Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione contro l' invalidità ° Calcolo delle prestazioni ° Art. 47, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1408/71 sui sistemi che prendono in considerazione una base contributiva media ° Sfera di applicazione ° Normativa spagnola ° Inclusione
[Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71, art. 47, n. 1, lett. e)]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione contro l' invalidità ° Calcolo delle prestazioni ° Normativa nazionale in cui il calcolo della prestazione è fondato su una base contributiva media in un dato periodo di riferimento ° Modalità d' applicazione a un lavoratore colpito da inabilità in uno Stato membro in cui vige una normativa di diverso tipo, il quale non ha versato contributi ai sensi della normativa in vigore nel periodo di riferimento ° Calcolo della base contributiva media con riferimento all' importo dei soli contributi versati ai sensi della normativa da applicare ° Rivalutazione e maggiorazione dell' importo teorico della prestazione per il calcolo dell' importo complessivo e del pro rata, in quanto necessario affinché l' interessato non risulti svantaggiato in ragione dell' esercizio del proprio diritto alla libera circolazione
[Trattato CE, art. 51; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 47, n. 1, lett. e)]
3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione contro l' invalidità ° Calcolo delle prestazioni ° Normativa nazionale secondo la quale l' importo delle prestazioni non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione ° Divieto, sancito dall' art. 46, n. 2, lett c), del regolamento n. 1408/71, per uno Stato membro, di prendere in considerazione, nel calcolo dell' importo complessivo e del pro rata, una durata totale dei periodi di assicurazione maturati prima del verificarsi del rischio superiore alla durata massima prescritta dalla normativa di tale Stato per il beneficio di una pensione completa ° Non si applica
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 46, n. 2)
Massima
1. L' art. 47, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come adattata dall' allegato I, parte VIII, dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati, riguarda un sistema di calcolo delle prestazioni d' invalidità come quello previsto dalla normativa spagnola, vale a dire che si fonda su una base contributiva media e che consiste in via di principio nel commisurare l' importo della pensione alla media delle basi contributive del lavoratore in un periodo di riferimento immediatamente precedente la data della sopraggiunta invalidità.
2. L' art. 47, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1408/71 va interpretato alla luce dell' obiettivo perseguito dall' art. 51 del Trattato, che comporta in particolare che i lavoratori migranti non devono subire una riduzione dell' importo delle prestazioni previdenziali per il fatto di aver esercitato il loro diritto alla libera circolazione. Ciò implica che, nell' ipotesi in cui l' interessato, da un lato, è stato colpito da inabilità in uno Stato membro la cui normativa è di tipo diverso da quella che si applica e, dall' altro, non ha versato contributi ai sensi di quest' ultima normativa nel periodo necessario per determinare la base contributiva media che determina il calcolo dell' importo della prestazione, la detta base sia la medesima del caso in cui l' interessato abbia conservato l' obbligo di versare contributi ai sensi della normativa interessata. Pertanto in una situazione del genere, l' importo teorico della prestazione ottenuto computando i soli contributi versati ai sensi della detta normativa deve essere rivalutato e maggiorato come se l' interessato avesse continuato a esercitare la propria attività, alle stesse condizioni, nello Stato membro di cui trattasi.
3. L' art. 46, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1408/71, nella versione in vigore nel luglio 1990, il quale prevede, per l' applicazione delle regole di calcolo dell' importo totale e del pro rata, in talune circostanze, la presa in considerazione della durata massima necessaria per ottenere una pensione completa anziché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati, non riguarda il calcolo delle prestazioni d' invalidità a norma di un sistema come quello previsto dalla normativa spagnola e secondo il quale l' importo delle prestazioni non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione. Infatti, nei limiti in cui la detta norma riguarda la durata necessaria per il beneficio di una prestazione completa, essa può applicarsi solo alle normative secondo le quali le prestazioni vengono calcolate, in via di principio, con riferimento alla durata dei periodi maturati.
