Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Pesca ° Conservazione delle risorse del mare ° Regime di quote di pesca ° Misure di controllo ° Ispezione di pescherecci ° Modalità di applicazione ° Obbligo, per le navi che partecipano a un' ispezione, di inalberare in maniera visibile una fiamma di identificazione ° Portata ° Battello accessorio che operi temporaneamente in maniera indipendente ° Inclusione
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1382/87, art. 2 e allegato I]
2. Pesca ° Conservazione delle risorse del mare ° Regime di quote di pesca ° Misure di controllo ° Ispezione di pescherecci ° Modalità di applicazione ° Obbligo del capitano di un peschereccio da ispezionare di ottemperare agli ordini di un rappresentante dell' autorità competente di uno Stato membro ° Presupposto ° Conoscenza della qualifica di tale rappresentante ° Presunzione di ignoranza
(Regolamento della Commissione n. 1382/87, artt. 2 e 3)
Massima
1. L' art. 2 del regolamento n. 1382/87, che stabilisce modalità di applicazione per le ispezioni di pescherecci, va interpretato nel senso che qualsiasi nave da ispezione, indipendentemente dalle sue caratteristiche e dimensioni, è tenuta ad esporre il segno convenzionale di riconoscimento descritto nell' allegato I del detto regolamento.
Infatti, solo tale segnale distintivo, esposto in maniera visibile, consente al capitano di un peschereccio di riconoscere la nave da ispezione e di ottemperare agli ordini da questa provenienti, senza avvertimenti di altro genere, come prevede l' art. 3, n. 1, dello stesso regolamento. Questa conclusione non può essere infirmata dal fatto che il battello che procede all' ispezione è accessorio alla nave da ispezione principale, ma opera temporaneamente in maniera indipendente.
2. L' obbligo di ottemperare agli ordini di un rappresentante dell' autorità competente di uno Stato membro, in forza dell' art. 3 del regolamento n. 1382/87, che stabilisce modalità di applicazione per le ispezioni di pescherecci, presuppone la conoscenza della qualifica di tale rappresentante da parte del capitano del peschereccio oggetto dell' ispezione. In mancanza della fiamma o del segnale d' ispezione prescritti dall' art. 2 del detto regolamento, la suddetta qualifica si reputa non conosciuta salvo che le autorità procedenti dimostrino che il capitano ne era a conoscenza.
Parti
Nel procedimento C-276/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Kriminal- og Skifteret di Frederikshavn (Danimarca) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Finn Ohrt
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) della Commissione 20 maggio 1987, n. 1382, che stabilisce modalità di applicazione per le ispezioni di pescherecci (GU L 132, pag. 11),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo danese, dal signor Peter Bierling, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Hans Peter Hartvig, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 ottobre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 6 ottobre 1994, pervenuta in cancelleria il successivo 11 ottobre, il Kriminal- og Skifteretten di Frederikshavn ha sollevato dinanzi alla Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) della Commissione 20 maggio 1987, n. 1382, che stabilisce modalità di applicazione per le ispezioni di pescherecci (GU L 132, pag. 11; in prosieguo il "regolamento").
2 Le dette questioni sono sorte nell' ambito di un procedimento penale promosso contro il signor Ohrt, accusato di aver infranto le disposizioni nazionali di attuazione dell' art. 3, n. 1, del regolamento. Il detto articolo dispone che "un rappresentante dell' autorità competente di uno Stato membro può ingiungere al capitano della nave da ispezionare di fermarsi, di manovrare o di agire in altro modo, al fine di facilitare l' accesso a bordo".
3 Il signor Ohrt, capitano del peschereccio "Actinia", navigava nelle acque del Kattegat settentrionale quando veniva avvicinato dal gommone di abbordo della nave da ispezione danese "Nordjylland" per essere sottoposto ad ispezione nel corso dei controlli sui pescherecci. Il signor Ohrt proseguiva la rotta, incurante dei segnali di arresto immediato che gli venivano inoltrati sia tramite radio sia tramite segnali luminosi.
4 Emerge dall' ordinanza di rinvio che il gommone di abbordo non recava esposto il segno di identificazione previsto all' art. 2 del regolamento, a norma del quale "le navi impegnate in attività di ispezione devono inalberare, in maniera chiaramente visibile, una fiamma o un segnale conformemente all' allegato I". Tale fiamma d' ispezione era stata issata solo sul battello principale "Nordjylland", che non si trovava nelle vicinanze dell' "Actinia".
5 Il signor Ohrt ha dichiarato al giudice nazionale di non essersi reso conto che l' ordine di arresto provenisse da una nave da ispezione.
