Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso per inadempimento ° Esame della fondatezza da parte della Corte ° Situazione da prendere in considerazione ° Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Trattato CE, art. 169)
Massima
Nell' ambito di un ricorso per inadempimento presentato ai sensi dell' art. 169 del Trattato e relativo alla compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale, eventuali modifiche di questa normativa sono irrilevanti ai fini della pronuncia sull' oggetto del ricorso, allorché non sono state attuate prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato.
Parti
Nella causa C-123/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla signora Aikaterini Samoni-Rantou, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Evi Skandalou, giurista presso il medesimo servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata della Repubblica ellenica, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore le disposizioni contenute nell' art. 70 del decreto legge n. 2545/1940 e nella decisione del ministro della Pubblica istruzione e del Culto 10/17 maggio 1976, n. 46508 (versione modificata), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e dell' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nella Comunità (GU L 257, pag. 2),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione d' udienza,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 marzo 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 26 aprile 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore le disposizioni contenute nell' art. 70 del decreto legge n. 2545/1940 e nella decisione del ministro della Pubblica istruzione e del Culto 10/17 maggio 1976, n. 46508 (versione modificata), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario e, precisamente, dell' art. 48, n. 2, del Trattato CE e dell' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nella Comunità (GU L 257, pag. 2, in prosieguo: il "regolamento n. 1612/68").
2 Le norme greche sopra menzionate impongono, per l' assunzione degli insegnanti negli istituti privati di insegnamento delle lingue, requisiti più severi per gli stranieri, tra cui i cittadini degli altri Stati membri, di quelli fissati per i cittadini greci.
3 Infatti, ai sensi della decisione n. 46508, l' assunzione di insegnanti stranieri è subordinata ad un' autorizzazione rilasciata dalla direzione per l' insegnamento privato presso il ministero della Pubblica istruzione e del Culto, dietro presentazione di alcuni documenti elencati nella decisione stessa. Il rinnovo di tale autorizzazione è anch' esso subordinato alla presentazione di numerosi documenti, tra cui un certificato medico.
4 Inoltre, ai sensi dell' art. 70, nn. 1, 2 e 4, del decreto legge n. 2545/1940, possono insegnare negli istituti privati soltanto le persone in possesso delle qualifiche richieste per gli insegnanti del settore pubblico. Tuttavia, il ministro competente può dichiarare sufficienti le qualifiche dei cittadini greci che non soddisfano quest' ultimo requisito.
5 Ritenendo che la normativa di cui trattasi mettesse in atto una discriminazione a danno dei cittadini degli altri Stati membri e fosse quindi in contrasto con l' art. 48, n. 2, del Trattato e con l' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1612/68, la Commissione inviava alla Repubblica ellenica, in data 1 luglio 1992, una lettera di diffida sollecitandola a presentare le sue osservazioni entro due mesi. Non avendo ricevuto alcuna risposta, il 26 agosto 1993 la Commissione emetteva un parere motivato, invitando la Repubblica ellenica a conformarvisi entro due mesi dalla data di notifica. Il parere motivato rimaneva senza risposta e la Commissione decideva quindi di adire la Corte con il presente ricorso.
6 La Repubblica ellenica non contesta che le norme controverse siano incompatibili con il diritto comunitario. Essa fa tuttavia valere che è di prossima pubblicazione un decreto presidenziale che prevede, per l' assunzione dei cittadini degli altri Stati membri, i medesimi requisiti fissati per l' assunzione dei cittadini greci, sostenendo pertanto che il ricorso diverrà privo di oggetto.
7 Questa tesi non può essere accolta. Infatti, secondo una giurisprudenza costante (v. sentenza 24 marzo 1994, causa C-80/92, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1019), le modifiche introdotte nella normativa nazionale sono irrilevanti ai fini della pronuncia sull' oggetto di un ricorso per inadempimento, allorché non sono state attuate prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato.
8 Di conseguenza, si deve dichiarare la sussistenza dell' inadempimento nei termini dedotti dalla Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, mantenendo in vigore le disposizioni contenute nell' art. 70 del decreto legge n. 2545/1940 e nella decisione del ministro della Pubblica istruzione e del Culto 10/17 maggio 1976, n. 46508 (versione modificata), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario e, precisamente, dell' art. 48, n. 2, del Trattato CE e dell' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nella Comunità.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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