Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera prestazione dei servizi ° Attività televisive ° Direttiva 89/552 ° Ente radiotelevisivo soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro ° Criterio di determinazione ° Stabilimento ° Applicazione di criteri diversi ° Inammissibilità ° Controllo dei programmi trasmessi da un ente soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro diverso ° Inammissibilità ° Applicazione ai programmi via satellite diversi da quelli nazionali di un sistema di controllo meno rigido di quello applicato ai programmi nazionali ° Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 89/552, artt. 2, nn. 1 e 2, e 3, n. 2)
Massima
Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 2, nn. 1 e 2, e dell' art. 3, n. 2, della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l' esercizio delle attività televisive, lo Stato membro che, per definire le emittenti televisive operanti via satellite soggette alla sua giurisdizione, adotti criteri, come la trasmissione o la ricezione di programmi, diversi da quello dello stabilimento, il che comporta l' esercizio di un controllo, vietato dalla direttiva, sui programmi soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro diverso e che, nel caso di emittenti che ritiene soggette alla sua giurisdizione, applica ai programmi via satellite diversi da quelli nazionali un regime meno rigido di quello al quale sono soggetti i programmi nazionali via satellite.
Infatti, la nozione di giurisdizione di uno Stato membro, figurante nel primo trattino dell' art. 2, n. 1, della direttiva, va intesa nel senso che comprende necessariamente una giurisdizione ratione personae nei confronti delle emittenti radiotelevisive, che può fondarsi solo sull' appartenenza delle dette emittenti all' ordinamento giuridico di detto Stato, il che corrisponde in sostanza alla nozione di stabilimento ai sensi dell' art. 59, primo comma, del Trattato, i cui termini presuppongono che il prestatore e il destinatario di un servizio siano stabiliti in due Stati membri diversi. D' altro canto, è innegabile che, in forza dell' art. 3, n. 1, della direttiva, uno Stato membro può stabilire norme più rigorose nei settori disciplinati da detta direttiva, ma ciò non toglie che, ai sensi dell' art. 2, n. 1, tutti i programmi trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione di detto Stato membro o nei confronti dei quali deve esercitare la propria giurisdizione in forza del secondo trattino di detta disposizione devono osservare la normativa vigente per le trasmissioni destinate al pubblico in detto Stato membro.
Parti
Nella causa C-222/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Christopher Docksey e Berend Jan Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlo Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta dalla
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Edwige Belliard, vice direttore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari Esteri, e dal signor Jean-Louis Falconi, segretario degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
interveniente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dai signori Stephen Richards e Rhodri Thompson, barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, non avendo trasposto correttamente la direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l' esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 2, nn. 1 e 2, e dell' art. 3, n. 2, di detta direttiva,
LA CORTE,
composta dai signori Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn (relatore), C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor John E. Collins, assistito dai signori Stephen Richards e Rhodri Thompson, del governo francese, rappresentato dal signor Philippe Martinet, segretario degli affari esteri presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai signori Christopher Docksey e Berend Jan Drijber, all' udienza del 27 febbraio 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 aprile 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 luglio 1994, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso mirante a far dichiarare che, non avendo trasposto correttamente la direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l' esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23; in prosieguo: la "direttiva"), il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 2, nn. 1 e 2, e dell' art. 3, n. 2, della direttiva.
2 Si fa carico al Regno Unito di essere venuto meno agli obblighi che gli impone detta direttiva:
° avendo adottato, per le trasmissioni televisive via satellite, i criteri enunciati all' art. 43 del Broadcasting Act 1990 per stabilire gli enti di radiodiffusione via satellite soggetti alla giurisdizione del Regno Unito e, nell' ambito di detta giurisdizione, avendo applicato un regime diverso ai servizi via satellite nazionali e ai servizi via satellite non nazionali,
e
° avendo esercitato un controllo sulle trasmissioni emesse da un ente di radiodiffusione soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro allorché detti programmi vengono trasmessi via satellite da un servizio non nazionale o offerti al pubblico come programmi subordinati a licenza di diffusione o da un servizio locale.
La direttiva
3 L' art. 2 della direttiva recita:
"1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive
° delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione
o
° delle emittenti televisive che utilizzano una frequenza o la capacità di un satellite accordata dallo Stato membro o un 'satellite up-link' situato nel medesimo Stato membro pur non soggette alla giurisdizione di nessuno Stato membro,
rispettino il diritto applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato membro.
2. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri possono sospendere temporaneamente la ritrasmissione di programmi televisivi qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) qualora una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l' articolo 22;
b) qualora nel corso dei dodici mesi precedenti la stazione televisiva abbia già violato almeno due volte la stessa disposizione;
c) qualora lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all' emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e l' intenzione di limitare la ritrasmissione ove detta violazione si verificasse nuovamente;
d) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una composizione amichevole entro un termine di 15 giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove si constati il ripetersi della violazione rilevata.
La Commissione accerta la compatibilità della sospensione con il diritto comunitario. Essa può chiedere allo Stato membro interessato di porre fine d' urgenza a una sospensione contraria al diritto comunitario. Tale disposizione non pregiudica l' applicazione, nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l' emittente televisiva in questione, di qualsiasi procedura, misura o sanzione nei confronti delle violazioni di cui trattasi.
3. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni televisive destinate esclusivamente ad essere captate in paesi terzi, e che non sono ricevute direttamente o indirettamente in uno o più Stati membri".
4 L' art. 3 della direttiva recita:
"1. Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro competenza, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi nella presente direttiva.
2. Gli Stati membri vigilano, con i mezzi appropriati, nell' ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino le disposizioni della presente direttiva".
5 In base all' art. 25 della direttiva, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 3 ottobre 1991 e informarne immediatamente la Commissione.
La convenzione sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d' Europa
6 Gli artt. 2, 3, 5 e 27 della convenzione sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d' Europa del 5 maggio 1989 (in prosieguo: la "convenzione") sono così redatti:
"Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a) Per 'trasmissione' s' intende l' emissione primaria via emittente terrestre, via cavo o con ogni tipo di satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico in generale. Il termine suddetto non comprende i servizi di comunicazione che operano su richiesta individuale.
b) (...)
c) Per 'emittente televisiva' s' intende la persona fisica o giuridica che compone servizi di programmi televisivi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in generale e che li trasmette o li fa trasmettere da un terzo nella loro integralità e senza modifiche.
d) Per 'servizio di programmi' s' intende l' insieme degli elementi di un dato servizio forniti da un' emittente televisiva ai sensi del paragrafo precedente.
(...)
Articolo 3
Campo di applicazione
La presente Convenzione si applica ad ogni servizio di programmi trasmesso o ritrasmesso da enti televisivi o con l' ausilio di mezzi tecnici soggetti alla giurisdizione di una Parte, sia che si tratti di cavo, di emittente terrestre o di satellite, e che può essere ricevuto, direttamente o indirettamente, in una o più Parti.
(...)
Articolo 5
Obblighi delle Parti trasmittenti
1. Ciascuna Parte trasmittente vigila, con mezzi appropriati e tramite le sue istanze competenti, affinché tutti i servizi di programmi trasmessi da enti televisivi o con l' ausilio di mezzi tecnici soggetti alla sua giurisdizione ai sensi dell' art. 3 siano conformi alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Ai fini della presente Convenzione, è Parte trasmittente:
a) nel caso di trasmissioni terrestri, la Parte nella quale l' emissione ha luogo;
b) nel caso di trasmissioni via satellite:
i) la Parte in cui è situata l' origine del collegamento ascendente verso il satellite;
ii) la Parte che concede il diritto di utilizzare una frequenza o la capacità di un satellite quando l' origine del collegamento ascendente è situata in uno Stato che non è Parte alla presente Convenzione;
iii) la Parte nella quale l' emittente televisiva ha la sua sede, se la giurisdizione non è definita ai sensi dei punti i) e ii).
(...)
Articolo 27
Altri accordi o intese internazionali
1. Nei loro rapporti reciproci, le Parti che sono membri della Comunità economica europea applicano le regole della Comunità e pertanto applicano le regole derivanti dalla presente Convenzione solo qualora non esista alcuna disposizione comunitaria che disciplini il particolare argomento in questione.
(...)".
Il diritto nazionale
7 Il Broadcasting Act 1990 (legge del 1990 sulla radiotelediffusione, in prosieguo: la "legge") fissa il quadro regolamentare, specie per la diffusione di servizi di programmi televisivi ad opera di enti indipendenti nel Regno Unito.
8 L' art. 13 della legge vieta la fornitura di servizi di programmi televisivi diversi da quelli della BBC e della Welsh Authority, salvo che sia autorizzata da o in virtù di una licenza rilasciata dall' Independent Television Commission ("ITC").
