Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti ° Posto vacante ° Illegittimità, per difetto di motivazione, del rigetto della candidatura di un dipendente ° Annullamento di tutta la procedura di assegnazione del posto che costituisce una sanzione eccessiva ° Risarcimento del danno morale causato dall' illecito dell' amministrazione
Massima
L' illegittimità, per difetto di motivazione, della decisione di non accogliere la candidatura di un dipendente ad un posto dichiarato vacante può, tenuto conto della necessità di prendere in considerazione gli interessi dei terzi, non giustificare l' annullamento di tutta la procedura al termine della quale è stato assegnato il posto, in quanto l' assegnazione di un indennizzo può costituire il giusto risarcimento del danno morale causato al ricorrente dall' illecito dell' istituzione, per cui dev' essere respinto il ricorso diretto contro una sentenza del Tribunale che ha applicato questa modalità di risarcimento per l' illegittimità.
Parti
Nel procedimento C-119/94 P,
Dimitrios Coussios, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv. Georges Sakellaropoulos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Aloyse May, 32, Grand-rue,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 23 febbraio 1994 nelle cause riunite T-18/92 e T-68/92, Coussios/Commissione (Racc. PI pag. II-171),
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, e dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 2 febbraio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 marzo 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 aprile 1994, il signor Dimitrios Coussios ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 23 febbraio 1994 nelle cause riunite T-18/92 e T-68/92, Coussios/Commissione (Racc. PI pag. II-171), nella parte in cui questo ha respinto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 13 febbraio 1992
° di non assegnare il posto dichiarato vacante con l' avviso COM/64/91 mediante promozione o trasferimento;
° di non indire un concorso interno e
° di bandire un concorso esterno.
2 Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente aveva presentato la propria candidatura al posto di capo di una nuova unità, denominata DG VII.C.3, dichiarato vacante il 2 maggio 1991 con l' avviso COM/64/91.
3 Il 5 luglio 1991 la Commissione invitava le altre istituzioni a informare i propri dipendenti del suddetto avviso di posto vacante. L' 8 luglio 1991 la Commissione "pubblicava nuovamente" l' avviso, modificandone il testo. Il ricorrente ripresentava la propria candidatura.
4 Il 6 marzo 1992 il ricorrente presentava dinanzi al Tribunale un primo ricorso (causa T-18/92) diretto, in particolare, ad ottenere l' annullamento della decisione di "pubblicare ex novo" l' avviso.
5 Il 13 febbraio 1992 la Commissione decideva di non assegnare il posto vacante, di non indire un concorso interno e di bandire un concorso esterno.
6 Tale decisione veniva notificata al ricorrente con nota 14 aprile 1992. Il 22 aprile 1992 questi proponeva reclamo. Il 22 agosto 1992 il reclamo doveva considerarsi tacitamente respinto. Il 18 settembre 1992 il ricorrente presentava dinanzi al Tribunale il suo secondo ricorso (causa T-68/92) diretto ad ottenere l' annullamento della decisione della Commissione 13 febbraio 1992. Il 28 settembre 1992 egli riceveva una decisione recante rigetto esplicito del suo reclamo proposto il 22 aprile 1992.
7 Il Tribunale sentiva le parti nel corso di un' udienza svoltasi il 27 aprile 1993. A causa della pronuncia da parte della Corte delle sentenze 6 luglio 1993, causa C-242/90 P, Commissione/Albani e a. (Racc. pag. I-3839), e 9 dicembre 1993, causa C-115/92 P, Parlamento/Volger (Racc. pag. I-6549), il 16 dicembre 1993 esso decideva di riaprire la fase orale del procedimento. All' udienza del 12 gennaio 1994 le parti venivano così sentite sulle conseguenze da trarre da queste due sentenze.
8 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto in toto il ricorso nella causa T-18/92.