Parti
Nel procedimento C-251/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal Superior de Justicia della Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Eduardo Lafuente Nieto
e
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 47, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come adattata dall' allegato I, parte VIII, dell' Atto relativo all' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 170), nonché sull' interpretazione dell' art. 46, n. 2, del medesimo regolamento,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet (relatore), P. Jann, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Lafuente Nieto, dagli avv.ti Abelardo Vázquez Conde, Roque Méndez Robleda e Benjamín Mayo Martínez, del foro di Orense;
° per il governo spagnolo, dai signori Alberto J. Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, in qualità di agenti;
° per il Consiglio dell' Unione europea, dalla signora Sophia Kyriakopoulou e dal signor Ignacio Díez Parra, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee dalle signore Maria Patakia e Blanca Rodríguez Galindo, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Lafuente Nieto, rappresentato dagli avv.ti Abelardo Vázquez Conde, Roque Méndez Robleda e Benjamín Mayo Martínez, del governo spagnolo, rappresentato dal signor Miguel Bravo-Ferrer Delgado, del Consiglio, rappresentato dalla signora Sophia Kyriakopoulou e dal signor Ignacio Díez Parra, e della Commissione, rappresentata dalle signore Maria Patakia e I. Martínez del Peral, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all' udienza del 2 maggio 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 giugno 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 31 maggio 1994, pervenuta in cancelleria il 13 settembre successivo, il Tribunal Superior de Justicia della Comunidad Autónoma del País Vasco ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, sei questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 47, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come adattata dall' allegato I, parte VIII, dell' Atto relativo all' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 170; in prosieguo: il "regolamento"), nonché sull' interpretazione dell' art. 46, n. 2, del medesimo regolamento.
2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra il signor Lafuente Nieto e due enti previdenziali spagnoli, l' Instituto Nacional de la Seguridad Social (in prosieguo: l' "INSS") e la Tesorería General de la Seguridad Social (in prosieguo: la "TGSS"), in merito al calcolo della pensione d' invalidità del ricorrente.
3 Il signor Lafuente Nieto, cittadino spagnolo, ha esercitato l' attività di lavoratore subordinato in Spagna (prima del 1969), poi in Germania (fino al 1990), ed è stato colpito, nel luglio 1990, da un' inabilità lavorativa totale e permanente. L' ente tedesco competente gli ha attribuito una pensione d' invalidità il cui importo, per ragioni ignote al giudice a quo, è stato calcolato senza tener conto dei periodi contributivi totalizzati in Spagna. Dal canto suo, l' INSS, ente spagnolo competente, ha assegnato all' interessato una pensione d' invalidità per inabilità lavorativa totale e permanente, derivata da malattia non professionale.
4 Emerge dall' ordinanza di rinvio che, secondo la normativa spagnola, l' importo della pensione che spetta al lavoratore dell' industria che abbia compiuto l' età di 48 anni e 3 mesi alla data in cui sopravviene un' invalidità permanente assoluta per malattia comune (caso del signor Lafuente Nieto) non varia in base ai periodi di contribuzione o di lavoro del lavoratore. Tuttavia, in forza dell' art. 2, n. 2, lett. b), della legge 31 luglio 1985, n. 26, il diritto alla pensione sorge a condizione che, da un lato, il lavoratore abbia versato contributi per almeno un quarto del tempo trascorso dal compimento dei 20 anni e, dall' altro, che un quinto del periodo contributivo minimo richiesto si sia svolto nei 10 anni precedenti il sopravvenire dell' invalidità.
5 Quando sono soddisfatte le dette condizioni, l' importo della pensione viene calcolato in base alla media delle basi contributive del lavoratore negli 84 mesi immediatamente precedenti la data della sopraggiunta invalidità. Tuttavia, se in questo periodo vi sono momenti nei quali il lavoratore non era tenuto a versare contributi, il calcolo va effettuato come se in tali momenti egli avesse versato contributi commisurati alla base contributiva minima. Inoltre le basi contributive dei primi 60 mesi di tale periodo (tanto quelle effettive quanto quelle fittizie) vengono attualizzate sulla base dell' incremento dell' indice ufficiale dei prezzi al consumo durante ciascuno di questi mesi fino al termine del periodo attualizzabile (art. 3, nn. 1 e 4, della legge 31 luglio 1985, citata).
6 L' importo della pensione assegnata al signor Lafuente Nieto, pari a 9 226 PTA al mese (per 14 mesi l' anno), è stata determinata tenendo conto della quota rappresentata dai periodi assicurativi compiuti in Spagna rispetto al totale effettuato nei due Stati membri in cui l' interessato ha lavorato, applicando la regola del calcolo delle basi contributive minime ai momenti nei quali il lavoratore non era tenuto a versare i contributi. L' INSS ha infatti ritenuto che, durante gli 84 mesi da prendere in considerazione per il calcolo del quoziente direttivo (vale a dire dal luglio 1993 al giugno 1990), l' interessato, che all' epoca lavorava in Germania, non fosse assoggettato all' obbligo di versare contributi ai sensi della normativa spagnola.