9 L' art. 16, n. 2, lett. g) e h), della legge dà esecuzione alle condizioni stabilite dagli artt. 4 e 5 della direttiva per quel che riguarda la programmazione di opere europee emananti da produttori indipendenti.
10 L' art 43 distingue due tipi di "servizi televisivi via satellite" cioè quelli nazionali e quelli non nazionali, entrambi considerati "servizi di programmi televisivi" per la cui diffusione è quindi necessario ottenere una licenza. Elenca pure i criteri impiegati per determinare le trasmissioni televisive che rientrano in questi due tipi di servizio:
° ai sensi dell' art. 43, n. 1, un servizio nazionale via satellite ("domestic satellite service", in prosieguo: il "DSS") è un servizio televisivo i cui programmi vengono trasmessi via satellite da una stazione ubicata nel Regno Unito su una frequenza assegnata al Regno Unito e destinata ad essere captata dalla popolazione in questo Stato;
° ai sensi dell' art. 43, n. 2, un servizio via satellite non nazionale ("non domestic satellite service", in prosieguo: il "NDSS") è la trasmissione di programmi televisivi diffusi via satellite
a) da una località ubicata nel Regno Unito e destinati ad essere captati dalla popolazione del Regno Unito o in uno Stato membro su una frequenza diversa da quella assegnata, oppure
b) da una località ubicata fuori del Regno Unito o di uno Stato membro, destinati ad essere captati dalla popolazione nel Regno Unito o in uno Stato membro, ed i programmi sono forniti da una persona nel Regno Unito che detiene il controllo editoriale del loro contenuto.
11 Disposizioni particolari sono contemplate dall' art. 44 della legge per il rilascio di licenze DSS e dall' art. 45 per il rilascio di licenze NDSS. L' art. 44, n. 3, della legge applica ai DSS l' art. 16, n. 2, lett. g) e h), della stessa, riguardanti le condizioni in materia di programmazione di opere europee. Per contro, l' art. 45, n. 2, non fa altrettanto per i NDSS.
12 L' art. 47, n. 2, della legge riguarda le modalità per il rilascio dell' autorizzazione per i programmi per i quali è richiesta. L' art. 79, n. 2, riguarda il rilascio di licenze per i "servizi locali" che consistono totalmente o parzialmente nel ritrasmettere (nella versione integrale, senza modifiche) programmi stranieri via satellite.
Il procedimento
13 Con lettera 3 novembre 1992, la Commissione ha fatto carico al Regno Unito di essere venuto meno agli obblighi che gli incombono, avendo trasposto in modo non corretto ed incompleto la direttiva, e invitandolo a presentare le sue difese.
14 Con lettera 10 febbraio 1993, il governo del Regno Unito ha presentato le sue osservazioni sui vari punti della lettera di messa in mora.
15 Il 30 settembre 1993, la Commissione ha emesso un parere motivato invitando il Regno Unito ad adottare entro due mesi dalla data della notifica, i provvedimenti necessari a porre fine all' inadempimento degli obblighi che gli incombono in virtù della direttiva.
16 Con lettera 25 gennaio 1994, il Regno Unito ha risposto al parere motivato.
Sull' oggetto del ricorso
17 Nel secondo capo di domanda, la Commissione fa carico al Regno Unito di aver posto in non cale l' art. 2, n. 2, della direttiva, giacché l' art. 79, n. 2, della legge prevede un controllo sulle trasmissioni diffuse da un ente televisivo soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro se detti programmi sono irradiati da un servizio via satellite non nazionale o se sono presentati al pubblico da un servizio locale.
18 Nel controricorso, il Regno Unito ha sostenuto che è vero che l' art. 79, n. 2, della legge contempla la trasmissione di programmi stranieri via satellite, tuttavia, dal n. 5 e dalle modalità di applicazione contenute nel Broadcasting (Foreign Satellite Programmes ° Specified Countries) Order 1991 (programmi stranieri via satellite ° paesi determinati, SI 1991, n. 2124) emerge che il n. 2 non si applica ai programmi trasmessi via satellite provenienti da altri Stati membri.
19 Preso atto delle dichiarazioni di cui sopra, la Commissione ha rinunciato a questa censura nel corso dell' udienza.
Sull' inosservanza dell' art. 2, n. 1, della direttiva
20 Emerge dall' atto introduttivo che la Commissione muove quattro addebiti al Regno Unito, vertenti sull' inosservanza dell' art. 2, n. 1, della direttiva da parte dell' art. 43 della legge in quanto questo
° si basa su criteri diversi dallo stabilimento per determinare le emittenti televisive soggette alla giurisdizione del Regno Unito,
° si basa inoltre su un criterio non pertinente per detta giurisdizione, vale a dire quello della ricezione,
° omette di assoggettare alla normativa del Regno Unito programmi di paesi terzi che sono soggetti alla giurisdizione del Regno Unito e alla sua normativa, e
° applica un regime diverso al NDSS e al DSS.
