Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ° Accesso al lavoro e condizioni di lavoro ° Parità di trattamento ° Direttiva 76/207 ° Sfera di applicazione ° Prestazione di famiglia avente il fine di incoraggiare lavoratori scarsamente retribuiti a continuare a lavorare ° Inclusione ° Accesso al lavoro ° Nozione ° Condizioni di lavoro ° Nozione
(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE)
Massima
Una prestazione quale il "family credit", che può essere corrisposta nel Regno Unito a una persona, qualora i suoi redditi non superino un certo importo massimo, se essa stessa o il coniuge esercita un' attività lavorativa retribuita e se essa stessa o il coniuge ha a suo carico un figlio o un componente del suo nucleo familiare, e che assolve una duplice funzione, consistente, da un lato, nell' incoraggiare taluni lavoratori scarsamente retribuiti a continuare a lavorare e, dall' altro, nell' aiutarli a far fronte agli oneri familiari, relativamente alla sua prima funzione ha un oggetto che le consente di rientrare nella sfera di applicazione della direttiva 76/207, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
Infatti, la nozione di accesso a un lavoro, di cui all' art. 3 della direttiva, va interpretata nel senso che essa non concerne solo le condizioni esistenti prima del sorgere di un rapporto di lavoro. La prospettiva di ricevere un "family credit" in caso di accettazione di un impiego scarsamente retribuito incoraggia il lavoratore disoccupato ad accettare detto impiego, di modo che la prestazione può esser posta in relazione con considerazioni riguardanti l' accesso al lavoro. Il rispetto del principio fondamentale della parità di trattamento implica peraltro che una prestazione quale il "family credit", necessariamente collegata a un rapporto di lavoro, costituisce una condizione di lavoro ai sensi dell' art. 5 della direttiva.
Parti
Nel procedimento C-116/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Social Security Commissioner di Londra nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Jennifer Mayers
e
Adjudication Officer,
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn (relatore), presidente di sezione, C.N. Kakouris e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la signora Jennifer Meyers, dal signor Richard Drabble, barrister, su incarico del signor David Thomas, solicitor;
° per il governo del Regno Unito, dal signor Stephen Braviner, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dal signor Christopher Vajda, barrister;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie Wolfcarius e dal signor Christopher Docksey, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Jennifer Meyers, del governo del Regno Unito e della Commissione all' udienza del 23 marzo 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 maggio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con decisione 11 febbraio 1994, pervenuta alla cancelleria della Corte il 19 aprile seguente, il Social Security Commissioner di Londra ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40, in prosieguo: la "direttiva").
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la signora Jennifer Meyers e l' Adjudication Officer, in merito al diritto della prima di dedurre le spese per la custodia di un figlio dal proprio reddito lordo al fine di ottenere il "family credit" (sussidio familiare).
3 Il "family credit" è una prestazione collegata al reddito, che viene concessa per integrare le risorse finanziarie dei lavoratori scarsamente retribuiti che si assumono l' onere di un figlio.
4 Ai sensi dell' art. 20 del Social Security Act 1986 (legge sulla previdenza sociale 1986), una persona ha diritto al "family credit" in Gran Bretagna se, all' epoca in cui la domanda relativa viene presentata o può considerarsi presentata:
° i suoi redditi non eccedono determinati importi prefissati,
° essa o, eventualmente, il coniuge o il convivente esercita regolarmente un' attività lavorativa retribuita, e
° essa o, eventualmente, il coniuge o il convivente ha a proprio carico un componente dello stesso nucleo familiare, figlio o persona rispondente alla descrizione prevista.
5 Il n. 6 del medesimo articolo dispone che "il 'family credit' viene versato per un periodo di 26 settimane, salvo fissazione di una diversa durata, (...) e, salvo determinate disposizioni, qualsiasi mutamento delle circostanze che si verifichi durante detto periodo non incide sull' assegnazione di un 'family credit' né sull' aliquota alla quale esso viene versato (...)".
6 La signora Meyers, genitore non convivente, presentava domanda di "family credit" per se stessa e per la propria figlia di tre anni. Detta domanda veniva respinta dall' Adjudication Officer poiché i suoi redditi, calcolati ai fini di detta prestazione, risultavano superiori all' importo che consente di avervi diritto.
