Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Procedura - Adizione della Corte in forza di una clausola compromissoria - Competenza della Corte a conoscere di una domanda riconvenzionale - Presupposti
(Trattato CECA, art. 42; Trattato CE, art. 181; Trattato CEEA, art. 153)
Massima
La competenza della Corte, quando è fondata su una clausola compromissoria, costituisce una deroga rispetto al diritto ordinario e va quindi interpretata in senso restrittivo, cosicché la Corte può conoscere solo delle domande derivanti da un contratto stipulato dalla Comunità e che contenga la clausola compromissoria o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto.
Tale presupposto ricorre nel caso di una domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione di acconti versati, quando il contratto stabilisce che, in mancanza di una dimostrazione soddisfacente del funzionamento del prodotto finito dopo il compimento dell'opera, la Commissione può chiedere la restituzione integrale o parziale degli importi già versati, maggiorati degli interessi.
Parti
Nella causa C-114/94,
Intelligente systemen, Database toepassingen, Elektronische diensten BV (IDE), società di diritto olandese con sede in Maassluis (Paesi Bassi), con l'avv. J.A.M. van de Sande, del foro di Rotterdam, 102, Wijnhaven, Rotterdam,
ricorrente, convenuta in via riconvenzionale,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori A.C. Jessen e M. van der Woude, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta, ricorrente in via riconvenzionale,
avente ad oggetto, da un lato, una domanda di pagamento del saldo del contributo massimo previsto dal contratto stipulato tra le parti nonché una domanda di risarcimento dei danni e, dall'altro, una domanda riconvenzionale della Commissione per la restituzione degli acconti versati,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, G. Hirsch e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 25 gennaio 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 marzo 1996,
vista l'ordinanza di riapertura della trattazione orale del 12 settembre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 gennaio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 15 aprile 1994, la società di diritto olandese Intelligente systemen, Database toepassingen, Elektronische diensten BV (in prosieguo: la «IDE») ha proposto, ai sensi degli artt. 42 del Trattato CECA, 181 del Trattato CE e 153 del Trattato CEEA, un ricorso diretto ad ottenere la condanna della Commissione delle Comunità europee al pagamento dell'importo di 376 500 ECU a titolo di saldo del contributo comunitario massimo previsto dal contratto stipulato il 31 gennaio 1990 con la detta istituzione, maggiorato di 37 650 ECU per le spese extragiudiziali e gli interessi legali a decorrere dal 31 maggio 1993, nonché il risarcimento del danno subito dalla IDE in conseguenza del comportamento illecito della Commissione con riguardo all'esecuzione di tale contratto.
2 Nel controricorso, depositato in cancelleria il 7 luglio 1994, la Commissione ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della IDE al pagamento dell'importo di 533 456 ECU, pari all'ammontare complessivo degli acconti da essa versati in forza del detto contratto, maggiorato degli interessi al saggio annuo del 7,97%.
Il contratto controverso
3 Il 31 gennaio 1990 la Commissione stipulava con la IDE un contratto avente ad oggetto lo sviluppo da parte di tale società di un software conforme alle specifiche figuranti nell'allegato tecnico del contratto. Questo progetto, denominato «Domain Independent Intelligent Information and Services Network Interface» (in prosieguo: il «progetto Disnet»), era finalizzato alla realizzazione di un programma per elaboratori elettronici composto di un'interfaccia intelligente per la consultazione ergonomica e uniforme delle varie banche dati e di una rete che consenta l'accesso a fonti elettroniche di informazioni interconnesse.
4 Con tale contratto la IDE si impegnava a sviluppare il software sopra descritto (il cosiddetto «toolkit») in collaborazione con l'istituto di ricerca olandese (TNO) e l'Università di Amsterdam. L'adattamento del software alle specifiche esigenze delle banche dati e la creazione della rete dovevano essere affidati a una dozzina di società operanti in diversi Stati membri, la maggior parte delle quali era proprietaria di basi dati concernenti attività agricole. La IDE aveva altresì il compito di coordinare le attività delle varie società partecipanti. Secondo la Commissione, lo sviluppo del «toolkit» costituiva circa un terzo dei fondi complessivamente stanziati per il progetto, mentre la parte residua era destinata alla messa in opera della rete e alle applicazioni. A livello tecnico, per avviare lo sviluppo della rete e le applicazioni era necessario che i proprietari delle basi dati avessero a disposizione una versione operativa del «toolkit».