21 Il governo francese condivide e appoggia il punto di vista della Commissione che sta alla base di detti addebiti.
Sui criteri per determinare le emittenti televisive soggette alla giurisdizione del Regno Unito
Sull' interpretazione dell' art. 2, n. 1, della direttiva
22 Ai sensi dell' art. 2, n. 1, della direttiva, ciascuno Stato membro veglia a che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione o nei confronti delle cui trasmissioni deve esercitare la sua giurisdizione, in virtù del secondo trattino di detta disposizione, rispettino le norme vigenti per i programmi destinati al pubblico in questo Stato membro. Secondo l' art. 3, n. 2, gli Stati membri vegliano pure a che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione osservino le disposizioni della direttiva.
23 Emerge dal fascicolo che la Commissione e il Regno Unito non concordano sull' interpretazione da dare alla nozione di "giurisdizione" nell' espressione "emittenti televisive soggette alla (...) giurisdizione (di uno Stato membro)" di cui all' art. 2, n. 1, primo trattino, della direttiva.
24 La Commissione sostiene che gli enti radiotelevisivi soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro ai sensi di detta norma sono quelli ubicati nello Stato membro di cui trattasi. Ritiene quindi che il sistema posto in atto dall' art. 43 della legge, fondandosi su criteri diversi, non è conforme agli artt. 2, n. 1, e 3, n. 2, della direttiva.
25 Secondo il Regno Unito, lo Stato membro competente ai sensi dell' art. 2, n. 1, della direttiva è quello sul cui territorio si trova la località dalla quale è emesso il programma televisivo.
26 Si deve in effetti constatare che la direttiva non fornisce una definizione espressa dei termini "emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione".
27 Si deve dunque stabilire anzitutto se il tenore dell' art. 2, n. 1, consenta di desumerne un' interpretazione che corrobori uno dei due punti di vista.
28 Il Regno Unito sostiene che la sua interpretazione, secondo la quale lo Stato membro competente ai sensi dell' art. 2, n. 1, della direttiva è quello sul cui territorio si trova la località dalla quale il programma viene trasmesso, è corroborata dal secondo trattino di detta disposizione, che stabilisce che lo Stato membro competente a vegliare sull' osservanza del diritto vigente per i programmi è quello che concede una frequenza o l' uso di un satellite o nel quale è ubicata l' emittente collegata con il satellite.
29 Si deve tuttavia osservare che, come ha giustamente rilevato la Commissione, se il solo criterio per determinare lo Stato membro avente giurisdizione ai sensi dell' art. 2, n. 1, della direttiva fosse quello del luogo dal quale parte la trasmissione, il secondo trattino di detta disposizione sarebbe privato di contenuto.
30 Il Regno Unito osserva inoltre che l' art. 2, n. 1, della direttiva non si fonda su una gerarchia nei rapporti tra i due trattini, ma si tratta piuttosto di una dicotomia.
31 A questo proposito è sufficiente rilevare che emerge chiaramente dal tenore di questa disposizione che un' emittente televisiva non può trovarsi contemporaneamente in una situazione nella quale è soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro ai sensi del primo trattino e in quella, contemplata dal secondo trattino, che si riferisce solo alle emittenti non soggette alla giurisdizione di alcuno Stato membro.
32 Infine, il Regno Unito sostiene che l' art. 2, n. 1, secondo trattino, della direttiva riguarda la trasmissione di programmi via satellite, sicché il primo trattino di detta disposizione riguarda la trasmissione di programmi da stazioni terrestri.
33 A questo proposito si deve osservare che detto argomento si fonda sull' ipotesi che la nozione di "giurisdizione" abbia un significato diverso nei due trattini. Orbene, come ha osservato l' avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, questo argomento non può venir accolto. Dato che il secondo trattino si riferisce solo alla situazione nella quale non sussiste la giurisdizione di un altro Stato membro prevista dal primo trattino, esso presuppone che nei casi contemplati al secondo trattino gli Stati membri possono essere competenti in virtù di quanto dispone il primo trattino.
34 L' interpretazione sostenuta dal governo del Regno Unito non regge all' esame del tenore dell' art. 2, n. 1, quindi si deve vedere se il punto di vista caldeggiato dalla Commissione può essere accolto.
