Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle persone ° Deroghe ° Posti nella pubblica amministrazione ° Settori della distribuzione di acqua, gas ed elettricità ° Requisito di cittadinanza per l' accesso agli impieghi che non comportano partecipazione all' esercizio dei pubblici poteri e alla tutela degli interessi generali dello Stato ° Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 48; regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 1)
Massima
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 48 del Trattato CEE e dell' art. 1 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, lo Stato membro che, per gli impieghi all' interno degli enti pubblici incaricati della distribuzione dell' acqua, del gas e dell' elettricità, non limita il requisito della cittadinanza all' accesso ai soli posti che implicano una partecipazione, diretta o indiretta, all' esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche. Infatti, poiché la generalità degli impieghi in questi settori si discosta dalle attività specifiche della pubblica amministrazione, la circostanza che taluni posti negli stessi settori possano, eventualmente, rientrare nella deroga di cui all' art. 48, n. 4, del Trattato non è atta a giustificare che uno Stato membro assoggetti, in via generale, la totalità di questi impieghi a un requisito di cittadinanza.
Parti
Nella causa C-173/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Patrick Duray, consigliere aggiunto presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, mantenendo in vigore il requisito della cittadinanza nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri per l' accesso ai posti di pubblico dipendente o impiegato nelle aziende pubbliche di distribuzione dell' acqua, del gas e dell' elettricità (quali, ad esempio, la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, la Société flamande de distribution des eaux, la Unerg, la Sibelgaz e altre), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 48 del Trattato CEE e degli artt. 1 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini,, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann (relatore), H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 23 gennaio 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 marzo 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 giugno 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, mantenendo in vigore il requisito della cittadinanza nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri per l' accesso ai posti di pubblico dipendente o impiegato nelle aziende pubbliche di distribuzione dell' acqua, del gas e dell' elettricità (quali, ad esempio, la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, la Société flamande de distribution des eaux, la Unerg, la Sibelgaz e altre), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 48 del Trattato CEE e degli artt. 1 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
2 L' art. 48, nn. 1-3, del Trattato CEE, divenuto Trattato CE, sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori e l' abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla cittadinanza, tra i lavoratori degli Stati membri. L' art. 48, n. 4, del Trattato stabilisce che le disposizioni di questo articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione. Secondo la giurisprudenza della Corte, quest' ultima disposizione riguarda i posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all' esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l' esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza. Per contro, la deroga di cui all' art. 48, n. 4, non trova applicazione per posti i quali, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta (sentenza 17 dicembre 1980, causa 149/79, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3881, punti 10 e 11).
3 Quanto agli artt. 1 e 7 del regolamento n. 1621/68, essi enunciano il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l' accesso al lavoro, il primo, e per quanto attiene al suo esercizio, il secondo.
4 Avendo constatato che in Belgio gli impieghi nei servizi di distribuzione dell' acqua, del gas e dell' elettricità sono generalmente riservati ai cittadini belgi, la Commissione, il 23 aprile 1991, ha inviato al governo belga una lettera di diffida, nella quale affermava che tale pratica non era autorizzata dalla deroga prevista all' art. 48, n. 4, del Trattato, ed era quindi incompatibile con i nn. 1-3 dello stesso articolo. Essa invitava quindi il governo belga a eliminare, in questo campo, ogni discriminazione basata sulla cittadinanza, e a comunicare le sue osservazioni entro un termine di sei mesi.
5 In risposta a questa lettera, il governo belga, il 12 dicembre 1991, ha informato la Commissione del fatto che il ministro competente dell' esecutivo fiammingo aveva inviato una raccomandazione ai responsabili delle aziende pubbliche che gestivano i servizi di distribuzione dell' acqua, del gas e dell' elettricità della Comunità fiamminga, diretta all' adattamento dello statuto del personale alle disposizioni comunitarie in materia.
