della TDC, quest' ultima comprende la maggior parte delle preparazioni alimentari a base di zuccheri, solide o semisolide, in generale pronte per l' immediato consumo e comunemente conosciute sotto il nome di dolciumi o di confetterie. Fra questi prodotti si possono citare le preparazioni presentate sotto forma di pastiglie per la gola o di caramelle contro la tosse, costituite essenzialmente da zucchero e da agenti aromatizzanti.
24 Secondo le dette note esplicative, le preparazioni presentate sotto forma di pastiglie per la gola o di caramelle contro la tosse che rientrano nella voce 17.04 hanno la caratteristica comune di essere costituite da zucchero con l' aggiunta di quantitativi minimi di varie sostanze come mentolo, eucaliptolo e tolù. Il fatto che questi agenti aromatizzanti possiedano proprietà medicinali secondarie non è sufficiente per rimettere in discussione la loro classificazione nella voce 17.04.
25 Questa interpretazione è conforme alle disposizioni delle voci 17.04 e 30.03 della TDC (30.04 della NC). I prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao rientrano nella prima voce. Viceversa, rientreranno nella seconda i prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto, che saranno quindi considerati medicinali.
26 Sia secondo le note esplicative del consiglio di cooperazione doganale sia secondo quelle del comitato del sistema armonizzato, la voce 30.03 della TDC (30.04 della NC) comprende le pastiglie, tavolette e compresse unicamente utilizzate per scopi medicinali. Viceversa, le preparazioni presentate sotto forma di pastiglie per la gola o di caramelle contro la tosse, costituite essenzialmente da zucchero (anche addizionato di altre sostanze alimentari quali la gelatina, l' amido o la farina) e da agenti aromatizzanti (comprese le sostanze quali l' alcole benzilico, il mentolo, l' eucaliptolo e il balsamo di tolù) vanno classificate, stando alle note esplicative, nella voce 17.04 qualora, se un agente aromatizzante possiede altresì proprietà medicinali, la proporzione nella quale entra nella composizione di ogni pastiglia o caramella sia tale da non permettere alla preparazione di essere utilizzata a fini terapeutici o profilattici.
27 L' interpretazione desumibile dalle note esplicative per quanto riguarda la voce 30.03 della TDC (30.04 della NC) è altresì conforme alle disposizioni della TDC e della NC. I prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao rientrano nella voce 17.04, ad eccezione delle preparazioni contenenti un certo quantitativo di agenti aromatizzanti che possiedano proprietà medicinali in misura tale da farle rientrare nella voce 30.03 della TDC (30.04 della NC).
28 Pertanto non è sufficiente che gli agenti aromatizzanti di un prodotto abbiano un effetto terapeutico o profilattico. Per rientrare nella voce 30.03 della TDC tale effetto dev' essere dovuto alle proprietà medicinali degli agenti aromatizzanti rinvenibili in proporzioni che consentano al prodotto di essere utilizzato unicamente a scopi terapeutici o profilattici. Benché gli ingredienti dei prodotti di cui trattasi possano avere un effetto calmante, in particolare sul dolore causato dal mal di gola, sembra che tale effetto possa derivare dai loro ingredienti non medicinali.
29 Si deve osservare che dagli atti di causa risulta che non è stato provato che l' efficacia terapeutica dei prodotti di cui è causa provenga dagli agenti aromatizzanti con proprietà medicinali. Inoltre non è stato provato che tali agenti aromatizzanti fossero presenti in misura tale da consentire alla preparazione di essere utilizzata a scopi terapeutici o profilattici.
30 Pertanto i prodotti in parola vanno classificati nella voce 17.04.
Bevande toniche
31 Come è già stato precisato, la voce 30.03 della TDC va considerata applicabile sia ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici sia ai prodotti non miscelati atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi. Le note introduttive del capitolo escludono dalla voce 30.03 della TDC gli alimenti e bevande quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande "toniche" ed acque minerali.
32 Come precisato sia dalle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale sia da quelle del comitato del sistema armonizzato relative al capitolo 22, le bevande alcoliche destinate a mantenere l' organismo in buona salute rientrano nella voce 22.09 della TDC (voce 22.08 della NC). Dagli atti di causa risulta che la Quintonine e l' elisir Sangart, visti i loro ingredienti nonché il contenuto di alcool e la loro funzione, rispondono a tale scopo. Siffatte bevande toniche sono escluse in modo specifico dal capitolo 30 della TDC. Le note esplicative confermano la loro esclusione anche se addizionate di sostanze medicinali, se e in quanto queste ultime non hanno altro scopo che quello di creare un migliore equilibrio dietetico, di aumentare il valore energetico o nutritivo del prodotto, di modificarne il sapore, pur non togliendo al prodotto il suo carattere di preparazione alimentare.