5 L'art. 2 del contratto precisava che il progetto Disnet doveva essere completato entro trenta mesi dal suo avvio.
6 Ai termini dell'art. 3.1 del contratto, la IDE si impegnava a presentare semestralmente alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati conseguiti, integrata da rendiconto delle spese sostenute nel periodo precedente. A completamento del progetto, la IDE era tenuta, in conformità dell'art. 3.2, a dare una dimostrazione del suo buon funzionamento negli uffici della Commissione a Lussemburgo o in un altro luogo scelto con l'approvazione di quest'ultima. In base all'art. 3.3, la IDE aveva l'obbligo di presentare alla Commissione, entro due mesi dal completamento del programma di lavoro specificato nell'allegato tecnico, una relazione finale e il rendiconto complessivo delle spese sostenute, corredato della documentazione giustificativa.
7 Il costo complessivo del progetto veniva stimato, nell'art. 4 del contratto, in 2 349 400 ECU. Il contributo finanziario massimo della Comunità doveva ammontare a 909 900 ECU, pari al 38,74% di tale costo.
8 Ai sensi dell'art. 5.1 del contratto, la Comunità si impegnava a versare alla IDE un acconto pari al 15% del contributo massimo (vale a dire 136 485 ECU) nei due mesi successivi all'avvio del progetto. In seguito, i pagamenti sarebbero stati effettuati periodicamente in base ai rendiconti presentati e previa approvazione da parte della Commissione delle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. Tali pagamenti andavano considerati alla stregua di semplici acconti, in attesa dell'accettazione da parte della Commissione del prodotto finito, come descritto nell'allegato tecnico. Un importo pari al 20% del contributo totale sarebbe stato trattenuto fintantoché la Commissione non avesse approvato il progetto con tutte le relazioni e i relativi rendiconti. L'art. 5.2 attribuiva alla Commissione, previa comunicazione alla IDE, la facoltà di sospendere o modificare la scadenza dei pagamenti qualora le verifiche compiute avessero evidenziato la presenza di irregolarità, in particolar modo nell'ipotesi in cui lo svolgimento del lavoro non fosse conforme al programma specificato nell'allegato tecnico o se le spese dichiarate non fossero congrue all'opera eseguita o se fosse emerso un divario sostanziale rispetto ai costi preventivati. In mancanza di una dimostrazione soddisfacente del funzionamento del prodotto finito dopo il completamento dell'opera, la Commissione avrebbe potuto chiedere, in conformità dell'art. 5.3, la restituzione integrale o parziale degli importi versati, maggiorati di interessi decorrenti un mese dopo la formulazione della richiesta di rimborso. Il saggio d'interesse sarebbe stato quindi pari alla media, maggiorata del 2%, dei tassi interbancari dell'ECU rilevati nel corso dei tre mesi precedenti il primo giorno del mese in cui fosse stato chiesto il rimborso.
9 L'art. 6.1 attribuiva alla IDE la responsabilità finanziaria e tecnica del progetto. In caso di partecipazione di altre imprese alla realizzazione del progetto, la IDE si sarebbe assunta l'onere di ripartire il contributo comunitario proporzionalmente alla partecipazione di tali imprese. L'art. 6.2 consentiva il ricorso al subappalto, previa approvazione delle bozze di contratto da parte della Commissione. Ai termini dell'art. 6.3, la IDE si impegnava ad informare la Commissione di ogni circostanza che potesse compromettere la corretta esecuzione del contratto. L'art. 6.4 imponeva alla IDE l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Commissione tutti i documenti da essa richiesti per poter esercitare il suo controllo tecnico e finanziario sull'esecuzione del programma di lavoro; se necessario, tale controllo poteva essere effettuato in loco.
10 Ai sensi dell'art. 8 del contratto, la IDE si sarebbe assunta da sola l'intera responsabilità dei danni subiti o causati a terzi nell'ambito dell'esecuzione del contratto.
11 L'art. 9 autorizzava le parti a modificare o integrare il contratto.
12 In caso di inadempimento da parte della IDE di uno o più dei suoi obblighi contrattuali, la Commissione poteva inviarle, a termini dell'art. 10, una lettera di diffida a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Se l'inadempimento dell'appaltatore non fosse cessato entro il mese successivo alla diffida, la Commissione poteva recedere dal contratto senza ulteriori formalità. La risoluzione del contratto era consentita anche qualora l'appaltatore, per ottenere il contributo, avesse fornito dichiarazioni false sotto la propria responsabilità. In entrambi i casi, l'appaltatore aveva l'obbligo di restituire immediatamente alla Commissione gli importi ricevuti, oltre agli interessi calcolati a norma dell'art. 5.3 sopra menzionato.
