Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Prestazioni familiari ° Disoccupati ° Diritto alle prestazioni familiari subordinato alla concessione di prestazioni di disoccupazione ° Avente diritto a prestazioni di disoccupazione ° Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 4, n. 1, e 74)
Massima
L' art. 74 del regolamento n. 1408/71, che, per i lavoratori disoccupati, subordina il diritto alle prestazioni familiari alla condizione di percepire prestazioni di disoccupazione, deve essere interpretato nel senso che l' espressione "lavoratore (...) disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro" riguarda anche disoccupati iscritti presso l' autorità nazionale competente, il cui diritto a sussidi di disoccupazione è sospeso a causa della presa in considerazione di un' indennità che è stata versata loro dal datore di lavoro in quanto il rapporto di lavoro ha avuto fine senza che sia stato osservato il termine di preavviso, o a causa di un' esclusione temporanea dal diritto alle prestazioni pecuniarie di disoccupazione, se, durante tale periodo di esclusione, essi sono assicurati, a norma della legislazione dello Stato competente, contro i rischi di malattia e di infortunio.
Infatti, da un lato, per quanto riguarda il caso della sospensione delle prestazioni di disoccupazione, l' indennità percepita, in quanto si riferisce direttamente al rischio di disoccupazione di cui all' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, può essere equiparata ad una prestazione di disoccupazione e, dall' altro, per quanto riguarda il caso di esclusione temporanea dal diritto alle prestazioni pecuniarie, l' art. 74 utilizza l' espressione "prestazioni di disoccupazione" senza distinguere fra le prestazioni pecuniarie e le altre prestazioni e senza prescrivere che l' interessato fruisca di tutte le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato competente per il periodo di disoccupazione.
Parti
Nel procedimento C-243/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Sozialgericht di Stoccarda (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Alejandro Rincón Moreno
e
Bundesanstalt fuer Arbeit,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 74 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris (relatore), presidente di sezione, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Moreno, dal signor Angel González Maeztu, capo del servizio sociale del consolato generale di Spagna,
° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Gereon Thiele, Assessor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
° per il governo spagnolo, dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, e dal signor Horstpeter Kreppel, funzionario nazionale distaccato presso detto servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Moreno, rappresentato dal signor Angel González Maeztu, del governo tedesco, rappresentato dal signor Ernst Roeder, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Gloria Calvo Díaz, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora Philippa Watson, barrister, e della Commissione, rappresentata dalla signora Maria Patakia e dal signor Horstpeter Kreppel, all' udienza del 5 ottobre 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 dicembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 29 agosto 1994, pervenuta in cancelleria l' 8 settembre successivo, il Sozialgericht di Stoccarda ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 74 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71").
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una lite fra il signor Moreno e la Bundesanstalt fuer Arbeit in merito al diniego di quest' ultima di versare al signor Moreno assegni familiari per i mesi di gennaio e di febbraio 1993.
3 Il signor Moreno, cittadino spagnolo, lavorava dal 1966 al 15 dicembre 1992 come lavoratore subordinato nella Repubblica federale di Germania e per tale motivo riceveva assegni familiari dalla Bundesanstalt fuer Arbeit per i suoi due figli che continuavano i loro studi in Spagna.
4 Il 15 dicembre 1992 il signor Moreno veniva licenziato. Tenuto conto della durata del suo contratto, la rescissione veniva subordinata, in base alla legislazione tedesca, al rispetto di un termine di preavviso. Tuttavia, con l' accordo del signor Moreno, tale preavviso non veniva osservato e il suo datore di lavoro gli versava un' indennità di licenziamento.
5 Considerata tale circostanza, la Bundesanstalt fuer Arbeit adottava nei confronti del signor Moreno due provvedimenti in base all' Arbeitsfoerderungsgesetz 25 giugno 1969 (legge tedesca sulla promozione del lavoro; BGBl. I, pag. 582), come modificato (in prosieguo: l' "AFG").
6 In primo luogo, la Bundesanstalt fuer Arbeit decideva di sospendere il diritto del signor Moreno ai sussidi di disoccupazione per il periodo dal 16 dicembre 1992 al 21 febbraio 1993, in base all' art. 117, nn. 2 e 3, dell' AFG. In base a queste disposizioni, si applica al disoccupato, il cui contratto di lavoro sia cessato senza che sia stato osservato il termine di preavviso e che riceva un' indennità dal suo datore di lavoro, una misura di sospensione del diritto ai sussidi di disoccupazione, la cui durata dipende dall' importo dell' indennità versata.