35 L' art. 2, n. 1, della direttiva ha lo scopo di garantire che uno Stato membro vigili a che tutte le trasmissioni televisive diffuse da emittenti televisive sulle quali può esercitare la giurisdizione ivi precisata rispettino la disciplina delle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato membro, ivi comprese, a norma dell' art. 3, n. 2, le disposizioni della direttiva stessa.
36 Per uno Stato membro, il potere di far osservare la propria normativa fa parte delle sue competenze nei confronti delle attività svolte sul suo territorio e, in subordine, nei confronti delle persone o, eventualmente, dei beni, come apparecchi spaziali, che si ricollegano a detto Stato, anche se si trovano fuori del suo territorio.
37 Il secondo trattino dell' art. 2, n. 1, si riferisce alla situazione nella quale uno Stato membro può avvalersi, da un lato, della propria giurisdizione quanto all' impiego di un satellite e, dall' altro, della propria sovranità territoriale nei confronti di una stazione emittente, situata in questo Stato, che invia segnali ad un satellite non soggetto alla sua giurisdizione.
38 Questo secondo trattino contempla, comunque, l' esercizio di tali competenze solo nel caso in cui nessun altro Stato membro abbia giurisdizione in virtù del primo trattino di detta disposizione.
39 Orbene, uno Stato membro B può essere competente nell' ipotesi contemplata dal secondo trattino solo se dispone, in virtù del primo trattino, di una giurisdizione ratione personae nei confronti delle emittenti televisive che intendono avvalersi di una frequenza o della capacità di un satellite collegato a uno Stato membro A, oppure di una stazione che trasmette segnali dal territorio dello Stato A ad un satellite non soggetto alla giurisdizione di detto Stato.
40 Dall' esame dell' art. 2, n. 1, si conclude dunque che la nozione di giurisdizione di uno Stato membro, impiegata al primo trattino, va intesa nel senso che comprende necessariamente una giurisdizione ratione personae nei confronti delle emittenti televisive.
41 Questa interpretazione trova conferma nel tenore dell' art. 2, n. 1, primo trattino, della direttiva, in quanto questo considera le emittenti televisive come soggette alla giurisdizione di uno Stato membro, senza far riferimento, in questo contesto, alla località dalla quale effettuano le loro trasmissioni.
42 Orbene, la giurisdizione ratione personae di uno Stato membro nei confronti di una emittente televisiva può fondarsi solo sulla sua appartenenza all' ordinamento giuridico di detto Stato, il che corrisponde in sostanza alla nozione di stabilimento ai sensi dell' art. 59, primo comma, del Trattato CE, i cui termini presuppongono che il prestatore e il destinatario di un servizio siano "stabiliti" in due diversi Stati membri.
Sulla convenzione del Consiglio d' Europa
43 Il Regno Unito sostiene inoltre che la sua interpretazione dell' espressione "emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione" contenuta negli artt. 2, n. 1, e 3, n. 2, della direttiva si fonda essenzialmente sull' art. 5, n. 2, della convenzione, secondo il quale lo Stato firmatario emittente del programma che deve vegliare al rispetto degli obblighi imposti dalla convenzione da parte degli enti o mediante i mezzi tecnici che rientrano nella sua giurisdizione ai sensi dell' art. 3 è lo Stato nel quale è ubicata la stazione di partenza del collegamento con il satellite o che concede il diritto di usare una frequenza o una capacità di satellite allorché l' emittente verso il satellite è situata in uno Stato non aderente alla convenzione.
44 Secondo il Regno Unito, pur se la Comunità non ha aderito di per sé alla convenzione, si verrebbe a creare una situazione assurda se la Comunità, tramite la direttiva, avesse voluto disciplinare la trasmissione di programmi nell' ambito della stessa in modo radicalmente diverso da quello seguito dagli Stati membri nell' ambito della convenzione.
45 Si deve però rilevare che, alla luce di un esame comparativo del testo, del sistema e delle finalità della direttiva, da un lato, e degli stessi aspetti della convenzione, dall' altro, questo argomento non può venire accolto.
