Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Tabacco greggio ° Regime di quote di trasformazione istituito dal regolamento n. 2075/92 ° Modalità di applicazione ° Attribuzione delle quote alle imprese di prima trasformazione ° Obbligo per le imprese di rilasciare certificati di coltivazione ai produttori ° Facoltà concessa ai produttori di cambiare impresa di trasformazione, con conseguenti modificazioni delle quote assegnate ° Compatibilità con il regolamento n. 2075/92 ° Principio di proporzionalità ° Violazione ° Insussistenza
[Trattato CE, art. 39; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2075/92, artt. 9 e 10; regolamento (CEE) della Commissione n. 3477/92, artt. 3, n. 3, 9 e 10]
2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Tabacco greggio ° Regime di quote di trasformazione ° Modalità di applicazione ° Certificati di coltivazione ° Produttori che hanno subito un calo anomalo della loro produzione a causa di circostanze eccezionali ° Determinazione dei quantitativi da prendere in considerazione ai fini del rilascio dei certificati ° Costituzione di riserve calcolate e ripartite tra i produttori in base ad un sistema di calcolo forfettario ° Ammissibilità ° Presupposti
(Regolamento della Commissione n. 3477/92, art. 9, n. 3)
3. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Tabacco greggio ° Regime di quote di trasformazione ° Modalità di applicazione ° Associazioni di produttori che hanno a loro volta la qualità di produttore e che effettuano la prima trasformazione nei propri stabilimenti ° Disciplina nazionale che non consente loro il rilascio di un certificato unico di coltivazione o di una quota unica di produzione ° Inammissibilità
(Regolamento della Commissione n. 3477/92, artt. 2, terzo trattino, e 21)
4. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Tabacco greggio ° Regime di quote di trasformazione ° Criteri di calcolo delle quote ° Ripartizione delle imprese di trasformazione in gruppi distinti ° Ammissibilità ° Presupposto ° Ripartizione delle quote tra i produttori ° Applicazione di criteri differenti di calcolo in funzione dell' impresa a favore della quale sono stati effettuati conferimenti ° Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 2075/92, art. 9, n. 3; regolamento della Commissione n. 3477/92, art. 9, n. 1)
Massima
1. Gli artt. 3, n. 3, 9 e 10 del regolamento n. 3477/92, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote di trasformazione nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994, non sono in contrasto con i principi dell' organizzazione comune di mercato istituita in tale settore dal regolamento n. 2075/92, giacché l' obbligo per l' impresa di trasformazione di rilasciare certificati di coltivazione attestanti la consegna di tabacco greggio da parte del produttore, sia per quanto riguarda la qualità sia per la quantità, all' impresa di trasformazione per i raccolti precedenti fa riscontro alla preoccupazione del legislatore comunitario di porre le autorità nazionali e comunitarie in condizioni di ottenere tali informazioni avvalendosi di un sistema efficace e trasparente, inteso a prevenire le frodi, pur consentendo ai produttori di cambiare impresa di trasformazione da un raccolto all' altro, nonché a queste imprese di rivolgersi a diversi produttori.
Tale facoltà, riconosciuta ai produttori dall' art. 10 del regolamento n. 3477/92, di stipulare contratti di coltivazione con un' impresa diversa da quella che ha rilasciato il certificato di coltivazione, è intesa a garantire loro un equo tenore di vita, ai sensi dell' art. 39 del Trattato, evitando che essi si trovino in una situazione di dipendenza rispetto all' impresa di trasformazione che ha rilasciato il certificato.
I citati artt. 3, n. 3, 9 e 10 non sono neppure in contrasto con l' art. 10 del regolamento n. 2075/92, in quanto la quota alla quale questa disposizione si riferisce per indicare i quantitativi massimi per i quali le imprese di trasformazione possono stipulare contratti di coltivazione è quella assegnata all' impresa di trasformazione proporzionalmente ai quantitativi trasformati nel periodo di riferimento, tenuto conto delle eventuali variazioni derivanti dai trasferimenti di quote effettuati in conformità dell' art. 10, n. 3, del regolamento n. 3477/92, e che sono la conseguenza della libera scelta concessa a ciascun produttore per quanto riguarda l' impresa alla quale intende conferire il tabacco di uno stesso gruppo varietale.
Infine, il regime dei certificati di coltivazione istituito dal detto regolamento n. 3477/92 è conforme al principio di proporzionalità, poiché idoneo a conseguire gli obiettivi prefissati dal legislatore comunitario, senza che gli inconvenienti che ne derivano siano manifestamente sproporzionati rispetto a tali obiettivi.
2. Emerge dall' art. 9, n. 3, del regolamento n. 3477/92, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994, che, quando un produttore ha subito un calo anomalo della sua produzione a causa di circostanze eccezionali nell' ambito di uno dei raccolti da prendere in considerazione ai fini del rilascio del certificato di coltivazione, lo Stato membro considerato deve anzitutto procedere all' attribuzione di un quantitativo di riferimento supplementare per tale raccolto e calcolare in seguito la media della produzione, così rettificata, nel corso del periodo di riferimento. Con questa riserva, gli Stati membri dispongono di un notevole margine di discrezionalità nell' attuazione di questa disposizione, così che né la previa costituzione di quote di riserva calcolate in riferimento ai quantitativi delle diverse varietà di tabacco prodotte e tenendo conto del fatto che alcune varietà sono colpite più di frequente rispetto ad altre da calamità naturali, né la ripartizione di tali quote tra i produttori interessati in base ad un sistema che non determina necessariamente un' esatta corrispondenza alla perdita subita dal produttore, possono, in via di principio, considerarsi in contrasto con il citato art. 9, n. 3, a condizione tuttavia che un sistema siffatto funzioni in base a criteri obiettivi.
3. Gli artt. 2, terzo trattino, e 21 del regolamento n. 3477/92, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994, ostano alla normativa nazionale che non consenta il rilascio di un certificato unico di coltivazione o di una quota unica di produzione ad un' associazione di produttori costituita allo scopo di promuovere e favorire la coltura del tabacco da parte dei suoi soci, assicurandone al tempo stesso la prima trasformazione nei propri stabilimenti.
4. L' art. 9, n. 3, del regolamento n. 2075/92, che stabilisce i criteri di calcolo delle quote di trasformazione ripartite tra le imprese di prima trasformazione, deve essere interpretato nel senso che queste imprese possono essere ripartite in sette distinti gruppi, a condizione che la determinazione della quota di trasformazione sia effettuata in base ai criteri di calcolo prescritti per il gruppo di imprese, fra i tre gruppi distinti da questa disposizione, al quale la sottocategoria in questione è riconducibile. Ai produttori possono, ai sensi dell' art. 9, n. 1, del regolamento n. 3477/92, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994, essere applicati criteri differenti di calcolo della quota di trasformazione in funzione dell' impresa a favore della quale hanno effettuato conferimenti durante il periodo di riferimento.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-254/94, C-255/94 e C-269/94,
aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Fattoria autonoma tabacchi
e
Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste,
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
Consorzio Nazionale Tabacchicoltori (CNT),
Unione Nazionale Tabacchicoltori (UNATA),
Ditta Mario Pittari,
e tra
Lino Bason e altri
e
Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste,
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
Unione Nazionale Tabacchicoltori (UNATA),
e tra
Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI) e altri
e
Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste,
Consorzio Nazionale Tabacchicoltori (CNT),
Unione Nazionale Tabacchicoltori (UNATA),
Ditta Mario Pittari,
domande vertenti sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2075, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, pag. 70), e sulla validità e sull' interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 1 dicembre 1992, n. 3477, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994 (GU L 351, pag. 11),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O Edward, presidente di sezione, J.P. Puissochet, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Fattoria autonoma tabacchi, dall' avv. Fabio Nisi, del foro di Perugia,
° per il signor Bason e altri, dagli avv.ti Filippo Satta e Filippo Lattanzi, del foro di Roma,
° per l' Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI) e altri, dagli avv.ti Emilio Cappelli e Paolo De Caterini, del foro di Roma,
° per il governo italiano, in rappresentanza del ministero dell' Agricoltura e delle Foreste e dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Fattoria autonoma tabacchi, rappresentata dall' avv. Fabio Nisi, del signor Bason e altri, rappresentati dagli avv.ti Filippo Satta e Filippo Lattanzi, dell' Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI) e altri, rappresentati dagli avv.ti Emilio Cappelli e Paolo De Caterini, del governo italiano, rappresentato dall' avv. Maurizio Fiorilli, e della Commissione, rappresentata dai signori Eugenio De March e Alberto Dal Ferro, all' udienza del 18 gennaio 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 febbraio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con tre ordinanze in data 27 gennaio 1994, pervenute nella cancelleria il 16 settembre (procedimenti C-254/94 e C-255/94) e il 26 settembre (procedimento C-269/94) seguenti, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, varie questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2075, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, pag. 70), e alla validità e all' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 1 dicembre 1992, n. 3477, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994 (GU L 351, pag. 11).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie sorte tra le parti ricorrenti nei procedimenti nazionali e l' amministrazione italiana in ordine all' assegnazione di quote di trasformazione, per i raccolti 1993 e 1994, a norma della disciplina comunitaria sull' organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio.
