Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-170/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Kontou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Panagiotis Mylonopoulos, collaboratore giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Nana Dafniou, segretaria presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato o non avendo comunicato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull' impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 1), e alla direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull' emissione deliberata nell' ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs,
cancelliere: R. Grass,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 maggio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 giugno 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato o non avendo comunicato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull' impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 1), e alla direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull' emissione deliberata nell' ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE.
2 L' art. 22 della direttiva 90/219 prescrive agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva entro il 23 ottobre 1991. L' art. 23 della direttiva 90/220 stabilisce che la messa in vigore delle disposizioni di recepimento deve avvenire entro il 23 ottobre 1991. Entrambi gli articoli suddetti fanno obbligo agli Stati membri di informare immediatamente la Commissione delle disposizioni emanate.
3 Non avendo ricevuto notifica dei provvedimenti di recepimento e non disponendo di altri elementi che le consentissero di ritenere adempiuto l' obbligo della Repubblica ellenica di mettere tempestivamente in vigore le norme necessarie, la Commissione, con lettera 20 maggio 1992, ingiungeva al governo ellenico di presentare le sue osservazioni entro due mesi, conformemente a quanto prescritto dall' art. 169, primo comma, del Trattato. Con lettera 14 settembre 1992, la Repubblica ellenica comunicava alla Commissione che i provvedimenti necessari per recepire le direttive nell' ordinamento giuridico nazionale erano in corso di preparazione.
4 Il 25 maggio 1993 la Commissione inviava alla Repubblica ellenica un parere motivato nel quale la invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere stesso entro due mesi. Nessuna risposta perveniva alla Commissione. Successivamente quest' ultima cercava di ottenere informazioni nel corso di una riunione con le autorità elleniche, le quali rispondevano che i provvedimenti di recepimento erano in fase di allestimento. La Commissione proponeva quindi il ricorso in oggetto.
5 Richiamandosi all' art. 22 della direttiva 90/219 e all' art. 23 della direttiva 90/220, nonché agli artt. 5, primo comma, e 189, terzo comma, del Trattato, la Commissione sostiene nell' atto introduttivo che la Repubblica ellenica avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alle direttive suddette entro i termini prescritti e che, non avendolo fatto, essa è venuta meno ai suoi obblighi.
6 La Repubblica ellenica, pur chiedendo il rigetto del ricorso, non nega che le direttive non siano state recepite entro i termini prescritti. Da ultimo, nella controreplica, si limita a far presente che l' amministrazione ellenica ha costituito una commissione composta di rappresentanti di tutte le autorità congiuntamente competenti e degli ambienti scientifici con l' incarico di redigere due progetti di decreti ministeriali comuni destinati a dare attuazione alle direttive. Essa allega alla sua memoria tali progetti.
7 Poiché le direttive non sono state recepite entro i termini prescritti, si deve dichiarare sotto questo profilo l' inadempimento dedotto dalla Commissione.
8 Di conseguenza, la Repubblica ellenica, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 90/219 e alla direttiva 90/220, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 A tenore dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica ellenica alle spese. Poiché è rimasta soccombente, la Repubblica ellenica dev' essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull' impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e alla direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull' emissione deliberata nell' ambiente di organismi geneticamente modificati, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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