7 Impugnando detta decisione innanzi al Social Security Appeal Tribunal, la signora Meyers allegava che la non deducibilità delle spese per la custodia di un figlio ai fini del calcolo del suo reddito netto costituisce una discriminazione a danno dei genitori non conviventi, dato che le coppie possono molto più agevolmente distribuirsi le ore di lavoro in modo che uno dei membri della coppia possa provvedere alla custodia dei figli. Dato che la maggior parte dei genitori non conviventi è costituita da donne, ci si troverebbe in presenza di una discriminazione indiretta a danno delle donne.
8 L' argomento della signora Meyers veniva accolto dal Social Security Appeal Tribunal.
9 Nell' ambito dell' appello pendente innanzi al Social Security Commissioner le parti tuttavia non contestano che il primo giudice abbia erroneamente applicato una norma dell' ordinamento nazionale. Il Social Security Commissioner sottolinea che la signora Meyers potrà valersi dell' efficacia diretta dell' art. 2, n. 1, della direttiva se il "family credit" rientra nella sfera di applicazione di quest' ultima.
10 La questione pregiudiziale, vertente pertanto solo su quest' ultimo punto, è formulata nel modo seguente:
"Se una prestazione che ha le caratteristiche e gli scopi del 'family credit' rientri nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 76/207/CEE".
11 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, scopo della direttiva è l' attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, e l' accesso alla formazione professionale nonché le condizioni di lavoro. Il n. 2 del medesimo articolo precisa che, per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di previdenza sociale, il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione, disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto, la portata e le modalità di applicazione.
12 Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, in considerazione della fondamentale importanza del principio della parità di trattamento, l' eccezione all' ambito di applicazione della direttiva di cui all' art. 1, n. 2, di quest' ultima, per il settore della previdenza sociale, va interpretata in modo restrittivo (v. sentenze 26 febbraio 1986, causa 151/84, Roberts, Racc. pag. 703, punto 35, e causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 36).
13 La Corte ha pertanto dichiarato che un regime di prestazioni non può essere escluso dall' ambito di applicazione della direttiva unicamente sul presupposto che, formalmente, esso fa parte di un sistema nazionale di previdenza sociale. Un tale regime può rientrare nella sfera di questa direttiva qualora abbia ad oggetto l' accesso al lavoro, ivi compresa la promozione e la formazione processionali, nonché le condizioni di lavoro. Tuttavia, la direttiva non diviene applicabile solo perché i presupposti del diritto a ricevere le prestazioni possano ripercuotersi sulla possibilità, per un genitore non convivente, di accedere a un lavoro (v. sentenza 16 luglio 1992, cause riunite C-63/91 e C-64/91, Jackson e Cresswell, Racc. pag. I-4737, punti 27, 28 e 31).
14 E' alla luce di questi presupposti che occorre pertanto determinare se le caratteristiche di una prestazione del tipo del "family credit" siano tali da farla rientrare nella sfera di applicazione della direttiva.
15 Secondo il Regno Unito, il "family credit" sarebbe escluso dalla sfera di applicazione della direttiva in forza dell' art. 1, n. 2, di quest' ultima. Il "family credit" mirerebbe a garantire un' integrazione dei redditi delle persone titolari di risorse finanziarie insufficienti a far fronte alle loro necessità. Detta qualificazione di prestazione ad integrazione dei redditi si giustificherebbe per il fatto che, nell' ipotesi in cui sia una coppia a presentare la domanda, il "family credit" viene corrisposto alla donna, sia essa o meno la persona che svolge l' attività lavorativa retribuita. Il Regno Unito sottolinea inoltre che, anche in caso di mutamento della situazione, il versamento prosegue per un periodo di 26 settimane, e che i ricorsi avverso decisioni concernenti detta prestazione sono proposti innanzi agli organi competenti in materia di previdenza sociale. Esso deduce infine che il "family credit" non riguarda né l' accesso al lavoro, essendo accordato alle persone che occupano già un posto, né le condizioni di lavoro, poiché queste ultime corrispondono soltanto alle misure riportate nel contratto di lavoro o a quelle applicate dal datore di lavoro al lavoratore nello svolgimento della sua attività.