13 Ai sensi dell'art. 14, gli allegati costituivano parte integrante del contratto; il primo allegato conteneva la descrizione tecnica del progetto e il terzo riguardava i rendiconti.
14 In forza dell'art. 16, il contratto era disciplinato dal diritto lussemburghese e la giurisdizione su eventuali controversie tra le parti sarebbe spettata alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
I fatti di causa
15 Risulta dagli atti che la data di avvio del progetto Disnet è stata fissata al 15 marzo 1990. A termini del contratto, l'esecuzione doveva quindi essere completata il 15 settembre 1992.
16 Stando ai termini della prima relazione semestrale, il programma tecnico procedeva regolarmente; tuttavia, secondo la Commissione, erano emerse alcune perplessità tra i partner della IDE, preoccupati dalla composizione fluttuante del consorzio e dal fatto che la IDE non avesse versato alle imprese associate al progetto la quota del contributo comunitario ad esse spettante.
17 In seguito ad un controllo effettuato nell'ottobre 1991, un esperto nominato dalla Commissione constatava, nella relazione presentata il 3 dicembre 1991, la mancata corrispondenza del progetto alle specifiche tecniche del contratto e raccomandava alla Commissione di sospendere l'erogazione del suo contributo finanziario.
18 Nel maggio 1992 la Commissione disponeva un controllo finanziario sul progetto. Dalla relazione presentata dagli esperti contabili il 22 giugno 1992 emerge che la IDE aveva subappaltato una parte dei lavori a imprese ungheresi, senza richiedere preventivamente l'autorizzazione della Commissione. La relazione, che prendeva in esame i primi diciotto mesi di svolgimento del progetto, evidenziava inoltre una tenuta della contabilità non esente da dubbi e rendiconti ancora da verificare. Gli esperti suggerivano quindi di ridurre del 34% le spese dichiarate dalla IDE.
19 Nei mesi di marzo e aprile del 1992 la Commissione invitava la IDE ad una riunione a Lussemburgo per discutere questi problemi. In esito a tale riunione, venivano apportate alcune modifiche all'allegato tecnico del contratto. Nello scambio di corrispondenza intrattenuto con la IDE, la Commissione rilevava inoltre la composizione fluttuante del consorzio, i ritardi intervenuti nella consegna di alcuni prodotti e alcune deficienze tecniche.
20 Il 12 febbraio 1993 la IDE e la Commissione stabilivano di comune accordo di prolungare la durata del contratto di sei mesi, prorogandolo fino al 15 marzo 1993.
21 L'11 marzo 1993 la Commissione riceveva dalla IDE tre dischetti recanti come titolo la menzione «Disnet final beta release 3», corredati di alcuni documenti.
22 Con lettera 30 aprile 1993 la Commissione constatava la mancata corrispondenza del prodotto alle specifiche dell'allegato tecnico. Essa rilevava inoltre come la IDE non avesse ancora provveduto a versare i contributi ai suoi partner, peraltro sempre diversi, e dichiarava di non essere interessata ad una dimostrazione del prodotto finito. La Commissione, nell'intento di giungere ad una composizione amichevole della controversia, proponeva la riduzione del proprio contributo al 75% dell'importo massimo previsto dal contratto (ossia 682 425 ECU) e l'impegno a versare la rimanente somma entro tale limite (ossia 148 969 ECU) sempre che la IDE presentasse la relazione finale e il rendiconto finale delle spese e dimostrasse di aver adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e finanziari nei confronti dei partner attuali e precedenti. La IDE respingeva tale proposta in data 31 maggio 1993.
23 Con lettera 17 giugno 1993 la Commissione invitava la IDE, avvalendosi delle clausole del contratto, a dimostrare il buon funzionamento del suo prodotto dinanzi a un comitato di valutazione. La IDE esprimeva alcune perplessità in ordine a tale decisione, rilevando come la Commissione avesse inizialmente dichiarato di non essere interessata ad una dimostrazione dei risultati del progetto Disnet.
24 Il comitato di valutazione era composto di due dipendenti della Commissione estranei al progetto Disnet e di un esperto; ad essi venivano affiancati due osservatori, per conto rispettivamente della Commissione e della IDE.
25 La dimostrazione, svoltasi il 20 luglio 1993, aveva ad oggetto la versione del software inviata alla Commissione l'11 marzo 1993; risulta tuttavia dalla relazione del comitato di valutazione, redatta il 30 luglio 1993 dai due dipendenti della Commissione, che era stata sottoposta ad esame anche una versione più recente, messa a punto dalla IDE dopo la scadenza del contratto.
