Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione contro l' invalidità ° Calcolo delle prestazioni ° Modalità particolari di applicazione della disciplina olandese relativa all' assicurazione contro l' inabilità al lavoro ° Periodo di lavoro subordinato o periodo equiparato ° Nozione ° Attività di insegnante esercitata in base ad un contratto stipulato con un istituto scolastico privato ° Inclusione ° Iscrizione, durante il periodo di attività, a un regime speciale escluso dall' ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 ° Irrilevanza
[Trattato CE, art. 51; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 46, n. 2, e allegato V, punto 4, lett. a)]
Massima
L' allegato V, sezione relativa ai Paesi Bassi, punto 4, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo vigente alla data del 1 febbraio 1982, dev' essere interpretato nel senso che rientrano tra i periodi di lavoro subordinato i periodi durante i quali una persona ha svolto attività di insegnante in base a un contratto di lavoro stipulato con un istituto scolastico privato, anche qualora tale persona fosse iscritta, in questo stesso periodo, a un regime speciale per i pubblici impiegati e per il personale equiparato, regime escluso dall' ambito di applicazione del regolamento. Infatti, se il periodo di lavoro subordinato svolto in base a questo regime speciale non fosse considerato periodo di contribuzione ai sensi dell' allegato V del regolamento, chi l' ha compiuto subirebbe uno svantaggio non consentito dall' art. 51 del Trattato, ancorché la presa in considerazione di questo periodo non comporti alcun cumulo di diritti diversi.
Parti
Nel procedimento C-227/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dall' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
E. Olivieri-Coenen
e
Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging,
domanda vertente sull' interpretazione dell' allegato V, sezione relativa ai Paesi Bassi, punto 4, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la signora Olivieri-Coenen, dall' avv. J.H. Schoordijk, del foro di Venlo,
° per il Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, dal signor C.R.J.A.M. Brent, capo della sezione amministrazione e affari giuridici dell' associazione "Gemeenschappelijke Administratiekantoor", in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor B.J. Drijber e dalla signora M. Patakia, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, rappresentato dalla signora M.A. Broekhuis, consulente giuridico presso la sezione amministrazione e affari giuridici dell' associazione "Gemeenschappelijke Administratiekantoor", in qualità di agente, e della Commissione all' udienza del 6 luglio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 luglio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 1 agosto 1994, pervenuta nella cancelleria il 3 agosto seguente, l' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' allegato V, sezione relativa ai Paesi Bassi, punto 4, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2; in prosieguo: il "regolamento").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging e la signora Olivieri-Coenen in ordine al calcolo di una prestazione per inabilità al lavoro.
3 Ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento, quest' ultimo non si applica "ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato".
4 La sezione I, relativa ai Paesi Bassi, dell' allegato V del regolamento, quale è stata modificata dall' atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU 1979, L 291, pag. 17; in prosieguo: la "sezione relativa ai Paesi Bassi"), punto 4, lett. a), prevede quanto segue:
"Per l' applicazione dell' art. 46, n. 2, del regolamento (riguardante il calcolo proporzionale delle prestazioni), sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all' assicurazione contro l' incapacità al lavoro anche i periodi di lavoro subordinato e i periodi assimilati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1 luglio 1967".
5 Nei Paesi Bassi la Wet op de arbeidsongeschiktheid (legge in materia di assicurazione contro il rischio di inabilità al lavoro, in prosieguo: la "WAO"), che disciplina il diritto alle prestazioni d' invalidità, non è applicabile ai pubblici impiegati e al personale loro equiparato. A questi ultimi era applicabile, in materia, la Pensioenwet (legge sulle pensioni) del 1922, abrogata e sostituita nel 1965 dall' Algemene Burgelijke Pensioenwet (legge recante disciplina generale delle pensioni civili del pubblico impiego, in prosieguo: la "ABPW"). Il regime transitorio previsto da quest' ultima legge ha mantenuto in vigore per un periodo di cinque anni, ossia fino al 1 gennaio 1971, il diritto a una pensione d' invalidità differita previsto dalla Pensioenwet, così che le persone divenute inabili al lavoro nel pubblico impiego dopo il 1 gennaio 1971 non potevano rivendicare alcun diritto a pensione d' invalidità differita.
6 La signora Olivieri-Coenen, nata il 9 gennaio 1927 e residente nei Paesi Bassi fino al 1959, insegnava presso una scuola privata in questo paese dal 1 settembre 1946 al 29 gennaio 1959, sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato.
7 Tra il 1 settembre 1947 e il 29 gennaio 1959 la signora Olivieri-Coenen era iscritta al regime speciale previsto dalla Pensioenwet per i pubblici impiegati e per il personale equiparato.
8 In seguito al matrimonio contratto con un cittadino italiano, essa acquistava la cittadinanza italiana e, nel 1959, si stabiliva in Italia, ove lavorava insieme al marito nella gestione di un albergo di loro proprietà. La signora Olivieri-Coenen era iscritta al regime previdenziale italiano dal marzo 1960 al luglio 1981.
9 Il 26 febbraio 1979 essa cessava la propria attività lavorativa per motivi di salute. Il competente ente previdenziale italiano le concedeva una pensione d' invalidità con decorrenza dal 1 febbraio 1982. La signora Olivieri-Coenen presentava inoltre una domanda per la concessione di una prestazione proporzionale olandese per inabilità al lavoro, ai sensi dell' art. 46, n. 2, del regolamento.
