Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Libera prestazione dei servizi ° Assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita ° Direttiva 92/49 ° Ambito d' applicazione ° Assicurazioni ricomprese in un regime legale di previdenza sociale ° Esclusione
(Direttiva del Consiglio 92/49/CEE, art. 2, n. 2)
Massima
L' art. 2, n. 2, della direttiva 92/49, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239 e 88/357, dev' essere interpretato nel senso che regimi di previdenza sociale, come i regimi legali francesi di cui fanno parte l' assicurazione malattia e maternità dei lavoratori autonomi nei settori diversi dall' agricoltura, l' assicurazione vecchiaia degli artigiani e l' assicurazione vecchiaia dei lavoratori dell' industria e del commercio, sono esclusi dall' ambito d' applicazione della direttiva 92/49. Infatti, questa disposizione stabilisce chiaramente che essa esclude dall' ambito d' applicazione della direttiva non soltanto gli enti di previdenza sociale, ma anche le assicurazioni e le operazioni da essi effettuate a tale titolo. Inoltre, gli Stati membri hanno conservato la loro competenza ad adeguare i loro sistemi di previdenza sociale e quindi a predisporre regimi obbligatori basati sul principio di solidarietà, che non potrebbero sopravvivere se la direttiva che dispone la soppressione dell' obbligo di affiliazione fosse loro applicabile.
Parti
Nel procedimento C-238/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal des affaires de sécurité sociale di Tarn-et-Garonne (Francia), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
José García e altri,
e
Mutuelle de prévoyance sociale d' Aquitaine e altri,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva "assicurazione non vita"; GU L 228, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor García e a., dall' avv. Richard Marcou, del foro di Montpellier;
° per la Mutuelle de prévoyance sociale d' Aquitaine e a., dall' avv. Régis Waquet, del foro delle Hauts-de-Seine;
° per il governo francese, dalla signora Edwige Belliard, vicedirettore presso la direzione "affari giuridici" del ministero degli Affari esteri, e dal signor Claude Chavance, segretario per gli affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
° per il governo spagnolo, dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale per il coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;
° per il governo olandese, dal professor J.G. Lammers, consigliere giuridico supplente presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per il governo finlandese, dal signor Ora Meres-Wuori, capo unità facente funzione ad interim di capo del servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor José García e a., rappresentati dall' avv. Laurence Fourrier, del foro di Montpellier, della Mutuelle de prévoyance sociale d' Aquitaine e a., rappresentati dall' avv. Régis Waquet, del governo francese, rappresentato dal signor Claude Chavance, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Gloria Calvo Díaz, del governo finlandese, rappresentato dalla signora Tuula Pynnae, consigliere per la legislazione, capo dell' unità "Corte di giustizia" del servizio giuridico, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, all' udienza del 6 febbraio 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 febbraio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 7 giugno 1994, pervenuta in cancelleria il successivo 22 agosto, il Tribunal des affaires de sécurité sociale di Tarn-et-Garonne ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva "assicurazione non vita"; GU L 228, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di vari procedimenti di opposizione ad ingiunzioni che erano state notificate da diverse casse previdenziali ai ricorrenti in via principale ai fini del recupero di contributi non pagati.
3 I regimi previdenziali di cui trattasi sono l' assicurazione per le malattie e la maternità dei lavoratori autonomi esercenti professioni non agricole, l' assicurazione per la vecchiaia delle professioni artigiane e l' assicurazione per la vecchiaia delle professioni industriali e commerciali.
4 Secondo i ricorrenti nelle cause principali, il monopolio introdotto dalla normativa francese in materia di assicurazioni previdenziali è in contrasto con la normativa comunitaria, e più precisamente con la direttiva 92/49.
5 Il giudice a quo rileva che, ai sensi dell' art. 2, n. 2, della direttiva 92/49, quest' ultima "non riguarda né le assicurazioni ed operazioni, né le imprese ed istituzioni che esulano dall' ambito di applicazione della direttiva 73/239/CEE, né gli enti di cui all' art. 4 della prima direttiva". Orbene, ai sensi dell' art. 2, n. 1, lett. d), della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), quest' ultima non riguarda "le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale".
6 Tuttavia, il giudice a quo si chiede se, tenuto conto di taluni 'considerando' della direttiva 92/49, l' art. 2, n. 2, di quest' ultima non debba essere interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto alle strutture dei regimi di previdenza sociale, mentre il contenuto dei suddetti regimi, vale a dire la copertura dei rischi di cui trattasi (vecchiaia, malattia e invalidità), continuerebbe a rientrare nella direttiva e, quindi, sarebbe sottratto al monopolio sancito dalla normativa francese.
