Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla nazionalità ° Nozione ° Misure nazionali applicabili a chiunque rientri nella giurisdizione di uno Stato membro ° Esclusione ° Normativa nazionale che subordina la costituzione di parte civile nell' ambito di un procedimento penale al rilascio, da parte della persona offesa da un reato, di una procura speciale al suo rappresentante ° Ammissibilità
(Trattato CE, artt. 6, 52 e 59)
2. Diritto comunitario ° Principi ° Diritti fondamentali ° Rispetto assicurato dalla Corte ° Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell' uomo di una normativa nazionale che non si colloca nell' ambito del diritto comunitario ° Giudizio della Corte ° Esclusione
Massima
1. L' art. 6 del Trattato CE, letto in combinato disposto con gli artt. 52 e 59 dello stesso Trattato, articolo che sancisce il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, va interpretato nel senso che non osta a che la normativa di uno Stato membro imponga alla persona offesa da un reato, la quale intenda costituirsi parte civile nell' ambito di un procedimento penale, di rilasciare al suo rappresentante una procura speciale, mentre il diritto dello Stato membro di cui la persona offesa ha la cittadinanza non prevede tale formalità.
2. Nel caso in cui una normativa nazionale entra nel campo di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa con i diritti fondamentali di cui la Corte assicura il rispetto, quali essi risultano, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti dell' uomo. Per contro, essa non ha tale competenza nei confronti di una normativa nazionale che non si colloca nell' ambito del diritto comunitario.
Parti
Nel procedimento C-177/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Frascati, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro
Gianfranco Perfili,
parte civile: Lloyd' s di Londra,
domanda vertente sull' interpretazione degli art. 3, 5 e 6 del Trattato CE e dell' art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler (relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Perfili, imputato nel procedimento principale, dagli avv.ti A. Rossotti e D. Vicini, del foro di Roma,
° per la compagnia Lloyd' s di Londra, dall' avv. A. Giorgetti, del foro di Milano,
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori A. Aresu e P. van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 novembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 giugno 1994, pervenuta in cancelleria il 28 giugno successivo, il Vicepretore della Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Frascati, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 3, 5 e 6 del Trattato CE e dell' art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (in prosieguo: la "Convenzione europea per i diritti dell' uomo").
2 Tali questioni sono state sollevate in occasioni della costituzione di parte civile da parte della compagnia di assicurazioni Lloyd' s di Londra (in prosieguo: i "Lloyd' s") nell' ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al giudice a quo nei confronti del signor Perfili.
3 Emerge dagli atti di causa trasmessi dal giudice nazionale nonché dalle osservazioni scritte presentate dalle parti nella causa principale e dalla Commissione che i Lloyd' s hanno nominato per l' Italia un rappresentante generale, sulla base di una procura autenticata (power of attorney) stilata a norma del diritto inglese e secondo la convenzione dell' Aia 5 ottobre 1961, che elimina l' obbligo di legalizzare gli atti pubblici stranieri.
4 Il signor Perfili, gioielliere a Colonna (Roma), ha sottoscritto una polizza di assicurazione contro il furto e la rapina presso i Lloyd' s. Due anni dopo la sottoscrizione del contratto di assicurazione, l' assicurato ha presentato una denuncia per rapina di gioielli.
5 In seguito ad un' inchiesta, le autorità giudiziarie italiane hanno esercitato l' azione penale nei confronti del signor Perfili dinanzi alla Pretura di Roma con l' imputazione dei delitti di simulazione aggravata di reato e tentativo di truffa aggravata. Il rappresentante generale dei Lloyd' s per l' Italia ha rilasciato a un avvocato una procura speciale, secondo le norme processuali italiane, al fine di costituirsi parte civile per la compagnia di assicurazioni nell' ambito dell' azione penale nei confronti del signor Perfili.
6 Secondo il giudice a quo l' art. 78 del codice italiano di procedura penale, relativo alla costituzione di parte civile, impone alla persona offesa da un reato e che intende esercitare l' azione civile nell' ambito di un procedimento penale tramite un rappresentante, di conferire a quest' ultimo una procura speciale. I Lloyd' s non potrebbero costituirsi parte civile, nella misura in cui la procura generale rilasciata al loro rappresentante generale per l' Italia non avrebbe conferito al medesimo procura speciale per la costituzione di parte civile nel procedimento penale nei confronti del signor Perfili. Ora, secondo il diritto inglese, l' autorizzazione a conferire tale potere al rappresentante potrebbe essere inclusa nella procura generale.
7 Il giudice nazionale conclude nel senso che sussiste una manifesta disparità di trattamento tra la persona offesa di cittadinanza italiana e la persona offesa di cittadinanza britannica la quale intenda far valere i suoi interessi civili a mezzo di un rappresentante speciale. Secondo il medesimo giudice, infatti, si impedisce al cittadino britannico di manifestare la sua volontà e quest' ultimo vede le sue possibilità di azione limitate dall' esistenza in Italia di un istituto non previsto dal proprio ordinamento nazionale.
8 Nel chiedersi se le norme processuali italiane siano conformi agli artt. 3, 5 e 6 del Trattato nonché all' art. 6 della convenzione europea che garantisce il diritto di accesso a un tribunale indipendente e imparziale, istituito per legge, quanto alle contestazioni in materia civile e alle accuse in materia penale, il Vicepretore ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni:
"1) Se l' art. 78 del vigente codice di procedura penale italiano sia in contrasto con gli artt. 3, 5 e 6 del Trattato di Roma laddove impone al cittadino comunitario, nella fattispecie cittadino britannico, quale persona offesa dal reato che intende costituirsi parte civile, la redazione di un particolare atto giuridico non previsto nel suo ordinamento di origine rappresentato dal conferimento di procura speciale per la costituzione di parte civile, che nel diritto inglese potrebbe essere superflua perché compresa nella procura generale (power of attorney).
