Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ambiente ° Conservazione degli uccelli selvatici ° Direttiva 79/409 ° Sfera d' applicazione ° Specie viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo della Comunità ° Esemplari nati e allevati in cattività ° Esclusione ° Competenza degli Stati membri
(Direttiva del Consiglio 79/409/CEE)
Massima
La direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, obbliga gli Stati membri a vietare la messa in commercio degli esemplari appartenenti ad una specie di uccelli che non figura nei suoi allegati, purché si tratti di una specie vivente naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato, fatta salva la possibilità di deroga stabilita dall' art. 9.
Tale obbligo di protezione non viene meno per il fatto che la specie considerata non ha il suo habitat naturale nel territorio dello Stato membro interessato.
Infatti, l' importanza di una protezione completa ed efficace degli uccelli selvatici nell' ambito dell' intera Comunità, indipendentemente dal loro luogo di soggiorno o dalla loro zona di passaggio, rende incompatibile con la direttiva qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla nozione di patrimonio nazionale.
Per contro, la predetta direttiva non si applica agli esemplari di uccelli nati e allevati in cattività. Infatti, una estensione del regime di protezione al di là delle popolazioni di uccelli presenti nel loro ambiente naturale non sarebbe utile per il perseguimento dello scopo ambientale che è alla base della direttiva. Peraltro, dato che il legislatore comunitario non è intervenuto nel commercio dei detti esemplari, gli Stati membri restano competenti a disciplinare tale materia, fatti salvi gli artt. 30 e seguenti del Trattato che riguardano le merci importate da altri Stati membri.
Parti
Nel procedimento C-149/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal di grande instance di Caen (Francia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Didier Vergy,
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e C. Gulmann (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del Ministero degli affari esteri, e dal signor J.-L. Falconi, segretario degli affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori R. Waegenbaur, consigliere giuridico principale, e M.H. van der Woude, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Vergy, rappresentato dall' avv. J. Delom de Mezerac, del foro di Caen, del governo francese, rappresentato dal signor J.-M. Belorgey, funzionario della direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai signori R. Waegenbaur e M.H. van der Woude, assistiti dalla signora S. Bouche, amministratore, in qualità di esperto, all' udienza del 14 settembre 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 ottobre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 marzo 1994, pervenuta in cancelleria il 6 giugno seguente, il Tribunal de grande instance di Caen ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di procedimenti penali avviati contro il signor Vergy, accusato di aver messo in vendita e venduto, nel 1992, a Landes-sur-Ajonc (Francia), un esemplare vivo di uccello di una specie protetta in forza della normativa francese.
3 E' pacifico che l' esemplare di cui trattasi era nato ed era stato allevato in cattività.
4 Dinanzi al Tribunal de grande instance di Caen, il signor Vergy ha sostenuto che la normativa francese non si applicava a tali esemplari e, qualora si applicasse, essa sarebbe in contrasto con la direttiva.
5 Considerando che l' esito del procedimento penale dipendesse dall' interpretazione della direttiva, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, in particolare quanto ai suoi artt. 1, 2, 5 e 6, vada interpretata nel senso che essa consente ad uno Stato membro di emanare una disciplina che limiti o vieti la messa in commercio di esemplari appartenti ad una specie che non figura negli allegati della suddetta direttiva.
2) Se la soluzione della questione precedente venga modificata, da un lato, dal fatto che gli esemplari considerati sono nati e sono stati allevati in cattività, e, dall' altro, dal fatto che la specie considerata non ha il suo habitat naturale nel paese considerato".
6 In via preliminare, occorre rilevare che l' esemplare di cui trattasi nel procedimento della causa principale è descritto, nell' ordinanza di rinvio, come "un' oca nera del Canada". Orbene, siffatta denominazione non corrisponde ad alcuna categoria riconosciuta dalla tassonomia aviaria. Benché apparisse plausibile, come ha sostenuto in udienza il signor Vergy, che l' esemplare venduto fosse un' oca nana del Canada, denominata anche Branta canadensis minima, è pur vero che l' identificazione dell' esemplare rientra fra le questioni di fatto di competenza del giudice nazionale.
Sulla prima questione
7 Con la prima questione il giudice a quo mira in sostanza a stabilire se la direttiva non osti a che una normativa nazionale limiti o proibisca la messa in commercio di esemplari appartenenti a una specie di uccelli che non figura negli allegati della detta direttiva.
