Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Procedura - Revocazione di una sentenza - Domanda avente ad oggetto un'ordinanza di rigetto di un'impugnazione in quanto manifestamente infondata - Ricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia CE, art. 41, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 119)
2 Procedura - Revocazione di una sentenza - Presupposti di ricevibilità della domanda - Fatto nuovo - Fatti noti prima della pronuncia della sentenza impugnata o privi di pertinenza - Irricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 41, primo comma)
Massima
3 Ai sensi dell'art. 41, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, le parti possono domandare, in caso di scoperta di un fatto nuovo e decisivo, la revocazione di una sentenza. Anche se questa disposizione non prevede espressamente che un'ordinanza possa ugualmente essere oggetto di una domanda di revocazione, può essere proposta istanza di revisione nei confronti di una tale decisione qualora essa abbia respinto in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado e produca quindi effetti analoghi a quelli di una sentenza che avesse respinto l'impugnazione in quanto infondata.
4 Le revocazione di una sentenza, ai sensi dell'art. 41, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, non è un mezzo d'appello, bensì un rimedio straordinario che consente di superare l'autorità di cosa giudicata propria delle sentenze definitive, in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l'ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto il giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia.
E' di conseguenza irricevibile una domanda di revocazione a sostegno della quale vengono invocate solo norme di procedura, perfettamente note alla Corte, elementi relativi al merito della causa, mentre la Corte, nella decisione oggetto della domanda di revocazione, ha affrontato solo questioni attinenti alla ricevibilità del ricorso, o ancora fatti privi di pertinenza rispetto alla stessa decisione.
Parti
Nel procedimento C-199/94 P e C-200/94 P REV,
Compañía Internacional de Pesca y Derivados SA (Inpesca), società di diritto spagnolo, con sede in Bermeo (Spagna), con l'avv. Maria Iciar Angulo Fuertes, del foro di Biscaglia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,$
ricorrente per revocazione,
aventi ad oggetto la domanda di revocazione dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di giustizia il 26 ottobre 1995, nelle cause riunite C-199/94 P e C-200/94 P, Pevasa e Inpesca/Commissione (Racc. pag. I-3709), procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco José Santaolalla Gadea, consigliere giuridico principale, e José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, e Pesquería Vasco-Montañesa SA (Pevasa), società di diritto spagnolo, con sede in Bermeo (Spagna), con l'avv. Maria Iciar Angulo Fuertes, del foro di Biscaglia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori R. Schintgen, presidente di Sezione, G.F. Mancini (relatore) e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentito l'avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 1996, la Compañía Internacional de Pesca y Derivados SA (Inpesca) ha proposto, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia, una domanda di revocazione dell'ordinanza della Corte 26 ottobre 1995, nelle cause riunite C-199/94 P e C-200/94 P, Pevasa e Inpesca/Commissione (Racc. pag. I-3709, in prosieguo: l'«ordinanza della Corte»).
2 Con tale ordinanza la Corte ha respinto in quanto manifestamente infondati, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, i ricorsi proposti dalla Pevasa e dalla Inpesca avverso l'ordinanza del Tribunale 28 aprile 1994, cause riunite T-425/93 e T-453/93, Pevasa e Inpesca/Commissione (Racc. pag. II-229, in prosieguo: l'«ordinanza del Tribunale»).$
3 Tali ricorsi erano diretti, in primo luogo, all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale, in secondo luogo, all'annullamento delle decisioni della Commissione 18 dicembre 1990 e 8 novembre 1991 (in prosieguo: le «decisioni controverse») con cui era stato negato alla Pevasa e alla Inpesca il contributo finanziario comunitario da esse richiesto per un progetto di costruzione di una nave per la pesca del tonno provvista di impianti di congelazione in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7), in terzo luogo, a che si ingiungesse alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari per assegnare il suddetto contributo finanziario e, in quarto luogo, alla condanna della Commissione al risarcimento dei danni provocati dal suo comportamento.$
4 Dall'ordinanza della Corte risulta, in particolare, che il Tribunale aveva correttamente ritenuto che le domande d'annullamento delle decisioni controverse erano state proposte oltre il termine di due mesi di cui all'art. 173 del Trattato; che le domande dirette a far dichiarare nulle e non avvenute le decisioni controverse si confondevano con le domande di annullamento che il Tribunale aveva dichiarato irricevibili; che le domande volte a veder ordinare alla Commissione di adottare taluni provvedimenti erano in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale, nell'ambito del sindacato di legittimità basato sull'art. 173 del Trattato, il giudice comunitario non è competente a pronunciare ingiunzioni; che la domanda di risarcimento diretta ad ottenere importi uguali a quelli del contributo comunitario rifiutato e basati sugli stessi motivi d'illegittimità dedotti nell'ambito delle domande d'annullamento configurava uno sviamento di procedura; infine, che, essendo le altre domande subordinate all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale, non occorreva prenderle in esame.