26 Si evince dalla medesima relazione nonché da quella redatta il 2 agosto 1993 dall'osservatore nominato dalla Commissione che, indipendentemente dalla versione esaminata, il software presentato dalla IDE era difettoso; infatti, il «toolkit» corrispondeva alle specifiche tecniche soltanto nella misura del 50-75% e risultava mancante la parte del progetto Disnet relativa alla rete. Il terzo membro del comitato di valutazione sottoscriveva le conclusioni della relazione del 30 luglio 1993. L'osservatore presente per conto della IDE non presentava alcuna relazione.
27 Il 7 settembre 1993 la Commissione inviava alla IDE la relazione del comitato di valutazione. Nella lettera di accompagnamento essa affermava che l'appaltatore non aveva adempiuto gli obblighi relativi alle specifiche tecniche del progetto, che la relazione finale pervenuta il 17 maggio 1993 non era soddisfacente e che il rendiconto relativo al quinto semestre non era conforme al contratto; non le erano inoltre pervenuti né il rendiconto relativo al sesto semestre né la documentazione necessaria per valutare il costo complessivo del progetto. La Commissione aggiungeva che non avrebbe effettuato alcun pagamento ulteriore e che intendeva recuperare gli importati già versati.
28 Il 15 e il 27 settembre 1993 la IDE comunicava alla Commissione le proprie riserve sulla relazione del comitato di valutazione, sottolineando il fatto che la dimostrazione si era svolta in condizioni particolarmente difficili e contestando inoltre alcuni giudizi di ordine tecnico contenuti nella relazione.
29 Con lettera 29 giugno 1994 la Commissione intimava alla IDE di restituirle 533 456 ECU, vale a dire l'importo complessivo dei contributi versati fino al mese di gennaio 1993.
Sul ricorso della IDE
30 A sostegno del suo ricorso la IDE fa valere, in sostanza, di aver rispettato l'obbligo di realizzare un software conforme alle specifiche dell'allegato tecnico del contratto, senza aver peraltro trasgredito alcuna delle disposizioni contrattuali. D'altro canto, il rifiuto della Commissione di versarle integralmente il contributo comunitario massimo pattuito configurerebbe una violazione degli accordi contrattuali che le avrebbe causato un danno considerevole, dal quale sarebbero derivate, in particolare, difficoltà finanziarie così gravi da costringerla a vendere a prezzi inferiori a quelli di mercato un immobile destinato ad uffici nonché alcune autovetture appartenenti alla società e a licenziare parte del personale, con conseguente stagnazione delle attività aziendali e pregiudizio del suo buon nome.
31 La Commissione conclude per il rigetto del ricorso della IDE, adducendo che essa, oltre ad aver fornito un prodotto non conforme alle specifiche tecniche previste dal contratto, come risulterebbe dalla relazione del comitato di valutazione, avrebbe altresì violato gli artt. 3.3, 6.1, 6.2 e 6.3 del contratto, omettendo di inviare alla Commissione una relazione finale completa e un rendiconto corredato della documentazione giustificativa, di trasmettere in tempo utile una versione operativa del software Disnet agli altri partecipanti al progetto - privati così della possibilità di iniziare le proprie attività -, di informare la Commissione dei continui cambiamenti intervenuti nella composizione del consorzio, di versare la quota del contributo comunitario spettante ai suoi partner e, infine, subappaltando a terzi alcune delle attività previste dal contratto senza ottenere preventivamente l'autorizzazione della Commissione. Risulterebbe peraltro dall'art. 8 del contratto che la Commissione non è responsabile del danno lamentato dalla IDE, in ordine al quale essa non avrebbe peraltro fornito alcun elemento probatorio.
Sulla conformità del prodotto fornito dalla IDE
32 Per accertare se il prodotto fornito dalla IDE alla scadenza del termine pattuito tra le parti sia conforme alle previsioni contrattuali, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 1 del contratto, la ricorrente si è impegnata a realizzare il prodotto dettagliatamente descritto nell'allegato tecnico.
33 A titolo di corrispettivo, la Commissione si è impegnata a versare alla IDE una determinata somma quale contributo per l'esecuzione, da parte di tale società, di un'opera consistente nell'elaborazione del software Disnet.
