Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura ° Regole di concorrenza ° Disposizioni del Trattato relative agli aiuti concessi dagli Stati ° Applicabilità nel settore vitivinicolo ° Conseguenza ° Potere del Consiglio di autorizzare un aiuto a titolo di deroga tenuto conto di circostanze eccezionali
[Trattato CE, artt. 42 e 92-94; regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/87, art. 76]
2. Agricoltura ° Regole di concorrenza ° Aiuti ° Autorizzazione di aiuti a titolo di deroga da parte del Consiglio ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti ° Decisione che autorizza aiuti straordinari alla distillazione di taluni vini della campagna 1993/1994 in Italia e in Francia ° Insussistenza di errore manifesto di valutazione
(Trattato CE, artt. 39 e 93, n. 2, terzo comma)
3. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata
(Trattato CE, art. 190)
Massima
1. Il Consiglio, poiché, in forza dell' art. 42 del Trattato, ha reso, con l' art. 76 del regolamento n. 822/87, applicabili alla produzione e al commercio dei vini gli artt. 92-94 del Trattato relativi agli aiuti concessi dagli Stati, può esercitare nel settore vitivinicolo il potere ° conferitogli dall' art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato ° di decidere, se circostanze eccezionali lo giustificano, che un aiuto di Stato va considerato compatibile con il mercato comune in deroga all' art. 92 o ai regolamenti previsti dall' art. 94.
2. Allorché l' attuazione, da parte del Consiglio, della politica agricola comune implica la valutazione di una situazione economica complessa, il potere discrezionale spettantegli non riguarda esclusivamente la natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in certa misura, l' accertamento dei dati di fatto, in particolare nel senso che il Consiglio può eventualmente fondarsi su accertamenti globali. Ciò si verifica nel caso in cui il Consiglio debba pronunciarsi sulla necessità o meno di decidere, in forza del potere conferitogli dall' art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato, che circostanze eccezionali giustificano che un aiuto venga considerato compatibile con il mercato comune, in deroga all' art. 92 del Trattato.
Il controllo del giudice sull' esercizio di tale competenza deve limitarsi alla verifica del se non vi sia stato un errore manifesto di valutazione dei dati del caso concreto o uno sviamento di potere o del se il Consiglio non abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale in merito ai provvedimenti da adottare.
Tale controllo, esercitato sulla decisione del Consiglio che autorizza aiuti nazionali straordinari alla distillazione di taluni vini prodotti durante la campagna 1993/1994 in Francia e in Italia, non ha messo in luce un errore manifesto di valutazione relativamente al fatto di avere ritenuto che si dovesse accordare un' attenzione particolare all' obiettivo di garantire un reddito equo ai produttori di vino, che non vi fosse motivo di temere un perturbamento reale e duraturo del funzionamento dell' organizzazione comune del mercato e che detti aiuti fossero compatibili, in via derogatoria, con il mercato comune nella misura e per il periodo strettamente necessari alla correzione dello squilibrio constatato.
3. E' vero che la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato deve far apparire in maniera chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria da cui promana l' atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo; tuttavia non è necessario che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. La rispondenza di una motivazione a tali requisiti non va infatti valutata solo con riferimento al suo testo, ma anche al suo contesto e all' insieme delle norme che disciplinano la materia. Pertanto, se l' atto contestato dà conto dell' obiettivo essenziale perseguito dall' istituzione, sarebbe superfluo richiedere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche da essa operate.