33 Non è stato provato che le sostanze medicinali contenute nelle bevande toniche siano presenti in quantitativi tali da consentirne l' uso a scopi terapeutici o profilattici. Pertanto, atteso che le bevande toniche non rientrano nella voce 30.03 della TDC (voce 30.04 della NC), esse vanno classificate nella voce 22.09 della TDC (voce 22.08 della NC).
34 Le questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour d' appel di Bourges vanno quindi risolte nel senso che:
1) Tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, le pastiglie come le pastiglie Pulmoll rosse rientrano nella voce 17.04 della TDC.
2) Tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, le pastiglie come le pastiglie Pulmoll verdi rientrano nella voce 17.04 della TDC.
3) Tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, le bevande come l' elisir Sangart rientrano nella voce 22.09 della TDC.
4) Tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, le bevande come la Quintonine rientrano nella voce 22.09 della TDC.
Le questioni sollevate dal Tribunal de grande instance di Parigi
35 Con la prima questione il Tribunal de grande instance di Parigi chiede se il regolamento n. 717/85 possa essere interpretato nel senso che riguarda merci la cui composizione (percentuale in peso) sia diversa da quella indicata all' art. 1 del regolamento medesimo.
36 Il regolamento n. 717/85 prevede che talune pastiglie contro la tosse e le irritazioni della gola, contenenti sostanze che a certe dosi possono avere un certo effetto medicinale, vadano classificate nella sottovoce 17.04 D I.
37 Tuttavia, sebbene le pastiglie su cui vertono i procedimenti a quibus abbiano una composizione vicina a quella di cui al regolamento, esse non vi corrispondono esattamente. Ora, poiché il regolamento n. 717/85 non può avere una portata più ampia di quella desumibile dal suo dettato, esso non può essere interpretato nel senso che si applica ai prodotti di cui è causa.
38 Occorre pertanto rispondere al giudice a quo che il regolamento n. 717/85 non può essere interpretato nel senso che riguarda merci la cui composizione (percentuale in peso) sia diversa da quella di cui all' art. 1 del detto regolamento.
39 Con la seconda questione il giudice a quo domanda in sostanza se la voce 30.03 della TDC vada interpretata nel senso che comprende un prodotto composto da zucchero, ma anche e soprattutto da agenti aromatizzanti attivi aventi proprietà medicinali in misura tale da far sì che il prodotto venga essenzialmente utilizzato a scopi terapeutici e profilattici.
40 Dalla soluzione delle questioni sollevate dalla Cour d' appel di Bourges risulta che, qualora gli agenti aromatizzanti attivi con proprietà medicinali facciano parte degli ingredienti di un prodotto in misura tale da comportarne l' uso unicamente a scopi terapeutici e profilattici, tale prodotto rientra nel capitolo 30 della TDC. Qualora i detti ingredienti non siano contenuti in tali proporzioni, esso non può essere considerato un prodotto farmaceutico classificato in tale capitolo.
41 La seconda questione dev' essere pertanto risolta dichiarando che la voce 30.03 della TDC, che riguarda i medicinali, va interpretata nel senso che comprende un prodotto composto da zucchero, ma anche e soprattutto da agenti aromatizzanti attivi con proprietà medicinali in misura tale da comportarne l' uso unicamente a scopi terapeutici e profilattici. Qualora la proporzione di agenti aromatizzanti contenuti in ogni prodotto non ne consenta l' uso unicamente a scopo terapeutico o profilattico, il prodotto non può essere considerato un prodotto farmaceutico classificato in tale voce.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
42 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali i presenti procedimenti costituiscono un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d' appel di Bourges con ordinanza 3 febbraio 1994 e dal Tribunal de grande instance di Parigi con pronuncia interlocutoria 2 marzo 1994, dichiara:
1) Tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, le pastiglie come le pastiglie Pulmoll rosse rientrano nella voce 17.04 della TDC.
2) Tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, le pastiglie come le pastiglie Pulmoll verdi rientrano nella voce 17.04 della TDC.
3) Tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, le bevande come l' elisir Sangart rientrano nella voce 22.09 della TDC.
4) Tenuto conto della loro composizione, presentazione e funzione, le bevande come la Quintonine rientrano nella voce 22.09 della TDC.
5) Il regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1985, n. 717, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 17.04 D I della Tariffa doganale comune, non può essere interpretato nel senso che riguarda merci la cui composizione (percentuale in peso) sia diversa da quella di cui all' art. 1 del detto regolamento.
6) La voce 30.03 della Tariffa doganale comune, che riguarda i medicinali, va interpretata nel senso che comprende un prodotto composto da zucchero, ma anche e soprattutto da agenti aromatizzanti attivi con proprietà medicinali in misura tale da comportarne l' uso unicamente a scopi terapeutici e profilattici. Qualora la proporzione di agenti aromatizzanti contenuti in ogni prodotto non ne consenta l' uso unicamente a scopo terapeutico o profilattico, il prodotto non può essere considerato un prodotto farmaceutico classificato in tale voce.
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