5 La ricorrente per revocazione conclude che la Corte voglia:
- dichiarare ricevibile la domanda di revocazione;
- annullare l'ordinanza della Corte e, pertanto, dichiarare ricevibile il ricorso d'annullamento proposto dinanzi al Tribunale avverso le decisioni controverse;
- annullare le decisioni controverse;
- ingiungere alla Commissione, ai sensi dell'art. 176 del Trattato CE, di prendere i provvedimenti necessari a concedere l'aiuto finanziario comunitario richiesto;
- dichiarare ricevibile e fondata la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento della Commissione in forza degli artt. 176, 178 e 215 del Trattato CE;
- condannare la Commissione alle spese.
6 Nelle sue osservazioni, la Pevasa sostiene le conclusioni della Inpesca.
7 La Commissione conclude che la Corte voglia:
- dichiarare irricevibile la domanda di revocazione;
- condannare la ricorrente per revocazione alle spese.
8 La ricorrente menziona tre fatti da essa qualificati come nuovi e decisivi e che giustificano, a suo dire, la revocazione dell'ordinanza della Corte: in primo luogo, una lettera della cancelleria della Corte del 27 novembre 1995; in secondo luogo, la relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 1994 (GU 1995, C 303, pag. 1); in terzo luogo, la costruzione e la messa in servizio della nave per la pesca del tonno provvista di impianti di congelazione per la quale il contributo era stato chiesto, attestati da un certificato dell'Anabac dell'8 febbraio 1996.
9 In relazione al primo di tali fatti, la Inpesca avrebbe domandato al cancelliere della Corte, dopo la notificazione dell'ordinanza della Corte, copia integrale della relazione del giudice relatore e delle conclusioni dell'avvocato generale «per conoscere la motivazione dell'ordinanza, considerata la carenza di contenuto dei punti 16-29 di essa». Il 27 novembre 1995 il cancelliere della Corte avrebbe risposto che, ai sensi delle istruzioni al cancelliere della Corte del 23 febbraio 1989, le parti non possono avere accesso alla relazione del giudice relatore e che l'avvocato generale è sentito, ma non presenta osservazioni scritte.
10 La ricorrente rileva, a questo proposito, che, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, la relazione del giudice relatore è fondamentale per avviare la procedura particolare cui tale norma sottopone la declaratoria di irricevibilità. Inoltre, l'art. 18, quarto comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia dispone che la procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore. Tenere celata questa relazione alle parti farebbe dubitare dell'esistenza di un documento essenziale ai fini della decisione. Il rispetto fedele e scrupoloso dell'art. 119 del regolamento di procedura esigerebbe anche l'audizione dell'avvocato generale. Quest'ultima dovrebbe avvenire nel rispetto degli artt. 164, 166 e 168 del Trattato CE, che prevederebbero la presentazione di conclusioni pubbliche e motivate da parte dell'avvocato generale sulle cause sottoposte alla Corte di giustizia. Tale intervento sarebbe la garanzia indispensabile del rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato.
11 Quanto al secondo fatto addotto nell'istanza di revocazione, la Inpesca fa valere che risulta dal tenore della relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 1994 che «gli esempi di spreco e di cattiva gestione dei fondi comunitari contenuti in molte relazioni di controllo della Corte dimostrano ampiamente la necessità di uno sforzo concertato per completare il programma di miglioramento della Commissione e convertire un'impostazione piuttosto lassista di consumo delle dotazioni di bilancio in un approccio che ponga l'accento sul rapporto costo/efficacia». Queste osservazioni della Corte dei conti corrisponderebbero a quanto la ricorrente aveva esposto nel suo ricorso iniziale. La Corte avrebbe respinto i ricorsi avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado senza il mimino riferimento a tali deficienze della gestione da parte della Commissione.
12 In terzo luogo, la ricorrente sostiene di aver adempiuto gli impegni previsti dal regolamento n. 4028/86, senza avere, tuttavia, ricevuto l'aiuto finanziario richiesto. Infatti, una nave per la pesca del tonno provvista di impianti di congelazione, la «Txori-berri», sarebbe stata costruita nei cantieri Astilleros Balenciaga di Zumaya (Spagna) e sarebbe operativa dal 12 marzo 1992 nelle acque delle Seychelles, del Madagascar e delle Comore, come attesterebbe il certificato dell'Anabac dell'8 febbraio 1996.