Contesto normativo
3 Il regolamento n. 2075/92 ha apportato sostanziali modifiche al regime comunitario che disciplina il mercato del tabacco greggio. Al riguardo, risulta dal secondo e dal terzo 'considerando' di questo regolamento che esso mira, in una situazione del mercato del tabacco caratterizzata dallo squilibrio tra l' offerta e la domanda, a stabilizzare i mercati e a garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata attraverso una politica della qualità che, pur salvaguardando la coltura del tabacco da parte dei produttori tradizionali, semplifichi i meccanismi di gestione del mercato, assicuri un contenimento della produzione che tenga conto del fabbisogno del mercato, delle esigenze di bilancio e del rafforzamento dei mezzi di controllo onde garantire il corretto funzionamento dei meccanismi di gestione.
4 L' art. 1 del regolamento n. 2075/92 stabilisce che l' organizzazione comune dei mercati istituita dal regolamento comporta, in particolare, un regime di premi (titolo I) e un regime di contenimento della produzione (titolo II).
5 Per quanto attiene, in primo luogo, al regime di premi, il quinto 'considerando' del regolamento n. 2075/92 recita: "vista la situazione concorrenziale sul mercato, è necessario un sostegno a favore dei coltivatori tradizionali di tabacco, incentrando tale sostegno su un regime di premi che consenta lo smaltimento del tabacco nella Comunità".
6 A questo riguardo l' art. 3, n. 1, del regolamento n. 2075/92 istituisce, a partire dal raccolto 1993 e fino al raccolto 1997, un regime di premi il cui importo è fissato a norma dell' art. 4, n. 1.
7 Nel sesto 'considerando' si afferma che una gestione efficiente del regime di premi può essere conseguita mediante contratti di coltivazione, conclusi tra il coltivatore e l' impresa di prima trasformazione, che garantiscano al tempo stesso uno sbocco stabile ai coltivatori e un approvvigionamento regolare all' impresa di trasformazione. Il versamento del premio da parte dell' impresa di trasformazione al produttore, fin dal momento del conferimento del tabacco oggetto del contratto e conforme a determinati requisiti qualitativi, fornisce un sostegno ai coltivatori e agevola nel contempo la gestione del regime dei premi.
8 Così, l' art. 5, lett. c), del regolamento n. 2075/92 subordina la concessione del premio alla condizione che il produttore fornisca tabacco in foglia all' impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione il quale, ai sensi dell' art. 6, n. 1, primo trattino, dello stesso regolamento, deve contenere l' impegno dell' impresa di prima trasformazione a versare al coltivatore, oltre al prezzo d' acquisto, un importo pari al premio.
9 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il regime di contenimento della produzione, il settimo 'considerando' del regolamento n. 2075/92 recita: "per limitare la produzione di tabacco nella Comunità e disincentivare nello stesso tempo la produzione di varietà difficili da smaltire, occorre stabilire un limite di garanzia globale massimo per la Comunità, da ripartire annualmente in limiti di garanzia specifici per ciascun gruppo di varietà".
10 Al riguardo, l' art. 8, primo comma, del regolamento n. 2075/92 fissa per la Comunità un limite di garanzia globale massimo di 350 000 tonnellate di tabacco greggio in foglia per ogni raccolto. Tuttavia, per il raccolto 1993, il limite è fissato a 370 000 tonnellate. Ai sensi del secondo comma, il Consiglio stabilisce annualmente i limiti di garanzia specifici per ogni gruppo di varietà tenendo conto, in particolare, della situazione di mercato e delle condizioni socioeconomiche e agronomiche delle zone di produzione interessate.
11 L' ottavo 'considerando' del regolamento n. 2075/92 precisa "che, per garantire il rispetto dei limiti di garanzia, occorre istituire, per un periodo limitato, un regime di quote di trasformazione; che spetta agli Stati membri il compito di ripartire, in via transitoria ed entro i limiti di garanzia stabiliti, le quote di trasformazione tra le imprese interessate e che le regole comunitarie previste a tal fine mirano a un' equa ripartizione, basata sui quantitativi trasformati in passato, senza tuttavia tener conto delle produzioni anomale constatate; che saranno adottate le misure necessarie per l' ulteriore ripartizione delle quote fra i produttori in condizioni soddisfacenti; che gli Stati membri che posseggono i dati necessari potranno ripartire le quote tra i produttori in base alla loro produzione degli anni scorsi"
12 Così, l' art. 9 del regolamento n. 2075/92 dispone:
"1. A tutela dell' osservanza dei limiti di garanzia è istituito, dal raccolto 1993 al raccolto 1997, un regime di quote di trasformazione.
2. Il Consiglio, secondo la procedura prevista all' articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, ripartisce per ogni raccolto, tra gli Stati membri produttori, i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà.
3. In base ai quantitativi stabiliti secondo il paragrafo 2 (...) per i raccolti 1993 e 1994 gli Stati membri ripartiscono in via transitoria le quote di trasformazione tra le imprese di prima trasformazione, in misura proporzionale alla media dei quantitativi loro conferiti per la trasformazione nel triennio precedente l' anno dell' ultimo raccolto, ripartita per gruppo di varietà. Tuttavia, non si tiene conto dei quantitativi prodotti e conferiti del raccolto 1992. Tale ripartizione lascia impregiudicate le modalità di ripartizione delle quote di trasformazione per i raccolti successivi.
Le imprese di prima trasformazione che hanno avviato la propria attività dopo l' inizio del periodo di riferimento ottengono un quantitativo proporzionale alla media dei quantitativi loro conferiti per la trasformazione durante il periodo della loro attività.
Alle imprese di prima trasformazione che iniziano la loro attività durante l' anno del raccolto o durante l' anno precedente gli Stati membri riservano il 2% dei quantitativi totali di cui dispongono per ogni gruppo di varietà. Entro tale percentuale dette imprese ottengono un quantitativo non superiore al 70% della loro capacità di trasformazione, purché offrano sufficienti garanzie di efficienza e di durata della loro attività.
4. Tuttavia, gli Stati membri possono ripartire direttamente le quote tra i produttori, purché dispongano dei dati precisi necessari in merito alla produzione di tutti i coltivatori, con riferimento ai tre raccolti che precedono l' ultimo raccolto, per quanto riguarda le varietà e le quantità prodotte e consegnate alle imprese di trasformazione.