7 A questo proposito, il giudice nazionale fa riferimento al primo, terzo, decimo, quindicesimo, ventesimo, ventiduesimo e ventitreesimo 'considerando' , a tenore dei quali:
"(1) considerando che è necessario completare il mercato interno nel settore dell' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione che hanno la propria sede sociale nella Comunità la copertura dei rischi situati all' interno della Comunità;
(3) considerando che la direttiva 83/357/CEE rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che dev' essere completata da altri strumenti comunitari al fine di dare a tutti i contraenti, indipendentemente dalla loro qualità, dalla loro importanza o dalla natura del rischio da assicurare, la possibilità di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolga la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, garantendo loro al tempo stesso un livello adeguato di tutela;
(10) considerando che il mercato unico comporta uno spazio senza frontiere interne ed implica l' accesso all' insieme delle attività assicurative diverse dall' assicurazione sulla vita in tutta la Comunità e, di conseguenza, la possibilità per ogni assicuratore debitamente autorizzato di coprire qualsiasi rischio tra quelli elencati in allegato alla direttiva 73/239/CEE; che a tal fine è necessario sopprimere il monopolio accordato a taluni organismi in certi Stati membri per la copertura di determinati rischi;
(15) considerando che, in attesa di una direttiva sui servizi di investimento la quale armonizzi tra l' altro la definizione della nozione di mercato regolamentato, è necessario, ai fini della presente direttiva e fatta salva la futura regolamentazione, dare una definizione provvisoria a questa nozione, la quale sarà sostituita da una definizione che sarà stata oggetto di armonizzazione comunitaria e che assegnerà allo Stato membro di origine del mercato le responsabilità che la presente direttiva assegna in materia, a titolo transitorio, allo Stato membro di origine dell' impresa di assicurazione;
(20) considerando che gli Stati membri devono poter vigilare affinché i prodotti assicurativi e la documentazione contrattuale utilizzata per la copertura dei rischi situati sul loro territorio in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi rispettino le disposizioni giuridiche specifiche di interesse generale applicabili; che i sistemi di controllo da utilizzare devono adattarsi alle esigenze del mercato interno senza costituire una condizione preliminare all' esercizio dell' attività assicurativa; che in questa prospettiva i sistemi di approvazione preventiva delle condizioni assicurative non sembrano giustificati; che è opportuno di conseguenza predisporre altri sistemi più appropriati alle esigenze del mercato interno e tali da permettere ad ogni Stato membro di garantire l' essenziale tutela dei contraenti;
(22) considerando che in taluni Stati membri l' assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dai regimi di previdenza sociale;
(23) considerando che la natura e le ripercussioni sociali dei contratti di assicurazione malattia giustificano che le autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio impongano la notifica sistematica delle condizioni generali e speciali di tali contratti al fine di verificare che questi ultimi sostituiscano parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dal regime di previdenza sociale; che tale verifica non deve costituire una condizione preliminare alla commercializzazione dei prodotti; che la natura particolare dell' assicurazione malattia, che sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dal regime di previdenza sociale, si distingue dagli altri rami dell' assicurazione 'danni' e dell' assicurazione sulla vita in quanto è necessario garantire ai contraenti l' effettivo accesso ad un' assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria, indipendentemente dalla loro età e dal loro stato di salute".
8 Alla luce di quanto sopra, il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se le disposizioni dell' art. 2, n. 2, della direttiva delle Comunità europee 18 giugno 1992 riguardino o meno, in parte o integralmente, la materia che costituisce oggetto dell' applicazione del regime legale di previdenza sociale esistente in Francia".
9 Va rilevato che nulla consente di interpretare l' art. 2, n. 2, della direttiva 92/49 nel senso che la copertura dei rischi previsti dai regimi di previdenza sociale di cui trattasi nella causa principale rientrerebbe nell' ambito d' applicazione della direttiva.
10 Infatti, questa disposizione stabilisce chiaramente che essa esclude dall' ambito d' applicazione della direttiva non soltanto gli enti di previdenza sociale ("imprese e istituzioni"), ma anche le assicurazioni e le operazioni da essi effettuate a tale titolo.
11 Tenuto conto dei termini chiari e precisi dell' art. 2, n. 2, non è necessario esaminare i 'considerando' della direttiva 92/49 onde determinare l' oggetto o la portata di questa disposizione.
12 In ogni caso, per quanto riguarda in particolare il decimo, ventiduesimo e ventitreesimo 'considerando' , occorre rilevare, da un lato, che la soppressione dei monopoli di cui al primo 'considerando' riguarda soltanto quelli le cui attività sono ricomprese nella direttiva 92/49 e che costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE e, dall' altro, che negli Stati membri sussistono due regimi di assicurazione malattia, l' uno privato, cui si riferiscono gli ultimi 'considerando' , l' altro avente la natura di un regime di previdenza sociale, escluso dall' ambito d' applicazione della direttiva.
13 Peraltro, come ha rilevato l' avvocato generale nel paragrafo 9 delle conclusioni, la direttiva 92/49, fondata sugli artt. 57, n. 2, e 66 del Trattato CEE, non poteva regolamentare la materia della previdenza sociale, la quale rientra in altre disposizioni del diritto comunitario.
14 Infine, come ha sottolineato la Corte nella sentenza 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre (Racc. pag. I-637, punto 13), regimi di previdenza sociale che, come quelli di cui trattasi nelle cause principali, sono basati sul principio di solidarietà, impongono che l' iscrizione a tali regimi sia obbligatoria, onde garantire l' applicazione del principio della solidarietà e l' equilibrio finanziario dei regimi stessi. Se l' art. 2, n. 2, della direttiva 92/49 dovesse essere interpretato nel senso auspicato dal giudice nazionale, ne deriverebbe la soppressione dell' obbligo di iscrizione e, di conseguenza, l' impossibilità dei regimi di cui trattasi di sopravvivere.
15 Orbene, come ha anche rilevato la Corte, gli Stati membri conservano la competenza ad organizzare i loro sistemi previdenziali (v. citata sentenza Poucet e Pistre, punto 6, e sentenza 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar e a., Racc. pag. 523, punto 16).
16 La questione proposta dal giudice nazionale va quindi risolta dichiarando che l' art. 2, n. 2, della direttiva 92/49 dev' essere interpretato nel senso che regimi di previdenza sociale come quelli di cui trattasi nelle cause principali sono esclusi dall' ambito d' applicazione della direttiva 92/49.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sostenute dai governi francese, tedesco, spagnolo, olandese e finlandese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal des affaires de sécurité sociale di Tarn-et-Garonne con sentenza 7 giugno 1994, dichiara:
L' art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva "assicurazione non vita"), dev' essere interpretato nel senso che regimi di previdenza sociale come quelli di cui trattasi nelle cause principali sono esclusi dall' ambito d' applicazione della direttiva 92/49.
Full & Egal Universal Law Academy