Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-257/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, con domicilio eletto in Lussemburgo nella sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al dettato della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 377, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, recante modifica della direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 377, pag. 18), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 settembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 settembre 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al dettato della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 377, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, recante modifica della direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 377, pag. 18), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE.
2 Risulta dai rispettivi artt. 2 delle direttive 91/685 e 91/688 che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alle stesse entro il 1º luglio 1992 e ne informano immediatamente la Commissione.
3 Il governo italiano, nel suo controricorso, ha comunicato il decreto ministeriale 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1994, destinato a trasporre la direttiva 91/688.
4 La Commissione, nella replica, ha preso atto dell' adozione di tali norme e, constatata la corretta trasposizione della direttiva 91/688 nell' ordinamento italiano, ha dichiarato di rinunciare agli atti relativamente a tale domanda, ma ha mantenuto il ricorso nella parte in cui riguarda la direttiva 91/685.
5 La Repubblica italiana non nega che la direttiva 91/685 non è stata recepita nel termine previsto, ma fa valere, per contro, che il regolamento che deve trasporla è in preparazione.
6 Poiché la trasposizione della direttiva 91/685 non ha avuto luogo nel termine fissato dal suo art. 2, l' inadempimento dedotto al riguardo dalla Commissione deve essere ritenuto accertato.
7 Occorre pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/685, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 2 della direttiva stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
9 A norma del n. 5 dello stesso articolo, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, a meno che la rinuncia non sia giustificata dal comportamento della controparte.
10 La Commissione ha rinunciato ad alcuni dei motivi esposti nel ricorso, in quanto, dopo la sua presentazione, la Repubblica italiana ha comunicato i provvedimenti necessari ad attuare la trasposizione della direttiva 91/688 nel proprio ordinamento.
11 Da ciò discende che la parziale rinuncia della Commissione è giustificata dal comportamento della Repubblica italiana, che, peraltro, è rimasta soccombente nel resto del ricorso.
12 La Repubblica italiana va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al dettato della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 2 della direttiva 91/685.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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