Parti
Nella causa C-122/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Xenophon Yataganas, consigliere giuridico, e Ben Smulders, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Ramon Torrent, direttore del servizio giuridico, e Diego Canga Fano, membro dello stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione affari legali della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, direttore aggiunto della direzione degli affari legali presso il ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-Louis Falconi, segretario degli Affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo nella sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
e da
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo nella sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
intervenienti,
avente ad oggetto l' annullamento delle due decisioni del Consiglio 21 febbraio 1994 ex art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato CE, relative alla concessione di un aiuto straordinario alla distillazione di taluni vini, in Italia e in Francia,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn (relatore), C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 19 settembre 1995, nella quale la Commissione era rappresentata dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, e Ben Smulders, il Consiglio dai signori Ramon Torrent e Diego Canga Fano, il governo francese dal signor Gautier Mignot, segretario degli affari esteri presso la direzione affari legali del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, e il governo italiano dall' avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 novembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 aprile 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso ex art. 173 del Trattato CE diretto all' annullamento delle due decisioni del Consiglio 21 febbraio 1994 ex art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato CE, relative alla concessione di un aiuto straordinario alla distillazione di taluni vini in Italia e in Francia.
2 Per quanto riguarda l' Italia, il Consiglio ha autorizzato la concessione di un aiuto complementare alla distillazione obbligatoria, decisa ai sensi dell' art. 39 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1), di un quantitativo massimo di 3 milioni di ettolitri di vino da tavola e di vino atto a diventare vino da tavola, prodotto in Italia nella campagna 1993/1994, e per un importo massimo pari alla differenza tra il prezzo minimo di acquisto della distillazione preventiva (2,06 ECU/% vol/hl) e quello della distillazione obbligatoria (0,83 ECU/% vol/hl).
3 Per quanto riguarda la Francia, il Consiglio ha autorizzato la concessione di un aiuto complementare alla distillazione preventiva, decisa ai sensi dell' art. 38 del regolamento n. 822/87, di un quantitativo massimo di 3 milioni di ettolitri di vino da tavola e di vino atto a diventare vino da tavola, prodotto in Francia nella campagna 1993/1994, per un importo massimo pari alla differenza tra 24 FF/% vol/hl e il prezzo minimo comunitario (2,06 ECU/% vol/hl) convertito al tasso applicabile ai contratti in questione, aiuto pagato ai produttori aventi un rendimento non superiore a 90 hl/ha, che effettuano conferimenti alla distillazione preventiva, e limitato a 9 hl/ha per produttore interessato.
4 Dai preamboli delle due decisioni risulta che i governi italiano e francese hanno notificato alla Commissione il progetto di tali aiuti a norma dell' art. 93, n. 3, del Trattato, e che la Commissione ha ritenuto in entrambi i casi l' aiuto incompatibile con il mercato comune. Il Consiglio, invece, sulla base dell' art. 93, n. 2, terzo comma, ha ritenuto che esistessero circostanze eccezionali tali da rendere gli aiuti compatibili con il mercato comune alle condizioni di cui alle decisioni.
5 La Repubblica italiana è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio con ordinanza 9 settembre 1994 del presidente della Corte.
6 La Repubblica francese è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio con ordinanza 24 ottobre 1994 del presidente della Corte.
7 Con il primo motivo, la Commissione fa valere l' incompetenza del Consiglio e sostiene che questo ha operato uno sviamento di procedura basandosi sull' art. 93, n. 2, terzo comma, per derogare alle regole dell' organizzazione comune del mercato vitivinicolo. La Commissione osserva in particolare che un aiuto nazionale che parifichi, come nel caso italiano, il prezzo da pagare ai produttori per i due tipi di distillazione o che porti, come nel caso francese, il prezzo della distillazione preventiva al livello del prezzo di mercato, non solo distorce la concorrenza tra i produttori ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato CE, ma introduce anche un livello di sostegno dei prezzi maggiore di quello dell' organizzazione comune di mercato, neutralizzando così l' effetto dissuasivo, connesso al sistema della distillazione, che è necessario per tenere sotto controllo la produzione, rendendo allo stesso tempo impossibile la gestione da parte della Commissione.
8 Per quanto attiene innanzi tutto all' incompetenza, la Commissione sostiene che il Consiglio, stando alla lettera dell' art. 93, n. 2, terzo comma, può derogare solo alle norme dell' art. 92 o dei regolamenti previsti all' art. 94 del Trattato, e non ad altre regole di diritto comunitario.