7 In secondo luogo, la Bundesanstalt fuer Arbeit decideva che si sarebbe applicata al signor Moreno una misura di esclusione temporanea per il periodo 16 dicembre 1992-9 marzo 1993, in base al combinato disposto degli artt. 119 e 119a dell' AFG. Tali disposizioni prevedono che il disoccupato, se ha rescisso il rapporto di lavoro o se il suo comportamento, in contrasto con il contratto di lavoro, è stato all' origine della cessazione del rapporto di lavoro ed egli ha così causato intenzionalmente o per colpa grave la situazione di disoccupazione, viene escluso dal beneficio del sussidio di disoccupazione durante un determinato periodo.
8 Tuttavia, durante il periodo di sospensione o di esclusione temporanea, il disoccupato fruisce di un' assicurazione malattia in base al combinato disposto dell' art. 19, n. 2, del Sozialgesetzbuch V (Codice di sicurezza sociale ° Libro V) e degli artt. 155 e 155a dell' AFG, nonché dell' assicurazione contro gli infortuni contemplata dall' art. 165 dell' AFG.
9 Con provvedimento 6 aprile 1993, il Bundesanstalt fuer Arbeit si rifiutava di versare al signor Moreno assegni familiari per i mesi di gennaio e di febbraio 1993 in quanto l' art. 74 del regolamento n. 1408/71 prescrive, per l' attribuzione degli assegni familiari, la riscossione effettiva da parte dell' interessato di sussidi di disoccupazione. Poiché questi ultimi non erano stati versati al signor Moreno durante il periodo controverso a causa delle misure adottate nei suoi confronti dalla Bundesanstalt fuer Arbeit, neanche gli assegni familiari avrebbero dovuto essergli versati.
10 In seguito al rigetto del suo reclamo, il signor Moreno adiva con un ricorso il Sozialgericht di Stoccarda, sostenendo in sostanza che, tanto durante il periodo di sospensione quanto durante il periodo di esclusione, il suo diritto agli assegni familiari doveva essere mantenuto in vigore, poiché detti periodi vengono detratti dal periodo complessivo durante il quale l' interessato ha diritto a sussidi di disoccupazione di modo che egli deve essere considerato beneficiario di siffatte prestazioni ai sensi dell' art. 74 del regolamento n. 1408/71. Ciò varrebbe tanto più in quanto durante il periodo di esclusione temporanea egli rimarrebbe, in forza delle succitate disposizioni del codice di sicurezza sociale e dell' AFG, obbligatoriamente assicurato contro le malattie.
11 Ritenendo che l' esito della lite dipendesse dall' interpretazione dell' art. 74 del regolamento n. 1408/71, il Sozialgericht di Stoccarda ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71 vada interpretato nel senso che vanno considerati 'lavoratori disoccupati, che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in forza della legislazione di uno Stato membro' , anche i disoccupati iscritti presso l' ufficio di collocamento il cui diritto al sussidio di disoccupazione viene sospeso a causa della presa in considerazione di un' indennità ad essi pagata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 117 dell' Arbeitsfoerderungsgesetz ° AFG (legge sulla promozione del lavoro) per la cessazione del loro rapporto di lavoro o a causa del subentrare di un periodo di esclusione temporanea ai sensi dell' art. 119 dell' AFG".
12 Ai sensi dell' art. 74 del regolamento n. 1408/71, "il lavoratore subordinato (...) disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo (...)".
13 Da detto articolo emerge che, per aver diritto agli assegni familiari per i suoi familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, il disoccupato deve beneficiare delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro, vale a dire, nella fattispecie di cui alla causa principale, a norma della legislazione tedesca.
14 Nella specie, occorre chiedersi se, benché, durante il periodo controverso, la Bundesanstalt fuer Arbeit non gli abbia versato alcuna prestazione pecuniaria di disoccupazione a causa delle misure di sospensione e di esclusione adottate nei suoi confronti, si debba considerare che l' interessato ha fruito delle prestazioni di disoccupazione ai sensi di detta disposizione.
Sulla sospensione
15 Per quanto riguarda il periodo di sospensione occorre rilevare che, anche se non ha ricevuto dall' ente competente alcuna prestazione di disoccupazione di carattere pecuniario, l' interessato ha ottenuto un' indennità dal suo datore di lavoro in occasione della rescissione del suo contratto di lavoro. Si pone pertanto la questione se detta indennità debba essere considerata una prestazione di disoccupazione ai sensi dell' art. 74 del regolamento n. 1408/71.
16 La Corte ha più volte precisato che una prestazione può essere considerata una prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, sentenze 2 agosto 1993, causa C-66/92, Acciardi, Racc. pag. I-4567, punto 14; 10 marzo 1993, causa C-111/91, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-817, punto 29; 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes, Racc. pag. I-4839, punto 15, e 24 febbraio 1987, cause riunite 379/85, 380/85, 381/85 e 93/86, Giletti e a., Racc. pag. 955, punto 11).