16 Detti argomenti non possono essere accolti.
17 Come discende dalla sentenza Jackson e Cresswell, citata, l' appartenenza formale di un regime di prestazioni a un sistema nazionale di previdenza sociale, il quale renda applicabili nella causa principale i mezzi di impugnazione nazionali in materia di previdenza sociale, non può escludere detto regime dall' ambito di applicazione della direttiva.
18 Nella sentenza 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes (Racc. pag. I-4839, punto 19), la Corte ha messo in evidenza che il "family credit" svolgeva in Irlanda del Nord una duplice funzione, consistente, da un lato, nell' incoraggiare taluni lavoratori scarsamente retribuiti a continuare a lavorare e, dall' altro, nell' aiutarli a far fronte agli oneri familiari. Essa ha tenuto presente questa seconda funzione per ritenere (punto 20) che una prestazione come il "family credit" rientrava nella sfera del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
19 Detta qualificazione non può tuttavia impedire che una prestazione della medesima natura, con la funzione che le è propria di incoraggiare i lavoratori scarsamente retribuiti a continuare a lavorare, rientri nella sfera di applicazione della direttiva, purché abbia ad oggetto l' accesso al lavoro nonché le condizioni dello stesso.
20 Nella causa principale non si contesta il fatto che lo svolgimento di un' attività retribuita rientri tra i presupposti per la concessione di un "family credit". In base alla documentazione cui il governo del Regno Unito fa riferimento in sede di osservazioni scritte, scopo della prestazione è di assicurare che le famiglie lavorando non si trovino in condizioni meno favorevoli di quelle disoccupate. Essa mira pertanto ad incoraggiare i lavoratori scarsamente retribuiti a continuare a lavorare.
21 Ciò posto, il "family credit" ha come scopo l' accesso al lavoro di cui all' art. 3 della direttiva.
22 Occorre aggiungere che la nozione di accesso a un lavoro non concerne solo le condizioni esistenti prima del sorgere di un rapporto di lavoro. Come sottolineato dall' avvocato generale nel paragrafo 47 delle sue conclusioni, la prospettiva di ricevere un "family credit" in caso di accettazione di un impiego scarsamente retribuito incoraggia il lavoratore disoccupato ad accettare detto impiego, di modo che la prestazione può esser posta in relazione con considerazioni riguardanti l' accesso al lavoro.
23 Tale constatazione non è inficiata dagli altri argomenti del governo del Regno Unito tesi a dimostrare che non esistono collegamenti con un rapporto di lavoro. Infatti, è proprio il rapporto di lavoro che dà diritto alla prestazione, anche qualora il lavoratore non sia il beneficiario diretto di tale prestazione, nell' ipotesi di una donna coniugata o convivente la quale non abbia un impiego ma percepisca la prestazione grazie al posto di lavoro occupato dal marito o dal convivente. La circostanza che sul diritto al "family credit" non incidano la perdita dell' impiego né un aumento della retribuzione verificatosi durante le 26 settimane seguenti l' attribuzione non inficia la constatazione che la prestazione è concessa solo quando il richiedente svolga un' attività lavorativa retribuita e non percepisca un reddito superiore a un importo determinato.
24 Il rispetto del principio fondamentale della parità di trattamento implica peraltro che una prestazione quale il "family credit", necessariamente collegata a un rapporto di lavoro, costituisce una condizione di lavoro ai sensi dell' art. 5 della direttiva. Limitare quest' ultima nozione alle sole condizioni di lavoro definite in sede di contratto d' impiego o applicate dal datore di lavoro nell' ambito dell' attività lavorativa porterebbe a escludere dal campo di applicazione della direttiva situazioni che rientrano direttamente nella sfera del rapporto di lavoro.
25 Occorre pertanto risolvere la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dichiarando che una prestazione avente le caratteristiche e gli scopi del "family credit" ha ad oggetto l' accesso al lavoro e le condizioni dello stesso e, pertanto, rientra nella sfera di applicazione della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Social Security Commissioner di Londra con decisione 11 febbraio 1994, dichiara:
Una prestazione avente le caratteristiche e gli scopi del "family credit" ha ad oggetto l' accesso al lavoro e le condizioni dello stesso e, pertanto, rientra nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
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