34 Per consentire alla Commissione di verificare, durante l'esecuzione del contratto, che l'appaltatore compia correttamente la propria opera e che il progetto si sviluppi conformemente al programma stabilito nell'allegato tecnico, il contratto impone alla IDE alcuni obblighi accessori diretti a garantire che l'istituzione sia informata dell'avanzamento dei lavori, delle spese sostenute nonché di ogni circostanza che possa incidere sull'esito del progetto. La IDE è pertanto tenuta a presentare periodicamente alla Commissione una relazione sull'avanzamento dei lavori, accompagnata da un rendiconto relativo al periodo precedente, a sottoporre all'approvazione della Commissione le bozze dei contratti di subappalto e ad informare l'istituzione di ogni circostanza atta a compromettere la corretta esecuzione del contratto.
35 A compimento dell'opera, la IDE ha l'obbligo, conformemente all'art. 3.2 del contratto, di dare una dimostrazione del funzionamento del prodotto, che attesti l'esito positivo del progetto.
36 Di conseguenza, con tale contratto la IDE ha assunto in via principale un'obbligazione di risultato, avente ad oggetto la realizzazione di un prodotto che presenti le caratteristiche specificate nel contratto e nel suo allegato tecnico.
37 Da questi documenti risulta, in particolare, che la IDE si è impegnata a realizzare nel termine pattuito un programma per elaboratori elettronici che, come si evince dalla denominazione stessa del progetto, deve consistere in un'interfaccia intelligente per la consultazione uniforme ed ergonomica di diverse banche dati nonché in una rete che consenta l'accesso a fonti elettroniche d'informazione interconnesse.
38 In base alla versione iniziale dell'allegato tecnico accluso al contratto, che costituisce parte integrante di quest'ultimo ai sensi dell'art. 14 , come pure in base alla versione dell'allegato modificata nel 1992 con il consenso scritto delle parti, il prodotto finito che la IDE si è impegnata a fornire comprende due parti distinte, vale a dire, da un lato, il «toolkit» del programma Disnet, consistente nello sviluppo di un'interfaccia in grado di funzionare in ambiente DOS, Windows 3 e Unix, e, dall'altro, la rete da costituire adattando questo programma alle esigenze specifiche delle banche dati considerate nonché le applicazioni basate sull'interfaccia Disnet, la cui realizzazione è affidata ad alcuni enti associati al progetto. In forza del contratto, la IDE assume la responsabilità tecnica e finanziaria del progetto e si impegna a coordinare le attività dei vari partecipanti.
39 Secondo l'allegato tecnico, il prodotto che la IDE si impegna a realizzare deve essere «commerciabile», nel senso chiarito dall'avvocato generale ai paragrafi 89-91 delle sue conclusioni, intendendosi cioè che il prodotto deve presentare caratteristiche tali da renderlo tecnicamente valido e sufficientemente interessante per poter essere immesso sul mercato e sfruttato commercialmente.
40 Emerge peraltro da un confronto tra la versione iniziale dell'allegato tecnico, secondo cui doveva essere fornito, in aggiunta, un componente «linguaggio naturale» che si avvale di una sintassi e di un vocabolario limitati, e la versione modificata con accordo scritto delle parti, in cui non compaiono i termini «in aggiunta» né la relativa nota esplicativa, che il prodotto finale deve comprendere un componente «linguaggio naturale».
41 Ora, nella relazione depositata il 30 luglio 1993, i due dipendenti della Commissione presenti alla dimostrazione del prodotto fornito dalla IDE hanno constatato che esso non era conforme a tutte le specifiche dell'allegato tecnico. Così, il toolkit del programma corrisponderebbe soltanto nella misura del 50-75% alle caratteristiche tecniche richieste. Infatti, esso risponderebbe esclusivamente ad alcuni degli obiettivi perseguiti dal contratto, con particolare riguardo alla base teorica e al componente «linguaggio naturale» dell'interfaccia, e non costituirebbe pertanto un prodotto finito e commerciabile in quanto il prodotto fornito risulterebbe instabile e richiederebbe successivi miglioramenti. Inoltre, non sarebbe stata fornita la parte del progetto relativa alla rete e alle applicazioni specifiche. La relazione sottolineava come queste considerazioni fossero valide tanto per la versione del prodotto fornita dalla IDE l'11 marzo 1993 quanto per quella più recente, messa a punto dalla IDE dopo la scadenza del contratto e sottoposta anch'essa ad esame nel corso della dimostrazione.
42 Il terzo membro del comitato di valutazione della dimostrazione del prodotto della IDE ha approvato le conclusioni della relazione, come risulta dalla lettera allegata dalla IDE all'atto introduttivo del ricorso, inviata il 30 luglio 1993 dagli altri due membri del comitato al dipendente della Commissione incaricato del controllo del progetto Disnet.