9 Occorre ricordare che l' art. 93, n. 2, terzo comma, prevede che il Consiglio, a richiesta di uno Stato membro e deliberando all' unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune in deroga alle disposizioni dell' art. 92 o ai regolamenti di cui all' art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
10 E' pacifico che l' art. 93, n. 2, terzo comma, fa parte del capo 1, intitolato "Regole di concorrenza", del titolo V della parte terza del Trattato CE.
11 Peraltro, secondo l' art. 42 del Trattato, il Consiglio ha il potere di determinare, conformemente alla procedura di cui all' art. 43, nn. 2 e 3, e avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell' art. 39, in quale misura le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza siano applicabili all' agricoltura.
12 Con l' art. 76 del regolamento n. 822/87, quindi, il Consiglio ha dichiarato, ai sensi dell' art. 42 del Trattato, gli artt. 92-94 applicabili alla produzione e al commercio dei vini e dei mosti.
13 Ne discende che il potere che l' art. 93, n. 2, terzo comma, attribuisce al Consiglio si applica nel settore vitivinicolo nei limiti indicati da tale norma, ossia in caso di circostanze eccezionali.
14 Per quanto riguarda, poi, lo sviamento di procedura, la Commissione sostiene che le decisioni del Consiglio mettono a repentaglio l' organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che, nella misura in cui esse la modificano, il Consiglio avrebbe dovuto rispettare le norme procedurali di cui all' art. 43, nn. 2 e 3.
15 Al riguardo, basti rilevare che il rinvio operato dall' art. 76 del regolamento n. 822/87 agli artt. 92-94 del Trattato non pone altre condizioni in aggiunta a quelle enunciate in tali articoli. Pertanto la tesi della Commissione secondo cui gli aiuti controversi metterebbero a repentaglio l' organizzazione comune del mercato vitivinicolo potrebbe essere presa in considerazione solo se la Commissione dimostrasse che il Consiglio ha oltrepassato i limiti del potere discrezionale previsto all' art. 93, n. 2, terzo comma.
16 Ne discende che il primo motivo deve essere disatteso.
17 Con il secondo motivo, la Commissione sostiene che il Consiglio, nell' adottare le decisioni contestate, ha compiuto un errore manifesto rilevando l' esistenza delle circostanze eccezionali ai sensi dell' art. 93, n. 2, terzo comma.
18 Al riguardo, va osservato in via preliminare che, allorché l' attuazione della politica agricola della Comunità implica, da parte del Consiglio, la valutazione di una situazione economica complessa, il potere discrezionale spettante all' istituzione non riguarda esclusivamente la natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in una certa misura, l' accertamento dei dati di fatto, in particolare nel senso che il Consiglio può eventualmente fondarsi su accertamenti globali. Il sindacato giurisdizionale sull' esercizio di detto potere deve limitarsi agli eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale (v. sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3333, punto 25).
19 Nel caso di specie, il testo stesso dell' art. 93, n. 2, terzo comma, dimostra che quando decide che circostanze eccezionali giustificano che un aiuto sia considerato compatibile con il mercato comune, in deroga all' art. 92, il Consiglio è chiamato a valutare una situazione economica complessa.
20 A sostegno di tale motivo, la Commissione sostiene innanzi tutto che la campagna viticola 1993/1994 non ha niente di eccezionale in quanto, da un lato, si colloca nella scia delle campagne precedenti e gli scarti monetari invocati sono stati rilevati anche in passato, e, dall' altro, la situazione è ancora più grave nelle altre organizzazioni comuni di mercato, particolarmente in quella dei prodotti lattiero-caseari, della carne bovina e della frutta e verdura.
21 Occorre rilevare al riguardo innanzi tutto che, anche se la situazione del mercato vitivinicolo fosse simile a quella delle campagne precedenti, non potrebbe ritenersi che il Consiglio abbia compiuto un errore manifesto di valutazione dichiarando al quarto 'considerando' delle due decisioni impugnate, e senza essere contraddetto dalla Commissione, che lo squilibrio sul mercato comunitario del vino rilevato all' inizio della campagna 1993/1994 avrebbe potuto, proprio per la persistenza della situazione, determinare, per l' Italia, un rischio di gravi ripercussioni d' ordine economico e sociale, soprattutto per i piccoli produttori e le cantine sociali, e, per la Francia, il rischio di una situazione critica.
