Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Atti delle istituzioni ° Direttive ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Insufficienza di semplici prassi amministrative
(Trattato CE, art. 189, terzo comma)
2. Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento ° Giustificazione ° Inammissibilità
(Trattato CE, art. 169)
Massima
1. Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell' obbligo che incombe agli Stati membri destinatari di una direttiva a norma dell' art. 189 del Trattato.
2. Uno Stato membro non può eccepire situazioni del suo ordinamento interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti dalle direttive comunitarie.
Parti
Nelle cause riunite C-109/94, C-207/94 e C-225/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Michael Apessos, consigliere giuridico aggiunto presso l' Avvocatura dello Stato (causa C-109/94), dalla signora Aikaterini Samoni-Rantou, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri (cause C-207/94 e C-225/94), e dalla signora Nana Dafniou, segretaria presso lo stesso servizio (cause C-109/94, C-207/94 e C-225/94), in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte Croix,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non adottando e (causa C-109/94), in via subordinata (cause C-207/94 e C-225/94), non comunicando alla Commissione entro il termine prefissato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi, nella causa C-109/94, alla direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/618/CEE, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l' assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita (GU L 330, pag. 44), nella causa C-207/94, alla seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 172, pag. 1), e, nella causa C-225/94, alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU L 330, pag. 50), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e L. Sévon (relatore), giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza dell' 11 maggio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 maggio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atti introduttivi registrati in cancelleria il 7 aprile 1994 (causa C-109/94), il 14 luglio 1994 (causa C-207/94) e il 1 agosto 1994 (causa C-225/94), la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, in forza dell' art. 169 del Trattato CE, tre ricorsi diretti a far dichiarare che, non adottando e (causa C-109/94), in via subordinata (cause C-207/94 e C-225/94), non comunicandole entro i termini prefissati le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi, rispettivamente, alla direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/618/CEE, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l' assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita (GU L 330, pag. 44, in prosieguo: la "direttiva 90/618"), alla seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 172, pag. 1, in prosieguo: la "direttiva 88/357"), e alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU L 330, pag. 50, in prosieguo: la "direttiva 90/619"), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE.
2 Con ordinanza 16 dicembre 1994, il presidente della Corte ha deciso di riunire le suddette tre cause ai fini della trattazione orale e della sentenza.
3 In forza dell' art. 12 della direttiva 90/618, dell' art. 32 della direttiva 88/357 e dell' art. 30 della direttiva 90/619, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive, rispettivamente, entro il 20 maggio 1992, il 31 dicembre 1989 e il 20 novembre 1992. In forza degli stessi articoli, essi dovevano altresì informare immediatamente la Commissione dell' adozione delle disposizioni.
4 Non avendo ricevuto comunicazione dei provvedimenti di attuazione di tali direttive nell' ordinamento giuridico greco e non disponendo di alcun altro elemento di informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica ellenica si fosse conformata ai propri obblighi, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato. Con lettere di diffida rispettivamente del 6 agosto 1992, del 4 settembre 1990 e del 21 dicembre 1992, essa ha intimato al governo ellenico di presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.
5 Nella causa C-109/94, le autorità elleniche hanno risposto alla Commissione con lettera 7 dicembre 1992 e le hanno trasmesso un progetto di decreto presidenziale diretto ad attuare, in particolare, la direttiva 90/618. Nelle cause C-207/94 e C-225/94 le autorità elleniche non hanno risposto alla lettera di diffida.
6 In data 7 luglio 1993, 6 agosto 1992 e 15 febbraio 1994, rispettivamente, la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica pareri motivati con cui quest' ultima veniva invitata ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli stessi entro un termine di due mesi. Nella causa C-109/94 la Repubblica ellenica, in una lettera del 21 settembre 1993, ha reso noto che l' iter del decreto presidenziale di cui sopra era giunto alla sua fase conclusiva. Nelle cause C-207/94 e C-225/94 essa non ha reagito. La Commissione ha quindi deciso di proporre il presente ricorso.
7 Facendo riferimento agli artt. 5, primo comma, e 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché, rispettivamente, agli artt. 12, 32 e 30 delle direttive 90/618, 88/357 e 90/619, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica dovesse adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive di cui trattasi entro i termini da esse fissati.
8 La Repubblica ellenica, pur concludendo per il rigetto del ricorso, non contesta che le direttive non siano state attuate entro i termini prescritti. Essa riconosce, inoltre, di essere tenuta ad operare tale attuazione. Tuttavia, nella causa C-109/94, essa rileva che la mancata attuazione nell' ordinamento interno della direttiva 90/618 non osta, in pratica, a che tale direttiva sia effettivamente applicata. Domande provenienti da imprese comunitarie e fondate su tale direttiva sarebbero state infatti accolte.
9 Tale ragionamento non può essere condiviso. Secondo una giurisprudenza costante, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi imposti dal Trattato (v. sentenza 17 novembre 1992, causa C-235/91, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-5917, punto 10).
10 La Repubblica ellenica fa del resto osservare, sia nella causa C-109/94 sia nella causa C-225/94, che il Consiglio di Stato ha ritenuto impossibile la promulgazione di un decreto presidenziale di attuazione delle direttive 90/618, 88/357 e 90/619, nei limiti in cui le disposizioni di tali direttive sono state nel frattempo modificate, sostituite o abrogate dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva "assicurazione non vita"; GU L 228, pag. 1, in prosieguo: la "direttiva 92/49"), e dalla direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l' assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva "assicurazione vita"; GU L 360, pag. 1, in prosieguo: la "direttiva 92/96"). A parere del Consiglio di Stato, un decreto del genere rischierebbe infatti di far riferimento ad atti che non esistono più. In base a tale parere, le autorità competenti hanno preso l' iniziativa di un nuovo decreto presidenziale che attuerà le cinque direttive 88/357, 90/618, 90/619, 92/49 e 92/96.
11 Per giurisprudenza costante uno Stato membro non può eccepire situazioni del suo ordinamento interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti dalle direttive comunitarie (v. sentenza 2 agosto 1993, causa C-303/92, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-4739, punto 9).
12 Si deve pertanto dichiarare che, non adottando, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 90/618, 88/357 e 90/619, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese. Quest' ultima è risultata soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non adottando, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
° alla direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/618/CEE, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l' assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita,
° alla seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE,
e
° alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE,
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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