46 Anzitutto, secondo l' art. 5 della convenzione, lo Stato competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di programmi è il paese firmatario dal quale parte la trasmissione. Ai sensi dell' art. 2 della convenzione, il termine "trasmissione" designa l' emissione primaria, da una stazione terrestre, via cavo o tramite qualsiasi tipo di satellite, in codice o meno, di programmi televisivi destinati al pubblico in generale. Nell' ipotesi di trasmissioni da terra, l' art. 5, n. 2, lett. a), dispone che il paese firmatario di trasmissione è quello nel quale si effettua l' emissione primaria. Quanto alle trasmissioni via satellite, l' art. 5, n. 2, lett. b), dispone che il paese firmatario di trasmissione è quello ove si trova la stazione di partenza del collegamento con il satellite (i) o quello che concede il diritto di usare una frequenza o una capacità di satellite allorché la stazione di partenza del collegamento è ubicata in uno Stato non aderente alla convenzione (ii).
47 Ne consegue che, per designare lo Stato competente a vigilare sul rispetto delle norme in materia di programmi, la convenzione si fonda principalmente su criteri vincolati alla trasmissione. Solo nel caso di trasmissioni via satellite, se la responsabilità non può esser determinata in virtù dell' art. 5, n. 2, lett. b), i e ii, questa norma si richiama alla sede dell' emittente (iii). Come ha osservato l' avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, il punto iii ha carattere sussidiario rispetto alle ipotesi contemplate ai punti i e ii dell' art. 5, n. 2, lett. b), della convenzione.
48 Al contrario, ai sensi dell' art. 2, n. 1, primo trattino, della direttiva, lo Stato membro competente a vigilare sul rispetto delle norme in materia di programmi è quello alla cui giurisdizione è soggetta l' emittente televisiva. A norma dell' art. 2, n. 1, secondo trattino, solo qualora l' emittente televisiva non sia soggetta alla giurisdizione di alcun altro Stato membro la direttiva si avvale di criteri vincolati alla trasmissione.
49 Ne consegue che l' art. 2, n. 1, della direttiva, da un lato, e l' art. 5, n. 2, della convenzione, dall' altro, si avvalgono di criteri diversi per determinare lo Stato che deve vigilare sul rispetto delle norme in materia di emissioni televisive. Come ha giustamente osservato la Commissione, questa differenza di contenuto corrisponde a una differenza nella finalità della direttiva, da un lato, e quella della convenzione, dall' altro. Mentre, in base al secondo considerando, la direttiva si ripropone la realizzazione del mercato interno dei programmi televisivi, la convenzione ha lo scopo, secondo l' art. 1, di facilitare la trasmissione transfrontaliera e la ritrasmissione di programmi televisivi.
50 E' per di più pacifico che il Consiglio non ignorava il contenuto della convenzione allorché a sua volta ha adottato la direttiva, come emerge d' altronde dal quarto considerando della stessa. Tuttavia, come ha esposto l' avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, la proposta di direttiva, che risale al 1986, non è stata modificata per essere adattata alle norme della convenzione. Ne consegue che, adottando la direttiva, il legislatore comunitario ha deciso di disciplinare la materia dei programmi televisivi diversamente da quanto è stato fatto nella convenzione.
51 Non si può quindi trarre argomento dalla convenzione per negare che il riferimento nell' art. 2, n. 1, della direttiva allo Stato alla cui giurisdizione è soggetta l' emittente televisiva va inteso nel senso che si tratta dello Stato nel quale questa è stabilita.
52 Il Regno Unito ha infine sottolineato le conseguenze di un' interpretazione dell' art. 2, n. 1, della direttiva che non corrispondesse all' art. 5, n. 2, della convenzione. Siffatta interpretazione metterebbe evidentemente ogni Stato membro in una situazione impossibile, prescrivendo che esso contravvenga ai suoi obblighi giuridici tanto sul piano internazionale quanto su quello comunitario.
53 A questo proposito è sufficiente rilevare che l' art. 27, n. 1, della convenzione prevede espressamente che gli Stati membri applicano il diritto comunitario e non applicano dunque le norme della convenzione se non nei casi in cui non esistono norme comunitarie che disciplinano quel settore determinato.
Sull' efficacia del criterio dello stabilimento
54 Si deve poi esaminare una serie di argomenti svolti dal Regno Unito sull' efficacia dell' interpretazione dell' art. 2, n. 1, della direttiva, secondo la quale lo Stato alla cui giurisdizione è soggetto l' ente televisivo è lo Stato nel quale l' ente è stabilito.
55 E' evidente che una siffatta interpretazione dell' art. 2, n. 1, della direttiva può provocare difficoltà, come d' altronde ha espressamente riconosciuto la Commissione all' udienza.
