Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-239/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Thomas F. Cusack, consigliere giuridico, e David McIntyre, dipendente pubblico nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlo Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell' ambasciata d' Irlanda, 28, route d' Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo omesso, in via principale, di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 128, pag. 1), e, in via subordinata, di informare la Commissione di tali provvedimenti, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva, in particolare del suo art. 17, nonché dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini (relatore), F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 dicembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 agosto 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo omesso, in via principale, di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 128, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva"), e, in via subordinata, di informare la Commissione di tali provvedimenti, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva, in particolare del suo art. 17, nonché dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CE.
2 Risulta dall' art. 17, n. 1, primo comma, della direttiva che gli Stati membri, da un lato, prendono le misure necessarie per conformarsi a quest' ultima entro il 6 novembre 1992 e, dall' altro, ne informano immediatamente la Commissione.
3 Il governo irlandese non contesta il fatto che la direttiva non è stata attuata entro il termine prescritto. Esso sostiene però che i regolamenti ministeriali che debbono attuarla sono in corso di elaborazione.
4 Poiché l' attuazione della direttiva non è avvenuta entro il termine prescritto dall' art. 17 di quest' ultima deve ritenersi fondato l' addebito di inadempimento fatto valere al riguardo dalla Commissione.
5 Occorre pertanto constatare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art. 17 della direttiva, nonché dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
6 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. L' Irlanda è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art. 17 della direttiva, nonché dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CE.
2) L' Irlanda è condannata alle spese.
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