5. All' atto della ripartizione delle quote di trasformazione di cui ai paragrafi 3 e 4, nel calcolo della produzione di riferimento non si tiene conto, in particolare, dei quantitativi di tabacco greggio prodotto in eccedenza rispetto ai quantitativi massimi garantiti applicabili in forza del regolamento (CEE) n. 727/70.
Se del caso, viene tenuto conto della produzione solamente entro il limite della quota di trasformazione attribuita negli anni presi in considerazione".
13 Va rilevato che la Repubblica italiana ha optato per il metodo previsto al n. 3 dell' art. 9, in base al quale le quote sono ripartite tra le imprese di prima trasformazione e non direttamente tra i produttori.
14 L' art. 10 del regolamento n. 2075/92 dispone che "un' impresa di prima trasformazione non può concludere contratti di coltivazione e ottenere il rimborso dell' importo del premio per quantitativi superiori alla quota di trasformazione assegnata all' impresa stessa o al produttore".
15 Infine, l' art. 11 del regolamento n. 2075/92 precisa che "le modalità d' applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura prevista all' articolo 23. Esse riguardano in particolare il sistema di ripartizione delle quote di cui all' articolo 9, paragrafo 5, e i presupposti per la distribuzione delle quote a livello dei produttori, con particolare riferimento alla loro situazione precedente".
16 Tali modalità di applicazione del regime delle quote sono state definite nel regolamento n. 3477/92, che all' art. 3 così dispone:
"1. Gli Stati membri stabiliscono le quote di trasformazione per ciascuna delle imprese di trasformazione e per ciascun gruppo delle varietà di cui all' allegato del regolamento (CEE) n. 2075/92 entro il 15 gennaio 1993 per il raccolto 1993 ed entro il 15 dicembre 1993 per il raccolto 1994.
2. Gli Stati membri determinano i dati che debbono essere contenuti nelle domande di attribuzione di quote ed il termine entro il quale le domande debbono pervenire all' autorità competente.
3. Nessuna quota è attribuita alle imprese di trasformazione che non si impegnano a rilasciare certificati di coltivazione a norma dell' articolo 9".
17 Risulta dall' ottavo 'considerando' del regolamento n. 3477/92 che i certificati di coltivazione da rilasciare ai produttori sono intesi a consentire loro, su presentazione del certificato, di cambiare impresa di trasformazione da un raccolto all' altro.
18 L' art. 9 del regolamento n. 3477/92, che prevede il rilascio di certificati di coltivazione, così dispone:
"1. Per ciascun gruppo di varietà l' impresa di trasformazione rilascia, eventualmente su richiesta dell' interessato, entro i limiti della propria quota di trasformazione, certificati di coltivazione ai produttori stabiliti in una zona di produzione riconosciuta a norma dell' articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2075/92, proporzionalmente alle loro consegne di tabacco dello stesso gruppo nei tre raccolti 1989, 1990 e 1991. Qualora i quantitativi massimi garantiti stabiliti per i raccolti 1989, 1990 e/o 1991 siano stati superati, per il calcolo di tali consegne si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni dell' articolo 6. I certificati di coltivazione indicano in particolare l' avente diritto, il gruppo di varietà e il quantitativo di tabacco al quale essi si riferiscono.
2. Gli Stati membri definiscono la procedura per il rilascio dei certificati di coltivazione e le misure di prevenzione delle frodi, a norma dell' articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92.
Essi possono prevedere, per il rilascio dei certificati di coltivazione, quantitativi minimi non superiori a 500 kg.
3. Qualora un produttore apporti la prova che la propria produzione è stata insolitamente bassa per un determinato raccolto in seguito a circostanze eccezionali lo Stato membro determina, su richiesta dell' interessato, il quantitativo da prendere in considerazione per tale raccolto ai fini del rilascio del certificato di coltivazione. Il quantitativo di riferimento dell' impresa di trasformazione interessata è adeguato di conseguenza. Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni che essi intendono adottare.
(..)
6. I certificati di coltivazione sono rilasciati entro il 1 marzo dell' anno del raccolto".
19 Infine, ai sensi dell' art. 10 del regolamento n. 3477/92:
"1. Ciascun produttore può consegnare il tabacco di un determinato gruppo di varietà ad una sola impresa di trasformazione. Qualora egli ottenga un certificato di coltivazione da varie imprese di trasformazione alle quali ha consegnato tabacco dello stesso gruppo di varietà per i raccolti 1989, 1990 e 1991, l' intero quantitativo è attribuito all' impresa di trasformazione alla quale è stato conferito tale tabacco per il raccolto 1991. Se per tale raccolto ha consegnato tabacco a varie imprese di trasformazione, il produttore indica l' impresa presso la quale desidera ottenere il certificato di coltivazione.
Le associazioni di produttori che abbiano la qualità di produttore ai sensi dell' articolo 2, terzo trattino, possono tuttavia consegnare la loro produzione a più imprese di trasformazione.
2. Il produttore può concludere un contratto di coltivazione con un' impresa di trasformazione diversa da quella che ha rilasciato il certificato di coltivazione, su presentazione di tale certificato.
3. Lo Stato membro effettua, tra le imprese di trasformazione, i trasferimenti di quote necessari per l' applicazione del presente articolo".
Controversie nei procedimenti nazionali
20 Dall' ordinanza di rinvio risulta che la Fattoria autonoma tabacchi (in prosieguo: la "Fattoria"), ricorrente nel procedimento nazionale di cui alla causa C-254/94, è una società semplice costituita allo scopo di promuovere e favorire la coltura del tabacco prodotto dai suoi membri, provvedendo alla sua trasformazione. Essa si duole che l' amministrazione italiana le abbia assegnato una quota di trasformazione di tabacco, inclusa l' integrazione per calamità naturale, nettamente inferiore a quella a cui ritiene di aver diritto.
21 Secondo la Fattoria, il danno subito deriva principalmente e direttamente dal regolamento n. 3477/92, il quale sarebbe in contrasto con il regolamento n. 2075/92, e, in parte, dalla circolare 1 marzo 1993, n. 368/G, del ministero italiano dell' Agricoltura e delle Foreste, recante applicazione dei regolamenti nn. 2075/92 e 3477/92 (in prosieguo: la "circolare"), a norma della quale sarebbe stato adottato il provvedimento di assegnazione della quota di trasformazione. Occorre precisare che la circolare ha fatto seguito ad una presa di posizione della Commissione, contenuta nella nota 20 gennaio 1993, n. VI/003136, intervenuta in risposta ad una domanda dell' amministrazione italiana dell' Agricoltura e delle Foreste.
22 Il signor Bason e altri, ricorrenti nel procedimento nazionale di cui alla causa C-255/94, produttori di tabacco, assumono di aver subito un danno in conseguenza dell' assegnazione di quote di trasformazione nettamente inferiori a quelle a cui ritengono di aver diritto. Essi fanno parimenti valere che tale danno deriva dall' invalidità della normativa comunitaria e dall' erronea applicazione di tale normativa a livello nazionale, qual è stata effettuata con la circolare.
23 Infine, anche le censure dell' Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI) e altri, ricorrenti nel procedimento nazionale di cui alla causa C-269/94, tutti operanti nel settore della trasformazione del tabacco in Italia, riguardano il regolamento n. 3477/92 e la circolare.
24 Il giudice nazionale osserva che si pone la questione della validità del regolamento n. 3477/92 e che, peraltro, la complessità del meccanismo comunitario relativo a questo settore specifico lascia ragionevolmente sussistere alcune perplessità in ordine alla corretta applicazione delle norme comunitarie aventi un' incidenza sulla soluzione delle controversie che esso è chiamato a pronunciare.