56 Tuttavia, se un Stato membro incontra difficoltà nell' attuazione di una direttiva, è tenuto a farlo presente alla Commissione affinché questa possa, in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati, trovare una adeguata soluzione. In ogni caso, il solo fatto che problemi d' ordine pratico possano insorgere nell' applicazione del criterio in base al quale si determina lo Stato competente in virtù dell' art. 2, n. 1, della direttiva, non autorizza uno Stato membro ad avvalersi di un criterio diverso scelto arbitrariamente.
57 Richiamandosi alle sentenze della Corte 26 novembre 1975, causa 39/75, Coenen e a. (Racc. pag. 1574), e 25 luglio 1991, causa C-221/89, Factortame e a. (Racc. pag. I-3905), il Regno Unito ritiene, inoltre, che un ente radiotelevisivo potrebbe avere sedi in più di uno Stato membro e che detto ente dovrebbe poter fruire delle disposizioni della direttiva tanto per i programmi trasmessi dallo Stato nel quale è ubicato il suo centro principale, quanto per i programmi irradiati dallo Stato in cui si trovano le sedi secondarie. In questo modo, più Stati membri potrebbero essere competenti nei confronti dello stesso ente radiotelevisivo.
58 Su questo punto va osservato che il criterio caldeggiato dal Regno Unito può far insorgere problemi di delimitazione di giurisdizioni che, a suo giudizio, possono venire risolti solo tramite accordi internazionali tra gli Stati membri. Pur se il criterio dello stabilimento può anch' esso far sorgere difficoltà, la Commissione ha osservato, senza esser contraddetta dal Regno Unito, che gli Stati membri possono giungere ad una soluzione interpretando questo criterio nel senso che si riferisce al luogo nel quale l' emittente televisiva ha il centro d' attività, vale a dire la sede nella quale si decide la politica della programmazione e la composizione finale dei programmi da trasmettere, senza bisogno di norme giuridiche supplementari per evitare il rischio di un duplice controllo.
59 Il Regno Unito osserva ancora che il criterio dello stabilimento implica un rischio di abuso in quanto un ente radiotelevisivo potrebbe trasferire la sua sede in un altro Stato membro per eludere l' applicazione della normativa di un determinato Stato membro.
60 A questo proposito, si deve rilevare che l' interpretazione del criterio dello stabilimento nel senso proposto dalla Commissione (v. punto 58 della presente sentenza) ridurrebbe considerevolmente il rischio di abusi menzionato dal Regno Unito e che, in ogni modo, il criterio caldeggiato da quest' ultimo implicherebbe un rischio di abusi analogo, se non maggiore.
61 Da quanto precede risulta che l' art. 43 della legge, fondandosi su criteri diversi da quello dello stabilimento per determinare le emittenti soggette alla giurisdizione del Regno Unito, non è compatibile con gli artt. 2, n. 1, e 3, n. 2, della direttiva.
62 L' addebito è perciò fondato.
Sul criterio della ricezione dei programmi
63 Secondo la Commissione l' art. 43 della legge non è compatibile con l' art. 2, n. 1, della direttiva, in quanto si riferisce al criterio della ricezione dei programmi. Orbene, questo criterio non avrebbe alcuna pertinenza per determinare, nell' ambito della direttiva, lo Stato membro competente per un ente radiotelevisivo.
64 A questo proposito, è sufficiente osservare che la Corte ha già considerato al punto 61 della presente sentenza, che i criteri enunciati all' art. 43 della legge non sono conformi agli artt. 2, n. 1, e 3, n. 2, della direttiva.
65 La censura è dunque fondata.
Sull' omissione di assoggettare le trasmissioni provenienti da paesi terzi, soggette alla giurisdizione del Regno Unito, al diritto di detto Stato.
66 A questo proposito, la Commissione osserva che la legge non mira a far sì che le trasmissioni provenienti dai paesi terzi, che si avvalgono di una frequenza assegnata al Regno Unito, per essere captate dalla popolazione in un altro Stato membro, si adeguino al diritto vigente per i programmi destinati al pubblico nel Regno Unito.
67 Il governo del Regno Unito osserva che una contravvenzione all' art. 2, n. 1, secondo trattino, della direttiva si commetterebbe solo nel caso, del tutto ipotetico, in cui venisse concessa una frequenza ad una stazione di un paese terzo senza esercitare controlli sui servizi che questa fornisce.
68 A questo proposito è sufficiente osservare che, pur se si tratta di una ipotesi, il Regno Unito non contesta che nella fattispecie la legge non è conforme alla direttiva.
