Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Constatazione d' inadempimento
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-216/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, résidence Champagne,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che, omettendo di adottare nel termine prescritto e, in via subordinata, di comunicare alla Commissione le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, G.F. Mancini, J.L. Murray (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 maggio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 26 luglio 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso inteso a far dichiarare che, omettendo di adottare nel termine prescritto e, in via subordinata, di comunicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16; in prosieguo: la "direttiva"), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.
2 La direttiva ha segnatamente ad oggetto l' istituzione di un sistema generale di riconoscimento dei diplomi in tutti gli Stati membri. L' art. 12, primo comma, fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica e di informarne immediatamente la Commissione. Il termine è scaduto il 4 gennaio 1991.
3 Non avendo ricevuto comunicazione delle misure nazionali volte ad attuare la direttiva e non disponendo di altri elementi che permettessero di concludere che il Regno del Belgio avesse proceduto alla sua trasposizione, la Commissione, con lettera 28 giugno 1991, intimava al governo di questo Stato membro di presentare le proprie osservazioni entro due mesi.
4 Dopo aver richiesto ed ottenuto una proroga di un mese di questo termine, il governo belga rispondeva, con lettera 14 ottobre 1991, che era in preparazione una serie di disposizioni volte a consentire la trasposizione della direttiva.
5 In mancanza di altre informazioni, il 6 dicembre 1992 la Commissione rivolgeva un parere motivato al governo belga, conformemente a quanto disposto dall' art. 169, secondo comma, del Trattato. In questo parere, la Commissione considerava che, non adottando entro il termine prescritto e/o non comunicando le misure di trasposizione della direttiva, il Regno del Belgio era venuto meno ai propri obblighi comunitari. La Commissione lo invitava inoltre ad adottare le misure necessarie a conformarsi al parere entro un termine di due mesi.
6 Poiché a questo parere non veniva data risposta, la Commissione proponeva il presente ricorso.
7 Al controricorso, depositato nella cancelleria della Corte il 27 settembre 1994, il governo belga allegava il testo della legge 29 aprile 1994 (Moniteur belge del 20 luglio 1994), che delega il Re, con decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri, ad adottare misure per adempiere gli obblighi derivanti dalla direttiva. A parere del detto governo, questa legge ha trasposto la direttiva in diritto belga; esso aggiunge, tuttavia, che misure d' esecuzione sono state prese in alcuni settori, ma che altre devono ancora venire adottate.
8 La Commissione ritiene innanzi tutto che la legge 29 aprile 1994, contenendo una semplice delega ad adottare misure per l' esecuzione della direttiva, non può costituire una trasposizione adeguata di questa. Comunque sia, essa è stata notificata solo il 22 settembre 1994, vale a dire successivamente alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.
9 La Commissione sottolinea inoltre che il governo belga riconosce di non aver ancora adottato in ogni settore tutte le misure necessarie alla trasposizione della direttiva. In ogni caso, essa fa presente che non le è stata comunicata nessuna misura d' esecuzione della legge 29 aprile 1994.
10 Risulta dal fascicolo che il 4 gennaio 1991, data di scadenza del termine per la trasposizione della direttiva, il Regno del Belgio non aveva ancora adottato nessuna misura per attuarla.
11 Ciò premesso, si deve constatare l' inadempimento addebitato in proposito dalla Commissione.
12 Di conseguenza, si deve dichiarare che, omettendo di adottare nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va pertanto condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Omettendo di adottare nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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