7 Il signor Lafuente Nieto ha contestato tale importo e rivendicato la somma di 56 485 PTA, determinata con un metodo di calcolo che si distingue da quello utilizzato dall' INSS per due aspetti. Da un lato, il quoziente che funge da base per il calcolo della pensione tiene conto delle basi contributive utilizzate per calcolare i contributi versati in Germania nel periodo immediatamente precedente il sopravvenire dell' invalidità dell' interessato, senza tuttavia che le dette basi contributive possano superare il massimale applicabile in Spagna nello stesso periodo, e computando la base contributiva minima per i mesi nei quali questi non ha versato contributi in Germania. Dall' altro, la regola del prorata viene applicata commisurando il periodo contributivo spagnolo non già alla totalità dei periodi contributivi totalizzati in Spagna e in Germania, bensì al periodo contributivo minimo necessario, secondo la normativa spagnola, per maturare il diritto alla pensione.
8 Adito con la controversia in fase di appello, il Tribunal Superior de Justicia della Comunidad Autónoma del País Vasco ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' articolo 47, n. 1, lett. e), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (nella sua formulazione in vigore nel luglio 1990), relativamente alla situazione di fatto che disciplina, debba interpretarsi nel senso che comprende una normativa del tipo di quella di cui all' art. 3 della legge n. 26 del 31 luglio 1985. Oppure tale normativa rientri in quanto disposto dall' art. 47, n. 1, lett. b), di detta disposizione comunitaria.
2) Se, nel caso in cui la soluzione della questione precedente sia nel senso che la menzionata normativa spagnola rientri nella situazione di fatto prevista all' art. 47, n. 1, lett. e), del regolamento (CEE) n. 1408/71, la regola contenuta in questa disposizione:
a) debba intendersi nel senso che introduce una regola propria di diritto comunitario, di fianco a quella corrispondente del diritto spagnolo circa il modo di determinare la base contributiva media, consistente nel calcolarla mediante la media aritmetica delle basi contributive minima e massima vigenti in Spagna;
b) o debba intendersi nel senso che non contiene una regola propria circa il modo di determinare la base contributiva media, ma questa dovrà calcolarsi secondo il diritto nazionale spagnolo, ma senza che a tal fine possa computarsi nessuna base contributiva costituita presso l' ente competente di un altro Stato comunitario e secondo la normativa di quest' ultimo;
c) o, infine, debba interpretarsi nel senso che non contiene una regola propria circa il modo di determinare la base contributiva media, che dovrà essere calcolata secondo il diritto nazionale spagnolo, ma computando a tal fine la basi di contribuzione costituite presso l' ente competente di un altro Stato comunitario secondo la normativa di quest' ultimo, nella misura in cui dette basi contributive sussisterebbero anch' esse in Spagna, secondo la sua propria normativa, se l' evento che le giustifica nell' altro Stato membro si intendesse come avvenuto in Spagna.
3) Se, nel caso in cui l' esatta interpretazione di quanto disposto all' art. 47, n. 1, lett. e), del regolamento (CEE) n. 1408/71 sia una delle due prime alternative che sono state segnalate nella precedente questione pregiudiziale, detta disposizione violi il mandato contenuto nell' art. 51 del Trattato CEE, unitamente al principio della libera circolazione dei lavoratori previsto dall' art. 48 e, perciò, sia invalida.
4) Se, nel caso in cui la soluzione della prima questione pregiudiziale sia nel senso che la normativa contenuta nell' art. 3 della legge n. 26 del 31 luglio 1985 rientra nella fattispecie prevista nell' art. 47, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1408/71, la regola che detta disposizione contiene:
a) debba intendersi nel senso che il calcolo della pensione di invalidità permanente o di vecchiaia non consente di computare nessuna contribuzione effettuata presso l' istituzione competente dell' altro Stato comunitario e secondo la normativa di quest' ultimo;
b) o nel senso che, a tali fini, consente di computare le contribuzioni effettuate presso l' istituzione competente dell' altro Stato comunitario secondo la legislazione di quest' ultimo, nella misura in cui dette contribuzioni risulterebbero anch' esse in Spagna, secondo la normativa nazionale, se l' evento che le giustifica nell' altro Stato membro si considerasse avvenuto in Spagna.