69 La censura è dunque fondata.
Sull' applicazione di un regime diverso al NDSS e al DSS
70 La Commissione osserva che la distinzione, fatta all' art. 43 della legge, tra DSS e NDSS, oltre a fondarsi su criteri diversi da quelli del luogo di stabilimento dell' ente radiotelevisivo, non è conforme all' art. 2, n. 1, della direttiva in quanto detto articolo assoggetta il NDSS ad un regime meno austero di quello che regge il DSS.
71 A questo proposito la Commissione ha precisato che, in virtù dell' art. 44, n. 3, della legge, l' art. 16, n. 2, lett. g) e h), della stessa è applicabile al DSS, mentre invece non vale per il NDSS. Sarebbe pacifico che l' art. 16, n. 2, della legge è destinato a mettere in atto gli artt. 4 e 5 della direttiva.
72 Tuttavia, tanto la Commissione quanto il Regno Unito hanno dichiarato che il problema del se questo Stato abbia effettivamente assolto, per quel che riguarda il NDSS, gli obblighi che gli impongono gli artt. 4 e 5 della direttiva è oggetto di un altro procedimento ex art. 169 del Trattato.
73 Il Regno Unito non ha contestato l' applicazione al NDSS di un regime meno severo di quello previsto per il DSS, quindi ne consegue che, nell' ambito del presente ricorso, insorge il solo problema del se l' art. 2, n. 1, della direttiva vi osti.
74 E' vero che, a norma dell' art. 3, n. 1, della direttiva, uno Stato membro può stabilire norme più rigorose nei settori disciplinati dalla direttiva, ma ciò non toglie che, a norma dell' art. 2, n. 1, tutti i programmi trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione di detto Stato membro o nei cui confronti questo deve esercitare la propria giurisdizione in forza del secondo trattino di detta disposizione devono osservare la normativa vigente per le trasmissioni destinate al pubblico in detto Stato membro.
75 La censura è dunque fondata.
Sull' inosservanza dell' art. 2, n. 2, della direttiva
76 La Commissione osserva infine che gli artt. 44 e 45 della legge sulla concessione delle licenze di DSS e di NDSS non sono conformi all' art. 2, n. 2, della direttiva, in quanto la definizione del DSS e del NDSS nell' art. 43 della legge comprende enti radiotelevisivi assoggettati alla giurisdizione di altri Stati membri, offrendo così la possibilità di un doppio controllo.
77 Il Regno Unito non contesta che l' art. 43 della legge si estende a tutti gli enti radiotelevisivi che trasmettono dal suo territorio.
78 Si deve dunque rilevare che, ricorrendo a criteri diversi da quello dello stabilimento, di cui all' art. 2, n. 1, della direttiva, l' art. 43 della legge si estende pure, ponendo in non cale il n. 2 di detto articolo, alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione di altri Stati membri a motivo del loro stabilimento in questi Stati.
79 La censura è perciò fondata.
80 Da quanto precede risulta che, adottando, per le trasmissioni televisive via satellite, i criteri enunciati all' art. 43 del Broadcasting Act 1990 per determinare le emittenti televisive che trasmettono via satellite soggette alla giurisdizione del Regno Unito e, nell' ambito di questa giurisdizione, applicando un regime diverso ai servizi via satellite nazionali e ai servizi via satellite non nazionali, nonché esercitando un controllo sui programmi trasmessi da un' emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro allorché detti programmi sono trasmessi da un servizio via satellite non nazionale o offerti al pubblico come servizio di programmi subordinati a licenza di diffusione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 2, nn. 1 e 2, e dell' art. 3, n. 2, della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
81 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte che rimane soccombente è condannata alle spese, se ne viene fatta richiesta. Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese. A norma del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, la Repubblica francese, intervenuta nella causa, sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Adottando, per le trasmissioni televisive via satellite, i criteri enunciati all' art. 43 del Broadcasting Act 1990 per determinare le emittenti televisive che trasmettono via satellite soggette alla giurisdizione del Regno Unito e, nell' ambito di questa giurisdizione, applicando un regime diverso ai servizi via satellite nazionali e ai servizi via satellite non nazionali, nonché esercitando un controllo sui programmi trasmessi da un' emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro allorché detti programmi sono trasmessi da un servizio via satellite non nazionale o offerti al pubblico come servizio di programmi subordinati a licenza di diffusione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 2, nn. 1 e 2, e dell' art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l' esercizio delle attività televisive.
2) Il Regno Unito è condannato alle spese.
3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
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