25 Il giudice nazionale ritiene pertanto indispensabile, al fine di dissipare ogni dubbio sull' interpretazione e sulla validità del regolamento n. 3477/92, ottenere una pronuncia della Corte, considerato che esso non può utilmente fondarsi sulla presa di posizione della Commissione, quale risulta dalla citata nota 20 gennaio 1993, della quale le parti ricorrenti nei procedimenti nazionali assumono l' incompatibilità con il Trattato e con le disposizioni del regolamento n. 2075/92.
26 Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice nazionale ha disposto la sospensione dei procedimenti ed ha sottoposto alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
Procedimenti C-254/94 e C-269/94 (quesiti comuni):
"1) Se gli artt. 3, n. 3, 9 e 10 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3477/92 e, in particolare, la mancata attribuzione di quote alle imprese di trasformazione che non si impegnano a rilasciare certificati di coltivazione a norma dell' art. 9, l' introduzione di tali certificati e la possibilità per le imprese di trasformazione di concludere contratti di coltivazione ed ottenere il rimborso del premio per quantitativi superiori alle quote di trasformazione loro assegnate, possano essere considerati compatibili con i principi ispiratori della riforma del settore quali risultano dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2075/92 ° e in particolare col divieto posto dall' art. 10 di tale regolamento ° ovvero rappresentino effettivamente 'un sovvertimento completo degli obiettivi e della strategia' del Consiglio nell' avviare la prima fase della riforma dell' organizzazione comune del tabacco greggio.
2) Se, indipendentemente dalla questione precedente, gli adempimenti amministrativi connessi al rilascio dei certificati di coltivazione, previsti dal regolamento (CEE) n. 3477/92 a carico delle imprese di trasformazione, possano ritenersi compatibili col 'principio di proporzionalità' inteso quale equa proporzione tra ogni onere imposto ai singoli e le misure necessarie al raggiungimento dell' obiettivo perseguito, oppure comportino una 'inutile complicazione amministrativa' , contrastante con l' indicato principio fondamentale comunitario.
3) Se, in caso di risposta affermativa ai quesiti precedenti, l' art. 9, n. 3, del regolamento (CEE) n. 3477/92 possa essere interpretato in modo da consentire allo Stato membro di costituire apposite riserve differenziate per gruppo varietale, da distribuire in misura percentuale tra gli operatori interessati, secondo il meccanismo previsto dalla circolare n. 368/G in data 1 marzo 1993 (punto 8, pag. 9) del ministero dell' Agricoltura e Foreste".
Procedimento C-254/94 (quarto quesito):
"4) Se possano essere considerate compatibili con le disposizioni degli artt. 2, terzo trattino, e 21 del regolamento (CEE) n. 3477/92 le previsioni dell' indicata circolare ministeriale (n. 368/G del 1 marzo 1993) che non consentono il rilascio di un certificato unico di coltivazione e/o di quota unica di produzione alle 'associazioni di produttori' e, in particolare, ad una società semplice, priva di personalità giuridica, costituita allo scopo di promuovere e favorire la coltura del tabacco da parte dei soci assicurandone al tempo stesso la prima trasformazione nei propri stabilimenti e che stabilisca ogni anno la superficie da coltivare a tabacco, ripartendola fra i soci con l' obbligo di conferire tutto il prodotto realizzato.
Procedimento C-255/94:
"1) Se l' introduzione dei 'certificati di coltivazione' previsti dall' art. 9 del regolamento (CEE) n. 3477/92 contrasti con i principi ispiratori del regolamento (CEE) n. 2075/92 e con gli obiettivi e la strategia del Consiglio nella prima fase della riforma dell' organizzazione comune del tabacco, rappresentando un modo surrettizio per anticipare nei fatti l' avvento del regime delle quote di produzione ° previsto solo come eccezione, nella prima fase, dall' art. 9, n. 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 ° rendendo, in tal modo, molto più difficile, se non impossibile, qualsiasi riconversione verso qualità più rispondenti alle esigenze del mercato.
2) Se l' art. 10 e l' ottavo 'considerando' del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2075/92 vadano interpretati nel senso della 'stabilità' della quota di trasformazione assegnata all' impresa di prima trasformazione o al produttore e, in caso di risposta affermativa, se contrasti con l' indicato principio la previsione, contenuta nel regolamento della Commissione di cui alla nota n. VI/003136 del 20 gennaio 1993 ° che le quote di trasformazione possono subire incrementi o decurtazioni per effetto delle scelte operate dai singoli produttori.
3) Se, indipendentemente dalla questione formulata al punto 1, i certificati di coltivazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3477/92 costituiscano 'un' inutile complicazione amministrativa' che contrasta, in quanto tale, con il 'principio di proporzionalità' dell' ordinamento comunitario, principio che impone un equo contemperamento tra gli oneri burocratici imposti ai privati e gli obiettivi perseguiti dalle istituzioni comunitarie.
4) Se rappresenti una sostanziale disapplicazione della disciplina comunitaria ° e in particolare dell' art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) n. 3477/92 ° la costituzione di 'apposite riserve differenziate per gruppo varietale' , prevista dal punto 8, pag. 3, lett. G), della citata circolare ministeriale n. 368/G, prot. del 1 marzo 1993, fondata sulla 'forfettizzazione' nazionale di un quantitativo percentuale di riserva che non consente il totale adeguamento del quantitativo di riferimento all' effettiva diminuzione di quantità del prodotto, sofferta dal singolo produttore in seguito all' evento calamitoso.
5) Se, ancora, rappresenti una sostanziale elusione e disapplicazione della disciplina comunitaria, dettata con gli artt. 9, n. 1, e 10, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3477/92, la previsione, contenuta nella più volte richiamata circolare ministeriale (allegato 4, pag. 9), di una previa ripartizione delle imprese di trasformazione in sette distinti gruppi, ciascuno regolato da un diverso sistema di calcolo della media del triennio di riferimento e che comporta un diverso sistema di calcolo della quota di produzione nei confronti dei produttori i quali, pur avendo prodotto la medesima quantità di tabacco dello stesso gruppo varietale, l' abbiano conferita nell' ultimo triennio ad un' impresa di trasformazione piuttosto che ad un' altra".
27 Preliminarmente va ricordato che non spetta alla Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilità delle norme nazionali con il Trattato medesimo. Essa è nondimeno competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d' interpretazione di diritto comunitario che possano metterlo in grado di valutare tale compatibilità per la soluzione della controversia di cui è investito (v., segnatamente, sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa, Racc. pag. 1131). Pertanto, è in questo senso che occorre rispondere alle varie questioni relative alla compatibilità della circolare con l' organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio, quale risulta dai regolamenti nn. 2075/92 e 3477/92.
28 Peraltro, vanno esaminate in primo luogo le questioni relative alla validità del regime dei certificati di coltivazione istituito dal regolamento n. 3477/92, prima di passare a quelle relative all' interpretazione della normativa comunitaria applicabile.
Sulla validità del regime dei certificati di coltivazione e, più precisamente, degli artt. 3, 9 e 10 del regolamento n. 3477/92 (prima questione nei procedimenti C-254/94, C-255/94 e C-269/94, seconda questione nei procedimenti C-254/94, C-255/94 e C-269/94 e terza questione nel procedimento C-255/94)
29 Con tali questioni il giudice nazionale si interroga, in primo luogo, sulla compatibilità degli artt. 3, n. 3, 9 e 10 del regolamento n. 3477/92 con il regolamento n. 2075/92, in particolare con i principi ispiratori della riforma, introdotta da quest' ultimo, dell' organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio, nonché con le disposizioni dell' art. 10 del medesimo. Esso si chiede, in secondo luogo, se l' art. 9 del regolamento n. 3477/92 sia invalido poiché contrario al principio di proporzionalità.