5) Se, nel caso in cui la Corte ritenesse che l' esatta interpretazione di quanto disposto nell' art. 47, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 sia la prima delle due alternative che sono state segnalate nella precedente questione pregiudiziale, detta disposizione violi il mandato contenuto all' art. 51 del Trattato CEE, unitamente al principio della libera circolazione dei lavoratori stabilito all' art. 48 e, perciò, sia invalida.
6) Se, indipendentemente da ciò che si decida in ordine alle precedenti questioni, la fattispecie alla quale si riferisce l' art. 46, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella sua redazione vigente nel luglio del 1990, ricomprenda le pensioni per invalidità permanente derivate da malattia comune previste nel Regime generale della sicurezza sociale spagnola e si debba considerare, conseguentemente, che la durata massima alla quale fa riferimento la sopraddetta norma costituisca, in quei casi, il periodo di contribuzione minima necessario per far sorgere il diritto ad ottenere la prestazione".
Sfondo normativo della causa principale
9 Prima di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate, è opportuno richiamare il tenore, nella versione in vigore alla data considerata dal giudice a quo, vale a dire nel luglio 1990, delle disposizioni del regolamento oggetto della causa principale.
10 Come emerge dagli atti, le normative dei due Stati membri nei quali l' interessato deve fruire di prestazioni per invalidità non sono dello stesso tipo. L' allegato IV del regolamento menziona la normativa spagnola tra quelle contemplate dall' art. 37, n. 1, vale a dire quelle in cui l' importo delle prestazioni d' invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione. La normativa tedesca invece non rientra tra queste normative.
11 L' art. 40, n. 1, del regolamento prevede che ai lavoratori colpiti da invalidità che sono stati assoggettati in momenti successivi ai due tipi di normativa si applicano per analogia le disposizioni del capitolo del regolamento relativo alle pensioni di vecchiaia e morte, vale a dire gli artt. 44-51.
12 Ai sensi dell' art. 45, n. 1, quando la normativa di uno Stato membro subordina l' acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, si deve tener conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la normativa di ogni altro Stato membro.
13 L' art. 46 contiene le regole attinenti alla liquidazione delle prestazioni. Il n. 1, che si applica allorché le condizioni per l' acquisizione del diritto alle prestazioni sono soddisfatte senza che sia necessario applicare le disposizioni dell' art. 45, prevede un raffronto tra l' importo della prestazione secondo la normativa applicabile e quello ottenuto applicando le norme di cui al n. 2, lett. a) e b), e precisa che si prende in considerazione solo l' importo più elevato.
14 L' art. 46, n. 2, che si applica nel caso in cui le condizioni richieste dalla normativa di uno Stato membro per l' acquisizione del diritto alle prestazioni risultino soddisfatte solo dopo l' applicazione dell' art. 45, prevede quanto segue:
"a) l' istituzione calcola l' importo teorico della prestazione cui l' interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri, alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l' importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l' importo teorico di cui alla presente lettera;
b) l' istituzione stabilisce quindi l' importo effettivo della prestazione in base all' importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima dell' avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell' avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati;
c) se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell' avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione, è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di tali Stati per il beneficio di una prestazione completa, l' istituzione competente di questo Stato, per l' applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, prende in considerazione detta durata massima anziché la durata totale dei periodi suddetti; tale metodo di calcolo non può avere l' effetto di imporre a detta istituzione l' onere di una prestazione di un importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica".
15 Infine, l' art. 47 contiene talune disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni. Al n. 1 sono previste disposizioni particolari per il calcolo dell' importo teorico di cui all' art. 46, n. 2, lett. a), fra le quali figurano in particolare le seguenti:
"(...)
b) l' istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull' importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina i guadagni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica;
(...)
e) l' istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si stabilisca su una base contributiva media, determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato".
Sulla prima questione
16 Con la prima questione il giudice a quo intende determinare quale delle due regole enunciate nelle suddette disposizioni dell' art. 47, n. 1, del regolamento valga per il sistema di calcolo delle prestazioni d' invalidità previsto dalla normativa spagnola.
17 Il signor Lafuente Nieto ritiene che tale sistema, dal momento che stabilisce in realtà una correlazione diretta tra l' importo delle prestazioni e i guadagni, i contributi e le maggiorazioni, rientri nel primo caso, enunciato alla lett. b).
18 Il governo spagnolo considera invece che appartiene al secondo caso, esposto alla lett. e), dal momento che collega il calcolo delle prestazioni ad una "base contributiva" che non corrisponde al salario reale.