43 Nella relazione depositata il 2 agosto 1993, l'osservatore incaricato dalla Commissione di assistere alla dimostrazione ha formulato critiche analoghe in ordine al prodotto fornito dalla IDE.
44 Per contro, l'osservatore presente alla dimostrazione per conto della IDE non ha depositato alcuna relazione.
45 La IDE mette in dubbio, anzitutto, l'indipendenza e l'obiettività del comitato di valutazione, in quanto nominato dalla Commissione e composto di due suoi dipendenti nonché di un esperto retribuito dalla medesima istituzione. La IDE chiede pertanto che venga effettuata una nuova perizia.
46 A tale riguardo, occorre rilevare in primo luogo che il contratto non indica l'organo dinanzi al quale dev'essere effettuata la dimostrazione del buon funzionamento del prodotto finale.
47 Sottoscrivendo il contratto con la Commissione, la IDE ha tuttavia implicitamente ammesso il principio della dimostrazione del prodotto, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 3.2, negli uffici della Commissione a Lussemburgo o in un altro luogo approvato da tale istituzione, ed ha così accettato che la Commissione fosse giudice della conformità del prodotto alle specifiche del contratto.
48 Anche qualora la Commissione avesse designato tutti i membri del comitato di valutazione - circostanza questa che è tuttora oggetto di contestazione tra le parti - la IDE non potrebbe contestarle di aver violato, in tal modo, i propri impegni contrattuali, poiché non vi è nel contratto alcuna disposizione che regoli questo aspetto.
49 In secondo luogo, è pacifico che i due dipendenti della Commissione erano estranei al progetto Disnet prima della loro designazione come membri del comitato di valutazione.
50 In terzo luogo, va sottolineato che la IDE ha espressamente riconosciuto di aver accettato la composizione del comitato di valutazione.
51 E' giocoforza constatare, infine, che accanto ai tre membri del detto comitato, hanno assistito alla dimostrazione due osservatori, uno per conto della Commissione, l'altro per conto della IDE. Ora, le conclusioni della relazione redatta dall'osservatore della Commissione hanno confermato per intero quelle della relazione del comitato di valutazione, mentre l'osservatore della IDE non ha depositato alcuna relazione.
52 Di conseguenza, nel caso di specie la IDE si è volontariamente assoggettata alle valutazioni del detto comitato, senza peraltro dimostrare che i membri di tale comitato avessero agito in modo non imparziale.
53 Ciò posto, la Corte deve ritenersi sufficientemente edotta dalle constatazioni degli esperti che hanno assistito alla dimostrazione del programma Disnet, le quali risultano agli atti, talché la domanda della IDE diretta al rinnovo della perizia dev'essere quindi respinta.
54 La IDE sostiene ancora che la dimostrazione del suo prodotto si è svolta in condizioni particolarmente sfavorevoli, il che spiegherebbe le conclusioni negative del comitato di valutazione.
55 Questo argomento non può essere accolto.
56 Infatti, nel caso di specie la IDE si è impegnata a fornire una dimostrazione che attesti l'esito positivo del progetto.
57 Emerge da una lettera del 12 luglio 1993, allegata al ricorso, che il legale della IDE aveva proposto che la dimostrazione si svolgesse a Lussemburgo, in una sede precisa che, a suo parere, disponeva dell'infrastruttura adeguata. La IDE aveva chiesto altresì che una persona di sua scelta partecipasse alla dimostrazione in veste di esperto indipendente. La Commissione ha accettato tali proposte il 14 luglio 1993.
58 In una lettera proveniente dalla detta istituzione, datata 16 luglio 1993, si precisa che sono state concesse alla IDE particolari agevolazioni tecniche per garantire il buon esito della dimostrazione del suo prodotto.
59 E' pacifico, nel caso di specie, che la IDE era stata autorizzata ad installare e collaudare il programma Disnet il giorno prima della dimostrazione e che, il 20 luglio 1993, essa ha manifestato il proprio consenso allo svolgimento della dimostrazione, che si è protratta per circa cinque ore.
60 Nella relazione del comitato di valutazione viene rilevato come, all'inizio della dimostrazione, si fossero verificati alcuni problemi tecnici nonostante i quali la IDE ha accettato di proseguire l'operazione. Secondo tale relazione, i problemi tecnici erano dovuti non già, come afferma la IDE, alla sede della dimostrazione e alle deficienze della rete Unix disponibile, bensì al mancato adattamento del prodotto fornito dalla IDE. Il comitato ha tuttavia ritenuto che questi problemi non fossero di natura tale da pregiudicare l'affidabilità della dimostrazione.
