Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria ° Direttiva 88/166 ° Determinazione di una superficie di gabbia minima nella direttiva ° Facoltà degli Stati membri di stabilire norme nazionali più rigorose
[Direttiva del Consiglio 88/166, allegato, art. 3, n. 1, lett. a)]
Massima
Dai termini della direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/166/CEE, relativa all' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria), e dal suo scopo, risulta che l' art. 3, n. 1, lett. a), del suo allegato va interpretato nel senso che esso non impedisce agli Stati membri di emanare, in materia di superficie di gabbia destinata alle galline ovaiole in batteria, norme nazionali più rigorose di quelle che esso prescrive.
Questa interpretazione può comportare un trattamento sfavorevole degli allevatori di uno Stato membro rispetto a quelli di altri Stati membri e lascia sussistere talune disparità nelle condizioni di concorrenza, ma ciò è insito in un' armonizzazione limitata all' emanazione di prescrizioni minime.
Parti
Nel procedimento C-128/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hans Hoenig
e
Comune di Stockach,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 3, n. 1, lett. a), dell' allegato alla direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/166/CEE, relativa all' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria) (GU L 74, pag. 83).
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore) e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Hans Hoenig, dall' avv. Juergen Guendisch, del foro di Amburgo,
° per il Comune di Stockach, dal signor Wolf-Wilhelm Waibel, Leitender Regierungsdirektor presso il Regierungspraesidium di Friburgo,
° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Bernd Kloke, Regierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
° per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, con l' assistenza del signor Rupert Anderson, barrister,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Hans Hoenig, del Comune di Stockach, del governo tedesco e della Commissione all' udienza del 22 giugno 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 settembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 16 dicembre 1993, giunta alla Corte il 4 maggio 1994, il Bundesverwaltungsgericht ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 3, n. 1, lett. a), dell' allegato alla direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/166/CEE, relativa all' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria) (GU L 74, pag. 83; in prosieguo: la "direttiva").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il signor Hans Hoenig e il Comune di Stockach in merito alla Verordnung zum Schutz von Legehennen bei Kaefighaltung 10 dicembre 1987 (regolamento tedesco sulla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria, in prosieguo: il "regolamento tedesco"; BGBl. I 2622), in vigore dal 1º gennaio 1988.
3 L' art. 2, n. 2, del regolamento tedesco, dispone che dal 1º gennaio 1993 la superficie utile delle gabbie impiegate per le galline ovaiole di peso medio superiore a 2 kg sia almeno pari a 550 cm2.
4 A norma dell' art. 3, n. 1, lett. a), dell' allegato alla direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere del 1º gennaio 1988, le galline ovaiole dispongano di almeno 450 cm2 di superficie della gabbia.
5 Il signor Hoenig, imprenditore agricolo, alleva galline ovaiole in gabbie di batteria. Nel procedimento nazionale, egli ha sostenuto che il regolamento tedesco è contrario al diritto comunitario in quanto impone superfici minime delle gabbie superiori a quelle stabilite dalla direttiva.
6 Secondo il signor Hoenig, la direttiva stabilisce, in materia di caratteristiche delle gabbie in batteria, dei requisiti minimi dai quali gli Stati membri non possono discostarsi. Lo scopo della direttiva, che è di eliminare le disparità nella concorrenza, potrebbe essere raggiunto solo ove gli Stati membri applichino condizioni il più possibile uniformi.
7 A parere del Bundesverwaltungsgericht, è dubbio se l' art. 3, n. 1, lett. a), dell' allegato alla direttiva lasci agli Stati membri la facoltà di superare i requisiti minimi da essa stabiliti. Esso ritiene che la direttiva miri ad imporre agli Stati membri il rispetto dei requisiti minimi, pur consentendo loro di emanare norme più severe, ma che tale interpretazione consenta di realizzare solo in maniera imperfetta l' obbiettivo, che è di eliminare le distorsioni della concorrenza esistenti nel mercato delle uova e del pollame.