19 La Commissione dal canto suo sostiene che nessuna delle disposizioni dell' art. 47, n. 1, è applicabile ad un sistema, quale quello in esame, nel quale l' importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione.
20 Si applica la prima regola nell' ipotesi in cui la normativa dello Stato membro interessato preveda che il calcolo delle prestazioni si basa sull' importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni e quando entrano nel calcolo i periodi di assicurazione o di residenza compiuti in un altro Stato membro.
21 Tale ipotesi non comprende un sistema quale quello descritto dal giudice a quo, secondo cui l' importo delle prestazioni è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione e in cui, per calcolare tale importo, si tiene conto della media delle basi contributive corrispondenti al salario ricevuto dal lavoratore durante un certo numero di anni precedenti la data del sopravvenire dell' invalidità o, se del caso, per i periodi durante i quali l' interessato non era tenuto a versare contributi, ad un salario minimo. In un siffatto sistema, infatti, il calcolo delle prestazioni non si basa sull' importo reale dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni percepiti durante la totalità dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti.
22 La seconda regola, formulata alla lett. e), aggiunta all' art. 47, n. 1, del regolamento al momento dell' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, si applica nel caso in cui la normativa dello Stato membro interessato preveda che il calcolo delle prestazioni si fondi su una base contributiva media, la cui determinazione avvenga in relazione ai soli periodi contributivi totalizzati in forza della normativa del detto Stato.
23 Come rilevano il giudice a quo e il governo spagnolo, le circostanze in cui la detta regola è stata inserita nel regolamento indicano che essa riguarda proprio un sistema di calcolo delle prestazioni d' invalidità quale quello previsto dalla normativa spagnola, la quale dispone effettivamente che il calcolo delle prestazioni avvenga, salvo eccezioni, tenendo conto di una base contributiva media.
24 La Commissione ritiene tuttavia che l' interpretazione data dalla Corte nella sentenza 29 novembre 1984, causa 181/83, Weber (Racc. pag. 4007), che in talune circostanze negava l' applicazione dell' art. 47, n. 1, senza distinguere tra le diverse ipotesi che esso disciplinava all' epoca, vada estesa al caso previsto alla lett. e). A suo giudizio, le regole enunciate nella detta lettera non possono trovare applicazione nel caso di specie in quanto, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 9 agosto 1994, causa C-406/93, Reichling (Racc. pag. I-4061), l' art. 46, n. 2, lett. a), impone che si tenga conto, per il calcolo dell' importo teorico della prestazione, della retribuzione di cui disponeva il lavoratore al momento del verificarsi della sua inabilità, in uno Stato membro diverso da quello la cui normativa disciplina il calcolo dell' importo teorico.
25 Questo argomento non può essere accolto.
26 Da un lato, la circostanza che la soluzione data dalla Corte nella sentenza Weber, citata, riguarda tutte le ipotesi all' epoca contemplate dall' art. 47, n. 1, non comporta che tale soluzione debba essere generalizzata ed estesa a tutte le disposizioni inserite successivamente nel detto numero. A questo proposito va peraltro rilevato, come ha fatto l' avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, che la sentenza citata aveva per oggetto un sistema di prestazioni d' invalidità che, pur presentando talune analogie con il sistema in esame nel caso di specie, se ne differenzia sotto vari aspetti.
27 In secondo luogo, l' interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza Reichling, citata, verte sull' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento e non sull' art. 47, n. 1, che contiene disposizioni complementari. Anche se è vero che essa può essere utile per l' interpretazione di quest' ultimo numero e, eventualmente, per la valutazione della sua validità, oggetto di altre questioni del giudice a quo, ciò non significa che la lett. e) del detto paragrafo non possa applicarsi ad un sistema quale quello in esame nella causa principale.
28 Infine, va osservato che il regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7), entrato in vigore dopo la data considerata dal giudice a quo, ha previsto nuove disposizioni allo scopo, come emerge dal suo trentaduesimo 'considerando' e dalle integrazioni apportate all' allegato VI, voce D, punto 4, del regolamento n. 1408/71, di precisare le modalità di applicazione alla Spagna dell' art. 47 del detto regolamento, segnatamente in materia di calcolo della prestazione teorica spagnola. Queste nuove disposizioni confermano che il n. 1 del detto articolo, che concerne proprio il calcolo dell' importo teorico della prestazione, contiene regole che riguardano la normativa spagnola. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione in risposta ad un quesito postole dalla Corte, le dette disposizioni non sono peraltro applicabili soltanto ai regimi di pensione di vecchiaia e morte, ma lo sono anche per analogia, in forza dell' art. 40, n. 1, del regolamento, ai regimi di prestazioni di invalidità, quando il lavoratore interessato sia stato assoggettato in momenti successivi, come nel caso oggetto della controversia principale, a legislazioni di tipo diverso.