30 Le parti ricorrenti nei procedimenti nazionali ritengono che gli artt. 3, n. 3, 9 e 10 del regolamento n. 3477/92 siano invalidi in quanto violerebbero sia la ratio del regolamento n. 2075/92 sia l' art. 10 del medesimo. Peraltro esse sostengono che l' art. 9 del regolamento n. 3477/92 viola il principio di proporzionalità.
A ° Sull' asserita violazione del regolamento n. 2075/92
° Quanto alla allegata contrarietà ai principi dell' organizzazione comune di mercato istituita dal regolamento n. 2075/92
31 Le parti ricorrenti nei procedimenti nazionali assumono che il regolamento n. 3477/92, anziché precisare i principi posti dal Consiglio nel regolamento n. 2075/92, ha introdotto innovazioni atte a sovvertire la ratio del regime transitorio e ad anticipare di fatto l' attuazione del regime definitivo, caratterizzato dalla diretta assegnazione di quote di produzione ai coltivatori, che sarebbero liberi di offrirle all' impresa di trasformazione da loro prescelta.
32 Infatti, il regolamento n. 3477/92 incentrerebbe il sistema che esso istituisce su un documento non previsto dal regolamento n. 2075/92, vale a dire i certificati di coltivazione, che costituirebbero veri e propri titoli rappresentativi di quantità e varietà determinate di tabacco che possono fruire della trasformazione sovvenzionata ed essere utilizzati dai produttori che ne sono in possesso presso qualsiasi impresa di trasformazione titolare di una quota di trasformazione, anche se si tratti d' impresa diversa da quella che ha rilasciato i certificati in questione. Si tratterebbe dunque, in realtà, di quote di produzione mascherate.
33 D' altronde, la fase transitoria (1993-1997) avrebbe avuto senso se fosse servita non solo a contenere la produzione di tabacco, ma anche a riorganizzarla e riorientarla verso varietà meno nocive per la salute umana e meglio accette al mercato. Orbene, l' attribuzione di certificati di coltivazione in funzione dei conferimenti effettuati nel corso degli anni 1989-1991 avrebbe in realtà come effetto quello di cristallizzare le scelte storiche di coltivazione, attribuendo a ciascun produttore il diritto di continuare a produrre le stesse qualità coltivate in passato, e rendendo di conseguenza molto più difficile, se non impossibile, qualsiasi riconversione verso varietà più rispondenti alle esigenze del mercato.
34 Secondo le parti ricorrenti nei procedimenti nazionali, la Commissione, alla luce di quanto sopra, ha eluso il regime transitorio istituito dal Consiglio, il quale sarebbe orientato esclusivamente sulle quote di trasformazione. La violazione della ratio stessa del regolamento n. 2075/92 sarebbe evidente.
35 Questa argomentazione deve essere respinta.
36 Dall' art. 9 del regolamento n. 2075/92 emerge che, per assicurare il rispetto dei limiti di garanzia di cui all' art. 8 dello stesso regolamento, il legislatore comunitario ha previsto l' istituzione, per un periodo limitato, di un regime di quote di trasformazione che gli Stati membri ripartiscono in via transitoria per i raccolti 1993 e 1994 tra le imprese di prima trasformazione, a meno che dispongano dei dati precisi necessari relativi alla produzione di tabacco, nel qual caso essi possono ripartire direttamente le quote tra i produttori.
37 Come ha giustamente rilevato la Commissione, il regime di quote istituito dall' art. 9 del regolamento n. 2075/92 ha lo scopo di permettere di conoscere con precisione il livello di produzione comunitaria delle varie categorie di tabacco, la situazione dei singoli produttori e quella delle imprese di trasformazione, allo scopo di preparare il regime definitivo fondato sulla ripartizione diretta delle quote tra i produttori.
38 Al riguardo, l' art. 11 del regolamento n. 2075/92 ha conferito alla Commistione la delega per emanare, in base al procedimento cosiddetto "del comitato di gestione", descritto all' art. 23 dello stesso regolamento, le modalità di applicazione necessarie per l' istituzione del regime delle quote, precisando in particolare che tali modalità comprendono le previe condizioni del trasferimento delle quote a livello dei produttori.
39 Orbene, come ha correttamente sottolineato la Commissione, l' obbligo per l' impresa di trasformazione di rilasciare certificati di coltivazione i quali attestino la consegna di tabacco greggio da parte del produttore, sia per quanto riguarda la qualità sia per la quantità, all' impresa di trasformazione per i raccolti 1989, 1990 e 1991 fa per l' appunto riscontro alla preoccupazione del legislatore comunitario, menzionata al punto 37 della presente sentenza, di porre le autorità nazionali e comunitarie in condizioni di ottenere tali informazioni avvalendosi di un sistema efficace e trasparente, inteso a prevenire le frodi, pur consentendo ai produttori di cambiare impresa di trasformazione da un raccolto all' altro, nonché a queste imprese di rivolgersi a diversi produttori.
40 Sotto tale aspetto, la facoltà concessa ai produttori di stipulare contratti di coltivazione con un' impresa diversa da quella che ha rilasciato il certificato di coltivazione, ai sensi dell' art. 10, del regolamento n. 3477/92, risponde a uno degli obiettivi fondamentali dell' intervento comunitario, richiamato in particolare nel secondo e nel quinto 'considerando' del regolamento n. 2075/92, secondo cui la disciplina controversa mira ad assicurare, ai sensi dell' art. 39 del Trattato CE, un equo tenore di vita ai produttori di tabacco.
41 Invero, l' art. 10 del regolamento n. 3477/92, autorizzando il produttore a cambiare impresa di trasformazione da un anno all' altro, evita allo stesso di trovarsi in una situazione di dipendenza rispetto all' impresa di trasformazione che ha rilasciato il certificato di cui trattasi, impresa che potrebbe, ove mancasse siffatta possibilità, stabilire il prezzo di acquisto del tabacco senza dover tener conto della concorrenza di altre imprese.
42 Quanto all' art. 3, n. 3, del regolamento n. 3477/92, anch' esso menzionato dal giudice nazionale, è sufficiente rilevare che il nesso stabilito da questa disposizione tra l' assegnazione della quota di trasformazione e l' obbligo dell' impresa di trasformazione di provvedere al rilascio ai produttori dei certificati di coltivazione è una condizione indispensabile per il corretto funzionamento del sistema di applicazione previsto dal regolamento.
43 Va peraltro respinto l' argomento secondo cui il rilascio dei certificati di coltivazione in base alle consegne relative ai raccolti 1989, 1990 e 1991 avrebbe come effetto quello di cristallizzare le scelte di coltivazione effettuate in epoca anteriore dai coltivatori e di impedire in tal modo il riorientamento, voluto dal regolamento n. 2075/92, verso varietà più richieste e meno nocive per la salute, segnatamente in quanto è proprio il regolamento n. 2075/92 che, all' art. 9, prevede che il calcolo della quota è effettuato in funzione dei quantitativi conferiti durante il periodo di riferimento 1989-1991.
44 Infine, per quanto riguarda l' argomento secondo cui il controverso regime costituirebbe, erroneamente, un' anticipazione dell' organizzazione definitiva del mercato, caratterizzata dalla concessione diretta di quote ai produttori, basti osservare che esso si fonda sull' erronea premessa che il regime transitorio sia, nelle intenzioni del Consiglio, essenzialmente orientato su un regime di quote da assegnare alle sole imprese di trasformazione. Invero, lo stesso regolamento n. 2075/92 prevede, all' art. 9, n. 4, che gli Stati membri, qualora dispongano delle informazioni necessarie, possono, sin dalla fase transitoria, distribuire direttamente le quote ai produttori.
45 Emerge dalle considerazioni che precedono che l' allegata violazione dei principi dell' organizzazione comune di mercato istituita dal regolamento n. 2075/92 non è stata dimostrata.