22 Va in seguito ricordato che ciascuna organizzazione comune di mercato ha peculiarità proprie (v. sentenza 28 ottobre 1982, Lion et Loiret & Haentjens, cause riunite 292/81 e 293/81, Racc. pag. 3887, punto 24), e che l' organizzazione del mercato vitivinicolo era caratterizzata, da numerosi anni, da uno squilibrio strutturale permanente bisognoso di essere riformato, come la Commissione ha peraltro osservato nel controricorso.
23 Infine, la Commissione osserva che gli aiuti controversi mirano principalmente a garantire la remunerazione dei viticoltori al di là del prezzo previsto dall' organizzazione comune del mercato vitivinicolo, accordando quindi, tra gli obiettivi enunciati all' art. 39 del Trattato, la priorità al reddito degli agricoltori, il che ha la conseguenza di ridurre l' effetto dissuasivo connesso al sistema della distillazione, che è necessario per tenere sotto controllo la produzione.
24 Al riguardo, va ricordato che le istituzioni comunitarie, nel perseguimento dei vari obiettivi elencati nell' art. 39 del Trattato, devono svolgere l' opera permanente di conciliazione richiesta dai conflitti che possono sorgere tra gli obiettivi presi isolatamente e devono, se necessario, attribuire temporaneamente ad uno di essi la preminenza richiesta dai fatti o dalle circostanze in relazione ai quali esse adottano delle decisioni (v. sentenze 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Crispoltoni e a., Racc. pag. I-4863, punto 32, e C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punto 47).
25 Il Consiglio non ha quindi compiuto un errore manifesto di valutazione quando, privilegiando l' obiettivo di garantire un reddito equo ai produttori di vino, ha deciso che gli aiuti controversi dovevano essere considerati compatibili con il mercato comune, dato che questi non avevano provocato un perturbamento reale e duraturo del funzionamento dell' organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Inoltre, nell' ultimo 'considerando' delle due decisioni, il Consiglio ha ritenuto gli aiuti compatibili, in via derogatoria, con il mercato comune, nella misura e per il periodo strettamente necessari alla correzione dello squilibrio constatato.
26 Il secondo motivo va quindi respinto.
27 Con il terzo motivo, la Commissione sostiene che la motivazione delle due decisioni è breve, lacunosa ed errata.
28 Al riguardo, basta rilevare innanzi tutto che è stato respinto il secondo motivo della Commissione sul preteso errore manifesto di valutazione compiuto dal Consiglio ritenendo esistenti le circostanze eccezionali ai sensi dell' art. 93, n. 2, terzo comma. Conseguentemente, il terzo motivo va esaminato solo per quanto attiene alla motivazione lacunosa.
29 E' vero che la motivazione richiesta dall' art. 190 del Trattato CE deve far apparire in maniera chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' istituzione da cui promana l' atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo (v. sentenza 9 novembre 1995, causa C-466/93, Atlanta Fruchtshandelsgesellschaft, Racc. pag. I-3799, punto 16), ma non si richiede che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. La rispondenza di una motivazione a quei requisiti non va infatti valutata solo con riferimento al suo testo, ma anche al contesto e all' insieme delle norme che disciplinano la materia. Pertanto, se l' atto contestato dà conto dell' obiettivo essenziale perseguito dall' istituzione, sarà superfluo richiedere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche da essa operate.
30 Inoltre, le decisioni in parola, benché sommarie, fanno chiaramente apparire che, il Consiglio, al contrario di quanto sostenuto dalla Commissione, ha ritenuto che le circostanze eccezionali consentissero di considerare, in via derogatoria, gli aiuti compatibili con il mercato comune, nella misura e per il periodo strettamente necessari.
31 Anche il terzo motivo va quindi respinto.
32 Ne discende che il ricorso va respinto nel suo insieme.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Ai termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. La Commissione è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione è condannata alle spese.
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