29 La prima questione va dunque risolta nel senso che l' art. 47, n. 1, lett. e), del regolamento, nella versione in vigore nel luglio 1990, riguarda un sistema di calcolo delle prestazioni d' invalidità fondato su una base contributiva media, come quello previsto dalla normativa spagnola.
Sulle questioni seconda e terza
30 In tali due questioni il giudice a quo chiede quale interpretazione debba darsi alla citata disposizione dell' art. 47, n. 1, lett. e), del regolamento e, eventualmente, se la detta norma sia conforme ai principi enunciati dall' art. 51 del Trattato. Chiede in particolare se il rispetto di tali principi non implichi che, per il calcolo della base contributiva media ai sensi della normativa di cui trattasi, si debba tener conto dei contributi versati secondo una diversa normativa entro il limite dei contributi che avrebbero dovuto essere versati ai sensi della prima normativa se l' interessato fosse stato ancora assoggettato a quest' ultima al sopraggiungere dell' invalidità.
31 Il signor Lafuente Nieto sostiene che, se l' art. 47, n. 1, lett. e), è applicabile al suo caso, quest' ultima interpretazione è la sola ammissibile.
32 Il governo spagnolo sostiene invece che proprio da questa disposizione emerge che la base contributiva media va calcolata in relazione ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la normativa interessata.
33 Come il complesso delle disposizioni dell' art. 47, n. 1, nella versione in vigore alla data considerata dal giudice a quo, la norma contenuta nella lett. e) di tale numero costituisce una regola complementare per il calcolo dell' importo teorico della prestazione di cui all' art. 46, n. 2, lett. a). Questa regola va dunque interpretata alla luce di quest' ultima norma e, come la Corte ha osservato al riguardo nella sentenza Reichling, citata, alla luce dell' obiettivo perseguito dall' art. 51 del Trattato, che comporta in particolare che i lavoratori migranti non devono subire una riduzione dell' importo delle prestazioni previdenziali per il fatto di aver esercitato il loro diritto alla libera circolazione.
34 Va osservato in proposito che l' interpretazione della norma controversa non pone gravi difficoltà quando la normativa che si applica è quella dello Stato membro nel quale si è verificata l' inabilità e quando i periodi di assicurazione che servono per la determinazione della base contributiva media sono stati effettivamente compiuti in tale Stato. Ciò avviene, per esempio, per un lavoratore subordinato colpito da inabilità in Spagna, che può avere diritto a prestazioni ai sensi della normativa di tale Stato soltanto se si tiene conto di periodi compiuti sotto una normativa di tipo diverso e che ha versato contributi in Spagna nel periodo necessario per calcolare la base contributiva media.
35 Ma le cose vanno diversamente nella situazione oggetto della causa principale, in cui l' interessato, da un lato, è stato colpito da inabilità in uno Stato membro la cui normativa è di tipo diverso da quella che si applica e, dall' altro, non ha versato contributi ai sensi di quest' ultima normativa nel periodo necessario per determinare la base contributiva media. In un caso del genere, la normativa spagnola non si limita a prevedere che il calcolo delle prestazioni avvenga tenendo conto di una base contributiva media, ai sensi della norma controversa. Essa precisa che, in mancanza dell' obbligo di versare contributi durante parte o tutto il periodo di riferimento, alla base media viene sostituita in tutto o in parte una base minima, il che può risolversi in uno svantaggio per il lavoratore migrante.
36 Non è controverso infatti che, se il signor Lafuente Nieto avesse sempre lavorato in Spagna e avesse compiuto in tale paese tutti i suoi periodi di assicurazione, non sarebbe stato considerato come un lavoratore non obbligato a versare contributi nel periodo immediatamente precedente la data del sopravvenire della sua inabilità. Di conseguenza, avrebbe avuto diritto ad una pensione d' invalidità superiore a quella attribuitagli.