° Quanto all' asserita violazione dell' art. 10 del regolamento n. 2075/92
46 Le parti ricorrenti nei procedimenti nazionali osservano che la possibilità prevista dal regolamento n. 3477/92, secondo cui la quota attribuita ad un' impresa di trasformazione di tabacco greggio può subire aumenti o riduzioni in funzione delle scelte operate da un raccolto all' altro da ciascun produttore titolare di certificato di coltivazione, è manifestamente incompatibile con l' art. 10 del regolamento n. 2075/92, il quale vieta all' impresa di trasformazione di stipulare contratti di coltivazione e ottenere il rimborso dell' importo del premio "per quantitativi superiori alla quota di trasformazione assegnata all' impresa stessa".
47 Tale argomento va disatteso.
48 Invero, contrariamente a quanto asseriscono le suddette parti, nulla consente di supporre che l' espressione "quota di trasformazione assegnata all' impresa stessa", di cui all' art. 10 del regolamento n. 2075/92, osti al regime dei certificati di coltivazione, in quanto possa risolversi nella modificazione della quota assegnata alle imprese di trasformazione in funzione della scelta operata dai produttori titolari di tali certificati.
49 Come ha rilevato l' avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, questa espressione si riferisce alla quota assegnata all' impresa di trasformazione proporzionalmente ai quantitativi trasformati nel periodo di riferimento, tenuto conto delle eventuali variazioni derivanti dai trasferimenti di quote, effettuati in conformità dell' art. 10, n. 3, del regolamento n. 3477/92, e che sono la conseguenza della libera scelta concessa a ciascun produttore per quanto riguarda l' impresa alla quale intende conferire il tabacco di uno stesso gruppo varietale.
50 Alle luce di questi rilievi, la mobilità della quota di trasformazione in funzione delle scelte operate dal produttore in conformità dell' art. 10, n. 2, del regolamento n. 3477/92 non è in contrasto con l' art. 10 del regolamento n. 2075/92, il quale, come ha sottolineato la Commissione in udienza, è volto unicamente a precisare che un' impresa non può concludere contratti di coltivazione e che, di conseguenza, nessun premio può essere versato al di fuori della quota assegnata.
51 Risulta dal complesso delle considerazioni che precedono che non è stata dimostrata nessuna delle asserite violazioni del regolamento n. 2075/92.
B ° Sull' asserita violazione del principio di proporzionalità
52 Le parti ricorrenti nei procedimenti nazionali sostengono che, nello stabilire in concreto le modalità nel regime transitorio, questo regolamento è andato oltre quanto era necessario per garantire, ai sensi del sesto 'considerando' del regolamento n. 3477/92, una ripartizione equa e non discriminatoria della quote di trasformazione fra i produttori che hanno conferito loro il tabacco durante i periodi di riferimento.
53 Infatti, in conseguenza dell' istituzione del regime dei certificati di coltivazione, i produttori sarebbero divenuti i veri protagonisti della gestione dei limiti di garanzia, relegando ai margini le imprese di trasformazione, alle quali resterebbe solo il peso degli oneri amministrativi. Pertanto, i certificati di coltivazione costituirebbero una complicazione amministrativa che avrebbe avuto come conseguenza costosi adempimenti per le imprese di trasformazione, costrette a porre in essere un complesso sistema di contabilità senza alcuna contropartita. La circolare sarebbe una testimonianza dell' inutile complessità del procedimento attuato nell' ordinamento italiano. In particolare, le imprese di trasformazione sarebbero tenute a costituire una base informatica dei dati rilevanti e a fornire all' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) i dati relativi alle domande, su supporto magnetico, ordinati secondo le norme tecniche, una copia delle domande presentate dai produttori e la relativa documentazione, nonché un tabulato riepilogativo del contenuto del supporto magnetico.
54 Tale argomento deve essere respinto.
55 Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati agli scopi perseguiti (v., segnatamente, sentenza 29 febbraio 1996, cause riunite C-296/93 e C-307/93, Francia/Commissione e Irlanda/Commissione Racc. pag. I-795, punto 30).
56 In ordine al controllo giurisdizionale delle condizioni richiamate, va tuttavia precisato che il legislatore comunitario dispone, in materia di politica agricola comune, di un potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche attribuitegli dagli artt. 40 e 43 del Trattato CE (v., segnatamente, sentenza 9 luglio 1985, causa 179/84, Bozzetti, Racc. pag. 2301, punto 30). Pertanto, nell' operare un controllo di legittimità sull' esercizio di una competenza siffatta, il giudice deve limitarsi a esaminare se esso non sia inficiato da errore manifesto o sviamento di potere, o se l' autorità in questione non abbia manifestamente ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale.
57 E' opportuno ricordare che, come emerge dai punti 39-41 della presente sentenza, i certificati di coltivazione, oltre a consentire ai produttori di cambiare, da un raccolto all' altro, l' impresa alla quale consegnare la loro produzione di tabacco greggio, forniscono alle autorità competenti le informazioni indispensabili all' instaurazione, nel settore del tabacco greggio, di una politica che consenta al mercato di uscire dalla situazione di grave squilibrio tra l' offerta e la domanda esistente al suo interno, prevenendo nel contempo le frodi grazie alla trasparenza che questo sistema comporta.
58 Orbene, non è stato argomentato che questi obiettivi potessero essere raggiunti con altri mezzi, i cui effetti fossero manifestamente meno restrittivi rispetto a quelli derivanti dall' istituzione dei certificati di coltivazione. Inoltre, non si è asserito che l' obiettivo di garantire una ripartizione equa e non discriminatoria delle quote di trasformazione tra i produttori che hanno conferito tabacco durante i periodi di riferimento potesse essere conseguito con mezzi diversi da quello indicato dall' art. 9 del regolamento n. 3477/92, in forza del quale tale ripartizione deve avvenire in misura proporzionale ai quantitativi conferiti nell' ambito dei raccolti 1989, 1990 e 1991.
59 D' altronde, contrariamente a quanto sostengono le parti ricorrenti nei procedimenti nazionali, l' onere amministrativo che comporta il regime dei certificati di coltivazione per le imprese di trasformazione è ampiamente compensato dai vantaggi che questo regime procura alle medesime.
60 Invero, come ha giustamente rilevato la Commissione, anche se il rilascio dei certificati implica per l' impresa di trasformazione lo svolgimento di una certa attività amministrativa, la stessa impresa può al tempo stesso giovarsi del flusso di denaro destinato al versamento del premio ai produttori con i quali ha stipulato contratti di coltivazione.
61 Infine, come è stato, del pari correttamente, sottolineato dal governo italiano e dalla Commissione, le informazioni che l' impresa deve fornire comportano una mera attività compilativa dei documenti contabili e contrattuali di cui l' impresa è già in possesso e dei quali essa del resto si avvale per richiedere l' assegnazione di una quota di trasformazione.
62 Emerge da quanto sopra che il regime dei certificati di coltivazione istituito dal regolamento n. 3477/92 è idoneo a conseguire gli obiettivi prefissi e che gli inconvenienti che ne derivano non sono manifestamente sproporzionati rispetto a tali obiettivi. Nemmeno l' asserita violazione del principio di proporzionalità è quindi dimostrata.
63 Ciò premesso, occorre risolvere la questione pregiudiziale nel senso che l' esame delle questioni deferite non ha posto in luce alcun elemento atto a inficiare la validità degli artt. 3, n. 3, 9 e 10 del regolamento n. 3477/92.
