Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Disposizioni del Trattato ° Inapplicabilità a situazioni puramente interne di uno Stato membro
(Trattato CE, art. 52)
Massima
L' art. 52 del Trattato non si applica ad una situazione puramente interna di uno Stato membro quale quella di un cittadino di uno Stato membro che svolga, sul suo territorio, un' attività professionale autonoma per la quale non possa avvalersi di alcuna precedente formazione acquisita in un altro Stato membro.
Parti
Nel procedimento C-152/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Rechtbank van eerste aanleg di Gent (Belgio) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Geert van Buynder,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 52 del Trattato CEE, divenuto Trattato CE,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori G. Hirsch, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler (relatore), giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per l' Openbaar Ministerie, dal signor C. Sorgeloose, sostituto del procuratore del Re;
° per il signor Van Buynder, dall' avv. G. Schoeters, del foro di Gent;
° per il governo del Regno Unito, dal signor S. Braviner, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, e dall' avv. Thompson, barrister;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori B.J. Drijber e W. Wils, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Van Buynder e della Commissione all' udienza del 14 settembre 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 ottobre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza non definitiva 2 giugno 1994, pervenuta alla Corte il 10 giugno seguente, il Rechtbank van eerste aanleg di Gent ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 52 del Trattato CEE, divenuto Trattato CE.
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale a carico del signor Van Buynder, cittadino belga, imputato del reato di svolgimento, in Belgio,
di attività veterinaria non autorizzata e, in particolare, di aver effettuato interventi chirurgici e dentistici su animali senza essere in possesso dei requisiti fissati dalla legge belga 22 agosto 1991 sull' esercizio della medicina veterinaria (Moniteur belge 15 ottobre 1991, pag. 22981).
3 L' art. 3, n. 1, della detta legge indica le attività veterinarie che rientrano nell' esercizio della medicina veterinaria. Tra queste vi sono gli "interventi chirurgici e dentistici sugli animali" (punto 6). L' art. 4 della legge subordina l' esercizio della medicina veterinaria ad una serie di requisiti, tra cui il possesso di un diploma legale di medicina veterinaria nonché l' iscrizione all' albo dell' ordine dei medici veterinari.
4 Nell' ambito delle indagini svolte nei suoi confronti il signor Van Buynder ha dichiarato di avere effettuato una serie di operazioni consistenti nella cura della dentatura dei cavalli, principalmente nella limatura dei denti quando, a causa dell' usura naturale, si erano formate asperità ed il loro bordo era divenuto eccessivamente tagliente. In tal modo egli avrebbe evitato ferite della lingua e delle mascelle nonché problemi digestivi. E' pacifico che, per tali operazioni, il signor Van Buynder non ha utilizzato né anestetici né medicinali.
5 Il signor Van Buynder ha sostenuto, a propria difesa, che l' attività da lui svolta poteva essere liberamente esercitata nei paesi confinanti con il Belgio. In tale contesto ha prodotto un elenco di persone originarie dei Paesi Bassi, della Francia e della Germania, che svolgerebbero le stesse operazioni in condizioni analoghe.
6 Considerato che il signor Van Buynder ha sostenuto che, "se un' attività professionale può essere liberamente svolta in un paese della Comunità europea, essa può esserlo anche in Belgio", il Rechtbank van eerste aanleg di Gent ha ritenuto necessario, prima di potersi pronunciare sulla colpevolezza dell' imputato, di disporre la sospensione del procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se la libertà di stabilimento prevista dall' art. 52 del Trattato CEE garantisca a chiunque, ancorché non in possesso della qualità di medico veterinario, il diritto di praticare interventi dentistici sui cavalli senza far uso di medicinali o di anestetici".
7 Il signor Van Buynder sostiene l' irricevibilità della questione pregiudiziale, in quanto non pertinente, atteso che la risposta al quesito se egli possa effettuare o meno le operazioni delle quali è imputato andrebbe ricercata unicamente nella legge belga. Egli afferma al riguardo di non effettuare interventi di chirurgia dentaria sui cavalli, ai sensi dell' art. 3, primo comma, punto 6, della legge belga, bensì di effettuare unicamente operazioni consistenti nella cura dei denti dei cavalli che non ricadrebbero nella sfera della legge medesima.
8 Tale argomento non può essere accolto.
9 E' infatti giurisprudenza costante che, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato, non spetta alla Corte né pronunciarsi sull' interpretazione di leggi o regolamenti nazionali né valutare la pertinenza delle questioni sollevate da un giudice nazionale (v. sentenza 16 aprile 1991, causa C-347/89, Eurim-Pharm, Racc. pag. I-1747, punto 16). Pertanto, come rilevato dall' avvocato generale al paragrafo 8 della conclusioni, spetta al giudice nazionale valutare la fondatezza di un' eccezione basata sul difetto di pertinenza di una questione pregiudiziale derivante da un' erronea interpretazione della legge nazionale.
10 Quanto agli aspetti sostanziali della questione pregiudiziale, si deve ricordare che, sempre secondo costante giurisprudenza, le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento non si applicano a situazioni puramente interne di uno Stato membro quali quelle dei cittadini di uno Stato membro che esercitano, sul suo territorio, un' attività professionale autonoma per la quale non possono avvalersi di alcuna formazione o pratica precedente in un altro Stato membro (sentenza 3 ottobre 1990, cause riunite C-54/88, C-91/88 e C-14/89, Nino e a., Racc. pag. I-3537).
11 Orbene, dalla decisione di rinvio nonché dalle osservazioni delle parti emerge che la causa principale riguarda un cittadino belga, residente in Belgio, che intende svolgere un' attività professionale autonoma in Belgio e che non sostiene di aver acquisito in un altro Stato membro le qualifiche professionali richieste per l' esercizio di tale attività.
12 Tale situazione non presenta pertanto alcun fattore di collegamento ad alcuna delle fattispecie previste dal diritto comunitario, ragion per cui le norme del Trattato in materia di libertà di stabilimento non possono trovare applicazione.
13 Conseguentemente, la questione pregiudiziale dev' essere risolta nel senso che l' art. 52 del Trattato non si applica ad una situazione puramente interna di uno Stato membro quale quella di un cittadino di uno Stato membro che svolga, sul suo territorio, un' attività professionale autonoma per la quale non possa avvalersi di alcuna precedente formazione acquisita in un altro Stato membro.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Rechtbank van eerste aanleg di Gent con sentenza non definitiva 2 giugno 1994, dichiara:
L' art. 52 del Trattato CE non si applica ad una situazione puramente interna di uno Stato membro quale quella di un cittadino di uno Stato membro che svolga, sul suo territorio, un' attività professionale autonoma per la quale non possa avvalersi di alcuna precedente formazione acquisita in un altro Stato membro.
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