37 La norma di cui all' art. 47, n. 1, lett. e), del regolamento, che riguarda un sistema di calcolo fondato su una base contributiva media, analogo a quello previsto, di massima, dalla normativa spagnola, non ha per oggetto e non può, in ogni caso, avere per effetto quello di autorizzare, in via eccezionale e in talune situazioni specifiche dei lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione, un modo di calcolo diverso, fondato su una base contributiva minima.
38 Nella fattispecie oggetto della causa principale, è vero che, nel periodo considerato dalla normativa spagnola per il calcolo della base contributiva media, il signor Lafuente Nieto non era obbligato a versare contributi in Spagna, ma lo era in un altro Stato membro. L' ente spagnolo competente avrebbe dovuto tenerne conto, in applicazione dell' art. 47, n. 1, lett. e), interpretato alla luce dell' obiettivo già menzionato sopra, al punto 33, poiché il lavoratore migrante non deve subire una riduzione dell' importo della prestazione che avrebbe ottenuto qualora non fosse stato migrante (sentenza Reichling, citata, punto 26).
39 Tuttavia, un siffatto rilievo non comporta che, contrariamente a quanto disposto dall' art. 47, n. 1, lett. e), secondo il quale la base media viene determinata in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la normativa interessata, il calcolo della base contributiva media debba fondarsi sull' importo dei contributi versati nell' altro Stato membro. Essa implica soltanto che, in una situazione del genere, la detta base sia la stessa del caso in cui l' interessato avesse conservato l' obbligo di versare contributi ai sensi della normativa interessata.
40 Pertanto, in una situazione come quella oggetto della causa principale, anche se si deve tener conto soltanto dell' importo dei contributi versati a norma della normativa interessata, tale importo deve essere attualizzato e rivalutato di modo che coincida con quello che l' interessato avrebbe effettivamente versato se avesse continuato ad esercitare la propria attività, alle stesse condizioni, nello Stato membro di cui trattasi.
41 Questa interpretazione viene confermata dalle nuove disposizioni inserite dal regolamento n. 1248/92, citato, all' allegato VI, voce D, punto 4, del regolamento n. 1408/71, secondo cui "il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall' assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell' ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola" e "l' importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell' importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo e fino all' anno precedente il verificarsi del rischio, per le pensioni della stessa natura".
42 Di regola, queste nuove disposizioni, entrate in vigore successivamente alla data considerata dal giudice a quo, non sono direttamente applicabili alla fattispecie oggetto della causa principale, con riserva tuttavia della facoltà attribuita agli interessati dal nuovo art. 95 bis del regolamento di chiedere la revisione dei loro diritti tenendo conto di tali norme. Come però rileva l' avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, le disposizioni in oggetto, che si limitano a precisare le modalità del regolamento che prevedono che la base contributiva media venga determinata in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti ai sensi della normativa interessata, senza con questo modificare il contenuto dell' art. 47, n. 1, lett. e), hanno il solo scopo di garantirne la compatibilità con i principi enunciati dall' art. 51 del Trattato.
43 Le questioni seconda e terza vanno dunque risolte dichiarando che l' art. 47, n. 1, lett. e), del regolamento, nella versione in vigore nel luglio 1990, interpretato alla luce dell' obiettivo stabilito dall' art. 51 del Trattato, implica che, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, il calcolo della base contributiva media si fondi sull' importo dei soli contributi versati ai sensi della normativa interessata e che l' importo teorico della prestazione così ottenuto sia debitamente rivalutato e maggiorato come se l' interessato avesse continuato a esercitare la propria attività, alle stesse condizioni, nello Stato membro di cui trattasi.
Sulle questioni quarta e quinta
44 Tenuto conto della soluzione della prima questione, non occorre risolvere le questioni quarta e quinta.
Sulla sesta questione
45 Nell' ultima questione il giudice a quo chiede se l' art. 46, n. 2, lett. c), del regolamento, nella versione in vigore all' epoca, si applichi ad un regime di pensioni d' invalidità quale quello istituito dalla normativa spagnola e se, di conseguenza, la durata massima richiesta per l' attribuzione di una prestazione completa, che l' ente competente deve prendere in considerazione a norma di tale disposizione in luogo della durata complessiva dei periodi assicurativi, corrisponda al periodo contributivo minimo necessario per l' acquisto del diritto a pensione.
46 Il signor Lafuente Nieto propone una risposta affermativa sostenendo che, in conformità dell' art. 45, n. 1, del regolamento, il cumulo dei periodi di assicurazione non deve mai superare quanto è necessario e che l' applicazione in tal senso dell' art. 46, n. 2, lett. c), è stata riconosciuta in numerose sentenze della Corte (v., segnatamente, sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande, Racc. pag. I-3851).