61 Risulta infine dalla relazione di valutazione che la dimostrazione ha avuto ad oggetto non soltanto il prodotto fornito dalla IDE alla scadenza del contratto, peraltro prorogato di sei mesi rispetto al termine inizialmente fissato, ma anche una versione rielaborata del software Disnet, messa a punto dalla IDE dopo la scadenza del contratto così prorogato. Il comitato di valutazione ha tuttavia constatato che nessuna delle due versioni risultava conforme alle specifiche del contratto.
62 Ciò posto, si deve ritenere che la dimostrazione del progetto Disnet si è svolta in condizioni regolari.
63 La IDE sostiene, infine, che i fondi messi a sua disposizione dalla Commissione erano insufficienti per portare a compimento il progetto concordato, tenendo conto soprattutto della realizzazione di alcune opere aggiuntive non previste nel contratto iniziale, come il componente «linguaggio naturale», e rileva inoltre come il software Disnet riscuota attualmente un successo commerciale sul mercato.
64 Anche questi argomenti devono essere disattesi.
65 Occorre infatti sottolineare, in primo luogo, che l'accordo stipulato tra le parti costituisce un contratto di sovvenzionamento con il quale la Comunità si impegna ad erogare un contributo finanziario massimo, pari al 38,74% del costo effettivo dell'opera che verrà fornita dalla IDE congiuntamente ai suoi partner; in base ad una stima effettuata dalle parti, il costo complessivo del progetto ammonta a 2 349 400 ECU.
66 A termini del contratto, la IDE assume la responsabilità finanziaria e tecnica del progetto nonché l'incarico di coordinare le attività degli enti partecipanti. Il prodotto che la IDE si impegna a realizzare rimane di proprietà del consorzio da essa diretto.
67 D'altro canto, durante l'esecuzione del contratto, le parti hanno concordato per iscritto, in conformità dell'art. 9, di modificarne le modalità, prevedendo così, oltre alla proroga di sei mesi del contratto, che il prodotto finale avrebbe compreso un componente «linguaggio naturale» basato su una sintassi ed un vocabolario limitati, mentre una funzione del genere era prevista solo a titolo di aggiunta nella versione iniziale dell'allegato tecnico.
68 Conseguentemente, la IDE non può contestare alla Commissione l'insufficienza dei fondi messi a sua disposizione, essendosi liberamente impegnata in un progetto che ricadeva interamente sotto la sua responsabilità ed essendo pienamente a conoscenza dell'ammontare della sovvenzione che essa avrebbe potuto ricevere dalla Comunità.
69 Si deve peraltro constatare che la causa in esame verte esclusivamente sulla questione se la IDE abbia realizzato, prima della scadenza del contratto pattuita tra le parti, un prodotto conforme alle specifiche tecniche, talché l'argomento della ricorrente relativo all'asserito successo attualmente conseguito dalla Disnet è in ogni caso irrilevante.$
70 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la IDE non ha rispettato l'obbligo principale ad essa incombente in forza del contratto, poiché il software fornito l'11 marzo 1993 non era conforme alle specifiche tecniche del contratto, e che le giustificazioni addotte per inadempimento non possono essere accolte.
71 Ne consegue che la IDE non può fondatamente pretendere dalla Commissione l'erogazione dell'integralità del contributo comunitario massimo previsto dal contratto.
72 Non occorre, di conseguenza, stabilire se, come sostiene la Commissione, la IDE sia venuta meno ad altri obblighi accessori stabiliti dal contratto.
73 Quanto alla domanda diretta alla condanna della Commissione al pagamento di un importo pari a 37 650 ECU a titolo di spese extragiudiziali, essa dev'essere respinta poiché la IDE non ha dimostrato di aver effettivamente sostenuto tali spese a causa di un comportamento illecito della Commissione.
Sul risarcimento del danno che la IDE assume di aver subito
74 Il ricorso della IDE è inoltre diretto ad ottenere il risarcimento dei danni che essa avrebbe subito a causa della violazione da parte della Commissione dei suoi obblighi contrattuali, consistente nel rifiuto di versarle l'integralità del contributo comunitario massimo pattuito.
75 Tale domanda di risarcimento danni ex contractu può avere un esito favorevole soltanto se ricorrono tre presupposti. La IDE dovrebbe dimostrare, anzitutto, che la Commissione non ha adempiuto i suoi obblighi contrattuali, quindi, che essa ha subito un danno e, infine, che vi è un nesso di causalità tra il comportamento della Commissione e tale danno.