10 Il 13 marzo 1991 la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, ente previdenziale olandese competente, comunicava alla signora Olivieri-Coenen che, conformemente alla WAO, le era stata concessa, con decorrenza dal 1 febbraio 1982, una prestazione proporzionale per inabilità al lavoro calcolata sulla base di un solo anno di contribuzione nei Paesi Bassi, vale a dire il periodo compreso tra il settembre 1946 e il settembre 1947, a decorrere dal quale la signora Olivieri-Coenen era soggetta alla Pensioenwet, applicabile ai pubblici impiegati e al personale equiparato. Per altro, essendo divenuta inabile al lavoro dopo il 1 gennaio 1971, l' interessata non poteva avvalersi del regime transitorio previsto dalla ABPW.
11 La signora Olivieri-Coenen impugnava questa decisione dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, facendo valere di aver prestato lavoro subordinato nei Paesi Bassi per undici anni.
12 A fronte del problema se i periodi durante i quali l' interessata aveva svolto la propria attività di insegnante sulla base di un contratto di lavoro stipulato con un istituto scolastico privato, pur essendo nello stesso periodo iscritta a un regime speciale applicabile ai pubblici impiegati e al personale equiparato, dovessero essere considerati periodi di lavoro subordinato ai fini dell' applicazione dell' art. 46, n. 2, del regolamento, l' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' allegato V del regolamento n. 1408/71, sezione relativa ai Paesi Bassi, punto 4, lett. a), nel testo vigente alla data del 1 febbraio 1982, vada interpretato nel senso che per periodi di lavoro subordinato ivi menzionati debbano intendersi anche i periodi durante i quali una persona abbia svolto attività di insegnante in base a un contratto di lavoro con un istituto scolastico privato, anche se la medesima era in quel periodo iscritta a un regime previdenziale speciale per impiegati pubblici e personale equiparato".
13 Occorre premettere che i periodi durante i quali una persona esercita attività di insegnante sulla base di un contratto di lavoro stipulato con un istituto scolastico costituiscono periodi di lavoro subordinato.
14 Si deve poi rilevare che, sebbene i regimi speciali per i pubblici impiegati o il personale equiparato siano esclusi dall' ambito di applicazione del regolamento, risulta chiaramente dal tenore stesso dell' allegato V del regolamento, sezione relativa ai Paesi Bassi, punto 4, lett. a), che tutti i periodi di lavoro subordinato, senza distinzione, vanno considerati periodi di contribuzione ai fini dell' applicazione dell' art. 46, n. 2.
15 Al riguardo, la circostanza che una persona sia stata soggetta a un regime speciale per i pubblici impiegati o per il personale equiparato per un determinato periodo lavorativo non significa che tale periodo non costituisca un periodo di lavoro subordinato o un periodo equiparato ai sensi dell' allegato V del regolamento, sezione relativa ai Paesi Bassi, punto 4, lett. a).
16 Infatti, nella sentenza 20 settembre 1994, causa C-12/93, Drake (Racc. pag. I-4337, punto 20), la Corte ha sottolineato che non esiste alcun ordine gerarchico tra le norme del regolamento, da un lato, e quelle del suo allegato VI (già allegato V), dall' altro, poiché tutte queste disposizioni sono state adottate per l' attuazione dell' art. 51 del Trattato e vanno dunque interpretate congiuntamente alla luce dello scopo di questo articolo, che consiste nel contribuire alla realizzazione della libera circolazione dei lavoratori migranti, principio che costituisce uno dei fondamenti della Comunità.
17 Infine, si deve rilevare che, ove il periodo di lavoro subordinato assoggettato al regime speciale per i pubblici impiegati o per il personale equiparato non fosse considerato periodo di contribuzione ai sensi dell' allegato V del regolamento [sezione relativa ai Paesi Bassi, punto 4, lett. a)], chi abbia compiuto questo periodo subirebbe, per tale motivo, uno svantaggio non consentito dall' art. 51 del Trattato, ancorché la presa in considerazione di questo periodo non comporti alcun cumulo di diritti diversi.
18 Atteso quanto sopra, l' allegato V, sezione relativa ai Paesi Bassi, punto 4, lett. a), del regolamento, nel testo vigente alla data del 1 febbraio 1982, dev' essere interpretato nel senso che rientrano tra i periodi di lavoro subordinato i periodi durante i quali una persona abbia svolto attività di insegnante in base a un contratto di lavoro stipulato con un istituto scolastico privato, anche qualora tale persona fosse iscritta, in questo stesso periodo, ad un regime speciale per i pubblici impiegati e per il personale equiparato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam con ordinanza 1 agosto 1994, dichiara:
L' allegato V, sezione relativa ai Paesi Bassi, punto 4, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo vigente alla data del 1 febbraio 1982, dev' essere interpretato nel senso che rientrano tra i periodi di lavoro subordinato i periodi durante i quali una persona abbia svolto attività di insegnante in base a un contratto di lavoro stipulato con un istituto scolastico privato, anche qualora tale persona fosse iscritta, in questo stesso periodo, ad un regime speciale per i pubblici impiegati e per il personale equiparato.
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