9 Nella causa T-68/92 esso ha rilevato che la decisione 13 febbraio 1992 andava interpretata come un rifiuto di coprire il posto vacante mediante la promozione del ricorrente e che nessuna decisione motivata di rigetto del reclamo gli era pervenuta prima della presentazione del suo ricorso. Esso ha pertanto dichiarato che il motivo dedotto dal ricorrente, relativo al difetto di motivazione della decisione di non accogliere la sua candidatura, era fondato e che questa decisione era quindi illegittima (punto 92).
10 Il Tribunale ha poi concluso che le decisioni di non indire un concorso interno e di bandire un concorso esterno non erano intrinsecamente viziate da alcuna illegittimità (punto 100).
11 Esso si è chiesto tuttavia "entro quali limiti la loro illegittimità non derivi dall' illegittimità, per difetto di motivazione, del rigetto della candidatura del ricorrente al posto controverso mediante promozione" (punto 101), ed ha rilevato che "il rigetto di una candidatura ad una promozione (...) presentata ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto è una condizione essenziale per lo svolgimento delle fasi successive del procedimento di cui all' art. 29, n. 1" (punto 102). Esso ne ha dedotto che "l' illegittimità constatata comporta (...) l' illegittimità delle decisioni di non indire un concorso interno e di bandire un concorso esterno" (punto 103).
12 Esso si è tuttavia richiamato alla giurisprudenza della Corte secondo la quale, in forza del principio di proporzionalità, occorre contemperare gli interessi dei ricorrenti, lesi da un atto illegittimo, e gli interessi dei terzi e, di conseguenza, prendere in considerazione non soltanto la necessaria tutela dei diritti dei ricorrenti, ma altresì il legittimo affidamento dei terzi (punto 105), ed ha considerato che "l' annullamento (...) delle decisioni di non indire un concorso interno e di bandire un concorso esterno costituirebbe una sanzione eccessiva rispetto all' irregolarità commessa, in quanto tale annullamento potrebbe ledere in misura sproporzionata gli interessi dei terzi" (punto 106).
13 Il Tribunale ha proseguito precisando che questo punto di vista era la ragione per la quale, alla riapertura della fase orale del procedimento, aveva "sentito le parti in merito alle conseguenze [che si dovevano] attribuire all' illegittimità delle decisioni impugnate e [aveva] ricercato con esse una soluzione equa" (punto 107).
14 Esso ha spiegato che le parti avevano "convenuto sul fatto che l' assegnazione di un indennizzo per il danno morale causato al ricorrente dall' illecito della Commissione, dello stesso tipo di quello che [era] stato concesso dalla Corte nella sentenza Oberthuer/Commissione [(...) costituiva] il tipo di risarcimento più idoneo a tutelare gli interessi del ricorrente e a salvaguardare nel contempo le esigenze del servizio" (punto 107).
15 Esso ha infine rilevato che, nella valutazione del danno subito, occorreva "considerare che il ricorrente [era] stato costretto ad instaurare un procedimento giudiziario per conoscere la motivazione della decisione di rigetto della sua candidatura" (punto 108). Pertanto, il Tribunale, valutando il danno subito in via equitativa, ha concluso che l' assegnazione di un importo di 2 000 ECU costituiva un congruo indennizzo per il ricorrente.
16 A sostegno del ricorso diretto all' annullamento della sentenza del Tribunale e al risarcimento integrale del danno subito, il ricorrente deduce due motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione del principio di proporzionalità e del principio dell' irrinunciabilità ai diritti statutari.
Sulla violazione del principio di proporzionalità
17 In particolare, il ricorrente fa valere che la valutazione comparativa fatta dal Tribunale degli interessi dei terzi e degli interessi dello stesso ricorrente è manifestamente errata. Egli rileva che i suoi interessi avrebbero dovuto essere salvaguardati mediante una riparazione integrale consistente nella sua assegnazione ad un posto analogo a quello per il quale aveva presentato la candidatura. Al riguardo egli ha fatto notare che il ritardo nella pronuncia della sentenza del Tribunale, dovuto alla riapertura della fase orale del procedimento decisa da questo organo giurisdizionale, ha dato tempo alla Commissione di emanare due decisioni che hanno reso impossibile la sua assegnazione al posto controverso, vale a dire, da un lato, la decisione relativa alla sua destituzione conseguente ad un procedimento disciplinare e, dall' altro, quella recante la nomina di un' altra persona al posto vacante. Di conseguenza, egli sarebbe stato privato di una tutela giuridica efficace in violazione dei principi generali del diritto comunitario e dell' art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo. In ogni modo, il risarcimento concesso di 2 000 ECU sarebbe manifestamente insufficiente.