6 Non soddisfatta di questa risposta, la Commissione ha inviato, il 6 agosto 1992, un parere motivato al governo belga, invitandolo ad adottare le misure necessarie a conformarsi ai suoi obblighi comunitari entro un termine di quattro mesi. Poiché questo parere motivato era rimasto senza risposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
7 Risulta dagli atti che in Belgio la distribuzione dell' acqua, del gas e dell' elettricità è in generale garantita da enti di diritto pubblico, in numerosi casi associati a società private. Tra gli enti di diritto pubblico figurano, in primo luogo, gli enti "intercomunali", quali la Sibelgaz e la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux (in prosieguo: la "CIBE"), e, in secondo luogo, le società di distribuzione soggette al controllo dei pubblici poteri, quali la Société flamande de distribution des eaux (in prosieguo: la "VMW").
8 Gli enti intercomunali sono associazioni di comuni create al fine di esercitare attività a carattere commerciale o di servizio pubblico, assoggettate al controllo dei governi regionali. Essi sono "puri" quando sono costituiti da soli pubblici poteri; il loro personale dipende allora direttamente dall' ente intercomunale, persona giuridica di diritto pubblico.
9 Essi sono "misti" quando gli associati sono sia comuni sia società di capitali private. Tale è il caso della Sibelgaz, per la quale la realizzazione dello scopo sociale, vale a dire la distribuzione del gas, è affidata a un' impresa privata, associata nell' intercomunale. La Sibelgaz non ha personale proprio e l' insieme dei compiti viene espletato dal personale dell' impresa privata, che dipende quindi esclusivamente dal datore di lavoro privato.
10 Allo scadere del termine di quattro mesi indicato nel parere motivato del 6 agosto 1992, lo statuto del personale di tutti gli enti intercomunali era modellato su quello degli agenti dello Stato federale, stabilito dal regio decreto 22 novembre 1991, che fissa i principi generali dello statuto amministrativo ed economico degli agenti dello Stato applicabile al personale degli Esecutivi e delle persone giuridiche di diritto pubblico da questi dipendenti. L' art. 50, secondo comma, di questo decreto collegava la qualità di agente nel pubblico impiego a un requisito di cittadinanza. Inoltre, la CIBE, considerata in modo particolare nel ricorso della Commissione, riprendeva espressamente il requisito della cittadinanza nel proprio statuto del personale.
11 Per quanto riguarda lo statuto e l' inquadramento del personale delle società di distribuzione soggette ai pubblici poteri, questi erano deliberati dai governi regionali in forza dell' art. 11, primo comma, della legge 16 marzo 1954, relativa al controllo di alcuni enti di pubblico interesse. Così era per il VMW, espressamente nominato nel ricorso della Commissione, il cui personale era soggetto allo stesso statuto degli agenti dello Stato.
12 Quando la distribuzione è garantita esclusivamente da società private, le pubbliche autorità non esercitano alcun controllo sulle condizioni di assunzione e di impiego praticate da dette società.
13 Nel suo ricorso, la Commissione sostiene che, nel settore della distribuzione dell' acqua, del gas e dell' elettricità, i compiti e responsabilità caratteristiche dei posti sono in generale troppo distanti dalle attività specifiche della pubblica amministrazione perché a tali posti possa applicarsi in modo generale la deroga prevista all' art. 48, n. 4, del Trattato. Il regno del Belgio non avrebbe dovuto, quindi, subordinare l' accesso ai posti in questo settore a un requisito di cittadinanza, in particolare, per quel che riguarda la CIBE, la VMW, la Unerg e la Sibelgaz. Tuttavia, in casi eccezionali, il governo belga sarebbe ammesso a dimostrare che il posto di cui trattasi presenta un rapporto con le attività specifiche della pubblica amministrazione.
14 Il governo belga non nega, in via di principio, l' inadempimento contestatogli. Esso si oppone tuttavia alle censure formulate dalla Commissione per quanto riguarda la Unerg e la Sibelgaz. In relazione alla Unerg, sembra che la Commissione voglia riferirsi in realtà alla società Powerfin (già Unerg), società interamente privata, sulla quale i pubblici poteri non esercitano alcun controllo. Per quanto riguarda la Sibelgaz, essa costituirebbe un' intercomunale mista, la realizzazione del cui scopo sociale è affidata alla società privata ad essa associata e, quindi, al personale di quest' ultima, sul quale i pubblici poteri non hanno alcuna autorità. Nessuna norma nazionale, regionale o locale imporrebbe a queste società private una condizione relativa alla cittadinanza per l' assunzione del loro personale.