47 Il governo spagnolo e la Commissione ritengono invece che la disposizione in esame non si applichi a un regime quale quello previsto dalla normativa spagnola e secondo cui l' importo delle prestazioni è indipendente dai periodi di assicurazione.
48 Va accolta quest' ultima tesi.
49 Si deve anzitutto ricordare che la regola di cui all' art. 45, n. 1, alla quale fa riferimento l' appellante nella causa principale, riguarda l' acquisto, la conservazione o il recupero del diritto a prestazioni e non il calcolo dell' importo di queste, disciplinato dagli artt. 46 e seguenti.
50 In secondo luogo, la giurisprudenza citata dal signor Lafuente Nieto non riguarda i casi nei quali, come nel caso di specie, il cumulo dei periodi di assicurazione conformemente all' art. 45 è necessario perché sorga il diritto alle prestazioni. Essa riguarda casi in cui il diritto a prestazioni è acquisito senza la necessità di applicare il detto articolo e in cui è necessario, in forza dell' art. 46, n. 1, procedere ad un raffronto tra le prestazioni dovute a norma del diritto nazionale e quelle che sarebbero dovute a norma del diritto comunitario (v., segnatamente, sentenza Di Crescenzo e Casagrande, citata, punti 15-17).
51 Infine, emerge dalla stessa lettera dell' art. 46, n. 2, lett. c), nella versione in vigore alla data considerata dal giudice nazionale, che la detta norma si applica quando la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in tutti gli Stati membri in questione è superiore alla durata massima prescritta dalla normativa di uno di tali Stati per il beneficio di una prestazione completa. Quest' ultima definizione può comprendere soltanto normative secondo cui le prestazioni vengono calcolate, in principio, in base alla durata dei periodi compiuti.
52 La norma controversa è stata istituita per risolvere i problemi che si sarebbero potuti porre nel calcolo delle pensioni di vecchiaia in funzione della durata dei periodi di assicurazione, allorché esiste una durata massima oltre la quale l' importo della pensione non può più aumentare. Contenuta originariamente nell' art. 46, n. 2, lett. c), del regolamento, la detta norma è stata spostata dal regolamento n. 1248/92, citato, all' art. 47, n. 1, lett. a), ed è stata completata precisando che "questa disposizione non vale per le prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione".
53 Come viene confermato dal fatto che, nei 'considerando' del regolamento n. 1248/92, non viene data alcuna spiegazione in proposito, il detto spostamento di testo e la detta precisazione non possono essere considerati come l' introduzione di una nuova disposizione nel regolamento, bensì come una semplice misura di chiarificazione, che conferma l' interpretazione testé esposta (v., per analogia, sentenza Reichling, citata, punto 29).
54 La sesta questione va dunque risolta dichiarando che l' art. 46, n. 2, lett. c), del regolamento, nella versione in vigore nel luglio 1990, non riguarda il calcolo delle prestazioni d' invalidità a norma di un sistema quale quello previsto dalla normativa spagnola e secondo il quale l' importo delle prestazioni non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
55 Le spese sostenute dal governo spagnolo, dal Consiglio dell' Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Superior de Justicia della Comunidad Autónoma del País Vasco con ordinanza 31 maggio 1994, dichiara:
1) L' art. 47, n. 1, lett. e), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come adattata dall' allegato I, parte VIII, dell' Atto relativo all' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati, riguarda un sistema di calcolo delle prestazioni d' invalidità fondato su una base contributiva media, come quello previsto dalla normativa spagnola.
2) L' art. 47, n. 1, lett. e), del predetto regolamento n. 1408/71, interpretato alla luce dell' obiettivo stabilito dall' art. 51 del Trattato CEE, divenuto CE, implica che, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, il calcolo della base contributiva media si fondi sull' importo dei soli contributi versati ai sensi della normativa interessata e che l' importo teorico della prestazione così ottenuto sia debitamente rivalutato e maggiorato come se l' interessato avesse continuato a esercitare la propria attività, alle stesse condizioni, nello Stato membro di cui trattasi.
3) L' art. 46, n. 2, lett. c), del predetto regolamento n. 1408/71 non riguarda il calcolo delle prestazioni d' invalidità a norma di un sistema come quello previsto dalla normativa spagnola e secondo il quale l' importo delle prestazioni non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione.
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