6 Stando così le cose il Kriminal- og Skifteretten di Frederikshavn ha posto alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:
"1) Se l' art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 20 maggio 1987, n. 1382, che stabilisce modalità di applicazione per le ispezioni di pescherecci, vada interpretato nel senso che la fiamma o segnale d' ispezione descritto nell' allegato I del regolamento debba essere inalberato dalle imbarcazioni di abbordo (canotti pneumatici) ovvero sia sufficiente che sia inalberato dalla nave su cui sono imbarcate, nella fattispecie la 'Nordjylland' .
Qualora le dette imbarcazioni non debbano inalberare il simbolo, non è richiesta la soluzione della seconda questione pregiudiziale.
In caso contrario,
2) Se l' eventuale inadempimento delle disposizioni di cui all' art. 2 abbia rilevanza giuridica per imporre al capitano di una nave, ai sensi dell' art. 3, di ottemperare agli ordini della competente autorità, e in caso affermativo quale rilevanza".
7 Quanto al primo quesito, va rilevato che né l' art. 2 né le altre disposizioni del regolamento hanno lo scopo di definire il tipo di imbarcazione che uno Stato membro può designare o utilizzare come nave da ispezione.
8 In compenso, l' art. 2 del regolamento ha lo scopo di determinare modalità uniformi per l' identificazione delle navi da ispezione. Va ricordato in proposito che qualsiasi natante che sostiene di rappresentare l' autorità competente di uno Stato membro deve issare una fiamma o un segnale. Soltanto l' imbarcazione che esponga, in maniera visibile, tale segnale distintivo consente al capitano di un peschereccio di riconoscere la nave da ispezione e di ottemperare ai suoi ordini, senza avvertimenti di altro genere, come prescritto dall' art. 3, n. 1, del regolamento.
9 Questa osservazione non può essere confutata sulla base del fatto che, come nel caso di specie, il battello che procedeva all' ispezione era accessorio alla nave da ispezione principale, ma operava temporaneamente in maniera indipendente.
10 Perciò si deve risolvere la prima questione dichiarando che l' art. 2 del regolamento va interpretato nel senso che qualsiasi nave da ispezione, indipendentemente dalle sue caratteristiche e dimensioni, è tenuta ad esporre il segno convenzionale di riconoscimento descritto nell' allegato I del regolamento.
11 Con il secondo quesito il giudice a quo chiede, in sostanza, se il capitano di un peschereccio possa, per giustificare l' inosservanza degli ordini impartitigli ai sensi dell' art. 3 del regolamento, addurre che l' autorità ispettiva non si era fatta riconoscere come tale mediante la fiamma o segnale di cui all' art. 2 del regolamento.
12 Va rilevato che tale fiamma e tale segnale costituiscono un segno distintivo. La loro assenza non priva della sua qualifica di nave da ispezione un' imbarcazione designata come tale da uno Stato membro.
13 Il fatto di inalberare in maniera visibile la fiamma o il segnale in questione va dunque considerato mezzo sufficiente, benché non il solo possibile, per provare la qualifica dell' autorità incaricata dell' ispezione. Nel caso in cui una nave da ispezione non esponga il detto segnale, si può presumere che il capitano del peschereccio da ispezionare ignori che l' ordine di arresto provenga da un rappresentante dell' autorità competente di uno Stato membro. Tale presunzione può però essere superata con la prova della conoscenza della qualifica dell' autorità ispettiva da parte del capitano del peschereccio da ispezionare.
14 Di conseguenza, la seconda questione va risolta dichiarando che l' obbligo di ottemperare agli ordini di un rappresentante dell' autorità competente di uno Stato membro, in forza dell' art. 3 del detto regolamento, presuppone la conoscenza della qualifica di tale rappresentante da parte del capitano del peschereccio oggetto dell' ispezione. In mancanza della fiamma o del segnale d' ispezione di cui all' art. 2 del regolamento, la suddetta qualifica si reputa non conosciuta salvo che le autorità procedenti dimostrino che il capitano ne era comunque a conoscenza.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Le spese sostenute dal governo danese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Kriminal- og Skifteretten di Frederikshavn con ordinanza 6 ottobre 1994, dichiara:
1) L' art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 20 maggio 1987, n. 1382, che stabilisce modalità di applicazione per le ispizioni di pescherecci, va interpretato nel senso che qualsiasi nave da ispezione, indipendentemente dalle sue caratteristiche e dimensioni, è tenuta ad esporre il segno convenzionale di riconoscimento descritto nell' allegato I del regolamento.
2) L' obbligo di ottemperare agli ordini di un rappresentante dell' autorità competente di uno Stato membro, in forza dell' art. 3 del detto regolamento, presuppone la conoscenza della qualifica di tale rappresentante da parte del capitano del peschereccio oggetto dell' ispezione. In mancanza della fiamma o del segnale d' ispezione di cui all' art. 2 del regolamento, la suddetta qualifica si reputa non conosciuta salvo che le autorità procedenti dimostrino che il capitano ne era comunque a conoscenza.
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