Sulla terza questione nei procedimenti C-254/94 e C-269/94 e sulla quarta questione nel procedimento C-255/94
64 Con tali questioni, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l' art. 9, n. 3, del regolamento n. 3477/92 osti alla costituzione, in via preventiva e in base ad un sistema di calcolo forfettario, di riserve differenziate per varietà di tabacco, allo scopo della loro ripartizione tra i produttori che hanno subito decurtazioni del raccolto per circostanze particolari, senza che si tenga conto dell' entità della perdita subita dal singolo produttore.
65 Le parti ricorrenti nei procedimenti nazionali fanno rilevare come tale questione verta sulla compatibilità del sistema attuato con la circolare per quanto riguarda la determinazione delle quote aggiuntive in caso di circostanze eccezionali, sistema fondato sulla determinazione in via forfettaria di un quantitativo di riserva espresso in termini percentuali, fissato su scala nazionale per ciascun gruppo di varietà colturali e poi applicato ai singoli casi di specie indipendentemente dall' effettiva diminuzione della quantità di prodotto sofferta dal singolo produttore. Orbene, la lettera stessa della norma stabilita dall' art. 9, n. 3, del regolamento n. 3477/92, l' equità e il buon senso suggerirebbero un' interpretazione che imponga alle autorità nazionali di procedere alla determinazione della quota integrativa secondo criteri che tengano conto dell' effettiva diminuzione subita dal coltivatore.
66 D' altra parte, proseguono le suddette parti, se, da un lato, la quota deve essere proporzionale alla produzione degli anni 1989, 1990 e 1991, e, dall' altro, il quantitativo da prendere in considerazione nei casi di raccolto insolitamente basso deve essere determinato dallo Stato membro, una corretta interpretazione della normativa comunitaria avrebbe voluto che si determinassero prima i quantitativi dei raccolti dei singoli produttori suscettibili di integrazione per calamità naturale, e che solo successivamente si procedesse al calcolo della produzione media nel corso del periodo di riferimento. Orbene, in Italia avverrebbe il contrario.
67 Occorre ricordare che, ai sensi dell' art. 9, n. 3, del regolamento n. 3477/92, qualora un produttore dimostri che la sua produzione è stata insolitamente bassa per un determinato raccolto in seguito a circostanze eccezionali, lo Stato membro considerato deve determinare, su richiesta dell' interessato, il quantitativo da prendere in considerazione per tale raccolto ai fini del rilascio del certificato di coltivazione. Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni che essi intendono adottare in esecuzione di questa disposizione.
68 Come ha rilevato l' avvocato generale ai paragrafi 56-59 delle sue conclusioni, da questa disposizione emerge che, se una simile riduzione si riferisce ad uno dei raccolti da prendere in considerazione ai fini del rilascio del certificato di coltivazione, lo Stato membro considerato deve innanzi tutto procedere all' attribuzione di un quantitativo di riferimento supplementare per tale raccolto e calcolare in seguito la media della produzione, così rettificata, nel corso del periodo di riferimento. Con questa riserva, gli Stati membri dispongono di un notevole margine di discrezionalità nell' attuazione di questa disposizione, così che né la previa costituzione di quote di riserva calcolate in rapporto ai quantitativi delle diverse varietà di tabacco prodotte e tenendo conto del fatto che alcune varietà sono colpite più di frequente rispetto ad altre da calamità naturali, né la ripartizione di tali quote tra i produttori interessati in base ad un sistema che non determina necessariamente una esatta corrispondenza alla perdita subita dal produttore possono, in via di principio, considerarsi in contrasto con l' art. 9, n. 3, del regolamento n. 3477/92, a condizione tuttavia che un sistema siffatto funzioni in base a criteri obiettivi.
69 Ciò posto, si deve risolvere la questione deferita nel senso che l' art. 9, n. 3, del regolamento n. 3477/92 non osta alla costituzione, in via preventiva e in base ad un sistema di calcolo forfettario, di riserve differenziate per varietà di tabacco, allo scopo della loro ripartizione tra i produttori che hanno subito un calo della loro produzione a causa di circostanze eccezionali, senza che si tenga conto della perdita effettivamente subita dai singoli produttori.
Sulla quarta questione nel procedimento C-254/94
70 Con tale questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se il combinato disposto degli artt. 2, terzo trattino, e 21 del regolamento n. 3477/92 osti a una disciplina nazionale che non consente il rilascio di un certificato unico di coltivazione o di una quota unica di produzione ad un' associazione di produttori costituita allo scopo di promuovere e favorire la coltura del tabacco da parte dei suoi soci, assicurandone al tempo stesso la prima trasformazione nei propri stabilimenti.
71 La ricorrente nel procedimento nazionale osserva che, tenuto conto delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, non dovrebbe sussistere alcun dubbio circa la possibilità di ricomprenderla nella nozione di "produttore", quale risulta dalla definizione di cui all' art. 2, terzo trattino, del regolamento n. 3477/92, e che pertanto essa dovrebbe potersi giovare delle disposizioni dell' art. 21 dello stesso regolamento. Conseguentemente, essa avrebbe dovuto fruire di una quota o di un certificato di produzione unico, da calcolarsi in base al coacervo delle quote o dei certificati di produzione che soltanto in astratto sarebbero spettati agli associati.
72 Si deve rilevare che l' art. 2, terzo trattino, del regolamento n. 3477/92 include nella definizione di produttore qualsiasi persona fisica o giuridica, o associazione di siffatte persone, che consegni ad un' impresa di trasformazione tabacco greggio prodotto da essa stessa o dai suoi membri, in proprio nome e per conto proprio, nell' ambito di un contratto di coltivazione stipulato da essa o in suo nome, senza escludere da questa definizione le associazioni che, come nel caso di specie, effettuano parimenti la trasformazione del tabacco greggio.
73 L' art. 21 del regolamento n. 3477/92 precisa che, se il certificato di coltivazione riguarda un' associazione di produttori di questo tipo, che produca essa stessa tabacco ai sensi dell' art. 2, terzo trattino, del regolamento, lo Stato membro interessato vigila sull' equa ripartizione del quantitativo tra tutti i membri dell' associazione; tuttavia quest' ultima può, con il consenso di tutti i suoi membri, effettuare una ripartizione diversa per garantire una migliore organizzazione della produzione.
74 Discende da quest' ultima disposizione che un' associazione di produttori ai sensi dell' art. 2 dello stesso regolamento deve poter fruire di una quota o di un certificato di coltivazione unico, nel qual caso lo Stato membro considerato deve peraltro vigilare affinché il quantitativo di cui trattasi venga in via di principio ripartito in modo equo tra tutti i membri dell' associazione.
75 Occorre aggiungere che, come ha correttamente osservato la Commissione, il rilascio di una quota o di un certificato unico non deve tuttavia risolversi in un ostacolo alla libertà dei produttori di una associazione di scegliere l' impresa alla quale intendono conferire il loro tabacco, come avverrebbe nell' ipotesi in cui, nell' ambito di un cambiamento dell' impresa di trasformazione, gli interessati subissero una perdita per quanto riguarda i quantitativi assegnati. Invero, una conseguenza del genere impedirebbe il libero svolgimento della concorrenza tra le imprese di trasformazione e sarebbe pertanto in contrasto con uno degli obiettivi perseguiti dall' organizzazione comune di mercato, vale a dire quello di assicurare un tenore di vita equo ai produttori di tabacco.
76 Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che il combinato disposto degli artt. 2, terzo trattino, e 21 del regolamento n. 3477/92 osta a una disciplina nazionale che non consente il rilascio di un certificato unico di coltivazione o di una quota unica di produzione ad un' associazione di produttori costituita allo scopo di promuovere e favorire la coltura del tabacco da parte dei suoi soci, assicurandone al tempo stesso la prima trasformazione nei propri stabilimenti.