13 La Commissione ritiene che nessuno degli elementi fatti valere dalla ricorrente soddisfi le condizioni necessarie per giustificare la domanda di revocazione. Essa sostiene, in particolare, che il fatto che le parti non abbiano avuto accesso alla relazione del giudice relatore e il fatto che l'avvocato generale non abbia presentato conclusioni scritte erano noti alla Corte al momento della sua pronuncia e che esse non avrebbero potuto influire sul contenuto dell'ordinanza. La pubblicazione della relazione della Corte dei conti, successiva all'ordinanza, non avrebbe potuto, neppure essa, esercitare un'influenza decisiva sulla soluzione della controversia. Allo stesso modo, la costruzione e la messa in servizio della nave sarebbero un fatto ben noto alla ricorrente prima della pronuncia dell'ordinanza, e non potrebbero esercitare una qualsiasi influenza sul contenuto di quest'ultima.
14 Ai sensi dell'art. 100, n. 1, del regolamento di procedura, senza pregiudicare il merito, la Corte, sentito l'avvocato generale, statuisce mediante sentenza, resa in camera di consiglio, sulla ricevibilità della domanda.
15 Occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 41, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, «la revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione».
16 La lettera dello Statuto non prevede espressamente che un'ordinanza possa essere oggetto di una domanda di revocazione. Tuttavia, nel caso di specie, la domanda di revocazione è relativa a un'ordinanza con cui sono stati respinti, in quanto manifestamente infondati, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado e che produce quindi effetti analoghi a quelli di una sentenza che avesse respinto le impugnazioni in quanto infondate. Di conseguenza, si deve riconoscere che, in caso di scoperta di un fatto nuovo e decisivo, può essere proposta un'istanza di revocazione di un'ordinanza di tal genere (v., in proposito, sentenze 7 marzo 1995, causa C-130/91 REV, ISAE/VP e Interdata/Commissione, Racc. pag. I-407, e 16 gennaio 1996, causa C-130/91 REV II, ISAE/VP e Interdata/Commissione, Racc. pag. I-65).
17 Come ripetutamente affermato dalla Corte, la revocazione non è un mezzo d'appello, bensì un rimedio straordinario che consente di superare l'autorità di cosa giudicata propria delle sentenze definitive, in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l'ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto il giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia (v., in particolare, sentenza 16 gennaio 1996, ISAE/VP e Interdata/Commissione, citata, punto 6).
18 Ora, nel caso di specie, gli elementi menzionati nella lettera alla cancelleria della Corte del 27 novembre 1995, fatti valere dalla ricorrente a sostegno della sua domanda, vertono sulle norme di procedura applicabili quando la Corte statuisce con ordinanza, e in particolare sulle circostanze, perfettamente note alla Corte, che l'avvocato generale non presenta pubblicamente conclusioni scritte e che le parti non hanno accesso alla relazione del giudice relatore. Questi elementi non costituiscono quindi fatti nuovi atti a giustificare una domanda di revocazione.
19 Quanto alla relazione della Corte dei conti, si deve rilevare che essa riguarda, al massimo, il merito delle cause intentate dalla Pevasa e dalla Inpesca dinanzi al Tribunale, mentre l'ordinanza della Corte affronta solo le questioni attinenti alla ricevibilità dei ricorsi proposti in primo grado e dei ricorsi proposti contro l'ordinanza di irricevibilità del Tribunale. E' quindi evidente che tale relazione non può esercitare un'influenza decisiva sulla soluzione apportata alla controversia.
20 Del pari, l'attestazione relativa alla costruzione e alla messa in servizio della nave per la quale era stato richiesto l'aiuto comunitario è totalmente priva di pertinenza rispetto all'ordinanza oggetto della domanda di revocazione. Per giunta, tale fatto, essendo noto alla ricorrente ben prima che la Corte si pronunciasse con ordinanza, non costituisce un fatto nuovo.
21 Conseguentemente, ai sensi dell'art. 100, n. 1, del regolamento di procedura, occorre dichiarare irricevibile la domanda di revocazione dell'ordinanza della Corte.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasta soccombente, la ricorrente dev'essere condannata alle spese. Quanto alla Pevasa, ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, essa va condannata a sopportare le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La domanda di revocazione è irricevibile.
2) La Inpesca è condannata alle spese.
3) La Pevasa sopporterà le proprie spese.
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