8 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi del suo art. 1, n. 1: "La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento". L' art. 6 della direttiva in esame, al quale si fa principalmente riferimento nella presente causa, obbliga gli Stati membri a vietare in generale la messa in commercio di tutte le specie di uccelli contemplate dall' art. 1, fatte salve, tuttavia, le eccezioni previste, a talune condizioni, per le specie di cui all' allegato III. Peraltro, l' art. 9 della stessa direttiva prevede la possibilità di derogare, per i motivi da esso stabiliti, al citato art. 6.
9 Dalle precitate disposizioni emerge che ° come ha rilevato la Corte nella sentenza 8 luglio 1987, Commissione/Belgio (causa 247/85, Racc. pag. 3029, punti 6 e 7) ° gli Stati membri sono tenuti a vietare in generale la messa in commercio di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato, fatte salve le eccezioni previste, a talune condizioni, per le specie di cui all' allegato III e salvo la possibilità di deroga stabilita dall' art. 9.
10 Si deve quindi risolvere la prima questione come segue: la direttiva obbliga gli Stati membri a vietare la messa in commercio degli esemplari appartenenti ad una specie di uccelli che non figura nei suoi allegati, purché si tratti di una specie vivente naturalmente allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato, fatta salva la possibilità di deroga stabilita dall' art. 9.
Sulla seconda questione
11 Con la seconda questione il giudice a quo intende sapere, da una parte, se la direttiva si applichi anche agli esemplari di uccelli nati e allevati in cattività e, dall' altra, se essa obblighi uno Stato membro a garantire la protezione di una specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato, anche se la specie di cui trattasi non ha il suo habitat naturale sul territorio dello Stato membro considerato.
Sulla prima parte della questione
12 Per quanto riguarda gli esemplari nati e allevati in cattività, la Commissione, il governo francese e il signor Vergy affermano, in sostanza, che la direttiva si prefigge la protezione delle popolazioni di uccelli presenti nel loro ambiente naturale e che l' estensione del regime di protezione a esemplari di specie selvatiche nati e allevati in cattività non corrisponde a tale obiettivo ambientale.
13 Questi argomenti vanno accolti. Come al paragrafo 31 delle sue conclusioni ha rilevato l' avvocato generale, siffatta estensione del regime di protezione non sarebbe utile allo scopo di conservazione dell' ambiente naturale, come è descritto nel secondo 'considerando' della direttiva, né a quello della protezione a lungo termine e della gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei, richiamato dall' ottavo 'considerando' della stessa direttiva.
14 Ad ogni buon fine, occorre aggiungere che, poiché il legislatore comunitario non è intervenuto nel commercio degli esemplari di specie di uccelli selvatici nati ed allevati in cattività, gli Stati membri restano competenti a disciplinare tale materia, fatti salvi gli artt. 30 e seguenti del Trattato CE che riguardano le merci importate da altri Stati membri.
15 Occorre pertanto risolvere la prima parte della seconda questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che la direttiva non si applica agli esemplari di uccelli nati e allevati in cattività.
Sulla seconda parte della questione
16 Per quanto riguarda la seconda parte della seconda questione pregiudiziale, la Commissione, il governo francese e il signor Vergy sostengono che ciascuno Stato membro è tenuto a estendere la protezione prevista dalla direttiva alle specie che non vivono naturalmente o abitualmente sul proprio territorio, ma che vivono allo stato selvatico sul territorio europeo di un altro Stato membro.
17 A tal riguardo, occorre ricordare che ° come ha sottolineato la Corte nella sentenza 27 aprile 1988, Commissione/Francia (causa 252/85, Racc. pag. 2243, punto 15) ° l' importanza di una protezione completa ed efficace degli uccelli selvatici nell' ambito dell' intera Comunità, indipendentemente dal loro luogo di soggiorno o dalla zona di passaggio, rende incompatibile con la direttiva qualsiasi normativa nazionale che determini la protezione degli uccelli selvatici in relazione alla nozione di patrimonio nazionale.
18 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda parte della seconda questione come segue: la direttiva obbliga uno Stato membro a garantire la protezione di una specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato, anche se la specie di cui trattasi non ha il suo habitat naturale sul territorio dello Stato membro considerato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Caen con ordinanza 22 marzo 1994, dichiara:
1) La direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, obbliga gli Stati membri a vietare la messa in commercio degli esemplari appartenenti ad una specie di uccelli che non figura nei suoi allegati, purché si tratti di una specie vivente naturalmente allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato, fatta salva la possibilità di deroga stabilita dall' art. 9.
2) La precitata direttiva non si applica agli esemplari di uccelli nati e allevati in cattività.
3) La precitata direttiva obbliga uno Stato membro a garantire la protezione di una specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato, anche se la specie di cui trattasi non ha il suo habitat naturale sul territorio dello Stato membro considerato.
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