8 Il Bundesverwaltungsgericht ha quindi sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/166/CEE, vada interpretato nel senso che esso prescrive in modo imperativo agli Stati membri di stabilire la superficie delle gabbie che esso prevede come superficie minima, e non lasci loro la facoltà di emanare norme nazionali più rigorose".
9 Come la Corte ha sottolineato nella sua giurisprudenza, ai fini dell' interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12, e 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. Nikolaus Brennerei, Racc. pag. 1051, punto 10).
10 Per quanto riguarda innanzi tutto la lettera della direttiva, l' art. 3, n. 1, lett. a), dell' allegato, stabilisce:
"Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1º gennaio 1988
° tutte le gabbie di recente costruzione per l' utilizzazione all' interno della Comunità e
° tutte le gabbie messe in funzione per la prima volta
soddisfino almeno ai seguenti requisiti:
a) le galline ovaiole devono disporre di almeno 450 cm2 di superficie della gabbia (...)"
11 Si evince che, secondo la lettera della norma, gli Stati membri non possono prescrivere una superficie inferiore a 450 cm2 per gabbia, ma hanno invece la facoltà di prescrivere una superficie di gabbia per gallina superiore a quella ivi prevista, come risulta peraltro dal titolo della direttiva e dall' art. 1, a tenore del quale: "La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria".
12 L' esistenza di norme della direttiva contenenti prescrizioni minime trova il suo fondamento nella risoluzione del Consiglio 22 luglio 1980, relativa alla protezione delle galline ovaiole in stie (GU C 196, pag. 1), e nella decisione del Consiglio 19 giugno 1978, 78/923/CEE, relativa alla conclusione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (GU L 323, pag. 12).
13 Occorre in seguito esaminare il fine della direttiva.
14 Come l' avvocato generale ha rilevato al paragrafo 13 delle conclusioni, la direttiva mira, da un lato, a garantire la protezione degli animali negli allevamenti e, dall' altro, a ridurre le disparità nelle condizioni di concorrenza esistenti nel mercato delle uova e del pollame tra gli Stati membri.
15 Il legislatore comunitario ha cercato quindi di conciliare l' interesse al buon funzionamento dell' organizzazione comune del mercato delle uova e del pollame e quello alla protezione degli animali, stabilendo, giusta il terzo 'considerando' della direttiva, requisiti comuni minimi applicabili in tutti i sistemi di allevamento intensivo, dei quali fa parte l' allevamento delle galline ovaiole in batteria.
16 Infine, dall' espressione "in un primo momento", nel terzo 'considerando' , e dal contenuto del quarto 'considerando' della direttiva, discende che quest' ultima tende solo a un certo livello di armonizzazione in materia di protezione delle galline, attraverso disposizioni contenenti prescrizioni minime.
17 Occorre riconoscere che, come osserva il ricorrente nella causa principale, questa interpretazione delle disposizioni della direttiva può comportare un trattamento sfavorevole degli allevatori di galline ovaiole in batteria in uno Stato membro rispetto a quelli di altri Stati membri, e lascia quindi sussistere talune disparità nelle condizioni di concorrenza. Tali conseguenze derivano, però, dal livello di armonizzazione perseguito dalle disposizioni in questione, contenenti prescrizioni minime.
18 Occorre quindi rispondere al giudice nazionale che l' art. 3, n. 1, lett. a), dell' allegato alla direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/166/CEE, relativa all' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria), va interpretato nel senso che esso non impedisce agli Stati membri di emanare norme nazionali più rigorose in materia di superficie minima di gabbia destinata alle galline ovaiole in batteria.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 16 dicembre 1993, dichiara:
L' art. 3, n. 1, lett. a), dell' allegato alla direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/166/CEE, relativa all' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria), va interpretato nel senso che esso non impedisce agli Stati membri di emanare norme nazionali più rigorose in materia di superficie minima di gabbia destinata alle galline ovaiole in batteria.
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