15 Il governo belga domanda inoltre alla Corte di prendere in considerazione talune modifiche regolamentari rilevanti intervenute dopo lo scadere del termine indicato nel parere motivato, anche se dopo la proposizione del ricorso. Esso rileva, al riguardo, che, nella quasi totalità degli enti considerati nel ricorso della Commissione, la situazione attuale è praticamente conforme alla disciplina del diritto comunitario.
16 In relazione a quest' ultimo argomento, si deve anzitutto rammentare che, secondo una costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenza 11 agosto 1995, causa C-433/93, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2303, punto 15), le modifiche introdotte nella normativa nazionale sono irrilevanti ai fini della pronuncia sull' oggetto di un ricorso per inadempimento, qualora non siano state effettuate prima della scadenza del termine impartito nel parere motivato. Di conseguenza, il governo belga non può, come rileva anche l' avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, eccepire modifiche legislative intervenute dopo questa data.
17 Quanto al resto, si deve constatare che, come ammesso dal governo belga, nei settori della distribuzione dell' acqua, del gas e dell' elettricità la maggior parte degli impieghi si discosta dalle attività specifiche della pubblica amministrazione, in quanto non implica una partecipazione diretta o indiretta all' esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche.
18 Di conseguenza, lo Stato membro non può, in via generale, assoggettare la totalità dei posti rientranti nei settori considerati a un requisito di cittadinanza, senza oltrepassare i limiti della deroga prevista dall' art. 48, n. 4, del Trattato.
19 La circostanza che taluni posti in questi settori possano, eventualmente, rientrare nella deroga di cui all' art. 48, n. 4, del Trattato non è atta a giustificare un tale divieto generale (v., altresì, le due sentenze pronunciate in data odierna, causa C-473/93, Commissione/Lussemburgo, e causa C-290/94, Commissione/Grecia).
20 Stando così le cose, il Regno del Belgio era tenuto, per dare pieno effetto ai principi della libera circolazione dei lavoratori e della parità di trattamento nell' accesso al lavoro, a consentire l' accesso ai settori in questione ai cittadini degli altri Stati membri, limitando l' applicazione del requisito di cittadinanza all' accesso ai soli posti che implicano effettivamente la partecipazione diretta o indiretta all' esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche.
21 Imponendo agli enti di diritto pubblico operanti nei settori della distribuzione dell' acqua, del gas e dell' elettricità una condizione generale di cittadinanza belga, il Regno del Belgio è quindi venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di questi principi.
22 Per quanto riguarda l' Unerg (o la Powerfin), società privata, si deve rilevare che la Commissione non ha dimostrato che i pubblici poteri possono esercitare il controllo sul personale dipendente da questa società. Per quanto riguarda la Sibelgaz, intercomunale mista, la Commissione non ha dimostrato che la distribuzione del gas non è assicurata esclusivamente dal personale dipendente, sotto il profilo sia dell' assunzione sia del rapporto di lavoro, dalla società privata associata con i comuni nella Sibelgaz, personale su cui quest' ultima persona giuridica di diritto pubblico non esercita alcun controllo. Con riferimento a queste società il ricorso non può quindi essere accolto.
23 In ordine al fondamento del ricorso, occorre precisare che l' art. 7 del regolamento n. 1612/68 riguarda le condizioni di esercizio di un lavoro, e non l' accesso a quest' ultimo. Orbene, nella presente causa è controverso solo l' accesso dei cittadini di altri Stati membri al lavoro. L' inadempimento non può pertanto essere dichiarato sulla base dell' art. 7 del regolamento n. 1612/68.
24 Conseguentemente occorre dichiarare che, non limitando il requisito della cittadinanza belga all' accesso ai posti che, all' interno degli enti di diritto pubblico incaricati della distribuzione dell' acqua, del gas e dell' elettricità, implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all' esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 48 del Trattato e dell' art. 1 del regolamento n. 1612/68.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il Regno del Belgio è rimasto soccombente, esso dev' essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non limitando il requisito della cittadinanza belga all' accesso ai posti che, all' interno degli enti di diritto pubblico incaricati della distribuzione dell' acqua, del gas e dell' elettricità, implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all' esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 48 del Trattato CEE e dell' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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