18 Questo motivo non può essere accolto.
19 Anzitutto, secondo la giurisprudenza della Corte, i dipendenti, anche se hanno legittime aspettative alla promozione, non hanno per questo un diritto soggettivo ad essere promossi (v. sentenza 25 novembre 1976, causa 123/75, Kuester/Parlamento, Racc. pag. 1701, punto 10). Inoltre, l' autorità che ha il potere di nomina gode in materia di un ampio potere discrezionale (stessa sentenza, punto 12). Ne consegue che l' affermazione secondo cui il ricorrente, se non poteva essere assegnato al posto di cui trattasi, aveva diritto ad un' assegnazione ad un posto equivalente, è priva di fondamento.
20 Peraltro, il ricorrente non è legittimato a dedurre un' irregolarità della procedura svoltasi dinanzi al Tribunale, irregolarità che, derivando dalla decisione di riaprire la fase orale del procedimento e dal conseguente ritardo nella pronuncia della sentenza, avrebbe impedito che gli interessi del ricorrente fossero presi pienamente in considerazione.
21 In primo luogo, il Tribunale ha disposto la riapertura della fase orale del procedimento per un motivo oggettivo. Esso ha ritenuto opportuno consentire alle parti di esprimersi in ordine alla valenza delle due sentenze pronunciate dalla Corte dopo la prima udienza, decisioni che erano indubbiamente pertinenti alla definizione della controversia.
22 In secondo luogo, in base alle informazioni fornite dalla Commissione, nell' aprile 1993 la procedura di nomina al posto controverso era già giunta ad una fase avanzata, allorché si è svolta la prima udienza del Tribunale, per cui era opportuno, già in quel momento, prendere in considerazione gli interessi dei terzi.
23 In terzo luogo, l' argomento del ricorrente vertente sul procedimento disciplinare avviato contro di lui dalla Commissione è irrilevante per il ricorso in oggetto.
24 Il Tribunale ha potuto quindi validamente considerare che il difetto di motivazione del rigetto della candidatura del ricorrente al posto di cui trattasi non giustificava l' annullamento di tutta la procedura di nomina e che l' assegnazione di un indennizzo costituiva il giusto risarcimento del danno morale derivante da questo difetto di motivazione.
25 Quanto all' importo del risarcimento assegnato, è sufficiente rilevare in ogni caso che dal fascicolo non emerge alcun elemento in grado di rimettere in discussione il giudizio del Tribunale al riguardo.
Sulla violazione del principio dell' irrinunciabilità ai diritti statutari
26 Il ricorrente fa valere che il Tribunale ha indotto il suo avvocato ad accettare l' assegnazione di un indennizzo in luogo dell' annullamento richiesto, mentre la rinuncia ai suoi diritti statutari sarebbe contestabile, dato il carattere tassativo delle norme dello Statuto in materia.
27 Questo motivo non può essere accolto.
28 Come rilevato nel punto 24, il Tribunale è competente ad assegnare un indennizzo invece di annullare l' atto impugnato. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è limitata a constatare l' accordo al riguardo intervenuto fra le parti.
29 Da quanto precede risulta che il ricorso dev' essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. A norma dell' art. 70 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Risulta tuttavia dall' art. 122 dello stesso regolamento che tale norma non si applica ai ricorsi proposti dai dipendenti o altri agenti delle istituzioni contro sentenze del Tribunale di primo grado. Il ricorrente è rimasto soccombente e dev' essere quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
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