2) Se l' art. 78 citato sia in contrasto con l' art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e se quest' ultima trovi rilevanza nella fattispecie di cui è processo".
Sulla prima questione
9 Va anzitutto rilevato che, secondo la costante giurisprudenza nell' ambito di un procedimento pregiudiziale ai sensi dell' art. 177 del Trattato la Corte non può pronunciarsi sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto comunitario (v. sentenza 6 luglio 1995, causa C-62/93, BP Soupergaz, Racc. pag. I-1883, punto 13). La Corte è invece competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che possano consentirgli di dichiarare la compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni nazionali.
10 Va constatato in secondo luogo che l' art. 2 del Trattato descrive i compiti e gli obiettivi della Comunità che sono enunciati all' art. 3 (v. sentenze 24 novembre 1982, causa 249/81, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 4005, punto 28, e 29 settembre 1987, causa 126/86, Giménez Zaera, Racc. pag. 3697, punto 10).
11 In particolare gli artt. 2 e 3 del Trattato perseguono l' instaurazione di un mercato comune dove le merci, le persone, i servizi e i capitali possono circolare liberamente in condizioni di concorrenza non falsata. Tale obiettivo è garantito, in particolare, dal divieto di ogni forma di discriminazione effettuata in base alla nazionalità, divieto previsto all' art. 6 del Trattato e considerato nella questione del giudice a quo.
12 Alla luce di quanto precede, si deve comprendere la prima questione come diretta a stabilire se l' art. 6 del Trattato debba interpretarsi nel senso che osta a che la normativa di uno Stato membro imponga alla persona offesa da un reato, la quale intenda costituirsi parte civile nell' ambito di un procedimento penale, di rilasciare al suo rappresentante una procura speciale, mentre il diritto dello Stato membro di cui la persona offesa ha la cittadinanza non prevede tale formalità.
13 Ai sensi dell' art. 6, primo comma, del Trattato, nel campo di applicazione di quest' ultimo e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
14 Il principio generale di non discriminazione sancito da tale articolo può dunque applicarsi solo con riserva delle disposizioni speciali previste dal Trattato (v. sentenza 14 luglio 1977, causa 8/77, Sagulo e a., Racc. pag. 1495, punto 11).
15 Nel settore della libera circolazione tale norma è stata attuata, per quanto riguarda il diritto di stabilimento, dagli artt. 52-58 e, quanto ai servizi, dagli artt. 59-66 del Trattato.
16 Una normativa nazionale che disciplina le modalità di costituzione di parte civile attiene alla facoltà di una compagnia di assicurazioni stabilita in un altro Stato membro di tutelare i propri interessi civili nello Stato ospitante e va esaminata con riguardo alle disposizioni del Trattato in materia di libertà di stabilimento o di libera prestazione dei servizi nello Stato ospitante.
17 Risulta tuttavia dalla costante giurisprudenza che, vietando ad ogni Stato membro di porre in essere nella sfera d' applicazione del Trattato discriminazioni fondate sulla nazionalità, gli artt. 6, 52 e 59 non contemplano le eventuali disparità di trattamento che possono derivare, da uno Stato membro all' altro, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, purché ciascuna di tali legislazioni si applichi a chiunque sia ad esse soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla nazionalità (v., in tal senso, sentenze 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny, Racc. pag. 1489, punto 18; 7 maggio 1992, cause riunite C-251/90 e C-252/90, Wood e Cowie, Racc. pag. I-2873, punto 19; e 3 luglio 1979, cause riunite 185/78-204/78, Van Dam en Zonen e a., Racc. pag. 2345, punto 10).
18 La questione formulata dal giudice nazionale nonché gli elementi di diritto e di fatto da quest' ultimo forniti alla Corte non le consentono di esaminare se e a quali condizioni siffatta normativa nazionale, indistintamente applicabile, possa costituire un ostacolo non giustificato alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi.
19 La prima questione va pertanto risolta dichiarando che l' art. 6, letto in combinato disposto con gli artt. 52 e 59, del Trattato, articolo che sancisce il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, va interpretato nel senso che non osta a che la normativa di uno Stato membro imponga alla persona offesa da un reato, la quale intenda costituirsi parte civile nell' ambito di un procedimento penale, di rilasciare al suo rappresentante una procura speciale, mentre il diritto dello Stato membro di cui la persona offesa ha la cittadinanza non prevede tale formalità.
Sulla seconda questione
20 Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui una normativa nazionale entra nel campo di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa con i diritti fondamentali di cui la Corte assicura il rispetto, quali essi risultano, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti dell' uomo. Per contro, essa non ha tale competenza nei confronti di una normativa nazionale che non si colloca nell' ambito del diritto comunitario (v. sentenza 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Society for the protection of unborn children Ireland, Racc. pag. I-4685, punto 31).
21 Vista la soluzione data alla prima questione, non occorre quindi risolvere la seconda.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Vicepretore della Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Frascati, con ordinanza 2 giugno 1994, dichiara:
L' art. 6, letto in combinato disposto con gli artt. 52 e 59, del Trattato CE, articolo che sancisce il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, va interpretato nel senso che non osta a che la normativa di uno Stato membro imponga alla persona offesa da un reato, la quale intenda costituirsi parte civile nell' ambito di un procedimento penale, di rilasciare al suo rappresentante una procura speciale, mentre il diritto dello Stato membro di cui la persona offesa ha la cittadinanza non prevede tale formalità.
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