Sulla quinta questione nel procedimento C-255/94
77 Con tale questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 9, n. 1, e 10, n. 1, del regolamento n. 3477/92 debbano essere interpretati nel senso che le imprese di trasformazione possano essere ripartite in sette distinti gruppi, a ciascuno dei quali siano applicate regole diverse di calcolo del periodo di riferimento di tre anni in funzione del periodo nel quale hanno intrapreso la loro attività, così che ai produttori siano applicabili norme differenti di calcolo della quota di trasformazione in funzione dell' impresa a favore della quale abbiano effettuato conferimenti nel corso del periodo di riferimento.
78 Le parti ricorrenti nei procedimenti nazionali osservano che la circolare, nello stabilire le modalità di calcolo del quantitativo di tabacco consegnato dal produttore all' impresa di trasformazione ai fini del rilascio del certificato di coltivazione, ha previsto una previa ripartizione delle imprese di trasformazione in sette distinti gruppi, per ciascuno dei quali è stato previsto un diverso sistema di calcolo dei quantitativi di riferimento da utilizzare ai fini della fissazione delle quote di trasformazione. Poiché la quota di produzione per il 1993 è determinata in funzione della medesima formula applicata per il calcolo del quantitativo di riferimento concesso all' impresa alla quale il produttore ha conferito nel corso del periodo di riferimento, tale sistema avrebbe come conseguenza che i produttori che hanno prodotto lo stesso quantitativo di tabacco dello stesso gruppo varietale si vedrebbero applicare, del tutto casualmente, un diverso sistema di calcolo della quota di produzione, a seconda che abbiano conferito il tabacco prodotto ad un' impresa di trasformazione piuttosto che ad un' altra.
79 Peraltro, l' applicazione della circolare avrebbe come conseguenza che le imprese che hanno intrapreso la loro attività solo nel 1991 si vedrebbero applicare un metodo di calcolo per la determinazione della quota di trasformazione basato unicamente sulla produzione del 1991, con conseguente penalizzazione delle imprese che hanno effettuato la trasformazione nel corso del triennio di riferimento.
80 Questo argomento non può essere accolto.
81 Va anzitutto rilevato che, come ha giustamente osservato la Commissione, gli artt. 9 e 10 del regolamento n. 3477/92, a cui fa riferimento la questione pregiudiziale, nulla aggiungono o tolgono alle regole per il calcolo delle quote di trasformazione di cui all' art. 9 del regolamento n. 2075/92, ma si prefiggono unicamente lo scopo di regolamentarne le conseguenze. Così, la quota di trasformazione ottenuta dal calcolo effettuato ai sensi dell' art. 9, n. 3, del regolamento n. 2075/92 viene in seguito ripartita, in conformità dell' art. 9, n. 1, del regolamento n. 3477/92, dall' impresa di trasformazione, nei limiti della sua quota, tra i produttori proporzionatamente ai loro conferimenti di tabacco durante i tre raccolti 1989, 1990 e 1991.
82 L' art. 9, n. 3, del regolamento n. 2075/92 distingue tre situazioni. In primo luogo, alle imprese che hanno trasformato tabacco nel corso del triennio del periodo di riferimento è assegnato un quantitativo di riferimento pari alla media dei quantitativi trasformati durante questo triennio (primo comma). In secondo luogo, le imprese che hanno avviato la propria attività solo dopo l' inizio del periodo di riferimento ottengono un quantitativo proporzionale alla media dei quantitativi loro conferiti per la trasformazione durante il periodo della loro attività (secondo comma). In terzo luogo, alle imprese che iniziano la loro attività durante l' anno del raccolto o l' anno precedente spetta un quantitativo determinato in base al terzo comma dello stesso articolo.
83 Orbene, come è stato dimostrato dall' avvocato generale ai paragrafi 73 e 74 delle sue conclusioni, sarebbe iniquo che ad un' impresa di trasformazione che ha avviato la propria attività dopo l' inizio del periodo di riferimento venga diviso per tre il quantitativo di tabacco trasformato nel corso di tale periodo, come se avesse effettuato attività di trasformazione durante il triennio di riferimento, così che il regolamento n. 2075/92 ha previsto, in siffatta ipotesi, la fissazione di una quota proporzionale rispetto alla media dei quantitativi conferiti durante il periodo della sua attività. E' bensì vero che ai produttori che hanno effettuato nel 1991 conferimenti ad un' impresa di trasformazione che aveva avviato la propria attività solo nel 1990 sarà concessa una quota più elevata rispetto a quelli che hanno effettuato conferimenti ad un' impresa che aveva già compiuto la trasformazione nel 1989, anno in cui il raccolto è stato cattivo, per via del fatto che la prima disporrà di una quota di trasformazione più elevata rispetto alla seconda. Tuttavia, in siffatta ipotesi, l' art. 9, n. 3, del regolamento n. 3477/92 consente per l' appunto di attribuire una quota aggiuntiva ai coltivatori la cui produzione sia stata insolitamente bassa a causa di circostanze eccezionali e di adeguare di conseguenza il quantitativo di riferimento concesso all' impresa di trasformazione di cui trattasi.
84 Peraltro, se non si può escludere che, all' interno delle tre categorie di imprese di trasformazione definite nei tre commi dell' art. 9, n. 3, del regolamento n. 2075/92, uno Stato membro possa operare ripartizioni, questa disposizione prescrive tuttavia che il calcolo della quota di trasformazione di queste diverse imprese sia effettuato conformemente al metodo, scelto fra i tre previsti dall' art. 9, n. 3, del regolamento n. 2075/92, applicabile alla categoria a cui ciascuna di esse appartiene.
85 Ciò posto, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che l' art. 9, n. 3, del regolamento n. 2075/92 deve essere interpretato nel senso che le imprese di trasformazione possono essere ripartite in sette distinti gruppi, a condizione che la determinazione della quota di trasformazione sia effettuata in base ai criteri di calcolo prescritti per il gruppo al quale la sottocategoria in questione è riconducibile. L' art. 9, n. 1, del regolamento n. 3477/92 deve essere interpretato nel senso che ai produttori possono essere applicati criteri differenti di calcolo della quota di trasformazione, in funzione dell' impresa a favore della quale hanno effettuato conferimenti durante il periodo di riferimento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
86 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nei procedimenti nazionali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, a cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanze 27 gennaio 1994, dichiara:
1) L' esame delle questioni deferite non ha posto in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità degli artt. 3, n. 3, 9 e 10 del regolamento (CEE) della Commissione 1 dicembre 1992, n. 3477, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994.
2) L' art. 9, n. 3, del regolamento n. 3477/92 non osta alla costituzione, in via preventiva e in base ad un sistema di calcolo forfettario, di riserve differenziate per varietà di tabacco, allo scopo della loro ripartizione tra i produttori che hanno subito un calo della loro produzione a causa di circostanze eccezionali, senza che si tenga conto della perdita effettivamente subita dai singoli produttori.
3) Gli artt. 2, terzo trattino, e 21 del regolamento n. 3477/92 ostano ad una normativa nazionale che non consente il rilascio di un certificato unico di coltivazione o di una quota unica di produzione ad un' associazione di produttori costituita allo scopo di promuovere e favorire la coltura del tabacco da parte dei suoi soci, assicurandone al tempo stesso la prima trasformazione nei propri stabilimenti.
4) L' art. 9, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2075, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, deve essere interpretato nel senso che le imprese di trasformazione possono essere ripartite in sette distinti gruppi, a condizione che la determinazione della quota di trasformazione sia effettuata in base ai criteri di calcolo prescritti per il gruppo al quale la sottocategoria in questione è riconducibile. L' art. 9, n. 1, del regolamento n. 3477/92 deve essere interpretato nel senso che ai produttori possono essere applicati criteri differenti di calcolo della quota di trasformazione, in funzione dell' impresa a favore della quale hanno effettuato conferimenti durante il periodo di riferimento.
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