17 A questo proposito dal fascicolo emerge che nell' ordinamento giuridico tedesco il lavoratore disoccupato ha diritto in via di principio ad un sussidio di disoccupazione. L' art. 117 dell' AFG ha tuttavia disposto che detto diritto è sospeso quando il datore di lavoro ha posto fine al rapporto di lavoro senza osservare il termine di preavviso e di conseguenza il disoccupato ha ricevuto un' indennità o deve far valere il diritto a un' indennità.
18 Occorre inoltre rilevare che dell' importo di tale indennità si tiene conto, ai sensi dell' art. 117 dell' AFG, per determinare il periodo di sospensione e, inoltre, che la nozione stessa di sospensione delle prestazioni implica che il diritto a siffatte prestazioni permane, ma che il loro versamento da parte dell' ente competente riprenderà solo alla fine del periodo di sospensione.
19 Infine, l' indennità di cui all' art. 117 dell' AFG si sostituirebbe, come ha affermato il governo tedesco, parzialmente al sussidio di disoccupazione al quale il disoccupato ha diritto in via di principio. Ne consegue che essa si riferisce direttamente al rischio di disoccupazione di cui all' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e, pertanto, che la stessa può essere equiparata ad una prestazione di disoccupazione ai sensi dell' art. 74 del regolamento n. 1408/71.
20 Ne consegue che un' indennità di licenziamento come quella di cui all' art. 117 dell' AFG deve essere considerata una prestazione di disoccupazione ai sensi dell' art. 74 del regolamento n. 1408/71.
Sull' esclusione temporanea
21 Per quanto attiene alla misura di esclusione temporanea nei confronti del signor Moreno, va accertato se detta misura privi quest' ultimo del beneficio di qualsiasi prestazione di disoccupazione.
22 Occorre osservare che l' art. 74 del regolamento n. 1408/71 utilizza l' espressione "prestazioni di disoccupazione" senza distinguere fra le prestazioni pecuniarie e le altre prestazioni e senza prescrivere, quale presupposto per la sua applicazione, che l' interessato fruisca di tutte le prestazioni contemplate dalla legislazione dello Stato competente per il periodo di disoccupazione. Ne consegue che detto articolo non pone alcun requisito quanto alla natura delle prestazioni di disoccupazione.
23 Di conseguenza, se, in base alla legislazione dello Stato competente, il disoccupato escluso dal diritto alle prestazioni pecuniarie di disoccupazione continua ad essere coperto contro i rischi di malattia e di infortuni, l' espressione "prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro" utilizzata nell' art. 74 del regolamento n. 1408/71 deve essere intesa nel senso che essa riguarda anche questo tipo di prestazioni.
24 Ne consegue che un disoccupato che continui, durante il periodo di esclusione temporanea, ad essere assicurato, a norma della legislazione nazionale, contro malattia e infortuni deve essere considerato beneficiario delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell' art. 74 del regolamento n. 1408/71.
25 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale come segue: L' art. 74 del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che l' espressione "lavoratore (...) disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro" riguarda anche disoccupati iscritti presso l' autorità nazionale competente, il cui diritto a sussidi di disoccupazione è sospeso a causa della presa in considerazione di un' indennità che è stata versata loro dal datore di lavoro in quanto il rapporto di lavoro ha avuto fine senza che fosse osservato il termine di preavviso, o a causa di un' esclusione temporanea dal diritto alle prestazioni pecuniarie di disoccupazione, se, durante tale periodo di esclusione, detti disoccupati sono assicurati, a norma della legislazione dello Stato competente, contro i rischi di malattia e di infortuni.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dai governi tedesco, spagnolo e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Sozialgericht di Stoccarda con ordinanza 29 agosto 1994, dichiara:
L' art. 74 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, deve essere interpretato nel senso che l' espressione "lavoratore (...) disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro" riguarda anche disoccupati iscritti presso l' autorità nazionale competente, il cui diritto a sussidi di disoccupazione è sospeso a causa della presa in considerazione di un' indennità che è stata versata loro dal datore di lavoro in quanto il rapporto di lavoro ha avuto fine senza che sia osservato il termine di preavviso, o a causa di un' esclusione temporanea dal diritto alle prestazioni pecuniarie di disoccupazione, se, durante tale periodo di esclusione, detti disoccupati sono assicurati, a norma della legislazione dello Stato competente, contro i rischi di malattia e di infortuni.
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