76 Orbene, la IDE non ha dimostrato che la Commissione non ha adempiuto gli obblighi derivanti dal contratto. E' evidente, invece, che il suo rifiuto di versare il saldo del contributo comunitario era motivato dalla mancata corrispondenza del prodotto elaborato dalla IDE alle specifiche tecniche del contratto.
77 D'altro canto, la IDE non ha dimostrato l'esistenza del danno che assume di aver subito.
78 Queste considerazioni sono sufficienti per concludere che la domanda della IDE diretta ad ottenere il risarcimento dei danni è priva di ogni fondamento.
79 Alla luce di quanto precede, il ricorso della IDE dev'essere respinto integralmente.
Sulla domanda riconvenzionale della Commissione
80 Con la sua domanda riconvenzionale la Commissione chiede la restituzione di tutti gli acconti da essa versati alla IDE durante l'esecuzione del contratto, maggiorati degli interessi calcolati in conformità dell'art. 5.3 del contratto.
81 La IDE chiede che la domanda venga dichiarata irricevibile o, quanto meno, infondata.
82 Per quanto riguarda la ricevibilità della domanda riconvenzionale, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, la competenza della Corte, fondata su una clausola compromissoria, costituisce una deroga rispetto al diritto ordinario e va quindi interpretata in senso restrittivo, cosicché la Corte può conoscere solo delle domande derivanti da un contratto stipulato dalla Comunità e che contenga la clausola compromissoria o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto (v. sentenza 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubeck, Racc. pag. 4057, punto 11).
83 Ora, tale presupposto ricorre incontestabilmente nel caso di specie, poiché l'art. 5.3 del contratto stabilisce che, in mancanza di una dimostrazione soddisfacente del funzionamento del prodotto finito dopo il compimento dell'opera, la Commissione può chiedere la restituzione integrale o parziale degli importi già versati, maggiorati degli interessi.
84 Con riguardo al merito della domanda riconvenzionale, occorre far riferimento ai termini del contratto stipulato tra le parti.
85 In forza dell'art. 1, la IDE si è impegnata a realizzare il prodotto, dettagliatamente descritto nell'allegato tecnico.
86 Alla scadenza del contratto, la IDE è tenuta, in conformità dell'art. 3.2, a dare una dimostrazione che attesti l'esito positivo del progetto.
87 A termini dell'art. 5.1, la Comunità eroga il proprio contributo finanziario versando alla IDE un acconto pari al 15% dell'ammontare della sovvenzione comunitaria massima entro due mesi dall'avvio del progetto. Successivamente, la Commissione effettua versamenti periodici durante l'esecuzione del contratto. Questi versamenti sono tutti espressamente considerati come semplici acconti in attesa dell'accettazione da parte dell'istituzione del prodotto finito come descritto nell'allegato tecnico.
88 L'art. 5.3 stabilisce che, in mancanza di una dimostrazione che attesti l'esito positivo del progetto, la Commissione può chiedere la restituzione integrale o parziale degli importi versati a titolo di acconti, maggiorati degli interessi decorrenti un mese dopo la richiesta di rimborso. Il saggio d'interesse applicato è pari alla media, maggiorata del 2%, dei tassi interbancari dell'ECU rilevati nel corso dei tre mesi precedenti il primo giorno del mese in cui la Commissione formula la propria domanda.
89 Ora, nel caso di specie, i membri del comitato di esperti, incaricati di valutare la dimostrazione del software fornito dalla IDE, hanno unanimemente concluso che il prodotto non era conforme alle specifiche tecniche contrattuali.
90 Ne consegue che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti che consentono alla Commissione di esercitare, ai sensi dell'art. 5.3 del contratto, il diritto di chiedere il rimborso integrale degli acconti versati alla IDE.
91 In conformità delle disposizioni dell'art. 5.3, la IDE dev'essere pertanto condannata a restituire alla Commissione l'importo di 533 456 ECU, corrispondente all'integralità degli acconti versati dalla detta istituzione all'appaltatore a titolo di contributo comunitario, maggiorato degli interessi al saggio annuo del 7,97%, decorrenti un mese dopo la data in cui la Commissione ha chiesto la restituzione degli acconti, vale a dire dal 29 luglio 1994.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
92 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La IDE è rimasta soccombente e va quindi condannata a tutte le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso della Intelligente systemen, Database toepassingen, Elektronische diensten BV (IDE) è respinto.
2) La IDE è condannata a restituire alla Commissione l'importo di 533 456 ECU, maggiorato degli interessi al saggio annuo del 7,97%, decorrenti dal 29 luglio 1994.
3) La IDE è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy