Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Superamento da parte di un produttore di uno dei suoi quantitativi di riferimento ° Contestazione dell' obbligo di versare il prelievo per mancanza di una produzione in eccedenza a livello nazionale, valutata mediante confronto tra tutti i quantitativi messi in commercio e la somma dei due quantitativi di riferimento, l' uno per le consegne, l' altro per le vendite dirette, assegnati allo Stato membro interessato ° Inammissibilità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 804/68, art. 5 quater, n. 7, modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 856/84 e 1298/85, e regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, art. 6 bis, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 590/85]
Massima
Nell' ambito del regime di prelievo supplementare sul latte i quantitativi di riferimento complessivi assegnati a uno Stato membro, rispettivamente per le vendite dirette e per le consegne, sono reciprocamente indipendenti. Pertanto, un produttore che abbia superato uno dei quantitativi di riferimento individuali di cui disponeva non può, al fine di esimersi dall' obbligo ° che discende da tale superamento ° di versare un prelievo, fare richiamo alla circostanza che non ci sia stata produzione in eccedenza a livello nazionale grazie al fatto che il quantitativo totale prodotto è rimasto inferiore alla somma dei due quantitativi complessivi di riferimento a disposizione dello Stato membro di cui trattasi.
Tale indipendenza dei due tipi di quantitativi di riferimento non è posta in discussione né dall' art. 5 quater, n. 7, del regolamento n. 804/68, modificato dai regolamenti nn. 856/84 e 1298/85, il quale consente, in presenza di determinate condizioni, di modificare i quantitativi complessivi di riferimento per le consegne di cui dispone uno Stato membro, al fine di tener conto delle modifiche strutturali incidenti sulle vendite dirette e sulle consegne, senza con ciò aumentare la somma dei quantitativi di riferimento del detto Stato membro, né dall' art. 6 bis del regolamento n. 857/84, modificato dal regolamento n. 590/85, il quale consente ai singoli produttori che dispongano di due quantitativi di riferimento, per far fronte a una modifica delle loro esigenze di commercializzazione, di ottenere un aumento di uno dei detti quantitativi, a condizione che l' altro venga ridotto in misura corrispondente.
Parti
Nel procedimento C-196/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal comité du contentieux del Conseil d' État del Granducato di Lussemburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Catherine Schiltz-Thilmann
e
Ministro dell' Agricoltura,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1298 (GU L 137, pag. 5), e dell' art. 6 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori G. Hirsch, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore) e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la signora Schiltz-Thilmann, dall' avv. Fernand Entringer, del foro di Lussemburgo;
° per il Granducato del Lussemburgo, dal signor Ferdinand Hoffstetter, consigliere di direzione di prima classe, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, e Gérard Berscheid, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 settembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 6 luglio 1994, pervenuta in cancelleria il 7 luglio successivo, il comité du contentieux del Conseil d' État del Granducato di Lussemburgo ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1298 (GU L 137, pag. 5), e dell' art. 6 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1).
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la signora Schiltz-Thilmann, proprietaria di un' azienda agricola che produce latte di vacca, e il ministro dell' Agricoltura lussemburghese (in prosieguo: il "ministro") in merito a una decisione mediante la quale si impone alla signora il versamento di un prelievo supplementare per superamento del suo quantitativo di riferimento per le vendite dirette di latte di vacca per la campagna 1991/1992.
3 Al fine di limitare la produzione di latte e di prodotti lattiero-caseari all' interno della Comunità, il regolamento n. 804/68, modificato in particolare dal regolamento n. 856/84, ha istituito (art. 5 quater) un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte sui quantitativi venduti o acquistati che superano un determinato quantitativo di riferimento. Il regime del prelievo supplementare distingue le consegne alle latterie o ad altre imprese dalle vendite dirette al consumatore.
4 Per quanto concerne le consegne alle latterie o ad altre imprese, l' art. 5 quater, n. 1, consente agli Stati membri di scegliere tra due formule di applicazione del prelievo. In forza della formula "A", il prelievo è dovuto dal produttore mentre, secondo la formula "B", adottata dal Granducato del Lussemburgo, il prelievo supplementare per superamento del quantitativo di riferimento è a carico dell' acquirente.
5 Quanto alle vendite dirette al consumatore, l' art. 5 quater, n. 2, precisa che il prelievo è dovuto da ogni produttore per i quantitativi venduti direttamente per il consumo che superino il quantitativo di riferimento.
6 La distinzione fra vendite dirette al consumatore e consegne alle latterie e alle altre imprese si ritrova a proposito dei quantitativi di riferimento globali assegnati agli Stati membri (in prosieguo: le "quote nazionali").
7 La somma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati ai produttori di latte per le vendite dirette o per le consegne non deve superare le quote nazionali stabilite, per le consegne, dall' art. 5 quater, n. 3, del regolamento n. 804/68 modificato e, per le vendite dirette, dall' allegato al regolamento n. 857/84, cui fa rinvio l' art. 6, n. 2.
8 Ai sensi dell' art. 5 quater, n. 7, secondo e terzo comma, del regolamento n. 804/68, modificato sul punto dal regolamento n. 1298/85, la quota nazionale stabilita per le consegne può essere adattata, mediante la procedura detta del "comitato di gestione", sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati e per tener conto delle modifiche strutturali.
9 L' art. 6 bis del regolamento n. 857/84 modificato prevede infine che i produttori che dispongono di due quantitativi di riferimento individuali, l' uno per le consegne e l' altro per le vendite dirette, ottengono su loro richiesta, per far fronte a modifiche del loro fabbisogno di commercializzazione, un aumento di uno dei due quantitativi di riferimento. Tale aumento è subordinato tuttavia a una identica riduzione dell' altro quantitativo di riferimento.
10 Dalla sentenza di rinvio si deduce che la signora Schiltz-Thilmann consegna una parte della produzione di latte della sua azienda a un acquirente, mentre l' altra parte viene venduta direttamente ai consumatori attraverso la produzione di formaggio. Nell' ambito dell' applicazione del regime del prelievo supplementare per il latte di vacca la signora Schiltz-Thilmann dispone di conseguenza di due quantitativi di riferimento, l' uno per le consegne e l' altro per le vendite dirette. Per la campagna 1991/1992, su cui verte la causa principale, i quantitativi di riferimento che le erano stati attribuiti erano pari a 152 654 kg per le vendite dirette e a 175 805 kg per le consegne, mentre i quantitativi di riferimento effettivamente venduti o consegnati durante la medesima campagna ammontavano, rispettivamente, a 198 044 kg e a 160 594 kg.
11 In osservanza dell' art. 6 bis del regolamento n. 857/84, la parte del quantitativo di riferimento attribuito alla signora Schiltz per le consegne e rimasto inutilizzato (15 211 kg) veniva aggiunto al quantitativo di riferimento relativo alle vendite dirette, che raggiungeva così i 167 865 kg. Dopo aver provveduto ad aumentare forfettariamente detto quantitativo di 5 000 kg, il ministro accertava alla fine un superamento di 25 179 kg per la campagna 1991/1992 e imponeva alla signora Schiltz-Thilmann il versamento di 245 865 franchi lussemburghesi (LFR) quale prelievo supplementare per le vendite dirette eccedenti il quantitativo di riferimento.
12 Innanzi al Conseil d' État, investito del ricorso avverso tale decisione, la signora Schiltz-Thilmann ha sostenuto che sarebbe stato possibile imporle un prelievo supplementare per superamento di un quantitativo di riferimento individuale solo se la somma delle quote nazionali per le consegne e le vendite dirette stabilite per il Granducato di Lussemburgo fosse stata anch' essa superata durante la campagna di cui trattasi.
13 Per parte sua, il ministro ha dedotto che il prelievo supplementare è dovuto per i quantitativi consegnati o venduti direttamente che superano il corrispondente quantitativo di riferimento, a prescindere dalla questione dell' avvenuto o meno superamento delle quote nazionali, considerate individualmente o nel loro complesso.
14 Dopo aver accertato che, per la campagna 1991/1992, le quote nazionali per le consegne non erano state esaurite, al contrario di quelle relative alle vendite dirette al consumatore, e che la somma delle due quote nazionali non era risultata in eccedenza, il Conseil d' État, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione della normativa comunitaria, ha sottoposto a questa Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se le norme comunitarie, ed in particolare gli artt. 6 bis del regolamento n. 857/84 e 5 quater, settimo comma, del regolamento n. 804/68, consentano, per valutare l' esistenza sul piano nazionale di una produzione in eccedenza, di sommare le cosiddette quote 'consegne' e 'vendite dirette' , o se queste siano indipendenti l' una dall' altra e non possano pertanto essere sommate, salvo trasferimento da una quota all' altra nei limiti dell' art. 6 bis del regolamento n. 857/84".
15 Al fine di risolvere detta questione occorre ricordare che il regime di prelievo supplementare mira a ristabilire l' equilibrio tra la domanda e l' offerta sul mercato del latte, caratterizzato da eccedenze strutturali, mediante una limitazione della produzione comunitaria di latte (v., segnatamente, sentenza 17 maggio 1988, causa 84/87, Erpelding, Racc. pag. 2647, punto 26).
16 Le eccedenze strutturali devono essere eliminate grazie a due sistemi distinti di prelievi supplementari riguardanti l' uno le vendite dirette, l' altro le consegne. Detti sistemi, corrispondenti ciascuno a categorie distinte di fatti generatori, sono istituiti in forza di disposizioni differenti ed hanno caratteristiche specifiche.
17 Occorre infatti rilevare in primo luogo che i due tipi di quantitativi di riferimento sono istituiti separatamente da testi specifici. Il quantitativo di riferimento individuale relativo alle consegne è stabilito dall' art. 5 quater, n. 1, del regolamento n. 804/68 modificato, mentre la corrispondente quota nazionale è oggetto del n. 3 del medesimo articolo. Per quanto concerne il quantitativo di riferimento individuale riguardante le vendite dirette, esso è istituito dall' art. 5 quater, n. 2, mentre la corrispondente quota nazionale è disciplinata dall' art. 6 del regolamento n. 857/84, nonché dall' allegato a detto testo.
18 In secondo luogo, occorre sottolineare che la qualità di soggetto debitore del prelievo supplementare è strettamente connessa alla natura del quantitativo di riferimento superato. Infatti, mentre il produttore deve sempre sostenere l' onere del prelievo relativo al superamento del quantitativo di riferimento per le vendite dirette, il versamento del prelievo supplementare per le consegne incombe o all' acquirente, o al produttore, in base alla scelta compiuta dallo Stato membro interessato a favore della formula "A" o della formula "B", disciplinate entrambe dall' art. 5 quater, n. 1, del regolamento n. 804/68 modificato.
19 In terzo luogo, i tassi del prelievo supplementare variano a seconda che il superamento riguardi il quantitativo di riferimento relativo alle consegne o quello relativo alle vendite dirette. Per la campagna 1991/1992 tali tassi erano pari, rispettivamente, al 115% e al 75%.
20 Infine, le modalità relative ai conteggi annuali da redigere per determinare se un prelievo debba essere riscosso sono differenti per le due categorie di quantitativi di riferimento. Infatti, a norma degli artt. 15 e 16 del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), in vigore all' epoca dei fatti oggetto della causa principale, le dichiarazioni annuali riguardanti i quantitativi effettivamente consegnati o venduti devono essere formulate dall' acquirente, per le consegne alle latterie o ad altre imprese, e dal produttore, per le vendite dirette ai consumatori.
21 Il carattere distinto e indipendente dei due tipi di quantitativi di riferimento, per le vendite dirette o per le consegne, non è posto in discussione dall' art. 6 bis del regolamento n. 857/84 modificato e dall' art. 5 quater, n. 7, del regolamento n. 804/68 modificato.
22 Infatti, la procedura eccezionale istituita dall' art. 5 quater, n. 7, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono sulle vendite dirette e sulle consegne ha ad oggetto la quota nazionale delle consegne; riguarda pertanto gli Stati membri e non i singoli produttori. L' eventuale adattamento di detta quota non può peraltro comportare, secondo il disposto del terzo comma di detto n. 7, un aumento della somma delle quote nazionali. Un simile adeguamento, infine, non è automatico ma si verifica al termine di una procedura detta del "comitato di gestione", di cui all' art. 30 del regolamento n. 804/68, e sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati. Un adeguamento di tal genere non è limitato a una singola campagna ma rimane acquisito sino a nuova variazione dei dati statistici di cui trattasi.
23 L' art. 5 quater, n. 7, non incide pertanto sul fatto generatore del prelievo supplementare dovuto dai singoli produttori in caso di superamento del quantitativo di riferimento loro assegnato.
24 Lo stesso può dirsi dell' art. 6 bis del regolamento n. 857/84 modificato. In forza di detta norma, infatti, i singoli produttori possono aggiungere la parte non sfruttata dell' un quantitativo di riferimento all' altro. Tale trasferimento non comporta pertanto un aumento della somma dei due quantitativi individuali. Ne discende che, se la produzione totale dell' azienda supera la somma dei due quantitativi di riferimento individuali, il prelievo supplementare è dovuto per la parte effettivamente prodotta in eccedenza rispetto all' uno o all' altro o a entrambi i quantitativi di riferimento, per le vendite dirette o per le consegne.
25 Il superamento resta quindi il fatto generatore del prelievo supplementare anche nel caso in cui, in osservanza dell' art. 6 bis del regolamento n. 857/84 modificato, sia stato operato un trasferimento di un certo importo da un quantitativo di riferimento all' altro.
26 Alla luce delle considerazioni sviluppate in questa sede, la questione sollevata va risolta dichiarando che gli artt. 6 bis del regolamento n. 857/84 modificato e 5 quater, n. 7, del regolamento n. 804/68 modificato vanno interpretati nel senso che non consentono, in sede di accertamento dell' esistenza di una produzione in eccedenza a livello nazionale, di sommare i quantitativi di riferimento per le vendite dirette e per le consegne, i quali sono reciprocamente indipendenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Le spese sostenute dal governo lussemburghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal comité du contentieux del Conseil d' État del Granducato di Lussemburgo con sentenza 6 luglio 1994, dichiara:
Gli artt. 6 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, e 5 quater, n. 7, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, e 23 maggio 1985, n. 1298, vanno interpretati nel senso che non consentono, in sede di accertamento dell' esistenza di una produzione in eccedenza a livello nazionale, di sommare i quantitativi di riferimento per le vendite dirette e per le consegne, i quali sono reciprocamente indipendenti.
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